venerdì 3 luglio 2015

PUBBLICI CONCORSI: la variante estremistica del principio di trasparenza nelle procedure concorsuali (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sentenza 2 luglio 2015, n. 8840).



PUBBLICI CONCORSI:
 la variante estremistica 
del principio di trasparenza 
nelle procedure concorsuali
 (T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 
sentenza 2 luglio 2015, n. 8840)



Nota dolente

Secondo il mio modesto ma franco parere, concepire il principio di trasparenza secondo lo schema del "pericolo astratto" di stampo penalistico, per cui la mera violazione durante la fase procedurale implica la caducazione dell'intero concorso, è una scelta della giurisprudenza del Conisglio di Stato (note Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013) che ha tre gravi controindicazioni.
La prima: la proliferazione spasmodica di ricorsi finalizzati al bene della vita "annullamento dell'intero concorso", quindi (più possible che  probabile e più ipotetica che possibile) riedizione del medesimo. Ovviamente, non mancano i Colleghi che sono ben lieti (giustamente direi) di predisporre ricorsi che, laddove vi sia effettivamente una violazione, anche minima, del principio di trasparenza, sono di sicuro accoglimento.
La seconda: la magistratura amministrativa è ben lieta d'aver elaborato tale ricostruzione parossistica del principio in esame, dal momento che l'interesse pubblico selezionato dalla politica in materia di concorsi pubblici è vicinissimo alla parola "pensionamento" (o anche aumento dell'età pensionabile), ma lontanissimo dal tabù "assunzione" (specie se delle giovani leve). Inutile dire che pesano sul nostro Paese i vincoli d'austerity d'oltralpe.
In altre parole: la politica vuole uno snellimento del personale pubblico? Quale miglior strumento a tal fine se non il grimaldello della "trasparenza" ...?!? Attenzione però a non confondere il principio di legalità con quello della commistione dei poteri...
La terza controindicazione: oggi, vincere un qualsiasi concorso (in particolare per icandidati del ramo legale), tra posti limitatatissimi, prove sempre più selettive, candidati a cinque cifre, ricorsi a pioggia da parte dei non idonei o degli idonei non vincitori basati sul principio di trasparenza, accoglimento giudiziale, ricorrezioni, ... non è affatto difficile. E' (quasi) impossibile.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9034 del 2014, proposto da:
M.D'A., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza, in Roma, Via XX Settembre n. 98/E; 
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Siena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Cineca, , in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Valentina Bertone e Lucio Lucchesi, non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento
- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato ai soggetti indicati in epigrafe e agli altri a seguito dell’integrazione del contraddittorio (disposta con ordinanza n. 3332/2014) come risulta dall’attestazione depositata il 25.8.2014, la ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui la stessa non risulta utilmente collocata, nonché i provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non lo includono e tutti gli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.
Con la memoria di cui da ultimo la ricorrente ha insistito ai fini dell’accoglimento nel merito del ricorso in trattazione con particolare riguardo alla censura concernente la violazione del principio dell’anonimato nello svolgimento delle prove concorsuali nonché ai fini del risarcimento del danno in forma specifica ai fini dell’immatricolazione al predetto corso di laurea.
Alla pubblica udienza del 4.6.2015 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure.
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 la sussistenza dei presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali - sia pure con riferimento alle prove sostenute per l’anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate analoghe “anomalie” e violazioni del principio dell’anonimato - tra cui la recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude la ricorrente, con consequenziale ammissione dello stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Considerato che la ricorrente, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, aveva diritto ad essere ammessa in via cautelare alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso l’Università prescelta, va respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall’articolo 30, comma 2, c.p.a., ai fini dell’ammissione dello stesso senza riserva ed anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi.
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata;
- dispone l’immatricolazione senza riserva ed in sovrannumero della ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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