ADUNANZE PLENARIE:
 ______ 
(Ad. Plen., 
ordinanza collegiale interlocutoria 
19 maggio 2016, n. 8)
| 
   
Solo incombenti a carico della p.a. nella decisione della Plenaria n. 8 del 2016 (che infatti assume le vesti dell'ordinanza collegiale interlocutoria). 
Ordinanza collegiale interlocutoria  
INTESTAZIONE 
Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) 
ha
  pronunciato la presente 
ORDINANZA 
sul ricorso
  numero di registro generale 1 di A.P. del 2016, proposto da: 
Lavinia De
  Bottis, Michele Tenneriello, Luigia Di Iulio, Sonia Persichini, Carmen
  Petriccione, Sabina Palladino, Antonietta Gallo, Maddalena Pizzonia, Chiara
  Mastroianni, Pasqualina Feola, Elisabetta Merola, Orsola Bernardo, Maria
  Izzo, Monica De Angelis, Paola Cundari, Caterina Martucci, Giovanni Rozzera
  Tarcagnota, Antonio Iacobelli, Marta Amendola Fonzino, Orsola De Filippo,
  Alessandra De Lillo, Gelosomina De Lucia, Lucia Palermo, Rosa Communara, Rosa
  Di Laora, Stefania Martino, Giuseppe Feliciello, Gemma Anna Rossetti, Rosa
  Marchione, Giustina Tartaglione, Annamaria Cataudo, Rosanna Iannone, Tiziana
  Grimaldi, Concetta Tonziello, Loredana Sasso, Maria Rosaria Morelli, Teresa
  Cirelli, Maria Carangelo, Carla Guarino, Daniela Barbato Ferraiuolo, Sara Del
  Prato, Antonio Di Matteo, Chiara Iazzetta, Teresa De Lucia, Viola Affinita,
  Giuseppina Foresta, Giovanni Brancaccio, Pietro Maione, Romina Pecchillo,
  Maria Laura Marziani, Giovanni Brancaccio, Scilla Papa, Chiara Anna Luisa
  Verdicchio, Giovanna Pepe, Emilia Tartaglione, Maddalena Vaiano, Raffaella
  Salzillo, Maddalena Costanzo, Antonietta Di Giovanni, Rosa Marino, Lucia
  Foscarin, rappresentati e difesi dagli avv. Filippo Bove, Francesco Cundari,
  Giuseppe Cundari, con domicilio eletto presso Filippo Bove in Roma, Via A.
  Fabretti, 8; Giuseppina Gallinaro, rappresentati e difesi dagli avvocati
  Giuseppe Cundari, Filippo Bove e Francesco Cundari, con domicilio eletto
  presso l’avvocato Filippo Bove in Roma, via A. Fabretti, 8; 
contro 
Ministero
  dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
  pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello
  Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
sul ricorso
  numero di registro generale 2 di A.P. del 2016, proposto da: 
Maria Giovanna Russo, Anna Di Dario, Francesca Salzillo, Maria Ciocio, Rosa Schiavottiello Ruotolo, Anna D'Addio, Maria Maddalena Merola, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Cundari e Giuseppe Cundari, con domicilio eletto presso Filippo Bove in Roma, via Ariodante Fabretti, 8; 
contro 
Ministero
  dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
  legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura
  generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei
  Portoghesi, 12;  
per la riforma, in entrambi i ricorsi: 
della
  sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Bis n. 4460/2015, resa
  tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per
  il personale docente ed educativo della scuola 
Visti i
  ricorsi in appello e i relativi allegati; 
Visti gli
  atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
  dell'Università e della Ricerca; 
Viste le
  memorie difensive; 
Visti tutti
  gli atti della causa; 
Relatore,
  nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016, il consigliere di Stato Giulio
  Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pizzi e
  Amorizzi; 
Ritenuto che
  gli appelli, riuniti con sentenza parziale della sesta Sezione n.364 del
  2016, necessitano di essere ulteriormente istruiti; 
ritenuto, in
  particolare, che questa Adunanza plenaria ravvisa l’esigenza di acquisire
  ulteriori elementi istruttori, al fine di delineare un quadro più completo
  della intera vicenda fattuale, con particolare riferimento alle seguenti
  circostanze: 
- alla
  incidenza, sul piano straordinario di assunzione dei docenti precari in corso
  di svolgimento, dell’eventuale assorbimento nelle graduatorie ad esaurimento
  dei titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, sulla base
  di una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di
  quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria; 
- al numero
  dei soggetti, muniti del solo titolo abilitativo del diploma magistrale
  conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, eventualmente già inseriti nelle
  graduatorie ad esaurimento dopo l’entrata in vigore della legge n. 296 del
  2006, se del caso anche per effetto di provvedimenti giurisdizionali
  favorevoli: detto accertamento dovrà riguardare il periodo compreso tra il
  primo aggiornamento delle graduatorie disposto con DDG 16 marzo 2007 ( per il
  biennio 2007/2008 e 2008/2009) e le successive tornate di aggiornamento, fino
  a ricomprendere la sessione di cui al d.m. 235 del 2014, oggetto della
  impugnazione di primo grado, nonchè quella successiva regolata dal d.m. 325
  del 2015; 
- al numero
  dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 che
  hanno seguito i corsi annuali abilitanti istituiti presso le Università ai
  sensi dell’art. 2, comma c bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 ( convertito
  nella legge 4 giugno 2004 n. 143) e che sono entrati eventualmente nelle
  graduatorie ad esaurimento, nel suddetto periodo, in ragione di detto titolo
  abilitante aggiuntivo. Tale indicazione dovrà essere completata con la
  specifica indicazione delle Università italiane che hanno in concreto
  attivato detti corsi abilitanti; 
considerato
  che all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui innanzi provvederà
  l’appellata Amministrazione scolastica, a mezzo di relazione scritta di
  chiarimenti da depositarsi nella Segreteria di questa Adunanza plenaria nel
  termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza; 
considerato
  che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del c.p.a., viene fin d’ora fissata al
  16 novembre 2016 l’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi; 
P.Q.M. 
Il Consiglio
  di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente
  pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, dispone gli incombenti
  istruttori di cui in parte motiva. 
Fissa
  l’udienza pubblica del 16 novembre 2016 per l’ulteriore trattazione dei
  ricorsi . 
Così deciso
  in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, con
  l'intervento dei magistrati: 
Alessandro
  Pajno, Presidente 
Filippo
  Patroni Griffi, Presidente 
Sergio
  Santoro, Presidente 
Giuseppe
  Severini, Presidente 
Luigi
  Maruotti, Presidente 
Carlo
  Deodato, Consigliere 
Nicola Russo,
  Consigliere 
Sandro
  Aureli, Consigliere 
Roberto
  Giovagnoli, Consigliere 
Manfredo
  Atzeni, Consigliere 
Raffaele
  Greco, Consigliere 
Giulio
  Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore 
Paolo
  Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 
 
DEPOSITATA IN
  SEGRETERIA 
Il 19/05/2016 
IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co.
  3, cod. proc. amm.) 
 | 
 

Nessun commento:
Posta un commento