APPALTI:
gli oneri di sicurezza "da rischio specifico"
e quelli "da interferenza
(T.A.R. Veneto, Sez. I,
sentenza 18 aprile 2014 n. 536).
Massima
Le imprese partecipanti ad una gara d’appalto, sia essa di servizi, di forniture o di lavori, devono necessariamente includere nell’offerta, in modo analitico, così da consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa, oltre agli oneri di sicurezza da interferenza, indipendentemente dalla indicazione contenuta nel DURVI, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica (v. Cons. St., Sez. III, 23 gennaio 2014 n. 348).
Nessun commento:
Posta un commento