martedì 28 luglio 2015

PROCESSO: la (in)competenza territoriale in materia di impugnazione di un'informativa prefettizia unitamente ad un atto a valenza nazionale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 27 luglio 2015, n. 10264).


PROCESSO: 
la (in)competenza territoriale
 in materia di impugnazione 
di un'informativa prefettizia unitamente
 ad un atto a valenza nazionale
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sentenza 27 luglio 2015, n. 10264)



Massima 

1. In caso d'impugnativa congiunta di un'informativa prefettizia (atto a valenza "locale") e dell'annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’Anac (atto a valenza "nazionale"), qualora la seconda rivesta carattere meramente accessorio rispetto ai rilievi concernenti la legittimità e/o la perdurante efficacia dell’interdittiva prefettizia e del provvedimento di conferma, la competenza territoriale spetta al T.A.R. periferico, e non al T.A.R. Lazio, sede di Roma.
2. Ed infatti, come stabilito da A.P. n.17/2014, e, ulteriormente ribadito con A.P. n. 29/2014: “Ai sensi dell'art. 14 c.p.a., nel caso di contestuale impugnazione di una informativa prefettizia interdittiva - che per l'art. 91, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile - e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa; rileva infatti l'interesse del ricorrente all'annullamento della informativa e dunque - ritenendo applicabile, ex art. 39 c.p.a., l'art. 31 c.p.c. che disciplina i rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria - si giunge a ritenere competente, in caso di contestuale impugnazione dell'informativa prefettizia e dell'atto applicativo, il giudice competente a conoscere della prima, con la conseguenza che prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall'art. 119 c.p.a. per il giudizio accessorio riguardante l'impugnazione degli atti della gara d'appalto”.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Co.Lo.Coop. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri, Marco Luigi Di Tolle e Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Virginio Orsini, 19; 
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Graziosi, con domicilio in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Pulitori ed Affini S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B; 
per l'annullamento
- della d.d. di Roma Capitale, rep. n. SU/719/2014, prot.n.SU/24446/2014 del 05.12.14 con cui è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dai lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia per Uffici, Biblioteche comunali, Centri sociali per anziani e pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di riposo per Anziani, a seguito di verifica e per effetto dell'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici esecutori di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, detenuto dall’Anac, dell’interdittiva antimafia emessa il giorno 14 aprile 2014 dalla Prefettura di Milano, confermata, assertivamente, con sconosciuta richiamata nota della Prefettura in data 11.11.2014, acquisita dal Comune al prot. n. SU/22671 del 17.11.2014;
- nonché occorrendo avverso la detta iscrizione nel Casellario, l’informativa prefettizia e quest’ultima nota di conferma, con le pertinenti comunicazioni e il relativo procedimento;
- nonché occorrendo avverso la comunicazione Anac prot. n. 77889/SOAS/USI/14/48976/bp, in data 10 luglio 2014;
- nonché occorrendo avverso la nota del Comune prot. n. SU/23273 del 24.11.2014 che preavvisava il provvedimento di esclusione;
- nonché avverso i seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
- determinazioni dirigenziali n. 75 e n. 76 del 9 febbraio 2015, comunicate con nota prot. n. 49236 del 26 febbraio c.m., con cui si approvano gli atti di gara, tra cui l’estromissione della ricorrente, e si aggiudicano i lotti n. 2 e n. 3, alle controinteressate, Co.l.ser. e Pulitori ed Affini;
- tutti gli atti presupposti, precedenti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, Anac, Ministero dell’Interno, Pulitori ed Affini S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 17 giugno 2015 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Considerato che, con il ricorso principale, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro:
1) la determina di esclusione dalla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia per Uffici, Biblioteche Comunali, Centri Sociali per Anziani e pulizia e assistenza para – alberghiera nelle Case di riposo per anziani”;
2) l’informativa antimafia emessa il 14 aprile 2014 dalla Prefettura di Milano, nonché la conferma di tale interdittiva (asseritamente non conosciuta), quale risulta dalla nota della Prefettura in data 11 novembre 2014, acquisita al protocollo del Comune di Roma, n. SU/22671 del 17 novembre 2014;
3) l’annotazione del Casellario informatico tenuto dall’Anac della suddetta informativa;
Considerato che, con i motivi aggiunti, ha impugnato le determine dirigenziali con cui Roma Capitale ha approvato gli atti di gara, ivi compreso l’estromissione della ricorrente, ed aggiudicato i lotti n. 2 e n. 3 rispettivamente a Co.l.ser. s.c.r.l. e al Pulitori e Affini s.p.a.;
Rilevato che i motivi di ricorso, e i motivi aggiunti, si incentrano, sostanzialmente, sulla legittimità e/o perdurante efficacia dell’interdittiva antimafia, ovvero del provvedimento di conferma;
Rilevato altresì che, ai sensi di quanto affermato da Cons. St., A.P., 31.7.2014, n. 17, e, ulteriormente ribadito con A.P. 7.11.2014, n. 29: “Ai sensi dell'art. 14 c.p.a., nel caso di contestuale impugnazione di una informativa prefettizia interdittiva - che per l'art. 91, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile - e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa; rileva infatti l'interesse del ricorrente all'annullamento della informativa e dunque - ritenendo applicabile, ex art. 39 c.p.a., l'art. 31 c.p.c. che disciplina i rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria - si giunge a ritenere competente, in caso di contestuale impugnazione dell'informativa prefettizia e dell'atto applicativo, il giudice competente a conoscere della prima, con la conseguenza che prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall'art. 119 c.p.a. per il giudizio accessorio riguardante l'impugnazione degli atti della gara d'appalto”;
Rilevato che, anche nel caso di specie, l’impugnativa degli atti di gara, nonché dell’annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’Anac, riveste valenza meramente accessoria rispetto ai rilievi concernenti la legittimità e/o la perdurante efficacia dell’interdittiva prefettizia e del provvedimento di conferma;
Ritenuto pertanto che deve dichiararsi l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio sulla controversia in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del c.p.a., la propria incompetenza territoriale.
Indica, quale giudice competente, il TAR della Lombardia, sede di Milano.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Carlo Polidori, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2015
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento:

Posta un commento