sabato 23 agosto 2014

CONCORSI PUBBLICI: limiti interni di giurisdizione del giudice penale (Corte di Cassazione, V Sez., sentenza 21 luglio 2014, n. 32085).



CONCORSI PUBBLICI: 
limiti interni di giurisdizione 
del giudice penale 
(Corte di Cassazione, V Sez.,
 sentenza 21 luglio 2014, n. 32085).


Massima

1. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce che l’approvazione da parte dell’amministrazione competente della graduatoria di concorsi a pubblico impiego è provvedimento di amministrazione attiva, mediante il quale l’amministrazione fa proprio l’operato della commissione esaminatrice.
2. Di conseguenza, spetta all’amministrazione competente il potere di modificare la graduatoria, qualora risulti che essa sia stata illegittimamente formata.
3. Il giudice penale, pertanto, ove pure accerti e dichiari, ai sensi dell’art. 537, c.p.p., la falsità di atti o di documenti che costituiscono presupposto per l’inserimento di un soggetto nella graduatoria di un pubblico concorso, non potrà ex art. 4 co. 2 della l. n. 2248/1865 all. E (c.d. LAC) autonomamente modificarla, depennando il soggetto dalla graduatoria stessa, trattandosi di un potere esercitabile esclusivamente dall’amministrazione competente nelle forme proprie dei provvedimenti amministrativi.

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