CONCORSI PUBBLICI:
limiti interni di giurisdizione
del giudice penale
(Corte di Cassazione, V Sez.,
sentenza 21 luglio 2014, n. 32085).
Massima
1. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce che
l’approvazione da parte dell’amministrazione competente della graduatoria di
concorsi a pubblico impiego è provvedimento di amministrazione attiva, mediante
il quale l’amministrazione fa proprio l’operato della commissione esaminatrice.
2. Di conseguenza, spetta all’amministrazione competente il
potere di modificare la graduatoria, qualora risulti che essa sia stata
illegittimamente formata.
3. Il giudice penale, pertanto, ove pure accerti e dichiari, ai
sensi dell’art. 537, c.p.p., la falsità di atti o di documenti che
costituiscono presupposto per l’inserimento di un soggetto nella graduatoria di
un pubblico concorso, non potrà ex art. 4 co. 2 della l. n. 2248/1865 all. E
(c.d. LAC) autonomamente modificarla, depennando il soggetto dalla graduatoria
stessa, trattandosi di un potere esercitabile esclusivamente
dall’amministrazione competente nelle forme proprie dei provvedimenti
amministrativi.
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