mercoledì 7 maggio 2014

TRIBUTARIO: il redditometro tra retroattività ed onere probatorio (Cass. civ., Sez. V, sentenza 7 marzo 2014 n. 5365).


TRIBUTARIO: 
il redditometro tra retroattività 
ed onere probatorio 
(Cass. civ., Sez. V, 
sentenza 7 marzo 2014 n. 5365).


Massima

1. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992 riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti; dall'altro, essa dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. 

2. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

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