SOCIETA' PUBBLICHE
& GIURISDIZIONE
& PUBBLICI CONCORSI:
la Cotral S.p.A. non è tenuta
ad esperire concorsi pubblici
per selezionare il personale
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "ter",
sentenza 23 febbraio 2015, n. 3136)
Massima
1. La Co.Tra.L. S.p.A. non rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
Essa è, infatti, una società per azioni di diritto privato, non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici.
Proprio per tale sua natura, la Co.Tra.L. non esercita potere amministrativo.
2. In ragione d quanto appena evidenziato, rispetto alla Co.Tra.L. S.p.A. non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, co. 2, c.p.a., che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque ‘equiparati’ alle pubbliche amministrazioni, attesa proprio la non equiparazione di Co.Tra.L. alle pubbliche amministrazioni, stante la sua natura di S.p.A..
Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., tra le altre, n. 28330/2011; 20.12.2007, n. 26811; 1.10.2003, n. 14672).
3. Non varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi a questo giudice la circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
In proposito l’art. 63, co. 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Anche in questo caso verrebbe a mancare il requisito soggettivo della qualificazione come pubblica amministrazione del soggetto i cui atti vengono censurati, senza contare che qui si contesta la mancata assunzione del ricorrente come dirigente e, perciò, in sostanza il mancato conferimento di incarico dirigenziale e che proprio rispetto a tali atti la giurisdizione del giudice amministrativo recede comunque di fronte a quella del giudice ordinario.
4. Deve concludersi che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, atteso che nella specie la giurisdizione va riconosciuta in capo al giudice ordinario.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 7536 del 2013, proposto da:
Cortesini Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana n. 5;
Cortesini Paolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana n. 5;
contro
Co.Tra.L
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Sanino, con
domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata e non costituita in giudizio;
per
l’annullamento,
previa
adozione di misure cautelari,
-
della deliberazione n. 24 del 29.4.2013, conosciuta solo successivamente, nella
parte in cui, revocate le deliberazioni relative alla “macrostruttura”
aziendale ed approvato un modello di “macrostruttura operativa provvisoria”, il
C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha disposto la revoca delle precedenti
deliberazioni nn. 75/12, n. 141/12 e 7/13, relative alla selezione, per
posizione dirigenziale, vinta dal ricorrente;
-
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, compresi,
ove occorra, il verbale dell’Assemblea ordinaria della Co.Tra.L S.p.A. in data
17.4.2013 e le note dell’Amministratore delegato di detta società PU13051514222
e PU13070818015 prive di data;
nonché,
in via subordinata, per la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo
dovuto al ricorrente, per il caso di revoca dei provvedimenti amministrativi
riguardanti la selezione dallo stesso vinta.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Co.Tra.L S.p.A.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il Cons. Rita Tricarico e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
e DIRITTO
1 -
Con delibera del C.d.A. n. 22 dell’1.3.2012, la Co.Tra.L S.p.A. ha adottato il
Piano industriale 2013-2015, con la previsione anche di un articolato schema di
macrostruttura, nel cui ambito ha previsto il reclutamento di tre risorse
dirigenziali, destinate a rivestire i ruoli di responsabile, rispettivamente,
delle aree Ingegneria, Legale e Gare e Contratti.
Conseguentemente,
con proposta deliberativa posta al punto n. 7 dell’O.d.G. del C.d.A. nella
seduta del 25.6.2012, la Co.Tra.L ha manifestato l’intenzione di procedere al
reclutamento delle tre risorse dirigenziali sopra indicate, anche in
considerazione del recente venir meno di un pari numero di dirigenti.
Nell’esercizio
del controllo analogo preventivo di cui all’art. 5 del Regolamento approvato
con D.G.R. n. 507 del 28.10.2011, la Direzione regionale Trasporti del
Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio ha espresso il
proprio nulla osta al riguardo e, preso atto di ciò, con deliberazione n. 75
del 25.6.2012, il C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha conferito delega
all’Amministratore delegato per la selezione di una società specializzata con
l’incarico di individuare i candidati idonei a ricoprire le suindicate
posizioni dirigenziali. Con nota prot. n. 321901 del 20.7.2012, la suddetta
Direzione regionale ha rilasciato il proprio nulla osta, in sede di controllo
analogo successivo ex art. 6 del Regolamento citato.
Il
ricorrente è risultato vincitore della selezione relativa alla figura
dirigenziale Acquisti, Gare e Contratti.
Con
deliberazione n. 7 del 22.1.2013, il C.d.A. di Co.Tra.L ha determinato di
procedere alla sua assunzione, dandovi mandato all’Amministratore delegato,
successivamente all’acquisizione del successivo parere favorevole da parte del
responsabile del controllo analogo, espresso con nota prot. n. 73792 del
22.2.2013.
Il
ricorrente ha quindi sollecitato invano la propria assunzione, anche attraverso
ripetuti formali atti di diffida rivolti alla Co.Tra.L S.p.A..
Con
e-mail del 15.5.2013, detta Società ha trasmesso la propria nota PU13051514222,
con la quale gli è stato comunicato: “il C.d.A. di COTRAL S.p.A., a
fronte delle mutate strategie aziendali, con deliberazione n. 24 del
29.04.2013, nel revocare la macrostruttura della Società, rideterminandone
l’assetto, ha altresì conseguentemente, ad ogni effetto, revocato le
deliberazioni relative alle selezioni per posizioni dirigenziali in precedenza
assunte. In particolare, sono state revocate anche le deliberazioni n. 75/12,
n. 141/12 e n. 7/13 relative alla posizione di 'Responsabile Acquisti, Gare e
Contratti.”.
Ciò
conseguiva alla mancata approvazione del Piano industriale 2013-2015, da parte
dell’Assemblea.
Il
ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti, riscontrata con nota
PU13070818015, ricevuta dal suo legale a mezzo PEC in data 8.7.2013, con la
quale è stata fornita copia parziale della deliberazione di C.d.A. n. 24/13,
nonché della deliberazione di Assemblea in data 17.4.2013.
2 -
Avverso la delibera del C.d.A. n. 24/13, nella parte in cui, revocate le
deliberazioni relative alla “macrostruttura” aziendale ed approvato un modello
di “macrostruttura operativa provvisoria”, il C.d.A. della Co.Tra.L S.p.A. ha
disposto la revoca delle precedenti deliberazioni nn. 75/12, n. 141/12 e 7/13,
nonché gli atti connessi, specificamente indicati in epigrafe, è stato proposto
il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di
doglianza: violazione degli artt. 24 e 97 Cost. - violazione e/o falsa
applicazione della legge n. 241/90 - violazione del Regolamento approvato con
D.G.R. Lazio n. 507 del 28.10.2011 - eccesso di potere per difetto dei
presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta,
contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento.
2.1
- In subordine è stata proposta domanda di indennizzo.
3 -
Si è costituita in giudizio unicamente l’intimata Co.Tra.L S.p.A., che ha
prodotto documentazione, nonché memoria difensiva, resistendo alle censure di
parte ricorrente.
4 -
Nella pubblica udienza del 27.1.2015 il ricorso è stato introitato per la
decisione.
4.1
- Nel corso della predetta udienza si è dato avviso alle parti della
possibilità di porre a fondamento della decisione una questione di rito,
sollevata d’ufficio, segnatamente il difetto di giurisdizione del giudice
adito.
5 -
Occorre al riguardo richiamare l’art. 7, comma 1, c.p.a., in base al quale: “Sono
devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si
faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato
esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere,
posti in essere da pubbliche amministrazioni”.
Secondo
il dettato della citata disposizione normativa, la giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo sussiste di fronte ad un atto che sia
adottato: a) da una Pubblica Amministrazione; b) nell’esercizio di un potere
amministrativo.
In
base alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono
pubbliche amministrazioni “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
5.1
- Non vi è dubbio che la Co.Tra.L. S.p.A. non rientra nel richiamato elenco
delle pubbliche amministrazioni.
Essa
è, infatti, una società per azioni di diritto privato, non rilevando in
contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di
essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici.
Proprio
per tale sua natura, la Co.Tra.L. non esercita potere amministrativo.
5.2
- In ragione d quanto appena evidenziato, rispetto alla Co.Tra.L. S.p.A. non
può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, comma 2, c.p.a.,
che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei
soggetti che siano comunque ‘equiparati’ alle pubbliche amministrazioni, attesa
proprio la non equiparazione di Co.Tra.L. alle pubbliche amministrazioni,
stante la sua natura di S.p.A..
Ciò
è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr., tra
le altre, n. 28330/2011; 20.12.2007, n. 26811; 1.10.2003, n. 14672).
5.3
- Non varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi a questo giudice la
circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
In
proposito l’art. 63, comma 4, del citato d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al
giudice amministrativo la giurisdizione per “le controversie in materia
di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”. Anche in questo caso verrebbe a mancare il requisito
soggettivo della qualificazione come pubblica amministrazione del soggetto i
cui atti vengono censurati, senza contare che qui si contesta la mancata
assunzione del ricorrente come dirigente e, perciò, in sostanza il mancato
conferimento di incarico dirigenziale e che proprio rispetto a tali atti la
giurisdizione del giudice amministrativo recede comunque di fronte a quella del
giudice ordinario.
6 -
Deve concludersi che il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione,
atteso che nella specie la giurisdizione va riconosciuta in capo al giudice
ordinario.
6.1
- L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma
2, c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii,
in forza del quale sono conservati gli effetti sostanziali e processuali
dell’originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al
giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della presente sentenza.
7 -
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, sussistano giustificati motivi
per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
-
lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione;
-
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015, con
l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente FF
Roberto Proietti, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
|
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L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
23/02/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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