PROCESSO:
la (in)competenza territoriale
in materia di impugnazione
di un'informativa prefettizia unitamente
ad un atto a valenza nazionale
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
sentenza 27 luglio 2015, n. 10264)
Massima
1. In caso d'impugnativa congiunta di un'informativa prefettizia (atto a valenza "locale") e dell'annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’Anac (atto a valenza "nazionale"), qualora la seconda rivesta carattere meramente accessorio rispetto ai rilievi concernenti la legittimità e/o la perdurante efficacia dell’interdittiva prefettizia e del provvedimento di conferma, la competenza territoriale spetta al T.A.R. periferico, e non al T.A.R. Lazio, sede di Roma.
2. Ed infatti, come stabilito da A.P. n.17/2014, e, ulteriormente ribadito con A.P. n. 29/2014: “Ai sensi dell'art. 14 c.p.a., nel caso di contestuale impugnazione di una informativa prefettizia interdittiva - che per l'art. 91, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile - e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa; rileva infatti l'interesse del ricorrente all'annullamento della informativa e dunque - ritenendo applicabile, ex art. 39 c.p.a., l'art. 31 c.p.c. che disciplina i rapporti di connessione tra causa principale e causa accessoria - si giunge a ritenere competente, in caso di contestuale impugnazione dell'informativa prefettizia e dell'atto applicativo, il giudice competente a conoscere della prima, con la conseguenza che prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall'art. 119 c.p.a. per il giudizio accessorio riguardante l'impugnazione degli atti della gara d'appalto”.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 813 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Co.Lo.Coop. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri, Marco Luigi Di Tolle e Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Virginio Orsini, 19;
Co.Lo.Coop. S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Tafuri, Marco Luigi Di Tolle e Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Virginio Orsini, 19;
contro
Roma
Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Graziosi, con domicilio in
Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei
confronti di
Pulitori
ed Affini S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo
studio del difensore, in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B;
per
l'annullamento
-
della d.d. di Roma Capitale, rep. n. SU/719/2014, prot.n.SU/24446/2014 del
05.12.14 con cui è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dai
lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura aperta per l'affidamento del servizio
di pulizia per Uffici, Biblioteche comunali, Centri sociali per anziani e
pulizia ed assistenza para-alberghiera nelle Case di riposo per Anziani, a
seguito di verifica e per effetto dell'annotazione nel Casellario informatico
degli operatori economici esecutori di contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture, detenuto dall’Anac, dell’interdittiva antimafia emessa il
giorno 14 aprile 2014 dalla Prefettura di Milano, confermata, assertivamente,
con sconosciuta richiamata nota della Prefettura in data 11.11.2014, acquisita
dal Comune al prot. n. SU/22671 del 17.11.2014;
-
nonché occorrendo avverso la detta iscrizione nel Casellario, l’informativa
prefettizia e quest’ultima nota di conferma, con le pertinenti comunicazioni e
il relativo procedimento;
-
nonché occorrendo avverso la comunicazione Anac prot. n.
77889/SOAS/USI/14/48976/bp, in data 10 luglio 2014;
-
nonché occorrendo avverso la nota del Comune prot. n. SU/23273 del 24.11.2014
che preavvisava il provvedimento di esclusione;
-
nonché avverso i seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
-
determinazioni dirigenziali n. 75 e n. 76 del 9 febbraio 2015, comunicate con
nota prot. n. 49236 del 26 febbraio c.m., con cui si approvano gli atti di
gara, tra cui l’estromissione della ricorrente, e si aggiudicano i lotti n. 2 e
n. 3, alle controinteressate, Co.l.ser. e Pulitori ed Affini;
-
tutti gli atti presupposti, precedenti, consequenziali e connessi.
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, Anac, Ministero
dell’Interno, Pulitori ed Affini S.p.A.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del giorno 17 giugno 2015 il Cons. Silvia Martino;
Uditi
gli avv.ti, di cui al verbale;
Considerato
che, con il ricorso principale, la società ricorrente ha impugnato, tra
l’altro:
1)
la determina di esclusione dalla “procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia per Uffici, Biblioteche Comunali, Centri Sociali per
Anziani e pulizia e assistenza para – alberghiera nelle Case di riposo per
anziani”;
2)
l’informativa antimafia emessa il 14 aprile 2014 dalla Prefettura di Milano,
nonché la conferma di tale interdittiva (asseritamente non conosciuta), quale
risulta dalla nota della Prefettura in data 11 novembre 2014, acquisita al
protocollo del Comune di Roma, n. SU/22671 del 17 novembre 2014;
3)
l’annotazione del Casellario informatico tenuto dall’Anac della suddetta
informativa;
Considerato
che, con i motivi aggiunti, ha impugnato le determine dirigenziali con cui Roma
Capitale ha approvato gli atti di gara, ivi compreso l’estromissione della
ricorrente, ed aggiudicato i lotti n. 2 e n. 3 rispettivamente a Co.l.ser.
s.c.r.l. e al Pulitori e Affini s.p.a.;
Rilevato
che i motivi di ricorso, e i motivi aggiunti, si incentrano, sostanzialmente,
sulla legittimità e/o perdurante efficacia dell’interdittiva antimafia, ovvero
del provvedimento di conferma;
Rilevato
altresì che, ai sensi di quanto affermato da Cons. St., A.P., 31.7.2014, n. 17,
e, ulteriormente ribadito con A.P. 7.11.2014, n. 29: “Ai sensi dell'art. 14
c.p.a., nel caso di contestuale impugnazione di una informativa prefettizia
interdittiva - che per l'art. 91, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 ha effetti
inscindibili sull'intero territorio nazionale ed è immediatamente impugnabile -
e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il
giudice territorialmente competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova
la Prefettura che ha adottato l'informativa; rileva infatti l'interesse del
ricorrente all'annullamento della informativa e dunque - ritenendo applicabile,
ex art. 39 c.p.a., l'art. 31 c.p.c. che disciplina i rapporti di connessione
tra causa principale e causa accessoria - si giunge a ritenere competente, in
caso di contestuale impugnazione dell'informativa prefettizia e dell'atto
applicativo, il giudice competente a conoscere della prima, con la conseguenza
che prevale il criterio della competenza territoriale per il giudizio
principale, rispetto a quello della competenza funzionale previsto dall'art.
119 c.p.a. per il giudizio accessorio riguardante l'impugnazione degli atti
della gara d'appalto”;
Rilevato
che, anche nel caso di specie, l’impugnativa degli atti di gara, nonché
dell’annotazione nel Casellario informatico tenuto dall’Anac, riveste valenza
meramente accessoria rispetto ai rilievi concernenti la legittimità e/o la
perdurante efficacia dell’interdittiva prefettizia e del provvedimento di
conferma;
Ritenuto
pertanto che deve dichiararsi l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio
sulla controversia in esame;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^,
dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del c.p.a., la propria
incompetenza territoriale.
Indica,
quale giudice competente, il TAR della Lombardia, sede di Milano.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto
D'Agostino, Presidente
Silvia
Martino, Consigliere, Estensore
Carlo
Polidori, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
27/07/2015
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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