sabato 1 novembre 2014

GIURISDIZIONE & T.U.L.P.S.: vanno dal giudice ordinario le controversie relative alla esecuzione coattiva ex art. 5 T.U.L.P.S. (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sentenza 5 febbraio 2014, n. 107).


GIURISDIZIONE & T.U.L.P.S.: 
vanno dal giudice ordinario 
le controversie relative alla esecuzione coattiva 
ex art. 5 T.U.L.P.S. 
(T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 
sentenza 7 febbraio 2014, n. 107)



Massima


1. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie: 
a) nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; 
b) nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi.

2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'atto con cui il sindaco ordina alla polizia locale di eseguire d'ufficio ex art. 5 T.U.L.P.S. la precedente ordinanza ineseguita di immediata cessazione della attività svolta; invero, l'art. 5 citato disciplina, in particolare, l'esecuzione forzata dei provvedimenti di Pubblica Sicurezza prevedendo anche l'impiego della forza pubblica, il che assume il carattere di attività essenzialmente materiale priva come tale di qualsiasi carattere di discrezionalità.




Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2012, proposto da: M.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Scipione e Aldo Scipione, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Ponza, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via G.B. Vico, 45; 
per l'annullamento
dell'ordinanza n.83 prot. n.7291 datata 22 agosto 2012 di chiusura attività a carico dello "Sporting Frontone";


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato il sig. Mauro Turco ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Ponza n. 83/12 a mezzo della quale è stata ordinato alla Polizia locale l’applicazione di quanto statuito dall’art. 5 TULPS per i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio.
Più precisamente nel predetto provvedimento si è fatto richiamo all’ordinanza n. 82/12, nella quale era stato reiterato l’ordine di immediata cessazione della attività svolta dall’istante, in qualità di titolare dello Sporting Frontone;… che a seguito dell’invito formale rivolto all’interessato di far cessare l’attività in essere, faceva seguito la dichiarazione del medesimo titolare risultante dal verbale 20/12 “di non essere intenzionato a sospendere l’attività commerciale”…
A fondamento del ricorso sono stati addotti i seguenti motivi di censura: violazione dell’art. 5 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; violazione dell’art. 8 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635; nonché dell’articolo 10 della legge n. 287/1991; violazione dell’articolo 7 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; oltre che eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, sviamento, atteso che per la inosservanza dell’ordine cessazione dell’attività commerciale (somministrazione di alimenti e bevande) sarebbe prevista l’applicazione di una mera sanzione amministrativa di natura pecuniaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ponza per resistere al ricorso, contestando nel merito la fondatezza delle doglianze ex ad verso articolate.
Alla camera di consiglio dell’8.11.2012 il Collegio, con ordinanza n. 365/2012, accoglieva la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha avuto modo di chiarire che: «il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi» (C.d.S., IV, 4 febbraio 1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92; T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio 2005, n. 790).
Nel caso di specie il ricorrente, a fronte dell’invito di sospendere l’attività, espressamente dichiarava (cfr. verbale n. 19/12) di non poter ottemperare all’invito:…“per la presenza di gente nel locale”, come, peraltro dallo stesso ribadito a seguito del reiterato ordine, laddove dichiarava (cfr. verbale n. 20/12)…“di non essere intenzionato a sospendere l’attività commerciale in atto in nessuna delle sue forme” .
Ne è derivata l’ordinanza impugnata, emanata dal sindaco al fine di dare esecuzione - mediante l’impiego della forza pubblica - all’esecuzione d’ufficio della precedente ordinanza di chiusura del locale, rimasta ineseguita.
A tal riguardo, l’art.5 Tulps disciplina, in particolare, l’esecuzione forzata dei provvedimenti di P.S. disponendo, in particolare, che: “i provvedimenti della P.S. sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente l’esercizio dell’azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati previa diffida - salvi i casi di urgenza - i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio. E’ autorizzato l’impiego della forza pubblica”.
La richiesta di impiego della forza pubblica ex art. 5 del TULPS da parte del sindaco – quale autorità di P.S. assume quindi il carattere di sanzione amministrativa accessoria a precedenti sanzioni amministrative, irrogate dall’amministrazione a seguito di accertamenti verbali eseguiti dalla forza pubblica.
Si tratta in altri termini di attività essenzialmente materiale priva come tale di qualsiasi carattere di discrezionalità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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