venerdì 10 luglio 2015

PROCESSO: sulla permanenza dell'interesse a ricorrere anche quando il provvedimento ha cessato i suoi effetti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II "bis", sentenza 9 luglio 2015, n. 9246).


PROCESSO: 
sulla permanenza dell'interesse a ricorrere 
anche quando il provvedimento
 ha cessato i suoi effetti 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II "bis",
 sentenza 9 luglio 2015, n. 9246)



Nel merito, si impugnava un'ordinanza sindacale che imponeva il divieto assoluto d'accesso dei cani alle spiagge libere
Motivazione? Tabula rasa: quindi, niente esternazione del fine pubblico di tutelare l'igiene dei luoghi e/o la pubblica incolumità.
Fatto sta che il TAR capitolino ha annullato l'ordinanza per difetto di motivazione, d'istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
E bene ha fatto.
La massima non verte, tuttavia, sul merito della controversia, ma su un aspetto prelimianre. E più tecnica dunque, ma ugualmente interessante.
Riguarda la permanenza dell'interesse del ricorrente alla decisione di merito, anche quando il provvedimento impugnato ha cessato i suoi effetti per decorso del relativo "tempo d'efficacia".


Massima

1. Va affermata la persistenza dell’interesse con riguardo alla concreta utilità che possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza.
2. Permane, infatti, l’interesse del ricorrente alla definitiva rimozione degli effetti dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore del contributo unificato, ove versato.
3. Dall’altro lato sarebbe leso l’interesse della stessa amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato.

4. Infine, nel caso di specie, va rilevato che il provvedimento impugnato, seppure ha un’efficacia limitata temporalmente, ha un contenuto che potrebbe essere reiterato negli anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel caso di accoglimento del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali non potrà non tenere conto dei principi formulati all’esito della controversia.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8152 del 2014, proposto da:
Earth, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Concetta Tiziana Marino in Roma, viale Ippocrate, 92; 
contro
Comune di Nettuno, n.c.; 
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 5/14 nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio - 30 settembre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Associazione istante censurava l’ordinanza sopra specificata, con cui il Comune di Nettuno vietava ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio-30 settembre 2014, indicando che tale divieto era escluso nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate. Infatti, la ricorrente riferiva che, pur a seguito di specifica richiesta dell’Associazione medesima, il Comune predetto non aveva dato riscontro in ordine all’avvenuta individuazione delle aree preposte all’indicato fine.
Pertanto, l’Associazione chiedeva l’annullamento dell’art. 4, punto 7 della citata ordinanza nella parte in cui ha vietato ai conduttori di animali di accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, deducendo i seguenti vizi:
1 – eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10, delibera G. reg. n. 866 del 2006, che prevede che i comuni individuino tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia;
2 – violazione degli artt. 13 e 16 Cost. .
Il Comune non si costituiva.
Secondo la prospettiva delle ricorrenti, l’ordinanza gravata non conterrebbe una adeguata motivazione in ordine ai presupposti che sono stati posti a base del divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si tratti di ragioni legate all’igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti , esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali.
Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 4050 del 2014, accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento (nei limiti richiesti dalle ricorrenti), sollecitando il Comune ad individuare uno o più tratti di spiaggia libera ove consentire l’accesso ai conduttori di animali con tutte le disposizioni idonee a garantire il decoro, l’igiene e la pulizia.
Con memoria per l’udienza di discussione, la parte ricorrente ribadiva l’interesse alla decisione, pur essendo cessata – per ragioni di ordine temporale – l’efficacia del provvedimento gravato.
All’udienza del 10 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
II - Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l’impostazione di parte ricorrente in ordine alla persistenza dell’interesse, sulla base di quanto peraltro affermato dalla giurisprudenza, con riguardo alla concreta utilità che possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza (cfr. in terminis, TAR Lombardia, Milano, n. 533 del 2010).
Permane, infatti, l’interesse del ricorrente alla definitiva rimozione degli effetti dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore del contributo unificato, ove versato.
Dall’altro lato sarebbe leso l’interesse della stessa amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato (sul punto, cfr. TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 225/2014)
Infine, nel caso di specie va rilevato che il provvedimento impugnato, seppure ha un’efficacia limitata temporalmente, ha un contenuto che potrebbe essere reiterato negli anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel caso di accoglimento del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali non potrà non tenere conto dei principi formulati all’esito della controversia.
III - Passando al merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato e dunque da accogliersi.
La ricorrente deduce che l’ordinanza balneare gravata – in parte qua – irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
Deduce altresì il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.
In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.
Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui.
La ricorrente evidenzia inoltre come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi in sede regionale.
Tali censure meritano accoglimento.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, come dedotto dalla ricorrente.
E tale vizio incide, altresì, sulla possibilità di supportare la ragionevolezza delle scelte operate dalla p.a. nella odierna fattispecie.
Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
IV - Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti d’interesse.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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