PUBBLICI CONCORSI:
la variante estremistica
del principio di trasparenza
nelle procedure concorsuali
(T.A.R. Lazio, Sez. I bis,
sentenza 2 luglio 2015, n. 8840)
Nota dolente
Secondo il mio modesto ma franco parere, concepire il principio di trasparenza secondo lo schema del "pericolo astratto" di stampo penalistico, per cui la mera violazione durante la fase procedurale implica la caducazione dell'intero concorso, è una scelta della giurisprudenza del Conisglio di Stato (note Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013) che ha tre gravi controindicazioni.
La prima: la proliferazione spasmodica di ricorsi finalizzati al bene della vita "annullamento dell'intero concorso", quindi (più possible che probabile e più ipotetica che possibile) riedizione del medesimo. Ovviamente, non mancano i Colleghi che sono ben lieti (giustamente direi) di predisporre ricorsi che, laddove vi sia effettivamente una violazione, anche minima, del principio di trasparenza, sono di sicuro accoglimento.
La seconda: la magistratura amministrativa è ben lieta d'aver elaborato tale ricostruzione parossistica del principio in esame, dal momento che l'interesse pubblico selezionato dalla politica in materia di concorsi pubblici è vicinissimo alla parola "pensionamento" (o anche aumento dell'età pensionabile), ma lontanissimo dal tabù "assunzione" (specie se delle giovani leve). Inutile dire che pesano sul nostro Paese i vincoli d'austerity d'oltralpe.
In altre parole: la politica vuole uno snellimento del personale pubblico? Quale miglior strumento a tal fine se non il grimaldello della "trasparenza" ...?!? Attenzione però a non confondere il principio di legalità con quello della commistione dei poteri...
La terza controindicazione: oggi, vincere un qualsiasi concorso (in particolare per icandidati del ramo legale), tra posti limitatatissimi, prove sempre più selettive, candidati a cinque cifre, ricorsi a pioggia da parte dei non idonei o degli idonei non vincitori basati sul principio di trasparenza, accoglimento giudiziale, ricorrezioni, ... non è affatto difficile. E' (quasi) impossibile.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
9034 del 2014, proposto da:
M.D'A., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza, in Roma, Via XX Settembre n. 98/E;
M.D'A., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza, in Roma, Via XX Settembre n. 98/E;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e Università degli Studi di Siena, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Cineca, , in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Valentina Bertone e Lucio Lucchesi, non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica del concorso per
l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e
protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
4 giugno 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato ai
soggetti indicati in epigrafe e agli altri a seguito dell’integrazione del
contraddittorio (disposta con ordinanza n. 3332/2014) come risulta
dall’attestazione depositata il 25.8.2014, la ricorrente ha impugnato la
graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata
il 12 maggio 2014, nella parte in cui la stessa non risulta utilmente
collocata, nonché i provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria
nella parte in cui non lo includono e tutti gli ulteriori atti indicati
nell’epigrafe del ricorso.
Si è costituita in giudizio
l’amministrazione per resistere al ricorso.
Con la memoria di cui da ultimo la
ricorrente ha insistito ai fini dell’accoglimento nel merito del ricorso in
trattazione con particolare riguardo alla censura concernente la violazione del
principio dell’anonimato nello svolgimento delle prove concorsuali nonché ai
fini del risarcimento del danno in forma specifica ai fini dell’immatricolazione
al predetto corso di laurea.
Alla pubblica udienza del 4.6.2015 la
causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto in
considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla
violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove
concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure.
Invero la Sezione, dopo un iniziale
orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di
qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento
costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali
procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di
diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito
(T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752)
nelle successive pronunzie cautelari (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III,
18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in
cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per
sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla
scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di
centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed
anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere
“scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei
principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi
tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza
della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle
modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di
laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 la sussistenza dei
presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già
vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali - sia pure con riferimento alle
prove sostenute per l’anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate
analoghe “anomalie” e violazioni del principio dell’anonimato - tra cui la
recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che
ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse
richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei
candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella
delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il
codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello
stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto
consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il
che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza
nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza
va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per
l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in
cui esclude la ricorrente, con consequenziale ammissione dello stessa, anche in
sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei
candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013;
T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania,
Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n.
1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R.
Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Considerato che la ricorrente, a seguito
della pronunzia cautelare del Collegio, aveva diritto ad essere ammessa in via
cautelare alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso l’Università
prescelta, va respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica
previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall’articolo 30, comma
2, c.p.a., ai fini dell’ammissione dello stesso senza riserva ed anche in
sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi.
Le spese di lite, in considerazione delle
richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul
ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla in
parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata;
- dispone l’immatricolazione senza riserva
ed in sovrannumero della ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,
Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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