GIURISDIZIONE & T.U.L.P.S.:
vanno dal giudice ordinario
le controversie relative alla esecuzione coattiva
ex art. 5 T.U.L.P.S.
(T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I,
sentenza 7 febbraio 2014, n. 107)
Massima
1. Il riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle
sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni
ripristinatorie:
a) nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere
meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie
legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione
se non quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo;
b) nel
secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare
direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi
all’amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale
interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di
interessi legittimi.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in
relazione ad una controversia avente ad oggetto l'atto con cui il sindaco
ordina alla polizia locale di eseguire d'ufficio ex art. 5 T.U.L.P.S. la precedente
ordinanza ineseguita di immediata cessazione della attività svolta; invero,
l'art. 5 citato disciplina, in particolare, l'esecuzione forzata dei
provvedimenti di Pubblica Sicurezza prevedendo anche l'impiego della forza pubblica, il che
assume il carattere di attività essenzialmente materiale priva come tale di
qualsiasi carattere di discrezionalità.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
779 del 2012, proposto da: M.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Luca Scipione e Aldo Scipione, con i quali domicilia, ex lege, presso la
Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Ponza, in persona del sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Latina, via G.B. Vico, 45;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.83 prot. n.7291 datata 22
agosto 2012 di chiusura attività a carico dello "Sporting Frontone";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Ponza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
19 dicembre 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente
notificato il sig. Mauro Turco ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune
di Ponza n. 83/12 a mezzo della quale è stata ordinato alla Polizia locale
l’applicazione di quanto statuito dall’art. 5 TULPS per i provvedimenti
necessari per l’esecuzione d’ufficio.
Più precisamente nel predetto
provvedimento si è fatto richiamo all’ordinanza n. 82/12, nella quale era stato
reiterato l’ordine di immediata cessazione della attività svolta
dall’istante, in qualità di titolare dello Sporting Frontone;… che a
seguito dell’invito formale rivolto all’interessato di far cessare l’attività
in essere, faceva seguito la dichiarazione del medesimo titolare risultante dal
verbale 20/12 “di non essere intenzionato a sospendere l’attività commerciale”…
A fondamento del ricorso sono stati
addotti i seguenti motivi di censura: violazione dell’art. 5 del Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; violazione dell’art. 8 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
nonché dell’articolo 10 della legge n. 287/1991; violazione dell’articolo 7 del
d.lgs 18 agosto 2000, n. 267; oltre che eccesso di potere per inesistenza dei
presupposti, sviamento, atteso che per la inosservanza dell’ordine cessazione
dell’attività commerciale (somministrazione di alimenti e bevande) sarebbe
prevista l’applicazione di una mera sanzione amministrativa di natura
pecuniaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di
Ponza per resistere al ricorso, contestando nel merito la fondatezza delle
doglianze ex ad verso articolate.
Alla camera di consiglio dell’8.11.2012 il
Collegio, con ordinanza n. 365/2012, accoglieva la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013
la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
L’orientamento giurisprudenziale
prevalente ha avuto modo di chiarire che: «il riparto di giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo nel settore delle sanzioni non
penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie;
nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente
afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale,
restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non
quando alla misura, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla
contestazione della lesione del diritto soggettivo; nel secondo caso, poiché le
misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico
leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’amministrazione la scelta della
misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del
giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi» (C.d.S., IV, 4 febbraio
1999, n. 112; conf. id., 23 gennaio 1992, n. 92; T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio
2005, n. 790).
Nel caso di specie il ricorrente, a fronte
dell’invito di sospendere l’attività, espressamente dichiarava (cfr. verbale n.
19/12) di non poter ottemperare all’invito:…“per la presenza di gente nel
locale”, come, peraltro dallo stesso ribadito a seguito del reiterato ordine,
laddove dichiarava (cfr. verbale n. 20/12)…“di non essere intenzionato a
sospendere l’attività commerciale in atto in nessuna delle sue forme” .
Ne è derivata l’ordinanza impugnata,
emanata dal sindaco al fine di dare esecuzione - mediante l’impiego della forza
pubblica - all’esecuzione d’ufficio della precedente ordinanza di chiusura del
locale, rimasta ineseguita.
A tal riguardo, l’art.5 Tulps disciplina,
in particolare, l’esecuzione forzata dei provvedimenti di P.S. disponendo, in
particolare, che: “i provvedimenti della P.S. sono eseguiti in via
amministrativa indipendentemente l’esercizio dell’azione penale. Qualora gli
interessati non vi ottemperino, sono adottati previa diffida - salvi i casi di
urgenza - i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio. E’ autorizzato
l’impiego della forza pubblica”.
La richiesta di impiego della forza
pubblica ex art. 5 del TULPS da parte del sindaco – quale autorità di P.S.
assume quindi il carattere di sanzione amministrativa accessoria a
precedenti sanzioni amministrative, irrogate dall’amministrazione a seguito di
accertamenti verbali eseguiti dalla forza pubblica.
Si tratta in altri termini di attività
essenzialmente materiale priva come tale di qualsiasi carattere di
discrezionalità.
In conclusione, il ricorso va dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice
ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le
modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di
consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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