giovedì 3 settembre 2015

PROVVEDIMENTO: la motivazione del provvedimento (TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza 2 settembre n. 2015, n. 11012)


PROVVEDIMENTO: 
la motivazione 
del provvedimento
(TAR Lazio, Sez. II bis, 
sentenza 2 settembre n. 2015, n. 11012)



Massima

1. La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. 
2. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.
3. All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12230 del 2002, proposto da:
Ferretti Anna, Azienda Agricola Ferretti Anna;
rappresentati e difesi dall'avv. Franca Ventre, con domicilio eletto presso Barbara Vivanti in Roma, p.zza Sallustio, 3; 
contro
Comune di Mentana, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Toppeta, con domicilio eletto presso Pietro Toppeta in Roma, Via Imera,16; 
per l'annullamento
del provvedimento di revoca dell’autorizzazione al pascolo nella macchia di Gattaceca, emesso in data 9.10.2002 dal Comune di Mentana, recante n. 15925, notificato in data 10.10.2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mentana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione al pascolo nella macchia di Gattaceca, emesso in data 9.10.2002 dal Comune di Mentana, recante n. 15925, notificato in data 10.10.2002.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Eccesso di potere per errore e difetto di presupposto oltre che per difetto di motivazione;
2). Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
In data 12.12.2002 si è costituito con memoria il Comune di Mentana.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Il Collegio è dell'avviso che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento manifestato nell’ordinanza cautelare della Sezione n. 7048 del 2002.
In particolare, sono condivisibili i motivi di ricorso con i quali l’interessata sostiene che il provvedimento impugnato manca di motivazione in quanto l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Mentana non prevede limiti temporali.
Per tale ragione nessuna decadenza può essere intervenuta.
Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982).
La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904 ), atteso il disposto di cui all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.
All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).
Il Collegio ritiene in proposito che l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) valutare in maniera più approfondita le peculiarità del caso di specie soprattutto alla luce della situazione complessiva della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2015
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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