APPALTI:
(in via generale)
non è immediatamente e autonomamente impugnabile
il provvedimento di nomina
della Commissione giudicatrice
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 30 aprile 2014 n. 2251)
Massima (di Filippo De Luca)
1. Il provvedimento di nomina della
Commissione giudicatrice di una gara d'appalto può essere impugnato dal
partecipante alla selezione, che si ritenga leso nei suoi interessi non in via
autonoma, ma solo nel momento in cui con l'approvazione delle operazioni
concorsuali e la nomina dell'aggiudicatario si esaurisce il relativo
procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la
lesione della sfera giuridica dell'interessato (da ultimo Cons. St., Sez. III,
18 giugno 2012, n. 3550).
2. Tale orientamento giurisprudenziale,
avente ad oggetto il contenzioso in materia di gare d’appalto, trova conferma
anche nella materia dei concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di
personale, poiché anche in tali controversie si riconosce che il termine per
impugnare gli atti del procedimento, diversi dall'esclusione dalla
partecipazione o dai giudizi negativi formulati dalla Commissione sulle prove
di esame, decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, coincidente col
provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto
può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati.
3. Solo nel caso in cui l’interessato
evidenzi la presenza di una causa di astensione fondata su ragioni di
opportunità lo stesso è invece tenuto a farla emergere nel corso del
procedimento amministrativo a pena di preclusione della relativa censura nel
successivo eventuale contenzioso giurisdizionale (Cons. St., Sez. VI, 6 ottobre
2005, n. 5437).
Di
conseguenza, nel caso in cui l’amministrazione opponga un diniego alla
sostituzione, l’interessato è tenuto ad impugnarlo, non potendo attendere di
reagire avverso il provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell’appalto
(Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 1288).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
7489 del 2011, proposto da:
Serena Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Fiasconaro, Salvatore Armenio, con domicilio eletto presso Sveva Bernardini in Roma, via Cicerone, n. 49;
Serena Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Fiasconaro, Salvatore Armenio, con domicilio eletto presso Sveva Bernardini in Roma, via Cicerone, n. 49;
contro
Comune di Angera, in persona del Sindaco pro
tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con
domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, n. 43;
Società Cooperativa Archeologica Scarl, in persona del legale rappresentate,
rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Zenga, Danilo Giorgio Grattoni, con
domicilio eletto presso Marina Milli in Roma, via Marianna Dionigi, n. 29.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA –
MILANO, SEZIONE I, n. 218/2011, resa tra le parti, concernente conferimento
incarico esterno per la gestione dei servizi museali.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Comune di Angera e di Società Cooperativa Archeologica Scarl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
25 marzo 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli
avvocati Acciai, in dichiarata delega di Armenio, e Meloni, per delega di
Boscolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato il 26 novembre
2009, il Comune di Angera indiceva una procedura di selezione per l’affidamento
della gestione dei servizi museali che, all’esito delle operazioni valutative,
veniva aggiudicata all’odierna appellata S.C.A. a.r.l. (Società Cooperativa
Archeologica), classificatasi al primo posto avendo preceduto l’attuale
appellante, già Direttore del Museo archeologico di Angera nel quinquennio
2004-2009 in forza di un contratto a tempo determinato.
2. La Sig. Massa adiva, pertanto, il TAR
per la Lombardia, chiedendo l’annullamento: a) della determinazione UC n. 81
del 18.12.2009, con la quale veniva definita la procedura di selezione per il
conferimento dell'incarico esterno della gestione dei servizi museali indetta
dal Comune di Angera, Ufficio cultura; b) del verbale relativo alle operazioni
di gara datato 16.12.2009; c) del bando pubblico di procedura comparativa
indetta dal Comune di Angera, pubblicato in data 26.11.2009.
3. Il primo Giudice con la sentenza
oggetto di gravame respingeva tutte le censure proposte, ritenendo, in
particolare non sussistente: I) la violazione del principio di imparzialità e
buon andamento in virtù di una pretesa situazione di conflitto di interessi in
cui si sarebbe trovato un componente della Commissione di gara, perché
tardivamente proposta, in quanto la censura doveva essere fatta valere con
impugnazione nel termine di decadenza decorrente dall’avvenuta cognizione della
composizione del seggio di gara o comunque di un’immediata istanza di
ricusazione; II) la violazione del principio di pubblicità del bando di gara,
atteso che in assenza di alcuna indicazione quanto alla natura pubblica o meno
della terza fase, risultante dal verbale, il motivo introdotto non poteva
essere accolto sulla scorta della sola mancata specificazione della forma
pubblica o privata della ridetta seduta; III) la violazione del principio di
imparzialità determinata dalla contemporanea valutazione tanto dei curricula dei
concorrenti che dei progetti di servizio offerti, perché il suddetto mezzo non
registrava una difformità rispetto alla lex specialis ed
appariva obiettivamente generico, non essendo comprensibile in qual modo si
sarebbe costituita la pretesa disparità di trattamento; IV) la violazione del
principio di par condicio per aver previsto due basi d’asta differenti per i
liberi professionisti e per le imprese, nonché, l’illegittimità della stessa
ammissione alla gara di impresa cui la partecipazione sarebbe preclusa in
ragione dello schema contrattuale prescelto, in quanto tardivamente proposta,
trattandosi di censura riferita a un profilo immediatamente percepibile quale
lesivo della posizione della ricorrente, professionista individuale rispetto
alle imprese.
3.1. Conseguentemente il ricorso di prime
cure veniva dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile ed in
parte infondato.
4. Propone appello l’originaria ricorrente
che contesta le conclusioni alle quali giungeva il TAR per la Lombardia, sottolineando
come: a) sarebbe erronea la sentenza nella parte in cui ha rilevato la
tardività del primo motivo, così violando l’art. 84, d.lgs. 163/2006, atteso
che l’atto di nomina della Commissione di gara non dovrebbe essere impugnato
immediatamente, non sussistendo un autonomo interesse del ricorrente ad una
certa composizione della Commissione secondo i principi espressi anche dalla
sentenza n. 1/2003 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; b) non
sarebbe convincente la pronuncia impugnata, poiché la mancata indicazione delle
modalità (segreta o pubblica) delle operazioni della commissione avrebbe dovuto
portare a ritenere che, non essendo indicato diversamente, anche la fase della
valutazione delle offerte economiche sarebbe stata erroneamente segreta invece
che pubblica; c) in modo non condivisibile il primo Giudice non avrebbe
rilevato che la lex specialis (att. 5 e 3) prevedeva la previa valutazione dei curricula rispetto
a quella delle offerte; d) sarebbe erronea la sentenza nell’aver ritenuto immediatamente
lesiva la clausola del bando di gara che prevedeva importi diversi per
professionisti ed imprese e nel conseguentemente omesso di apprezzarne i
riflessi in termini di disparità di trattamento.
5. Costituitasi in giudizio
l’amministrazione comunale oppone che il servizio è oramai stato espletato.
Inoltre, il contenzioso, che avrebbe dato causa al motivo di astensione si è
chiuso con sentenza del 23 febbraio 2010 e coinvolgeva ben 53 ricorrenti tra le
quali la dott.ssa Grassi, membro della Commissione di gara. Infondata sarebbe,
inoltre, la censura sulla natura della seduta di valutazione delle offerte in
omaggio ad i principi espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, n.
16/2013. Inammissibile per genericità si paleserebbe il terzo motivo. Quanto,
infine, al quarto motivo non vi sarebbe stata in ogni caso impugnazione della
clausola del bando di gara, quindi non potrebbe essere accolto, anche se
ritenuto tempestivamente proposto. Inoltre, sarebbe ragionevole la
differenziazione di importo considerato che l’impresa ha costi maggiori. Quanto
alla declaratoria di inefficacia del contratto, l’amministrazione comunale
sottolinea che si tratta di domanda nuova non proposta in prime cure.
6. Nelle proprie difese, invece,
l’aggiudicataria appellata insiste per la conferma della sentenza di prime
cure, sottolineando che l’atto di nomina della Commissione non sarebbe stato
espressamente impugnato.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e merita di essere
accolto.
2. Prima di procedere alla disamina delle
doglianze deve, però, chiarirsi che essendo stato integralmente svolto il
servizio oggetto dell’impugnata aggiudicazione, la presente pronuncia non può
più far conseguire all’originaria ricorrente un’utilità diretta mercé
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma può solo limitarsi in sede di
accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. a dichiarare l’illegittimità della
determinazione UC n. 81 del 18.12.2009, con la quale veniva definita la
procedura di selezione per il conferimento dell'incarico esterno della gestione
dei servizi museali, potendo essere individuato quale interesse residuo solo
quello ad un’eventuale proposizione di un’azione risarcitoria.
3. Occorre anche precisare come dinanzi al
primo giudice sia stata azionata soltanto la domanda di annullamento, sicché
non può prendersi in esame la domanda di dichiarazione di inefficacia del
contratto, a pena di violazione del principio di cui all’art. 104, comma 1,
c.p.a.
4. Non risulta condivisibile la risposta
fornita dal TAR per la Lombardia alla prima censura contenuta nel ricorso
introduttivo, che non solo non appare tardivamente proposta, ma risulta anche
fondata nel merito.
4.1. Infatti, secondo la giurisprudenza di
questo Consiglio il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice di
una gara d'appalto può essere impugnato dal partecipante alla selezione che si
ritenga leso nei suoi interessi non in via autonoma, ma solo nel momento in
cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina
dell'aggiudicatario, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e
diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica
dell'interessato (Cons. St., Sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; Id., Sez. V, 28
ottobre 2008, n. 5378; Id., 23 settembre 2005, n. 5026; Sez. VI, 15 marzo 2004,
n. 1332). L’orientamento in questione avente ad oggetto il contenzioso in
materia di gare d’appalto trova conferma anche nella materia dei concorsi
pubblici finalizzati all’assunzione di personale, poiché anche in quelle
controversie si riconosce che il termine per l'impugnazione degli atti del
procedimento diversi dall'esclusione dalla partecipazione o dai giudizi
negativi formulati dalla Commissione sulle prove di esame (in presenza di forme
di pubblicità obbligatoria dei medesimi giudizi) decorre dalla data di
conoscenza del relativo esito, coincidente col provvedimento di approvazione
della graduatoria in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale
della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi
che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva (Cons. St., Sez.
V, 9 dicembre 2009, n. 7683).
L’indirizzo giurisprudenziale in questione
precisa che solo nel caso in cui evidenzi la presenza di una causa di
astensione fondate su ragioni di opportunità l’interessato è tenuto a farle
emergere nel corso del procedimento amministrativo a pena di preclusione della
censura in questione in un successivo contenzioso giurisdizionale (Cons. St.,
Sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 5437). Sicché nel caso in cui l’amministrazione
opponga un diniego alla sostituzione, l’interessato è tenuto ad impugnarlo, non
potendo attendere di reagire avverso il provvedimento di aggiudicazione
dell’appalto (Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 1288). Nella fattispecie, però,
l’originaria ricorrente deduce l’illegittimità della determinazione UC n. 81
del 18.12.2009, con la quale veniva definita la procedura di selezione per il
conferimento dell'incarico esterno della gestione dei servizi museali, in
ragione della presenza di un motivo di astensione obbligatorio contemplato
nell’art. 51, comma 1, punto 3), c.p.c., per il quale non ha chiesto, non
essendovi tenuta, la sostituzione del membro della Commissione di gara e non le
è stato opposto alcun diniego. Pertanto, si esula dai casi in cui è necessario
reagire immediatamente alla situazione di presunta incompatibilità ed il
soggetto interessato può attendere il provvedimento conclusivo del
procedimento, per utilizzare gli opportuni rimedi giurisdizionali.
4.2. Né appare corretto eccepire la
presunta inammissibilità della censura per mancata impugnazione del
provvedimento di nomina della commissione, che in quanto atto
endoprocedimentale non deve essere espressamente impugnato, risultando
sufficiente la contestazione del provvedimento finale che deriva la propria
illegittimità dall’atto in questione.
5. Nel merito appare corretta la censura
relativa alla violazione del principio di imparzialità e buon andamento in
virtù della situazione di conflitto di interessi in cui si è trovato un membro
della Commissione di gara. Infatti, non rileva la circostanza che il giudizio
intercorso con l’odierna appellante coinvolgeva una pluralità di soggetti, né
che lo stesso si sia esaurito con sentenza di questo Consiglio emessa il 23
febbraio 2010, poiché l’art. 51 c.p.c., applicabile a tutti i campi dell'azione
amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale (Cons. St., Sez. V, 17
febbraio 2010, n. 927; Sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 6841), è sufficientemente
chiaro nello stabilire che l’obbligo di astensione deriva dal fatto di avere
una causa pendente, senza che possa rilevare la presenza di altri
contraddittori, poiché ciò che rileva è solo il contrasto di interessi tra le
parti che vulnera il principio di imparzialità. La situazione in questione,
peraltro, è stata rimossa solo al’indomani dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento che è datato 18.12.2009, sicché la dott.ssa Grassi,
membro della Commissione, si sarebbe dovuta astenere dal partecipare alle
operazioni di gara.
6. La rilevata fondatezza del motivo
produce il travolgimento di tutte le operazioni di gara e consente di ritenere
assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale.
7. Tardivo risulta, invece, il quarto
motivo di ricorso, atteso che la doglianza in questione ha ad oggetto una
clausola del bando che risulta immediatamente lesiva e che andava, pertanto,
impugnata dall’originaria ricorrente nel termine decadenziale decorrente dalla
pubblicazione del bando di gara.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglie
in parte il ricorso di prime cure ed accerta ai sensi dell’art. 34, comma 3,
c.p.a. l’illegittimità: a) della determinazione UC n. 81 del 18.12.2009, con la
quale veniva definita la procedura di selezione per il conferimento
dell'incarico esterno della gestione dei servizi museali indetta dal Comune di
Angera, Ufficio cultura; b) del verbale relativo alle operazioni di gara datato
16.12.2009.
Condanna in solido il Comune di Angera e
la Società Cooperativa Archeologica Scarl al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio in favore dell’appellante, che liquida in euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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