APPALTI:
sulla possibilità per il legale rappresentante
di una società di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti (Cons. St., Sez. VI,
sentenza 1 aprile 2014 n. 1563).
Massima
1. La previsione secondo cui è consentito al legale
rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e
circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto
normativo nell'ambito della previsione di cui al c. 2 dell'art. 47 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui la dichiarazione, resa nell'interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Pertanto, nel
caso di specie, il legale rappresentante della società, poteva rendere, alla
luce della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri tre soggetti
muniti di rappresentanza.
2. I concorrenti che omettano la dichiarazione di cui all'art. 38, c. 1, lett. c),
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente agli amministratori delle società
partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere
esclusi dalla gare solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la
conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l'esclusione può essere
disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata
omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2877 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Net Engineering s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Rti-Sistra 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Vittorio Domenichelli e Guido Zago, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri, 5;
Net Engineering s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Rti-Sistra 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Vittorio Domenichelli e Guido Zago, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Confalonieri, 5;
contro
Autorità portuale di Venezia, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex
lege per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
Erregi s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese, Favero e Milan Ingegneria s.p.a., Acquatecfno s.r.l., Dam s.p.a., Studi Ricerche e Progetti Mwh s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Biagini, Marco Barilati e Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Porta Castello, 33;
Erregi s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese, Favero e Milan Ingegneria s.p.a., Acquatecfno s.r.l., Dam s.p.a., Studi Ricerche e Progetti Mwh s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Biagini, Marco Barilati e Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Porta Castello, 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, Sezione I, 17 maggio 2012, n. n. 706,
resa tra le parti, concernente affidamento servizi di progettazione dello scalo
stazione merci.
Visti il ricorso in appello, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Autorità portuale di Venezia e di Erregi s.r.l. in proprio e quale
mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese Favero e Milan
Ingegneria s.p.a., Acquatecfno s.r.l., Dam s.p.a., Studi Ricerche e Progetti
Mwh s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 30 aprile
2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Clarizia
per delega di Biagini e Mazzeo per delega di Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità Portuale di Venezia, con
bando 6 ottobre 2010, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55
del d.lgs. 12 aprile 20067, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), per l’affidamento dell’“appalto di servizi di progettazione
dello scalo-merci a servizio del terminal container previsto sull’isola della
chimica e suo collegamento con la rete ferroviaria nazionale”, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine prescritto pervennero
offerte, fra le quali quella dell’A.T.I. qui appellata (composta da Erregi
s.r.l. quale mandataria e da Favero & Milan Ingegneria S.p.a., Acquatecno
s.r.l., D.A.M. S.p.a. Studio Ricerche e Progetti e MWH S.p.a. a socio unico) –
poi risultata aggiudicataria - e quella dell’A.T.I. qui appellante (composta da
Net Engineering S.p.a. quale mandataria e Sistra s.r.l. quale mandante).
Nel corso delle operazioni di gara, la
commissione giudicatrice ha constatato l’anomalia ex art. 86, comma 2, del
d.lgs. n. 163 del 2006 delle offerte di entrambe le predette A.T.I.,
classificatesi rispettivamente al primo e al secondo posto.
Successivamente alla ricezione e
all’analisi dei giustificativi presentati, con nota del 27 aprile 2011, il
responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha comunicato alla Commissione di
gara che, con riferimento all’A.T.I. “Erregi”, era venuto meno il carattere di
anomalia, con conseguente valutazione di congruità della relativa offerta,
mentre, con riguardo alla posizione dell’A.T.I. “Net”, permanevano profili di
criticità.
Il R.U.P. sospendeva la verifica di
anomalia dell’A.T.I. “Net”.
Il Presidente della Commissione
giudicatrice dell’Autorità portuale, preso atto della sospensione del
procedimento di verifica dell’offerta anomala dell’A.T.I. “Net”, procedeva
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’A.T.I. “Erregi”.
Con nota 13 settembre 2011 veniva
comunicato dell’A.T.I. “Net” l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore
del raggruppamento temporaneo capeggiato dalla ditta “Erregi s.r.l.”.
Nel corso del giudizio di primo grado
promosso dall’A.T.I. “Net”, l’A.T.I. “Erregi” ha presentato ricorso incidentale
contro gli atti già impugnati con il ricorso principale “nella parte in cui
non avevano escluso l’A.T.I. ricorrente”.
2. La sentenza impugnata ha dichiarato
inammissibile il ricorso principale dell’A.T.I. “Net Enegeneering”, perché, per
giurisprudenza consolidata, la mera partecipazione alla gara non è sufficiente
ad attribuire la legittimazione al ricorso, posto che questa deriva piuttosto
da “una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito
del sindacato della ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla
procedura selettiva” (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Il responsabile unico del procedimento,
ritenuta insufficiente la documentazione presentata dall’A.T.I. “Net”, decise
di «sospendere l’iter avviato per la verifica della seconda offerta [quella
appunto della “Net Engeneering”] dichiarata anomala». (come da
verbale della seduta pubblica della Commissione di gara del 2 maggio 2011).
La sentenza impugnata afferma
testualmente: “Pertanto, l’aggiudicazione all’A.T.I. dell’odierna
controinteressata [Erregi] è avvenuta senza che si sia mai
perfezionato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della
ricorrente [Net Engeneering] e, dunque, considerati i due
possibili esiti di esso, senza che si sia mai cristallizzata una definitiva
posizione in graduatoria in favore della ricorrente medesima [Net
Engeneering]”. Il che - a considerazione della sentenza - contrastava con
l’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 circa la facoltà di contemporanea
verifica di anomalia delle, al massimo cinque, migliori offerte, e il
contestuale obbligo di a dichiarare, «all’esito del procedimento di
verifica, […] le eventuali esclusioni» delle offerte inaffidabili e
procede all’aggiudicazione. Questa facoltà, una volta scelta, comporta per la
stazione appaltante l’obbligo di previamente concludere, per ciascuna offerta,
la verifica di anomalia.
Così stando le cose, la Net Engeneering
avrebbe dovuto senz’altro - a pena di decadenza - reagire, prima ancora che
contro l’aggiudicazione, contro la mancata conclusione della verifica che la
riguardava, generata dall’atto di sospensione della verifica di sua anomalia.
Non avendo la Net Engeneering presentato ricorso contro quella sospensione che
la pregiudicava, né comunque essendosene doluta come specifico motivo di
illegittimità derivata dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione a favore
della Erregi, non poteva più dolersi dell’aggiudicazione stessa.
Le difettava ormai, infatti, «una
posizione qualificata idonea a fondarne l’interesse a ricorrere nel presente
giudizio finalizzato ad ottenere, quale specifico bene della vita,
l’aggiudicazione del contratto a proprio favore o, in subordine, il
risarcimento dei danni per equivalente». Dal che l’inammissibilità del
ricorso principale per carenza di interesse.
Quanto al ricorso incidentale
dell’aggiudicataria “Erregi” s.r.l., il primo giudice non si è pronunciato
esplicitamente.
3. Ha proposto ricorso in appello la “Net
Engineering” s.p.a. deducendo i seguenti motivi così epigrafati:
a) Violazione dell’art. 48 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Violazione della lex specialis: violazione dell’art. 16 del bando
di gara e del punto A1/7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore
nei presupposti e difetto di istruttoria.
b) Violazione dell’art. 48 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Violazione della lex specialis: violazione dell’art. 16 del bando
di gara e del punto A1/7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per errore
nei presupposti e difetto di istruttoria (sotto altro profilo).
c) Violazione della lex specialis di
gara in relazione all’obbligo di presentazione della domanda di partecipazione
e delle relative dichiarazioni da parte di tutti i concorrenti facenti parte di
un raggruppamento temporaneo di imprese. Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
d) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis di gara.
Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in relazione alle
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma uno, lettere b) e c) e
m-ter), comma due, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
e) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis di gara.
Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in relazione alle
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma due, del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
f) Sui punteggi attribuiti dalla
commissione di gara alle offerte tecniche del r.t.i. Erregi s.r.l. e del r.t.i.
Net engineering s.p.a.. Violazione di legge, violazione della lex
specialis; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità ed
errore nei presupposti.
4. Ha proposto ricorso in appello
incidentale la aggiudicataria “Erregi” s.r.l. deducendo, per quel che qui
interessa (pagina 54 dell’atto depositato in data 26 luglio 2012) che: “Nell’ambito
della procedura sono risultate anomale ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163
del 2006, sia l’offerta dell’A.T.I. Erregi, che quella della ricorrente
principale A.T.I. Net. Il R.U.P. non ha concluso il sub-procedimento di
verifica di anomalia dell’offerta dell’A.T.I. Net; il Presidente della
Commissione di gara ha avallato tale situazione e ha comunque proseguito con
l’aggiudicazione provvisoria della gara all’A.T.I. Erregi. L’A.T.I. Net ha
ugualmente partecipato – sebbene del tutto illegittimamente – alle successive
fasi di gara”.
5. È pacifico, anche secondo quanto emerge
della sentenza impugnata che, nel corso del procedimento non vi sia mai stata
una pronuncia esplicita di anomalia sull’offerta presentata dall’A.T.I. “Net”.
6. Anzitutto, per ragioni di economia espositiva,
vanno esaminati preliminarmente i motivi di merito contenuti nel ricorso in
appello, riservandosi infine di valutare la rilevanza dell’appello incidentale
prodotto da Erregi s.r.l..
7.1. Con il motivo di cui alla lettera a),
la appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto l’illegittima ammissione alla
gara dell’appellata Erregi perché priva di uno dei requisiti previsti dal bando
di gara. Questo infatti prevedeva il possesso di esperienza tecnica consistente “nell’espletamento
negli ultimi 10 anni, antecedenti la pubblicazione del bando, i servizi di
progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di cui all’articolo 50
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in qualità di progettista incaricato
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria seguenti per importo
pari:
- IV c per un importo globale dei lavori
superiori a € 25.600.000”.
Il disciplinare precisava altresì che, al
fine del computo del suddetto importo, non erano ammissibili i servizi resi in
forma di subappalto; e che, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, il
requisito avrebbe dovuto essere posseduto, a pena di esclusione, dalla
capogruppo nella misura minima del 60%.
La Erregi, dunque, in qualità di
capogruppo avrebbe dovuto dimostrare l’espletamento nell’ultimo decennio di
servizi di progettazione di opere in classe e categoria quarta IVc per un
importo di almeno € 15.360.000 (il 60% di euro 25.600.000).
L’appellante Net Engineering s.p.a. ha
quindi evidenziato che “computando dall’importo complessivo dei lavori in classe
e categoria IVc, dichiarato in gara da Erregi s.r.l (pari a €22.632.366,49)
l’importo dei richiamati lavori (pari a € 7.561.092,00) per i quali la società
ha svolto attività di progettazione in regime di subappalto, si perviene ad un
importo spendibile ai fini dell’assolvimento del requisito di €15.071.274,49;
importo inferiore a quello di € 15.360.000 richiesto dalla lex specialis in
capo alla mandataria del raggruppamento”.
L’appellante ha dedotto altresì che
l’appellata Erregi s.r.l. “ha indicato al fine dell’assolvimento del
predetto requisito decennale anche l’esecuzione di due servizi di progettazione
definitiva che hanno sempre come committente Italferr e che - sebbene non
espressamente qualificati in tal senso nei relativi certificati di buona
prestazione - è presumibile senza margini di incertezza siano stati anch’essi
svolti in regime di subappalto non in qualità di progettista
incaricato come invece prescritto dal disciplinare”.
L’appellante Net Engineering s.p.a.
lamenta che l’Amministrazione appaltante avrebbe dovuto svolgere ulteriori
accertamenti, richiedendo al raggruppamento Erregi aggiudicatario la produzione
della documentazione idonea a escludere che le prestazioni fossero state svolte
nella forma di subappalto.
7.2. La Erregi s.r.l., in ordine alla
seconda parte della censura, ha precisato che i livelli di progettazione non
erano entrambi definitivi, bensì uno definitivo e l’altro esecutivo.
In particolare (pag. 29 della memoria
depositata in data 26 luglio 2012) l’appellata ha affermato che: “Riprova
evidente della descritta attività di progettazione si può ritrovare negli
importi dei lavori effettuati proprio nella categoria IVc, passati da euro
13.400.000 a euro 15.400.000. L’incremento del valore delle opere è stato di
ben 2 milioni, il che dimostra che si è trattato di servizi radicalmente
diversi”. Quand’anche si ritenesse di sottrarre dall’importo complessivo,
relativo alla categoria IVc pari a € 22.632.366,00, gli importi indicati da
parte ricorrente, residuerebbe un importo di € 14.591.945,00. Ciò nondimeno il
valore degli impianti ferroviari da computarsi ai fini che qui interessano
dovrebbe essere parametrato sul valore effettivo dell’opera e, dunque,
comprendendo anche i 2 milioni di euro del maggior costo risultante all’esito
della progettazione.
Dunque, continua l’appellata Erregi,
sommando al predetto importo relativo alla categoria IVc di € 14.591.945,00
anche la parte di competenza Erregi s.r.l. (49%) del costo finale delle opere
in Venezuela (€ 2.000.000 × 0,49) risulterebbe un importo finale € di
15.571.945, 00 comunque maggiore degli euro 15.360.000 richiesti dal bando e,
dunque, pienamente satisfattivo del requisito richiesto.
7.3. Tale ricostruzione della vicenda non
è stata, nei successivi scritti difensivi, contraddetta dall’appellante Net
Engineering s.p.a., sicché può darsi per acquisita.
Ciò determina – rilrva il Collegio -
l’infondatezza del primo motivo di appello, perché l’appellata Erregi ha
dimostrato di aver realizzato lavori per l’importo richiesto. Diventa quindi
irrilevante la qualificazione del contratto (per l’importo di € 7.561092,49)
come “subappalto”.
Appare infondato il profilo di censura
mosso dalla Net Engineering s.p.a., relativo all’obbligo dell’Amministrazione
appaltante di accertare, nonostante la diversa documentazione versta in
giudizio, se i due servizi di progettazione definitiva (pagina 26 dei motivi
aggiunti di appello, depositati in data 19 giugno 2012) fossero stati svolti in
regime di subappalto.
8.1. Con il motivo di cui alla lettera b),
l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che ai concorrenti si richiedeva
il possesso di un numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre
anni pari ad almeno 60 unità; in capo alla mandataria il personale doveva
essere pari ad almeno 36 unità (il 60% delle 60 unità richieste
complessivamente). L’appellata Erregi ha dichiarato, in sede di gara, di
disporre di un organico tecnico annuo di 51,42 unità. Il possesso effettivo di
tale requisito, tuttavia non è stato dimostrato successivamente
all’aggiudicazione provvisoria.
La ditta infatti si è limitata sul punto a
produrre il libro matricola e alcuni contratti espressamente qualificati come
di collaborazione professionale siglati con soggetti non inclusi nel libro matricola.
La ricorrente ha potuto “accertare,
dall’estrazione dell’organigramma tra smesso da Erregi all’Autorità di
vigilanza che numerosi dei soggetti indicati quali dipendenti e lavoratori
progetto nel libro matricola prodotto alla stazione appaltante svolgono
mansioni di carattere non tecnico professionale e che dunque non avrebbero
potuto essere inclusi nel computo del personale medio annuo”. La società
ricorrente indicata poi, a pag. 32 dell’atto 19 giugno 2012, sei dipendenti che
non svolgevano mansioni di tipo tecnico.
L’appellante Net Engineering s.p.a. infine
ha dedotto che “il requisito non è certamente posseduto da Erregi nella
misura di 51,42 unità dichiarate dalla ditta nell’istanza di partecipazione
alla procedura; istanza inficiata dunque da una falsa dichiarazione che di per
sé avrebbe dovuto determinare l’esclusione del raggruppamento contro
interessato dalla procedura”.
8.2. L’appellata Erregi ha in contrario
dedotto che “pur volendosi considerare, per assurdo, accoglibile la tesi
avversaria e sottrarre i nominativi, indicati nell’atto d’appello, dal numero
dichiarato in sede d’offerta, Erregi s.r.l. risulterebbe, comunque, in possesso
di quanto richiesto dal bando, incontestabilmente disponendo del requisito
minimo di 36 unità (il 60% di 60 unità)”.
8.3. Il Collegio ritiene che l’aver
indicato, in ipotesi, una percentuale annua di personale tecnico, con
l’approssimazione al centesimo, differente da quella effettiva, costituisce
mero errore e non falsa dichiarazione.
L’appellante Net Engineering s.p.a.,
indicando nominativamente il personale che non poteva essere considerato
tecnico, ha dimostrato di essere in grado di analizzare compiutamente la
compagine dell’aggiudicataria. Da tanto consegue qui che era suo onere allora
dimostrare, con i pertinenti calcoli, che il personale che non svolgeva
attività tecnica incideva sul minimo necessario per la partecipazione alla
gara, di 36 unità, in maniera tale da determinare l’esclusione della Erregi
dalla gara.
In assenza di tale dimostrazione anche il secondo
motivo non può trovare accoglimento.
9.1. Con il motivo di cui alla lettera c),
l’appellante Net Engineering s.p.a., ha dedotto che i nominativi dei
professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio
(indicati a pagina 35 dell’atto di appello) non sono legati alle due ditte
(Erregi e Acquatecno) da alcun tipo di rapporto di dipendenza ovvero di
collaborazione, risultando estranei rispetto alle due compagini sociali.
In particolare l’appellante Net
Engineering s.p.a. ha dedotto che gli atti depositati da Erregi nel corso della
procedura relativi ai due professionisti dovevano ritenersi insufficienti in
quanto per l’uno oggetto dei contratti non era conferente con le attività
oggetto della gara, mentre per l’altro i contratti erano limitati agli anni dal
2007 al 2009.
9.2. L’appellata Erregi ha dedotto in via
generale che “l’inclusione di un professionista tra i soggetti responsabili
dell’esecuzione del servizio per conto della rispettiva società di riferimento
risulta ammissibile ogni qualvolta tra la società del professionista stesso
intercorra un rapporto giuridico qualificato tale assicurare che la prima possa
fruire delle prestazioni del secondo nell’ambito dell’esecuzione il contratto,
e ciò a prescindere dallo specifico nomen iuris di tale
rapporto”. Più in particolare ha dedotto che: “L’articolo 1, A.1, n. 6
del disciplinare di gara, infatti, si limitava a stabilire che la domanda di
partecipazione avrebbe dovuto includere tra l’altro una dichiarazione
sostitutiva con la quale il concorrente era tenuta ad indicare <<i
professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del servizio,
riportando la relativa qualificazione>>”.
9.3. Nemmeno il terzo motivo può trovare
accoglimento.
l’appellante Net Engineering s.p.a. non deduce
la violazione di alcuna norma, di legge o di bando, che imponesse la
preesistenza, alla data di pubblicazione del bando, di un rapporto di
dipendenza o di collaborazione con la mandataria o le mandanti.
L’osservazione è corroborata dalla
circostanza, dedotta dall’appellata e non contraddetta dalla ricorrente, che
l’Autorità portuale di Venezia, in sede di controllo dei requisiti, non ha
chiesto la prova dell’esistenza dei contratti con i professionisti.
10.1. Con il motivo di cui alla lettera d)
la ricorrente ha dedotto che una mandante del raggruppamento aggiudicatario,
MWH s.p.a., dopo aver indicato nell’istanza di partecipazione che i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza della compagine erano plurimi (vedasi pagina
39 dell’atto del 19 giugno 2012), si è limitata a produrre un’unica
dichiarazione sostitutiva sottoscritta da solo legale rappresentante, nella
quale quest’ultimo ha dichiarato “di essere a diretta conoscenza” che nei
confronti degli altri tre soggetti, muniti di poteri di rappresentanza, non
sussistono i già richiamati motivi di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
10.2. L’appellata Erregi ha evidenziato
che il legale rappresentante di MWH s.p.a. ha rilasciato una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con cui ha dichiarato “ai sensi degli artt.
46 e 47, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere a diretta
conoscenza che nei confronti dei soggetti sotto elencati (…) non sussistono le
cause di esclusione specificamente indicate nel modulo”.
10.3. Anche il quarto motivo è infondato
alla luce della giurisprudenza richiamata dall’appellata Erregi secondo la
quale “la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di
rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze
riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo
nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 446, secondo cui <<la dichiarazione, resa
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza>>” (Cons. Stato, VI, 5 luglio 2010, n. 4243).
Il legale rappresentante della società,
quindi, poteva rendere, alla luce della norma richiamata, la dichiarazione
relativa agli altri tre soggetti muniti di rappresentanza.
11.1. Con il motivo di cui alla lettera
e), l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che la mandante MWH s.p.a.
non ha indicato tra i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio il
sig. A.M.G. e conseguentemente non ha dichiarato, in relazione a tale figura,
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
11.2. L’appellata Erregi, per contrastare
la censura, ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato 7 giugno 2012, n. 21, che va condivisa, alla luce della quale i
concorrenti che omettano la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente agli amministratori delle
società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono
essere esclusi dalla gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente
decisione - solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la
conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere
disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata
omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali.
11.3. Anche il quinto motivo d’appello è
infondato perché la gara è stata bandita in data anteriore alla pubblicazione
della dell’Adunanza plenaria citata e perché il sig. A.M.G. non versava in
situazioni aventi rilevanza ai sensi dell’art. 38 cit..
12. Il motivo di cui alla lettera f),
relativo ai punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte tecniche
del r.t.i. Erregi s.r.l, va dichiarato inammissibile per genericità in quanto
l’appellante Net Engineering s.p.a., non specifica quali errori avrebbe
commesso la commissione di gara, tali da alterare il risultato a svantaggio
della ricorrente medesima.
13. L’infondatezza del ricorso in appello
rende improcedibile per difetto di interesse l’appello incidentale prodotto
dall’appellata Erregi s.r.l. finalizzato all’esclusione di Net Engineering
s.p.a..
La Erregi s.r.l. non ha, dal punto di
vista processuale, interesse ad eccepire il mancato completamento del previo
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Net Engeneering s.p.a.,
perché dal suo accoglimento non trarrebbe un’utilità preclusiva, ma piuttosto
uno svantaggio. Infatti l’eventuale accoglimento comporterebbe, come
conseguenza, il travolgimento degli atti procedimentali successivi, inclusa
l’aggiudicazione di cui essa Erregi beneficia.
14. Il rigetto del ricorso in appello
comporta, di conseguenza, il rigetto della richiesta di declaratoria di
inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento dei danno.
15. Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come
in epigrafe proposto, lo rigetta, dichiarando improcedibile l’appello
incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di
consiglio dei giorni 30 aprile 2013 e 25 marzo 2014 con l’intervento dei
magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento