CONCESSIONI:
gli artt. 30 e 115 del Codice
recepiscono il principio dell'invariabilità
del canone concessorio
(T.A.R. Sicilia, Sez. III,
sentenza 17 aprile 2014 n. 1053).
Massima
In materia di concessioni, affidate in modo
diretto, non trovi ingresso l’istituto della revisione prezzi, logicamente
connesso alla dinamica concorrenziale propria degli appalti, vigendo l’opposto
principio della invariabilità del canone concessorio (cfr. Cons. di Stato, V,
27 marzo 2013 n. 1755).
Tale regola, che oggi si ricava agevolmente dal
combinato disposto dell’art. 30 e dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, non è
stata introdotta innovativamente con il codice degli appalti, ma discende dai
principi di sistema, ed in particolare dal criterio della invariabilità del
canone concessorio (che fa da pendant all’affidamento diretto senza gara della
prestazione, e di cui il codice degli appalti costituisce quindi una mera
esplicitazione), come è confermato anche dal fatto che l’art. 115 del D.Lgs
163/2006, per sua espressa indicazione, si limita a riprodurre l’art. 6 co. 4°
della legge n. 537/1993, e la giurisprudenza amministrativa, con condivisibili
argomentazioni, si era espressa in questo senso, anche precedentemente
all’entrata in vigore di tale D.Lgs (Cons. di Stato, VI, 5.6.2006 n. 3335;
Cons. di Stato, VI, 5.2.2006 n. 388; T.A.R. Campania, n. 3040/2001).
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