PROCESSO:
sulla permanenza dell'interesse a ricorrere
anche quando il provvedimento
ha cessato i suoi effetti
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II "bis",
sentenza 9 luglio 2015, n. 9246)
Nel merito, si impugnava un'ordinanza sindacale che imponeva il divieto assoluto d'accesso dei cani
alle spiagge libere.
Motivazione? Tabula
rasa: quindi, niente esternazione del fine
pubblico di tutelare l'igiene dei luoghi e/o la pubblica incolumità.
Fatto sta che il TAR capitolino ha annullato l'ordinanza per
difetto di motivazione, d'istruttoria e violazione del principio di
proporzionalità.
E bene ha fatto.
La massima non verte, tuttavia, sul merito della controversia, ma
su un aspetto prelimianre. E più tecnica dunque, ma ugualmente interessante.
Riguarda la permanenza
dell'interesse del ricorrente alla decisione di merito, anche quando il
provvedimento impugnato ha cessato i suoi effetti per decorso del relativo
"tempo d'efficacia".
Massima
1. Va
affermata la persistenza dell’interesse con riguardo alla concreta utilità che
possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza.
2. Permane,
infatti, l’interesse del ricorrente alla definitiva rimozione degli effetti
dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità
che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre
ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore
del contributo unificato, ove versato.
3. Dall’altro lato sarebbe leso l’interesse della stessa
amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla
fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato.
4. Infine, nel caso
di specie, va rilevato che il provvedimento impugnato, seppure ha un’efficacia
limitata temporalmente, ha un contenuto che potrebbe essere reiterato negli
anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la portata conformativa
delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel caso di accoglimento
del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali non potrà non tenere
conto dei principi formulati all’esito della controversia.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda Bis)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 8152 del 2014, proposto da:
Earth, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso l’avv. Concetta Tiziana
Marino in Roma, viale Ippocrate, 92;
contro
Comune
di Nettuno, n.c.;
per
l'annullamento
dell'ordinanza
n. 5/14 nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere
alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio - 30 settembre 2014;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
I –
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Associazione istante censurava
l’ordinanza sopra specificata, con cui il Comune di Nettuno vietava ai
conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione
balneare 1 maggio-30 settembre 2014, indicando che tale divieto era escluso
nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate. Infatti, la ricorrente
riferiva che, pur a seguito di specifica richiesta dell’Associazione medesima,
il Comune predetto non aveva dato riscontro in ordine all’avvenuta
individuazione delle aree preposte all’indicato fine.
Pertanto,
l’Associazione chiedeva l’annullamento dell’art. 4, punto 7 della citata
ordinanza nella parte in cui ha vietato ai conduttori di animali di accedere
alle spiagge libere durante la stagione balneare, deducendo i seguenti vizi:
1 –
eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di
proporzionalità e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10,
delibera G. reg. n. 866 del 2006, che prevede che i comuni individuino tratti
di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia;
2 –
violazione degli artt. 13 e 16 Cost. .
Il
Comune non si costituiva.
Secondo
la prospettiva delle ricorrenti, l’ordinanza gravata non conterrebbe una
adeguata motivazione in ordine ai presupposti che sono stati posti a base del
divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si
tratti di ragioni legate all’igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei
bagnanti , esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso
specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali.
Questo
Tribunale, con l’ordinanza n. 4050 del 2014, accoglieva la domanda cautelare di
sospensione dell’efficacia del provvedimento (nei limiti richiesti dalle
ricorrenti), sollecitando il Comune ad individuare uno o più tratti di spiaggia
libera ove consentire l’accesso ai conduttori di animali con tutte le
disposizioni idonee a garantire il decoro, l’igiene e la pulizia.
Con
memoria per l’udienza di discussione, la parte ricorrente ribadiva l’interesse
alla decisione, pur essendo cessata – per ragioni di ordine temporale –
l’efficacia del provvedimento gravato.
All’udienza
del 10 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
II
- Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l’impostazione di parte
ricorrente in ordine alla persistenza dell’interesse, sulla base di quanto
peraltro affermato dalla giurisprudenza, con riguardo alla concreta utilità che
possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza (cfr. in terminis,
TAR Lombardia, Milano, n. 533 del 2010).
Permane,
infatti, l’interesse del ricorrente alla definitiva rimozione degli effetti
dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità
che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre
ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore
del contributo unificato, ove versato.
Dall’altro
lato sarebbe leso l’interesse della stessa amministrazione, poiché anch’essa ha
titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla
legittimità dell’atto impugnato (sul punto, cfr. TAR Calabria, Sez. Reggio
Calabria, 225/2014)
Infine,
nel caso di specie va rilevato che il provvedimento impugnato, seppure ha
un’efficacia limitata temporalmente, ha un contenuto che potrebbe essere
reiterato negli anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la
portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel
caso di accoglimento del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali
non potrà non tenere conto dei principi formulati all’esito della controversia.
III
- Passando al merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato e dunque da
accogliersi.
La
ricorrente deduce che l’ordinanza balneare gravata – in parte qua –
irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di
accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale
scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per
la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
Deduce
altresì il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la
violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze
pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La
totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso
sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza
di chi frequenta le spiagge.
In
ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una
specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare
il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale
avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate,
piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.
Di
fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non
consentito alla libera circolazione degli individui.
La
ricorrente evidenzia inoltre come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i
principi espressi in sede regionale.
Tali
censure meritano accoglimento.
Il
provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, come dedotto dalla
ricorrente.
E
tale vizio incide, altresì, sulla possibilità di supportare la ragionevolezza
delle scelte operate dalla p.a. nella odierna fattispecie.
Il
provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della
violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica
amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al
raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i
destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’
sacrifici.
La
scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro
padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta
irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
IV
- Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il
provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti d’interesse.
Condanna
il Comune al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in
Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Domenico
Lundini, Presidente
Solveig
Cogliani, Consigliere, Estensore
Maria
Ada Russo, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
09/07/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento