ADUNANZE PLENARIE:
la sopravvenuta inopportunità del rapporto negoziale facoltizza la stazione appaltante
a recedere dal contratto
"ex"art. 134 Del D.Lgs. n. 163/2006
e non ad esercitare il potere di revoca
(Cons. St., Ad. Plen.,
sentenza 20 giugno 2014 n. 14).
Principio di diritto
Nel procedimento di affidamento di lavori
pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto,
rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto
negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca
dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato
dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
*
* *
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 2 di A.P. del 2014, proposto dalla Azienda
per la Mobilita' del Comune di Roma - Atac s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Roberta Iacovazzi e Rodolfo Mazzei, con domicilio eletto presso il secondo in
Roma, via XX Settembre, 1;
contro
Consorzio
Cooperative Costruzioni - Ccc - Società Cooperativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di mandataria
dell’ATI con le mandanti Igemas società consortile a r. l., Salcef Costruzioni
Edili e Ferroviarie s.p.a., Erregi s.r.l., Project Automation s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lotti e Benedetto Giovanni
Carbone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Ripetta, 70;
nei confronti di
Roma
Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, ed elettivamente domiciliata presso
l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 2432/2013, resa tra le
parti;
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Cooperative Costruzioni -
Ccc - Società Cooperativa in proprio ed in qualità di mandataria Ati e di Roma
Capitale;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il consigliere Maurizio
Meschino e uditi per le parti gli avvocati Mazzei, Carbone e D'Ottavi;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
(ATAC s.p.a), con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2005, ha autorizzato
l’indizione di una gara pubblica con procedura aperta per l’affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari alla
realizzazione di un deposito tranviario nell’area ex “Centro Carni” e delle
opere connesse.
La
gara, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATAC n. 81 del 14
novembre 2005, è stata aggiudicata all’ATI composta da Consorzio Cooperative
Costruttori (mandataria) e I.G.E.M.A.S. soc. cons. a r.l., Salcef Costruzioni
Edili e Ferroviarie s.p.a., Project Automation Spa, Erregi Srl (mandanti), e,
in data 19 maggio 2006, è stato stipulato il relativo contratto di appalto.
2.
L’ATAC, con provvedimento n. 80861 del 4 giugno 2012, ha disposto la revoca
definitiva di tutti gli atti della procedura di gara, incluso il provvedimento
di aggiudicazione.
La
revoca è basata su diversi motivi di interesse pubblico, consistenti: nella “sostanziale
non esecuzione” dell’appalto; nell’aggravio dei costi prospettati
dall’appaltatrice; nelle proprie sopravvenute mutate esigenze operative;
nell’inserimento del deposito tramviario in un piano di dismissioni immobiliari
deliberato dall’assemblea di Roma Capitale; nell’incertezza sulla effettiva
disponibilità di risorse per finanziare l’opera, venendo altresì preannunciato
che, con separato provvedimento, sarebbe stato corrisposto all’appaltatrice
l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1-bis, della
legge n. 241 del 1990.
Successivamente
l’ATAC, con nota del 19 ottobre 2012 (prot. n. 147684), ha chiesto la
riconsegna delle aree di cantiere sul presupposto, espressamente dichiarato,
dell’intervenuta caducazione del contratto per effetto della precedente revoca.
3.
L’ATI aggiudicataria, con il ricorso n. 5947 del 2012 proposto al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento dell’atto di
revoca (n. 80861 del 2012), e, con motivi aggiunti, della nota relativa alla
riconsegna delle aree (n. 147684 del 2012), sostenendo che:
-
la stazione appaltante avrebbe esercitato un potere di autotutela al di fuori
dei presupposti di legge, sugli atti della procedura di gara, ormai privati di
efficacia in conseguenza della sopravvenuta stipulazione del contratto;
-
il provvedimento impugnato non aveva ponderato il contrapposto interesse
privato, consolidatosi nei sei anni intercorsi dalla stipula del contratto;
-
con la revoca l’appaltante avrebbe esercitato in realtà un diritto di recesso o
di risoluzione unilaterale, finalizzato a sottrarsi alle conseguenze derivanti
dall’esercizio di dette facoltà privatistiche, maggiormente onerose dal punto
di vista economico, perché non limitate all’indennizzo commisurato al solo
danno emergente;
-
l’atto non aveva tenuto in considerazione le controdeduzioni presentate nel
corso del procedimento.
4.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter,
con la sentenza n. 2432 del 2013, ha accolto il primo ordine di censure,
assorbendo le restanti, affermando che la revoca era stata adottata “in assenza
del suo essenziale presupposto, e cioè di un oggetto costituito da un
provvedimento che continua ancora a spiegare effetti”, non essendo tale
l’aggiudicazione della gara in seguito alla stipulazione del contratto,
cosicché, secondo il primo giudice, per sciogliersi dal vincolo discendente da
quest’ultimo, l’amministrazione avrebbe dovuto ricorrere all’istituto del
recesso ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti
pubblici). Nella sentenza è ritenuta la giurisdizione amministrativa sulla
controversia, vertendosi in un caso di carenza di potere in concreto.
5.
L’ATAC ha proposto avverso la sentenza di primo grado l’appello n. 2775 del
2013, che è stato deciso dalla Sezione V di questo Consiglio con la sentenza
non definitiva n. 5786 del 2013, con la quale, respinti i pregiudiziali motivi
di appello di insussistenza della giurisdizione amministrativa sulla
controversia e di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei
confronti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., si
rimette all’esame dell’Adunanza plenaria la questione di merito relativa al
principio di diritto formulato dal primo giudice, secondo cui il potere di revoca
dell’aggiudicazione non può essere esercitato dall’amministrazione una volta
intervenuta la stipula del contratto.
6.
All’udienza del 30 aprile 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.
La questione da esaminare è esposta dalla V Sezione nei termini che di seguito
si sintetizzano riportando il quadro della normativa rilevante e delle
posizioni della giurisprudenza al riguardo, con l’indicazione, su questa base,
dell’ipotesi interpretativa ritenuta preferibile.
1.1. La
normativa rilevante.
Nella
normativa si riscontra anzitutto, afferma la Sezione, un elemento di
contraddittorietà tra i commi 1 e 1-bis dell’art. 21-quinquies della
legge n. 241 del 1990, poiché, per il primo, la revoca può incidere soltanto su
atti “ad efficacia durevole”, mentre, per il secondo, l’atto revocato
può anche essere “ad efficacia istantanea” se incidente su “rapporti
negoziali”, con un possibile effetto retroattivo che avvicina l’istituto a
quello dell’annullamento d’ufficio per illegittimità, convergendo, in questo
senso, anche l’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il
quale l’annullamento volto a “conseguire risparmi o minori oneri finanziari”
regola il caso in cui incida “su rapporti contrattuali o convenzionali con
privati”; potere quest’ultimo che, al di là del nomen dell’atto,
appare peraltro vicino allo schema della revoca sul presupposto della
rivalutazione della convenienza di contratti già stipulati.
La
normativa richiamata deve essere a sua volta esaminata insieme con quella
dell’art. 21-sexies della legge n. 241 del 1990, per cui è
possibile “il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione…nei casi previsti dalla legge o dal contratto”, secondo una
regola di tipicità delle ipotesi di recesso analoga a quella di cui agli
articoli 1372 e 1373 c.c..
Emerge
da ciò la questione se con il potere attribuito dall’art. 21-quinquies e
dalla legge n. 311 del 2004 si possa incidere sul contratto stipulato e come
ciò si concilii con il carattere paritetico delle posizioni fondate su di esso,
di cui è espressione la generalizzazione dell’istituto del recesso ex art. 21-sexies,
cui si correla la previsione specifica dell’art. 134 del codice dei contratti
pubblici che, per gli appalti di lavori pubblici, attribuisce
all’amministrazione “il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto”,
con effetto economico più oneroso, però, di quanto previsto dal comma 136
dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, poiché non limitato alla dimensione
indennitaria ma comprendente il ristoro dei lavori eseguiti e dei materiali
utili in cantiere oltre al decimo delle opere non eseguite (effetto non
dissimile da quello, previsto dall’art. 158 del medesimo codice dei contratti
pubblici, in caso di risoluzione per inadempimento o di revoca delle
concessioni di lavori pubblici).
Il
quadro normativo deve essere completato, infine, con il richiamo dell’art. 11
della legge n. 241 del 1990, che fa salvo il potere di recesso dell’amministrazione
“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse” in caso di accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento, e degli articoli 121 e 122 c.p.a.
quanto ai poteri del giudice amministrativo di incidere sul contratto.
1.2. La
giurisprudenza.
La
Sezione riferisce:
-
a) che il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del potere di revoca
degli atti amministrativi del procedimento ad evidenza pubblica anche se sia
stato stipulato il contratto, con il conseguente diritto del privato all’indennizzo;
ciò emerge in particolare dalle sentenze della Sezione VI n. 1554 del 2010 e n.
5993 del 2012 e della Sez. IV, n. 156 del 2013 (nella quale si richiama anche,
con il comma 136 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, il comma 9 dell’art.
11 del codice dei contratti pubblici che consente l’intervento in autotutela
sugli atti di gara pur divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva),
apparendo parzialmente difforme la sola sentenza della Sez. III n. 2291 del
2011, poiché la legittimità della revoca degli atti di una gara vi è affermata
anche perché intervenuta prima della stipulazione del contratto;
b)
che la Corte di Cassazione ha affermato, al contrario, che tutte le vicende
successive alla stipulazione del contratto danno luogo a questioni relative
alla sua validità ed efficacia anche se dovute all’esercizio di poteri
pubblicistici in autotutela. Con la stipula del contratto si costituisce
infatti tra le parti, pubblica e privata, un rapporto giuridico paritetico
intercorrente tra situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti
soggettivi e di obblighi giuridici; il riscontro di sopravvenuti motivi di
inopportunità della realizzazione dell’opera si riconduce perciò all’esercizio
del potere contrattuale di recesso, previsto dalla normativa sugli appalti
pubblici, con scelta che si riverbera sul contratto in quanto potere
contrattuale del committente di recedere da esso, cosicché l’atto di revoca
dell’aggiudicazione, ciò nonostante adottato, risulta lesivo del diritto
soggettivo del privato in quanto incidente sul sinallagma funzionale (Sez.
unite, n. 10160 del 2003 e n. 29425 del 2008).
1.3. L’interpretazione
prospettata.
La
Sezione prospetta l’esigenza di riconsiderare l’indirizzo prevalente nella
giurisprudenza amministrativa ritenendo che, intervenuta la stipulazione del
contratto ad evidenza pubblica, l’amministrazione non possa esercitare il
potere di revoca ma debba agire attraverso il recesso.
1.3.1.
In
primo luogo la Sezione osserva che:
-
nonostante la sussistenza della norma generale dell’art. 21-quinquies sono
state previste norme specifiche che, attraverso il potere di revoca per
pubblico interesse, attribuiscono all’amministrazione la facoltà di incidere
unilateralmente sui contratti stipulati con i privati, come è per l’art. 11,
comma 4, della legge n. 241 del 1990 (dove il potere, pur nominato di
“recesso”, è in sostanza di revoca) e per il citato art. 158 del codice dei
contratti pubblici;
-
ne emerge sul piano normativo la categoria dei contratti di diritto pubblico (o
ad oggetto pubblico) che, fermo il ricorso alle regole civilistiche per la
disciplina generale del rapporto contrattuale tra amministrazione e privati, si
distingue da quella dei contratti di diritto privato per il mantenimento di una
posizione di supremazia dell’amministrazione;
-
in relazione a ciò la parallela previsione dell’art. 21-sexies della
legge n. 241 del 1990, sulla facoltà dell’amministrazione di incidere sul
contratto con il recesso, deve ritenersi propria dei contratti in cui essa non
è in posizione supremazia, cioè di quelli di diritto privato, considerate:
l’analogia della norma con quelle di cui agli articoli 1372 e 1373 c.c.; la sua
coerenza con il principio di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n.
241 del 1990, per il quale “La pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente”; l’inutilità della previsione,
altrimenti, se l’amministrazione potesse sempre incidere sul contratto con la
revoca, peraltro più conveniente per il profilo economico;
-
essendo quindi corretta la valutazione del primo giudice per la quale la revoca
può essere ammessa solo nelle concessioni, dove il contratto è accessivo al
provvedimento concessorio e ne dipende direttamente, fondandosi su ciò anche la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia, considerato che
nelle concessioni il modulo consensuale è sempre sostitutivo di poteri
autoritativi (Cass. Sez. un. ord. n. 8094 del 2007).
1.3.2.
Tanto
rilevato le previsioni dell’art. 21-sexies della legge n. 241 del
1990 e dell’134 del codice dei contratti pubblici portano a non riferire i
contratti ad evidenza pubblica al contesto dei rapporti negoziali distinti dal
potere autoritativo di revoca, essendo avvalorata questa conclusione dalle
seguenti considerazioni:
-
la riconosciuta scissione tra aggiudicazione e stipulazione del contratto, che
emerge sul piano funzionale poiché, con la prima, si conclude la fase
pubblicistica del perseguimento dell’interesse pubblico alla selezione della
migliore offerta mentre la seconda si colloca nel diverso quadro del rapporto
paritetico tra i contraenti con predominanza del diritto privato, riflettendosi
questa scissione anche sul piano strutturale, poiché, ai sensi dell’art. 11 del
codice dei contratti pubblici, “l’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta” (comma 7), essendo poi previsto un termine per
stipulare successivamente il contratto soltanto entro il quale
l’amministrazione può agire in autotutela (comma 9);
-
ciò che porta alla distinzione fra l’atto di aggiudicazione e il consenso
contrattuale dell’amministrazione e a far escludere che questo possa essere
ritirato in via unilaterale, e tanto meno perciò mediante il riesame
dell’aggiudicazione in autotutela, essendo il detto consenso confluito con
quello della parte privata nell’accordo di cui all’art. 1325, n. 1), c.c.,
essendo in seguito possibile soltanto il mutuo dissenso di cui all’art. 1372
c.c., ed operando la altresì prevista facoltà di recesso non sull’atto
contrattuale ma sul rapporto.
Sarebbe
peraltro ingiustificato, si soggiunge, che l’amministrazione possa, attraverso
i propri poteri di autotutela decisoria, ottenere un risultato in ipotesi
superiore a quello ottenibile dal contraente privato in sede giurisdizionale ai
sensi della normativa sull’inefficacia del contratto per l’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione, di cui agli articoli 121 e 122 c.p.a..
1.3.3.
La
Sezione conclude osservando che:
-
la normativa posta con il comma 1-bis dell’art. 21–quinquies della
legge n. 241 del 1990, così come con l’art. 1, comma 136, della legge n. 311
del 2004, si inserisce nel quadro delineato se si circoscrive il potere di revoca
ivi previsto soltanto alle concessioni amministrative, con ciò erigendo a ratio della
normativa il suo puntuale scopo originario, dell’intervento sulle concessioni
di lavori pubblici a favore della TAV, e risultando in essa presupposto
l’effetto di incidenza sul contratto in coerenza con l’assenza di deroga
all’art. 21-sexies e all’art. 134;
-
il divieto di revoca quando sia stato stipulato il contratto si fonda sulla
fondamentale ragione dell’affidamento del privato negli impegni reciproci
consacrati nell’accordo, sulla cui base egli ha maturato aspettative di
profitto e assunto impegni organizzativi che l’art. 21-quinquies non
impone di considerare (a differenza dell’art. 21-nonies per
l’annullamento d’ufficio) e il cui ristoro è ivi previsto soltanto con
l’indennizzo, mentre, ad esito del recesso consentito per i contratti di
diritto privato, l’amministrazione è obbligata, come visto, ad una più adeguata
compensazione del pregiudizio sofferto dalla controparte;
-
ciò non comporta, peraltro, un’automatica svalutazione dell’interesse pubblico,
di cui la pubblica amministrazione è sempre portatrice, al quale è comunque
strumentale il diritto di recesso nell’ampia configurazione dell’art. 134 del
codice dei contratti pubblici, potendo l’amministrazione valorizzare, ai fini
del recesso, circostanze che porterebbero alla revoca, con il corollario di non
dover assicurare il contraddittorio procedimentale né esternare compiutamente
le motivazioni della scelta, essendo ciò bilanciato dal maggiore onere economico
che ne consegue.
2.
Si passa ora all’esame del quesito sottoposto all’Adunanza plenaria precisando,
in via preliminare, che si prescinde da questioni attinenti alla giurisdizione,
che pure possano essere connesse al quesito stesso, considerato che nel caso di
specie la questione di giurisdizione è stata espressamente decisa in primo
grado con pronuncia confermata in secondo grado, essendosi perciò formato al
riguardo il giudicato.
3.
L’Adunanza plenaria ritiene, per le ragioni che seguono, che, intervenuta la
stipulazione del contratto per l’affidamento dell’appalto di lavori pubblici,
l’amministrazione non può esercitare il potere di revoca dovendo operare con
l’esercizio del diritto di recesso.
3.1.
Ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (in
seguito anche “codice”), la fase della scelta del contraente, conclusa con
l’aggiudicazione definitiva, risulta distinta da quella, successiva, della
stipulazione e conseguente esecuzione del contratto, pur costituendone il necessario
presupposto funzionale, considerato che l’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta (art. 11, comma 7, primo periodo, del
codice) e che, pur divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, prima della
stipulazione resta comunque salvo “L’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti” (art. 11, comma 9). Il vincolo
sinallagmatico nasce perciò soltanto con il separato e distinto atto della
stipulazione del contratto quando, essendo stata fino a quel momento
irrevocabile soltanto l’offerta dell’aggiudicatario (art. 11, comma 7, secondo
periodo), l’amministrazione a sua volta si impegna definitivamente.
3.2.
Ciò considerato la giurisprudenza ha affermato che la fase conclusa con
l’aggiudicazione ha carattere pubblicistico, in quanto retta da poteri
amministrativi attribuiti alla stazione appaltante per la scelta del miglior
contraente nella tutela della concorrenza, mentre quella che ha inizio con la
stipulazione del contratto e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale
ha carattere privatistico ed è quindi retta dalle norme civilistiche (Corte
costituzionale, sentenze n. 53 e n. 43 del 2011; Cassazione, Sez. un. civ. n.
391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009).
3.3.
Nella fase privatistica l’amministrazione si pone quindi con la controparte in
posizione di parità che però, è stato anche precisato, è “tendenziale”
(Corte Cost. n. 53 e n. 43 del 2011 citate), con ciò sintetizzando l’effetto
delle disposizioni per cui, pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono
apprestate per l’amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto
comune, definite di autotutela privatistica (Ad. Plen. n. 6 del 2014); ciò,
evidentemente, perché l’attività dell’amministrazione, pur se esercitata
secondo moduli privatistici, è sempre volta al fine primario dell’interesse
pubblico, con la conseguente previsione, su tale presupposto, di regole
specifiche e distinte.
3.4.
Nel codice dei contratti pubblici sono previste norme con tratti di specialità
riguardo specificamente alla fase dell’esecuzione del contratto per la
realizzazione di lavori pubblici, cui attiene la questione all’esame.
Ci
si riferisce a norme collocate nella Parte II, Titolo III del codice (Disposizioni
ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici) relative alla
disciplina del recesso dal contratto e della sua risoluzione, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 134 - 136 del codice (collocate nel Capo II del
Titolo III e perciò riferite agli appalti di lavori pubblici ex art. 126 del
codice), della risoluzione per inadempimento e, specificamente, della revoca
delle concessioni di lavori pubblici in finanza di progetto ai sensi dell’art.
158 del medesimo codice, ovvero della sospensione dei lavori ai sensi dell’art.
158 e seguenti del regolamento di attuazione (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
In
questo contesto la specialità della disciplina del recesso emerge non soltanto
perché, a fronte della generale previsione civilistica (art. 1373 c.c.), il
legislatore ne ha ritenuto necessaria una specifica nella legge sul
procedimento (art. 21-sexies) ma in particolare perché l’art. 134, nel
concretare il caso applicativo di tale previsione, lo regola in modo diverso
rispetto all’art. 1671 c.c., prevedendo il preavviso all’appaltatore e, quanto
agli oneri, la forfetizzazione del lucro cessante nel dieci per cento delle
opere non eseguite e la commisurazione del danno emergente, fermo il pagamento
dei lavori eseguiti, al “valore dei materiali utili esistenti in cantiere”
mentre, per il citato art. 1671 c.c., il lucro cessante è dovuto per intero (“il
mancato guadagno”) e per il danno emergente vanno rimborsate tutte le spese
sostenute.
3.5.
Su questa base si ritiene di poter affermare quanto segue.
3.5.1.
La posizione dell’amministrazione nella fase del procedimento di affidamento di
lavori pubblici aperta con la stipulazione del contratto è definita
dall’insieme delle norme comuni, civilistiche, e di quelle speciali,
individuate dal codice dei contratti pubblici, operando l’amministrazione, in
forza di quest’ultime, in via non integralmente paritetica rispetto al
contraente privato, fermo restando che le sue posizioni di specialità, essendo
l’amministrazione comunque parte di un rapporto che rimane privatistico,
restano limitate alle singole norme che le prevedono.
Ciò
rilevato ne consegue che deve ritenersi insussistente, in tale fase, il potere
di revoca, poiché: presupposto di questo potere è la diversa valutazione
dell’interesse pubblico a causa di sopravvenienze; il medesimo presupposto è
alla base del recesso in quanto potere contrattuale basato su sopravvenuti
motivi di opportunità (Cass. n. 391 del 2011 cit.; Cons. Stato, Sez. V, 18
settembre 2008, n. 4455); la specialità della previsione del recesso di cui al
citato art. 134 del codice preclude, di conseguenza, l’esercizio della revoca.
Se
infatti, come correttamente indicato dal giudice rimettente, nell’ambito della
normativa che regola l’attività dell’amministrazione nella fase del rapporto
negoziale di esecuzione del contratto di lavori pubblici, è stata in
particolare prevista per gli appalti di lavori pubblici una norma che
attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo
rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti
comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico
per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex
nunc del rapporto negoziale); richiamato anche che, quando il
legislatore ha ritenuto di consentire la revoca “per motivi di pubblico
interesse” a contratto stipulato, lo ha fatto espressamente, in
riferimento, come visto, alla concessione in finanza di progetto per la
realizzazione di lavori pubblici (o la gestione di servizi pubblici; art. 158
del codice).
In
caso contrario la norma sul recesso sarebbe sostanzialmente inutile, risultando
nell’ordinamento, che per definizione reca un sistema di regole destinate a
operare, una normativa priva di portata pratica, dal momento che
l’amministrazione potrebbe sempre ricorrere alla meno costosa revoca ovvero
decidere di esercitare il diritto di recesso secondo il proprio esclusivo
giudizio, conservando in tale modo nel rapporto una posizione comunque
privilegiata; fermo restando, come anche richiamato dalla V Sezione, che per
l’amministrazione la maggiore onerosità del recesso è bilanciata dalla mancanza
dell’obbligo di motivazione e del contraddittorio procedimentale.
3.5.2.
Quanto sopra vale in riferimento alla possibilità della revoca nella fase
aperta con la stipulazione del contratto nel procedimento per l’affidamento
dell’appalto di lavori pubblici, che è l’oggetto specifico del quesito
all’esame.
Resta
perciò impregiudicata, nell’inerenza all’azione della pubblica amministrazione
dei poteri di autotutela previsti dalla legge, la possibilità: a) della revoca
nella fase procedimentale della scelta del contraente fino alla stipulazione
del contratto; b) dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva
anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 136,
della legge n. 311 del 2004, nonché concordemente riconosciuta in
giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del
contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della
gara e la stipulazione dello stesso (Cass. sezioni unite, 8 agosto 2012, n.
14260; Cons. Stato: sez III, 23 maggio 2013, n. 2802; sez. V: 7 settembre 2011,
n. 5032; 4 gennaio 2011, n. 11, 9 aprile 2010, n. 1998).
Così
come, pure nel caso di contratto stipulato, sussiste la speciale previsione in
ordine al recesso della stazione appaltante quando si verifichino i presupposti
previsti dalla normativa antimafia che la giurisprudenza (Cass. n. n. 391 del
2011 cit.) ha riferito alla nozione dell’autotutela autoritativa, poiché potere
“del tutto alternativo a quello generale di cui alla L. n. 2248 del 1865,
art. 345, all. F” (oggi art. 134 del codice dei contratti pubblici);
qualificazione questa che può ritenersi tuttora valida poiché le stazioni
appaltanti, pur nel quadro della normativa oggi vigente in materia, devono
comunque valutare l’esistenza delle eccezionali condizioni non comportanti
l’altrimenti vincolato esercizio del diritto di recesso (art. 94, commi 2 e 3
del d.lgs. n. 159 del 2011).
3.5.3.
In questo quadro si coordina e delimita, ad avviso del Collegio, la previsione
della revoca di cui al comma 1-bis dell’art. 21-quinquies della
legge n. 241 del 1990, poiché dall’ambito di applicazione della norma risulta
esclusa la possibilità di revoca incidente sul rapporto negoziale fondato sul
contratto di appalto di lavori pubblici, in forza della speciale e assorbente
previsione dell’art. 134 del codice (così, come, per la medesima logica, né è
esclusa la revoca di cui all’art. 158 del codice), restando per converso e di
conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti
negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati
dall’amministrazione, di appalto di servizi e forniture, relativi alle
concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni
amministrative che per le concessioni di servizi e di lavori pubblici), nonché
in riferimento ai contratti attivi.
4.
Sulla base di quanto esposto l’Adunanza plenaria afferma il seguente principio
di diritto: <<Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le
pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano
sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto
negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca
dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato
dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006.>>.
5.
Ciò affermato l’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a.,
restituisce gli atti alla Sezione quinta di questo Consiglio per le ulteriori
pronunce sul merito della controversia e sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), affermato il
principio di diritto di cui in motivazione, restituisce gli atti alla Sezione
quinta per ogni ulteriore statuizione nel merito della controversia e sulle
spese del giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014, con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio
Giovannini, Presidente
Riccardo
Virgilio, Presidente
Pier
Giorgio Lignani, Presidente
Stefano
Baccarini, Presidente
Alessandro
Pajno, Presidente
Marzio
Branca, Consigliere
Aldo
Scola, Consigliere
Vito
Poli, Consigliere
Francesco
Caringella, Consigliere
Maurizio
Meschino, Consigliere, Estensore
Nicola
Russo, Consigliere
Bruno
Rosario Polito, Consigliere
Vittorio
Stelo, Consigliere
IL PRESIDENTE
|
||
L'ESTENSORE
|
IL SEGRETARIO
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
20/06/2014
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
Il
Dirigente della Sezione
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