martedì 6 maggio 2014

PROCESSO: il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 10 co. 5 del D.Lgs. n. 373/2006 (Ad. Plen., sentenza 22 aprile 2014 n. 11).


PROCESSO: 
il regolamento di competenza 
ai sensi dell'art. 10 co. 5 del D.Lgs. n. 373/2006 
(Ad. Plen., sentenza 22 aprile 2014 n. 11).


Massima

1. In relazione al regolamento di competenza sollevato davanti al T.A.R. Lazio, e precisando quanto già stabilito dall'Adunanza plenaria nella decisione n. 2/2011, va affermato che detti conflitti non rientrano nella disciplina dell'art. 10, co. 5, del D.Lgs. n. 373/2003 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato".
Tale norma, infatti, attribuisce all'Adunanza plenaria, integrata da due magistrati della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la cognizione della diversa fattispecie dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, “tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”.
2. In tal modo viene assicurato che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell'Adunanza plenaria che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano.
Analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il Tar Sicilia che pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, co. 5, D.Lgs n. 273/2003, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 di A.P. del 2013, proposto da: 
Michele Lagreca, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Aliani, con domicilio eletto presso Fabio Di Matteo in Roma, via Vitelli N. 10; 
contro
Agea Organismo Pagatore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 08642/2013, resa tra le parti, concernente regolamento di competenza avverso sentenza -accertamento di indebita percezione di aiuti comunitari - restituzione somme erogate

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Organismo Pagatore;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 18 dicembre 2013 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Nessuno e' presente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 8642 del 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pronunciando sul ricorso n. 8777/12 proposto dal Sig. Lagreca Michele contro l’Agea per l’annullamento di un provvedimento di caducazione di aiuti comunitari, dichiarava l’incompetenza del Giudice adito in favore del Tar Sicilia.
Il Sig. Lagreca Michele avanzava regolamento di competenza e, al contempo, chiedeva al Tar Lazio di correggere l’errore materiale nel quale, nella sua prospettazione, il Giudice era incorso nell’individuazione del Giudice competente.
Con decreto collegiale adottato nella camera di consiglio del 10 dicembre 2013, il Tar Lazio provvedeva a correggere l’errore materiale nel senso richiesto dal ricorrente individuando nel Tar Puglia, sede di Bari, il Giudice competente.
Con atto del 18 dicembre 2013 il ricorrente chiedeva pertanto che venisse dato atto della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza per sopravvenuta carenza di interesse.
Si è costituita in giudizio l’Agea chiedendo, per la medesima ragione evidenziata dal ricorrente, che il ricorso per regolamento di competenza venga dichiarato improcedibile per carenza di interesse.
Alla luce di quanto suesposto il ricorso per regolamento di competenza va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
In considerazione della natura della questione si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di questa fase di giudizio.
Ai sensi dell'art 99, quinto comma, c.p.a ritiene questa Adunanza di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge con riferimento all'Autorità giudiziaria chiamata a risolvere i conflitti di competenza nei quali sia interessato il Tar Sicilia.
Al riguardo, nel precisare quanto stabilito da questa Adunanza plenaria nella decisione n. 2 del 9 marzo 2011, va affermato che detti conflitti non rientrano nella disciplina dell'art 10, comma 5 del decreto Legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato".
Tale norma, infatti, attribuisce all'Adunanza plenaria, integrata da due magistrati della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la cognizione della diversa fattispecie dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, “tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato”.
In tal modo viene assicurato che i conflitti di competenza che coinvolgano il Consiglio di giustizia amministrativa, le cui prerogative sono garantite dallo Statuto della Regione siciliana, trovino tutela nella composizione allargata dell'Adunanza plenaria che vede la presenza dei membri della Sezione giurisdizionale del massimo consesso siciliano.
Analoga esigenza non si riscontra invece nei conflitti di competenza che vedano coinvolto il Tar Sicilia che pertanto, stante anche il chiaro e inequivoco tenore letterale del citato art. 10, co. 5, d.lgs 273/2003, sono sottoposti alla disciplina del regolamento di competenza ordinariamente stabilita dal codice del processo amministrativo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
 
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
L'ESTENSORE IL SEGRETARIO
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2014
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione

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