venerdì 2 maggio 2014

FARMACIE (comunali): la regola è l'evidenza pubblica, l'eccezione l'affidamento diretto (T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 20 marzo 2014 n. 358).



FARMACIE (comunali): 
la regola è l'evidenza pubblica, 
l'eccezione l'affidamento diretto 
(T.A.R. Veneto, Sez. I, 
sentenza 20 marzo 2014 n. 358).


Massima

1. Sebbene – con riferimento all'art. 23-bis del D.L. 112/2008 – la clausola di salvezza dell'art. 9 della L. 475/68 permetta ai Comuni di accedere alle forme di gestione delle farmacie comunali di cui all'art. 9 citato, non si può per questo affermare che la disciplina di cui alla L. 475/68 sia l'unica applicabile al settore farmaceutico.
E' ben possibile, difatti, il ricorso al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali, atteso che la gara costituisce la modalità ordinaria che i Comuni devono utilizzare per l'affidamento dei servizi pubblici locali. 
In conclusione, facendo salva la normativa di settore, l'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 ha voluto garantire la sopravvivenza di forme di gestione diretta delle farmacie comunali che, altrimenti, sarebbero state travolte dall'entrata in vigore del citato art. 23 bis, il quale stabilisce la regola dell'affidamento dei servizi tramite gara pubblica, in ossequio ai principi di diritto comunitario. 

2. Né l'art. 11, comma 10, del D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012 potrebbe costituire idoneo appiglio normativo per confermare l'assunto dell'impossibilità di separare la titolarità dalla gestione delle farmacie comunali.
Quest'ultima disposizione, concernente le farmacie di nuova istituzione previste nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali nonché nei centri commerciali, ha così stabilito: "Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante".
La circostanza che il divieto sia espressamente limitato  a specifiche categorie di farmacie neo-istituite non implica l'affermazione di un dovere generale di "coincidenza" del binomio titolarità-gestione in capo all'Ente locale autore della prelazione, ma al contrario attesta il valore derogatorio della previsione citata rispetto alla regola generale di apertura ai valori comunitari, con conseguente non estensibilità analogica ai casi non espressamente disciplinati.



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