APPALTI:
mancata indicazione
degli oneri di sicurezza aziendali
tra soccorso istruttorio cd oneroso
"ex" art. 46 co. 1 "ter" del Codice Appalti
e applicazione del principio di diritto enunciato
dalla Plenaria n. 3 del 2015
(T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I,
sentenza 18 agosto 2015, n. 1794)
Massima (di Michele Lobrace)
- Data l’incertezza di diritto vigente fino
all’intervento chiarificatore intervenuto con l’Adunanza Plenaria 3/2015, se
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non risulta ancora
intervenuta la decisione della Plenaria, la
mancata indicazione nel contesto dell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non è suscettibile di dare luogo tout
court all’esclusione dell’impresa, cui potrà farsi luogo solo qualora,
nell’ambito del sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta
medesima, essa non sia in grado di giustificare i suddetti costi e la loro
congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto di
affidamento.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
ex art. 60 cod. proc.
amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2015, proposto da:
Costruzioni Generali AC s.r.l.s., rappresentata e difesa dagli avv. Ferdinando
Goglia e Giuseppe Abenavoli, con domicilio eletto in Salerno, via Conforti n.
1, presso l’avv. Esposito;
contro
Comune di Lustra, in
persona del Sindaco p.t.;
nei
confronti di
Costruzioni La Porta
s.r.l., Item s.n.c. di Coppola Nicola & di Arienzo Mario, Radano Impianti
di Radano Emanuele, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Melucci, con
domicilio eletto in Salerno, via Staibano n. 3, presso l’avv. Rocco;
per
l'annullamento
della determinazione del
Responsabile del Servizio n. 43 del 15.5.2015, con la quale è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto i lavori di "
completamento rete fognante Monacelli Selva Corticelle", di tutti gli atti
connessi e presupposti, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto
ove stipulato e per la condanna al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Costruzioni La Porta s.r.l., Item s.n.c. di Coppola
Nicola & di Arienzo Mario e di Radano Impianti di Radano Emanuele;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 16 luglio 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti
ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di esaminare
preliminarmente le censure formulate con il ricorso principale;
Ritenuta l’infondatezza
della censura con la quale viene dedotto che l’offerta economica del
raggruppamento aggiudicatario non riporta l’indicazione degli oneri della
sicurezza interni o aziendali, in violazione dei principi sanciti dalla
sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015;
Evidenziato infatti che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
(19.1.2015), permaneva l’incertezza interpretativa in ordine all’ampiezza
dell’obbligo di indicare già nell’offerta gli oneri di sicurezza cd. interni o
aziendali, ed in particolare in ordine alla sua vigenza anche nelle procedure
di gara aventi ad oggetto l’affidamento di lavori (non riferendosi
espressamente ad essi, ma ai servizi ed alle forniture, il disposto dell’art.
87, comma 4, secondo periodo, d.lvo n. 163/2006, ai sensi del quale “nella
valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o
delle forniture”), incertezza risolta solo per effetto dell’intervento
chiarificatore dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, attuato con la
citata sentenza n. 3 del 20 marzo 2015;
Ritenuto quindi che, in
assenza di univoche norme di legge e di puntuali prescrizioni della lex
specialis intese a sancire il suddetto obbligo dichiarativo, non possa
che farsi applicazione alla fattispecie in esame, mutatis mutandis,
dei principi sanciti dalla medesima Adunanza Plenaria con la sentenza n. 23 del
16 ottobre 2013, nel senso che “stante la non univocità della norma circa
l’onere dichiarativo dell’impresa nelle ipotesi in esame (cui va aggiunta, per
il passato, l’incertezza degli indirizzi giurisprudenziali) deve intendersi
che, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una
specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non
già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia
effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione”;
Ritenuto quindi che dalla
appena citata statuizione giurisprudenziale sia desumibile il principio secondo
cui, relativamente alle gare svoltesi prima dell’intervento interpretativo
della Adunanza Plenaria sulla questione de qua, la mancata
indicazione nel contesto dell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non
sia suscettibile di dare luogo tout court all’esclusione
dell’impresa, cui potrà farsi luogo solo qualora, nell’ambito del
sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta medesima, essa non
sia in grado di giustificare i suddetti costi e la loro congruità rispetto
all’entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto di affidamento
Vista l’ulteriore
censura, con la quale viene dedotto che una delle imprese associate del
raggruppamento aggiudicatario (ovvero la Item s.n.c.) non risulta in possesso
della iscrizione alla Cassa Edile, in violazione degli artt. 118, commi 6 e
6 bis, d.lvo n. 163/2006 e 18, comma 7, l. n. 55/1990;
Ritenuta l’infondatezza
della censura suindicata;
Considerato infatti che
le norme invocate a suo fondamento imputano soggettivamente il predetto
adempimento all’”affidatario” e ne collocano temporalmente l’attuazione “prima
dell’inizio dei lavori”, in tal modo inducendo ad escludere che esso possa
assurgere a requisito di ammissione al procedimento di gara;
Rilevato che su tale
linea interpretativa si è posizionato, con precedenti decisioni, questo stesso
Tribunale (cfr. T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, sez. I, n. 2517
del 20 dicembre 2013), aggiungendo alle considerazioni in precedenza svolte la
seguente, meritevole di citazione: “la tesi, pure affermata in giurisprudenza,
secondo cui, pur in assenza d'espressa previsione del requisito, nella lex
specialis di gara, ciò non di meno occorrerebbe, comunque, dimostrare,
già in sede di partecipazione e (quindi) di aggiudicazione della gara medesima,
l'iscrizione alla Cassa Edile, venendo altrimenti pregiudicato l'interesse, di
natura pubblicistica, alla regolarità contributiva delle imprese concorrenti,
pecca, ad avviso del Collegio, di formalismo, posto che è nel momento
dell'attualizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, ove queste
importino l'esecuzione di lavori, che detto interesse pubblicistico si
manifesta, in forma cogente, imponendo la regolarizzazione delle posizioni contributive
(non solo nei confronti di INPS ed INAIL, ma anche) nei confronti della Cassa
Edile, da parte di imprese, che, pure, non operano stabilmente nel settore
delle costruzioni, e che verrebbero altrimenti, immotivatamente ed
illogicamente, escluse dalla partecipazione ad una consistente fetta di
procedure ad evidenza pubblica, in contrasto con il principio, di derivazione
sia interna che comunitaria, che vuole, piuttosto, favorita la massima
partecipazione alle gare d'appalto (e ben potendo, in ogni caso, per il caso di
omessa persistente iscrizione alla Cassa, la stazione appaltante senz'altro
esercitare i propri poteri di revocare, per sopraggiunti motivi di ordine
pubblico, in autotutela, l'aggiudicazione disposta, onde nessun vulnus a
detto superiore interesse pubblicistico ne potrebbe, in effetti, derivare)”;
Ritenuto quindi che il
ricorso principale non sia meritevole di accoglimento;
Ritenuto conseguentemente
di prescindere dalla disamina delle censure formulate dal raggruppamento
aggiudicatario con il proposto ricorso incidentale, che deve quindi essere
senz’altro dichiarato improcedibile;
Ritenuto di statuire la
compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia,
in considerazione della novità delle questioni giuridiche affrontate (con
particolare riguardo a quella concernente l’applicabilità dei principi
affermati dalla A.P. con la sentenza n. 3/2015 alle gare svoltesi
precedentemente alla pronuncia);
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione
Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1284/2015 e sul relativo
ricorso incidentale:
- respinge il ricorso
principale;
- dichiara
l’improcedibilità del ricorso incidentale;
- compensa integralmente
le spese di giudizio.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno
nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei
magistrati:
Amedeo
Urbano, Presidente
Francesco
Gaudieri, Consigliere
Ezio
Fedullo, Consigliere, Estensore
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