PROCESSO:
nesso di presupposizione
e doppia impugnativa
(Cons. St., Sez.VI,
sentenza 7 febbraio 2002, n. 686)
Visto che mi è servita per scrivere un motivo di diritto di un ricorso...
Massima
1. Il nesso di
presupposizione fra due atti si ha quando l’uno - l’atto conseguenziale, il
secondo atto da adottarsi in ordine cronologico - non possa essere emanato senza
che venga emanato il primo; per converso il primo non esplica completa
efficacia se non è seguito dal secondo, tanto che, di regola, non è nemmeno
autonomamente impugnabile.
I procedimenti nei quali si
rivela un nesso di presupposizione sono, per queste particolari relazioni fra atti,
connessi.
2. La limitazione all’impugnazione scaturisce dal
principio fondamentale del processo amministrativo in giurisdizione di
legittimità ossia che l’atto deve essere impugnato nel termine di decadenza. In
alcuni casi di connessione fra atti amministrativi, stante il legame di alcuni
atti con atti antecedenti, ammettere l’impugnazione dei primi significherebbe
ammettere il ricorso contro i precedenti non impugnati nei termini. Ciò in
aperto contrasto con il carattere perentorio del termine di impugnazione. Di
qui la regola dell’inammissibilità del ricorso per difetto di tempestiva
impugnazione dell’atto presupposto all’atto impugnato.
3. Non è facile distinguere
la varia tipologia dei nessi che collegano i vari momenti dell’azione amministrativa.
Le tipologie fondamentali sono state, in alcune letture della dottrina, a fini
descrittivi, sostanzialmente ridotte a due:
a. il nesso procedimentale per il
quale alcuni atti convergono verso l’adozione di un atto conclusivo o finale,
che ha un suo ruolo ed una sua funzione nella produzione di determinati effetti
giuridici (si tratta del rapporto che lega atti prodromici o preparatori
all’atto conclusivo; l’atto di controllo e l’atto controllato; qualsiasi atto e
la decisione sul ricorso amministrativo che lo concerne);
b. l’altro nesso, che
si ha quando ad un provvedimento in sé compiuto ed autonomo, seguono altri atti
che lo presuppongono, costituendone ora uno svolgimento, a volte necessario e
conseguenziale, ora una chiarificazione, una riaffermazione, una ripetizione,
una conferma.
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