TRIBUTARIO:
il redditometro tra retroattività
ed onere probatorio
(Cass. civ., Sez. V,
sentenza 7 marzo 2014 n. 5365).
Massima
1. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui
redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo
sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre 1992,
e D.M. 19 novembre 1992 riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema
di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura
procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti; dall'altro, essa
dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza
dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano
individuati nei decreti medesimi.
2. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui
predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici
qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di
difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di
dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Nessun commento:
Posta un commento