martedì 10 febbraio 2015

PROCESSO: nesso di presupposizione e doppia impugnativa (Cons. St., Sez.VI, sentenza 7 febbraio 2002, n. 686).

PROCESSO: 
nesso di presupposizione 
e doppia impugnativa 
(Cons. St., Sez.VI, 
sentenza 7 febbraio 2002, n. 686)


Visto che mi è servita per scrivere un motivo di diritto di un ricorso...

Massima

1. Il nesso di presupposizione fra due atti si ha quando l’uno  - l’atto conseguenziale, il secondo atto da adottarsi in ordine cronologico - non possa essere emanato senza che venga emanato il primo; per converso il primo non esplica completa efficacia se non è seguito dal secondo, tanto che, di regola, non è nemmeno autonomamente impugnabile. 
I procedimenti nei quali si rivela un nesso di presupposizione sono, per queste particolari relazioni fra atti, connessi. 
2. La limitazione all’impugnazione scaturisce dal principio fondamentale del processo amministrativo in giurisdizione di legittimità ossia che l’atto deve essere impugnato nel termine di decadenza. In alcuni casi di connessione fra atti amministrativi, stante il legame di alcuni atti con atti antecedenti, ammettere l’impugnazione dei primi significherebbe ammettere il ricorso contro i precedenti non impugnati nei termini. Ciò in aperto contrasto con il carattere perentorio del termine di impugnazione. Di qui la regola dell’inammissibilità del ricorso per difetto di tempestiva impugnazione dell’atto presupposto all’atto impugnato. 
3. Non è facile distinguere la varia tipologia dei nessi che collegano i vari momenti dell’azione amministrativa. Le tipologie fondamentali sono state, in alcune letture della dottrina, a fini descrittivi, sostanzialmente ridotte a due: 
a. il nesso procedimentale per il quale alcuni atti convergono verso l’adozione di un atto conclusivo o finale, che ha un suo ruolo ed una sua funzione nella produzione di determinati effetti giuridici (si tratta del rapporto che lega atti prodromici o preparatori all’atto conclusivo; l’atto di controllo e l’atto controllato; qualsiasi atto e la decisione sul ricorso amministrativo che lo concerne); 
b. l’altro nesso, che si ha quando ad un provvedimento in sé compiuto ed autonomo, seguono altri atti che lo presuppongono, costituendone ora uno svolgimento, a volte necessario e conseguenziale, ora una chiarificazione, una riaffermazione, una ripetizione, una conferma.

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