PROVVEDIMENTO:
la motivazione
del provvedimento
(TAR Lazio, Sez. II bis,
sentenza 2 settembre n. 2015, n. 11012)
Massima
1. La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata.
2. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.
3. All'osservanza dell'obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
12230 del 2002, proposto da:
Ferretti Anna, Azienda Agricola Ferretti Anna;
rappresentati e difesi dall'avv. Franca Ventre, con domicilio eletto presso Barbara Vivanti in Roma, p.zza Sallustio, 3;
Ferretti Anna, Azienda Agricola Ferretti Anna;
rappresentati e difesi dall'avv. Franca Ventre, con domicilio eletto presso Barbara Vivanti in Roma, p.zza Sallustio, 3;
contro
Comune di Mentana, rappresentato e difeso
dall'avv. Pietro Toppeta, con domicilio eletto presso Pietro Toppeta in Roma,
Via Imera,16;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca
dell’autorizzazione al pascolo nella macchia di Gattaceca, emesso in data
9.10.2002 dal Comune di Mentana, recante n. 15925, notificato in data
10.10.2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Mentana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
15 luglio 2015 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato
impugnato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione al pascolo nella
macchia di Gattaceca, emesso in data 9.10.2002 dal Comune di Mentana, recante
n. 15925, notificato in data 10.10.2002.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti
motivi di diritto :
1). Eccesso di potere per errore e difetto
di presupposto oltre che per difetto di motivazione;
2). Violazione di legge ed eccesso di
potere per illogicità e manifesta ingiustizia.
In data 12.12.2002 si è costituito con
memoria il Comune di Mentana.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va
accolto.
Il Collegio è dell'avviso che non vi siano
motivi per discostarsi dall'orientamento manifestato nell’ordinanza cautelare
della Sezione n. 7048 del 2002.
In particolare, sono condivisibili i
motivi di ricorso con i quali l’interessata sostiene che il provvedimento
impugnato manca di motivazione in quanto l’autorizzazione rilasciata dal Comune
di Mentana non prevede limiti temporali.
Per tale ragione nessuna decadenza può
essere intervenuta.
Come noto, la motivazione di un
provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto
e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno
giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del
provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la
volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico
adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18
dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22
settembre 2005, 4982).
La motivazione degli atti amministrativi
costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della
discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che
impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono
l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del
giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le
tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904 ), atteso il disposto di cui
all'art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la
decisione dell'Amministrazione.
All'osservanza dell'obbligo della
motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto
del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza,
positivizzato dall'art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale
sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il
motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar
Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez.
II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).
Il Collegio ritiene in proposito che
l’amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) valutare in maniera più
approfondita le peculiarità del caso di specie soprattutto alla luce della
situazione complessiva della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni
il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del
provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze
ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento