CORTE DI GIUSTIZIA:
è legittima la normativa italiana
(c.d. Bando Monti 2012)
che ha previsto l'allineamento
che ha previsto l'allineamento
della scadenza (giugno 2016) delle concessioni
in materia di giochi e scommesse
(C.G.U.E., Sez. III,
sentenza 22 gennaio 2015, C-463/13)
La sentenza è sicuramente sfavorevole per la Stanleybet, noto operatore del settore; lo è anche, tuttavia, per gli altri operatori del "mondo C.T.D./C.E.D.".
Va comunque letta bene, anche se il principio sembra proprio "tranchant".
Principio di diritto affermato
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di
parità di trattamento e di effettività devono essere
interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella
controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova
gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle
rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un
allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Sentenza per esteso
SENTENZA
DELLA CORTE (Terza Sezione)
22
gennaio 2015
«Rinvio
pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di
stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi
d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle
concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova
procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle
rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse
generale – Proporzionalità»
Nella causa C‑463/13,
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia) con decisione del
2 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2013, nel procedimento
Stanley
International Betting Ltd,
Stanleybet
Malta Ltd
contro
Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli di Stato,
con
l’intervento di:
Intralot
Italia SpA,
SNAI SpA,
Galassia
Game Srl,
Eurobet
Italia Srl unipersonale,
Lottomatica
Scommesse Srl,
Sisal Match
Point SpA,
Cogetech
Gaming Srl,
LA
CORTE (Terza Sezione),
composta da
M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader
(relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato
generale: N. Wahl
cancelliere:
L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2014,
considerate le
osservazioni presentate:
– per
la Stanley International Betting Ltd, da D. Agnello e M. Mura,
avvocati;
– per
la Stanleybet Malta Ltd, da F. Ferraro, R.A. Jacchia,
A. Terranova e D. Agnello, avvocati;
– per
la SNAI SpA, da A. Fratini e F. Filpo, avvocati;
– per
la Lottomatica Scommesse Srl, da A. Vergerio di Cesana, C. Benelli e
G. Fraccastoro, avvocati;
– per
la Sisal Match Point Spa, da L. Medugno, A. Auteri,
G. Fraccastoro e F. Vetrò, avvocati;
– per
il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
S. Fiorentino, avvocato dello Stato, e da I. Volpe, esperto;
– per
il governo belga, da J.‑C. Halleux e L. Van den Broeck, in qualità di
agenti, assistiti da P. Vlaemminck, advocaat;
– per
il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
– per
la Commissione europea, da E. Montaguti e H. Tserepa‑Lacombe, in
qualità di agenti,
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE
e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
2 Tale domanda è
stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Stanley
International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley International Betting») e
la Stanleybet Malta Ltd (in prosieguo: la «Stanleybet Malta») al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di
Stato, in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento
di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.
Contesto normativo
3 La normativa
italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all’organizzazione di
giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, sia subordinata
all’ottenimento di una concessione e di un’autorizzazione di polizia.
4 Fino alle
modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel corso dell’anno
2002, gli operatori aventi la veste di società di capitali quotate nei mercati
regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo.
Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate
all’attribuzione di concessioni svoltesi nel corso dell’anno 1999.
L’incompatibilità di tale esclusione con gli articoli 43 CE e 49 CE è
stata dichiarata, in particolare, nella sentenza Placanica e a. (C‑338/04,
C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133).
5 Il decreto legge
del 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18,
dell’11 agosto 2006), ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in
Italia, destinata ad assicurare l’adeguamento di quest’ultimo alle regole imposte
dal diritto dell’Unione.
6 In seguito,
segnatamente, alla sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80),
la materia dei giochi d’azzardo è stata riformata mediante il decreto legge del
2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento (GURI n. 52, del 2 marzo 2012, pag. 1), convertito,
con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44 (GURI n. 99,
del 28 aprile 2012, supplemento ordinario n. 85, pagg. 1 e segg.;
testo coordinato, pagg. 23 e segg.; in prosieguo: il «decreto legge
n. 16»).
7 L’articolo 10,
commi 9 octies e 9 novies, del decreto legge n. 16 prevede
quanto segue:
«9 octies Nelle
more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in
materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le
disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso
un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad
oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto
dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti
che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi
quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza [Costa e
Cifone, EU:C:2012:80]. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza
di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza,
comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti
che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità
di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di
gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede
legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo
rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che
siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed
economico-patrimonial[i] individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato (...);
b)
attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta,
esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e
non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2 000, aventi
come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici,
senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di
raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione,
quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11 000 euro per
ciascuna agenzia;
d)
sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni
altro principio stabilito dalla citata sentenza [Costa e Cifone, EU:C:2012:80],
nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi
pubblici;
e) possibilità
di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti
numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a
concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono
comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di
garanzie fideiussorie (...).
9 novies
I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma
9 octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro
attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni
accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. (…)».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
8 La Stanley
International Betting e la Stanleybet Malta hanno proposto dinanzi al Consiglio
di Stato un ricorso volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio n. 1884/2013.
9 Tale sentenza
aveva ad oggetto una gara per l’affidamento in concessione di 2 000
diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l’attivazione
di una rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, ai sensi
dell’articolo 10, commi 9 octies e 9 novies, del decreto legge
n. 16 (in prosieguo: la «gara»).
10 La Stanley International
Betting, una società registrata nel Regno Unito, nonché la sua controllata
maltese, Stanleybet Malta, operano in Italia mediante operatori denominati
«Centri di trasmissione di dati» (in prosieguo: i «CTD»), ubicati presso locali
aperti al pubblico ed i cui titolari mettono a disposizione dei giocatori il
collegamento telematico e trasmettono i dati delle singole giocate alle
ricorrenti nel procedimento principale.
11 Tale attività è esercitata in
Italia attraverso i titolari dei CTD, da circa quindici anni, sulla base di un
rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato, senza il possesso
di alcun titolo concessorio e senza l’autorizzazione di polizia.
12 Posto che ritengono di essere
state escluse da precedenti gare svoltesi nel 1999 e nel 2006, le ricorrenti
nel procedimento principale chiedono l’annullamento della nuova gara,
deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con le sentenze
Placanica e a. (EU:C:2007:133) nonché Costa e Cifone (EU:C:2012:80), e
sollecitano l’organizzazione di una nuova gara.
13 Le ricorrenti nel procedimento
principale criticano, in particolare, l’introduzione di discriminazioni con
riferimento alla durata delle nuove concessioni, che sarebbe di 40 mesi e
dunque sensibilmente inferiore a quella, compresa fra nove e dodici anni, delle
precedenti concessioni, nonché con riferimento al carattere esclusivo
dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ed al
divieto di cessione delle concessioni.
14 Esse fanno valere,
segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità
della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle
penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della
concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la
cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di
proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla
scadenza della concessione.
15 Esse sottolineano di correre
un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente
acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse
operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale
ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare
ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere
nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle
garanzie prestate.
16 Il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha respinto il ricorso, dichiarandolo irricevibile in
quanto le ricorrenti nel procedimento principale non avevano partecipato alla
gara di cui chiedevano l’annullamento. In seguito a tale sentenza, queste
ultime hanno adito il Consiglio di Stato.
17 Il giudice da ultimo
menzionato osserva che, se è vero che le disposizioni controverse, che
riguardano le nuove concessioni, sono più stringenti e penetranti di quelle
previste in passato, esse però non mancano più di chiarezza, riguardano tutti i
partecipanti, compresi i precedenti concessionari, e trovano applicazione anche
per i rapporti già in essere, così che è difficile comprendere in cosa consista
il presunto «vantaggio» perpetuato in favore dei precedenti concessionari.
18 Inoltre, circa 120 altri
partecipanti alla gara de qua, inclusi importanti gruppi stranieri che non
rientrano fra gli operatori esistenti e che hanno una struttura operativa
analoga a quella delle ricorrenti nel procedimento principale, non avrebbero
sollevato alcuna censura nei confronti della gara suddetta.
19 Ancora, ad avviso di detto
giudice, sebbene le nuove concessioni siano di durata inferiore rispetto a
quelle rilasciate in passato, esse sono, però, anche meno onerose e meno
impegnative economicamente per l’aspirante concessionario.
20 Ciò posto, e pur esprimendo il
proprio parere secondo cui gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non
osterebbero alle disposizioni nazionali controverse, il giudice del rinvio
reputa nondimeno necessario interrogare la Corte a tal proposito.
21 Alla luce di quanto sopra, il
Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi
affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)]
vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara
concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la
detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti
dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.
2) Se
gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi
affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza [Costa e Cifone
(EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza
di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle
concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata
delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in
passato attribuiti».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla competenza
della Corte
22 La Lottomatica Scommesse Srl
nega, in sostanza, la competenza della Corte. Essa afferma che, tenuto conto
del potere discrezionale degli Stati membri, non spetta alla Corte pronunciarsi
sulla questione se la previsione di una durata più o meno ridotta delle concessioni
in materia di giochi d’azzardo sia compatibile con gli articoli 49 TFUE e
56 TFUE. La questione relativa a tale compatibilità rientrerebbe nella
competenza del giudice nazionale e non in quella della Corte.
23 A questo proposito, è
giocoforza constatare che la predetta società non nega che la legislazione
italiana controversa debba essere conforme agli articoli 49 TFUE e
56 TFUE. Orbene, la portata degli articoli 49 TFUE e
56 TFUE è rimessa alla valutazione della Corte e il giudice del rinvio chiede
proprio un’interpretazione di tali articoli al fine di stabilire se la durata
delle concessioni in argomento sia conforme agli stessi.
24 Di conseguenza, occorre
dichiarare che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.
Sulla ricevibilità
25 Il governo italiano ritiene
che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere dichiarata irricevibile,
in quanto la decisione di rinvio non espone il contesto fattuale in modo
sufficiente per consentire alla Corte di fornire una risposta utile.
26 A questo riguardo occorre
ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative
all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel
contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria
responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza,
godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di
pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile
soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto
dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con
l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo
ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di
diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono
sottoposte (sentenza Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto
27 e la giurisprudenza ivi citata).
27 Risulta parimenti da una
giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del
diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che
quest’ultimo definisca il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono
le questioni da lui sollevate, o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di
fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre
indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad
interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria
la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza Mulders, C‑548/11,
EU:C:2013:249, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).
28 Orbene, la decisione di rinvio
descrive in maniera sufficiente il contesto giuridico e fattuale della
controversia principale, e le indicazioni fornite dal giudice del rinvio
consentono di individuare la portata delle questioni sollevate.
29 Date tali circostanze, la
domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.
Nel merito
30 Con la prima e la seconda
questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di
parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso
che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda
l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata
inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino
del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle
concessioni.
31 Da un lato, è necessario
valutare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, là dove
impone una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quelle precedenti,
sia conforme ai principi di parità di trattamento e di effettività.
32 Al riguardo si deve precisare
che, mentre nella sentenza Costa e Cifone (EU:C:2012:80) la Corte aveva
esaminato anche la conformità della normativa italiana all’obbligo di trasparenza
e al principio di certezza del diritto, un simile esame non s’impone più nel
presente caso, dato che, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni
controverse nel procedimento principale presentano un grado di chiarezza
sufficiente e non può addebitarsi loro di non essere formulate in maniera
chiara, precisa ed univoca.
33 Dall’altro lato, occorre
valutare se il motivo dedotto dalle autorità nazionali al fine di giustificare
la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del
sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze,
sia idoneo a giustificare un’eventuale restrizione delle libertà garantite dai
Trattati.
Sul rispetto dei
principi di parità di trattamento e di effettività
34 Nella fattispecie oggetto del
procedimento principale, le ricorrenti chiedono la revoca delle concessioni in
corso, l’annullamento dell’ultima gara e l’indizione di un’altra gara su basi
non discriminatorie. Esse sostengono che le autorità italiane non avevano il
diritto di operare la scelta fra la revoca delle concessioni in corso con
successiva ridistribuzione delle stesse e la messa a gara di un numero adeguato
di nuove concessioni, e che, in ogni caso, la scelta compiuta lede i principi
di parità di trattamento e di effettività.
35 Tuttavia, come già dichiarato
dalla Corte, tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni,
quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni
potrebbero essere soluzioni appropriate. Entrambe queste soluzioni sono in
linea di principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro,
all’esclusione illegittima di alcuni operatori, permettendo a questi ultimi di
esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli
operatori esistenti (sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 52).
36 Ne consegue che le autorità
nazionali hanno il diritto di scegliere tra le suddette soluzioni in virtù del
margine di discrezionalità spettante agli Stati membri, in una materia non
armonizzata come quella dei giochi d’azzardo, fermo restando comunque che detta
discrezionalità trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività.
37 Infatti, conformemente alla
giurisprudenza costante della Corte, è compito dell’ordinamento giuridico
nazionale stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti
spettanti agli operatori in forza dell’effetto diretto del diritto dell’Unione,
a condizione però che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle
applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza)
e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di
effettività) (sentenze Placanica e a., EU:C:2007:133, punto 63, nonché
Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 51).
38 Inoltre, affinché sia
rispettato il principio della parità di trattamento nonché l’obbligo di
trasparenza che ne deriva, un regime di autorizzazione dei giochi d’azzardo
deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in
anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle
autorità al fine di evitare un suo uso arbitrario (sentenza Garkalns, C‑470/11,
EU:C:2012:505, punto 42).
39 Orbene, come la Corte ha già
avuto modo di dichiarare, il fatto stesso che gli operatori esistenti abbiano
potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori
illegittimamente esclusi, ed abbiano così potuto insediarsi sul mercato con una
certa notorietà e con una clientela propria, conferisce loro un indebito
vantaggio concorrenziale. Concedere agli operatori esistenti «ulteriori»
vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di
perpetuare e di rafforzare gli effetti dell’esclusione illegittima dalle ultime
gare, e costituisce dunque una violazione del principio di parità di
trattamento. Inoltre, una misura siffatta rende eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli
operatori illegittimamente esclusi dall’ultima gara e dunque non rispetta il
principio di effettività (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 53).
40 Di conseguenza, per essere
conforme ai principi di parità di trattamento e di effettività, una normativa
nazionale non deve concedere agli operatori esistenti «ulteriori» vantaggi
concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari.
41 Per quanto concerne il
rispetto del principio di parità di trattamento, occorre osservare che, secondo
il giudice del rinvio, le disposizioni controverse nel procedimento principale
non mancano più di chiarezza, riguardano tutti i partecipanti, compresi i
precedenti concessionari, e trovano applicazione anche alle concessioni già in
essere, senza concedere agli operatori esistenti «ulteriori» vantaggi
concorrenziali. Sebbene tale valutazione non sia condivisa dalle ricorrenti nel
procedimento principale, si deve ricordare al riguardo che, nell’ambito di un
rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione
delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il
giudice del rinvio sia corretta (v., in particolare, sentenza Angelidaki
e a., da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 48 e la giurisprudenza
ivi citata).
42 Peraltro, si deve prendere in
considerazione altresì il fatto che, come risulta dalla decisione di rinvio, le
ricorrenti nel procedimento principale operano nel territorio italiano tramite
i CTD da circa quindici anni senza essere in possesso di titoli concessori e
senza autorizzazione di polizia, sicché esse non possono essere propriamente
qualificate come «nuovi entranti sul mercato».
43 Per quanto concerne il
principio di effettività, occorre precisare che, sempre secondo il giudice del
rinvio, se è vero che le nuove concessioni hanno minore durata rispetto a
quelle rilasciate in passato, esse sono però anche meno onerose e meno
impegnative economicamente per l’aspirante concessionario.
44 Pertanto, nella fattispecie
oggetto del procedimento principale, il rispetto dei principi di parità di
trattamento e di effettività risulta garantito.
Sulla
giustificazione di una restrizione delle libertà garantite dagli articoli
49 TFUE e 56 TFUE
45 Per costante giurisprudenza,
devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e/o alla libera
prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno
interessante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e
56 TFUE (v., in particolare, sentenza Duomo Gpa e a., da C‑357/10 a C‑359/10,
EU:C:2012:283, punti 35 e 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).
46 Quindi, una normativa di uno
Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale
subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una
concessione e preveda varie ipotesi di decadenza della concessione stessa
costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 49 TFUE
e 56 TFUE (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 70).
47 Occorre tuttavia valutare se
una simile restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per
ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica,
espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili
anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo
62 TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla
giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale
(sentenza Digibet e Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e la
giurisprudenza ivi citata).
48 Infatti, secondo una
giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo
possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali
la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento
dei cittadini a spese eccessive legate al gioco (sentenza Digibet e Albers,
EU:C:2014:1756, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Oltre a ciò, per quanto
riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha
dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata
a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali
derivanti da tale normativa (v. sentenza Biasci e a., C‑660/11 e C‑8/12,
EU:C:2013:550, punto 23).
50 Nella fattispecie, per quanto
riguarda la qualificazione come «motivo imperativo di interesse generale» del
motivo invocato dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve
delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni
attraverso un allineamento temporale delle scadenze, è certo che, secondo una
giurisprudenza costante, considerazioni di ordine meramente amministrativo non
possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del
diritto dell’Unione. Tale principio vale a fortiori laddove la deroga di cui
trattasi abbia l’effetto di escludere o di limitare l’esercizio di una delle
libertà fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza Arblade e a., C‑369/96
e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, si deve ricordare il
carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei
settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine
morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a
livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali
settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela
degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una
controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE,
l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa
nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (sentenza Digibet e
Albers, EU:C:2014:1756, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Per tale ragione, in questo
specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere
discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del
consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre
rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a
ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso
perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività
riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere
a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e
Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
53 Ne consegue che, in tale
peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un
allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una
durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni
rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi
obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la
criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di
proporzionalità imposti.
54 Nell’ipotesi in cui, in
futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni
rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel
settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove
tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza
avvenisse nello stesso momento.
55 In considerazione di quanto
precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli
articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento
e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che
preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi
durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un
riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle
concessioni.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nel
procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli
articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento
e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che
preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi
durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un
riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle
concessioni.
Firme
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