APPALTI:
Ancora su "imprese pubbliche", "Organismi di diritto pubblico" ed applicabilità del Codice Appalti
(T.A.R. Toscana, Firenze,
sentenza 28 gennaio 2013 n. 145)
L'Ad. Plen. n. 16 del 2011 (relativa all'assoggettamento o meno al D.Lgs n. 163/06 del servizio di vigilanza da parte dell'ENI, che è un'impresa pubblica) è il leading case in materia.
Ed il T.A.R. Toscana nella sentenza non se ne discosta.
Massima
La natura soggettiva di "impresa pubblica" e
non di "organismo di diritto pubblico" non sposta la giurisdizione e
non rende privatisitca la natura di un bando di gara (che non è quindi una lex
specialis negoziale) qualora il servizio affidato sia oggettivamente
rientrante tra i "servizi pubblici" di cui all'art. 133 c.p.a..
Il servizio di pulizia delle fognature e degli
impianti di depurazione e di trasporto dei rifiuti liquidi
speciali ricade, pacificamente, fra quelli contemplati per il settore
speciale dell’acqua dall’art. 209 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
(smaltimento e trattamento delle acque reflue).
Ancorché l’importo del contratto sia inferiore alla
soglia comunitaria, ritiene tuttavia il collegio che la giurisdizione del
giudice amministrativo possa essere affermata sulla scorta della ricostruzione
di sistema offerta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la
sentenza 1 agosto 2011, n. 16: questa infatti, qualificati sia gli appalti
sotto soglia, sia quelli nei settori speciali, come “esclusi” (rectius:
“esenti”) dall’applicazione del diritto comunitario, ma non ad esso “estranei”,
per un verso ha ritenuto ad essi applicabile l’art. 27 del medesimo D.Lgs. n.
163/2006 cit., in forza del quale l’affidamento dei contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti
pubblici avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, vale a dire
dei principi posti dai Trattati europei a tutela della concorrenza; e, per
l’altro, ha concluso nel senso della sottoposizione delle relative controversie
alla giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo dell’appartenenza
alla giurisdizione del G.O. delle sole controversie riguardanti contratti
soggetti all’applicazione del diritto privato tout court.
Sentenza
per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del
2012, proposto da:
Del Seta di del Seta Danilo & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Paolo Sanchini, Cino Benelli e Costanza Sanchini, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Firenze, via Giuseppe Richa 56;
contro
Acque S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in
Firenze, via Ricasoli 40;
Commissione per l’individuazione del prestatore del Servizio Pulizia Fognature e Impianti Depurazione e Trasporto Rifiuti Liquidi Speciali Zona Pisa;
Commissione per l’individuazione del prestatore del Servizio Pulizia Fognature e Impianti Depurazione e Trasporto Rifiuti Liquidi Speciali Zona Pisa;
nei confronti di
Ginesi Raffaello S.r.l.;
per l'annullamento
a) nota 8.05.2012 (prot. n. 0025628/2012), avente
ad oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 di aggiudicazione definitiva della selezione concorrenziale per
il servizio di pulizia delle fognature e degli impianti di depurazione gestiti
da Acque S.p.A. e trasporto di rifiuti speciali liquidi zona Pisa CIG
36643350E7", con la quale la società Acque S.p.A. ha comunicato
l'aggiudicazione definitiva del servizio alla Società Ginesi Raffaello s.r.l.
"che ha offerto un ribasso percentuale sui listini del 43,00e che "la
data di scandenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui
all'art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006, è la seguente: 11/06/2012";
b) verbale di verifica e di aggiudicazione
provvisoria e di approvazione di aggiudicazione definitiva della selezione
concorrenziale CIG 36643350E7 datato 3.05.2012 - richiamato per relationem
dalla nota sub a) -, e atti e provvedimenti nel medesimo trasfusi, con il
quale, dopo essersi rilevata "la regolarità della procedura e degli
atti", è stata disposta e dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore
della società Ginesi Raffaello s.r.l.;
c) parere di congruità del miglior ribasso
sull'offerta presentata dalla società Ginesi Raffaello s.r.l. e nulla osta alla
stipulazione contrattuale a firma del Responsabile del Contratto, il quale
richiama per relationem le "giustificazioni della ditta Ginesi
Raffaello" ed al quale rinvia il provvedimento sub b);
d) verbale per il servizio di pulizia delle
fognature e degli impianti di depurazione gestiti da Acque S.p.A. e trasporto
rifiuti liquidi speciali zona Pisa CIG 36643350E7 datato 12.01.2012, e atti e
provvedimenti nel medesimo trasfusi, con il quale il Presidente della
Commissione, "valutata l'offerta" della società Ginesi Raffaello
s.r.l., ha ammesso e proclamato quest'ultima aggiudicataria provvisoria;
e) ogni altro atto e provvedimento ad essi
presupposto e conseguente, ivi comprese le giustificazioni ed i chiarimenti,
anche documentali, forniti dalla società Ginesi Raffaello s.r.l., in quanto
richiamati per relationem da sopra detti pareri, verbali, atti e provvedimenti;
f) per quanto occorrer possa, il Regolamento per
la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia
comunitaria approvato dal C.d.A. della Società Acque S.p.A. all'esito della
seduta del 21.03.2007, e s.m.i., e la Procedura per la gestione degli
affidamenti di servizi di importo fino alla soglia comunitaria;
nonchè per la declaratoria di inefficacia
del contratto medio tempore stipulato tra la
Società Acque S.p.A. e la Società Ginesi Raffaello S.r.l., e per
l'aggiudicazione e per la stipula del contratto in favore della ricorrente
società Del Seta di Del Seta Danilo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acque
S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc.
amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21
novembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 giugno 2012 e
depositato in pari data, la Del Seta di Del Seta Danilo e C. S.a.s. (di seguito,
Del Seta S.a.s.) – premesso di aver partecipato alla gara indetta da Acque
S.p.a., gestore unico del servizio idrico integrato per i Comuni compresi
nell’A.T.O. n. 2 “Basso Valdarno”, per l’affidamento del servizio di pulizia
delle fognature e degli impianti di depurazione e di trasporto dei rifiuti
liquidi speciali nella zona “Pisa” – proponeva impugnazione avverso gli atti e
provvedimenti in epigrafe, mediante i quali il servizio predetto era stato
aggiudicato alla Ginesi Raffaello S.r.l.. La società ricorrente, classificatasi
al secondo posto della graduatoria definitiva, affidava le proprie doglianze a
un unico, articolato motivo in diritto, e concludeva per l’annullamento, previa
sospensiva, degli atti impugnati, nonché per la declaratoria di inefficacia del
contratto intercorso fra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria ed,
ancora, per la condanna di Acque S.p.a. al risarcimento del danno in forma
specifica e per equivalente, e all’adozione di tutte le misure idonee a
tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio.
Costituitasi in giudizio Acque S.p.a., che
resisteva al gravame, e nella contumacia della controinteressata, con ordinanza
del 27 giugno 2012 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.
Nel merito, la causa veniva discussa nella
pubblica udienza del 21 novembre 2012, preceduta dal deposito di documenti,
memorie difensive e repliche, per essere decisa come da dispositivo nella
camera di consiglio riconvocata il 5 dicembre successivo.
DIRITTO
La ricorrente Del Seta S.a.s., seconda nella
graduatoria approvata all’esito della procedura indetta da Acque S.p.a. per
l’affidamento del servizio di pulizia delle fognature e degli impianti di
depurazione e di trasporto dei rifiuti liquidi speciali nella zona “Pisa”,
impugna l’aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante in
favore della prima classificata Ginesi Raffaello S.r.l., previa verifica di
congruità dell’offerta.
In via pregiudiziale, la società resistente
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice adito. Acque S.p.a. assume, infatti, di rivestire la natura di “impresa
pubblica” non sussumibile fra gli organismi di diritto pubblico, di talché la
gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sarebbe disciplinata non
dalla normativa europea, ovvero da quella statale o regionale sull’evidenza
pubblica, bensì dal regolamento della stessa stazione appaltante a norma
dell’art. 238 co. 7 del D.Lgs. n. 238/2006; essa resterebbe perciò al di fuori
del perimetro della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 co. 1 lett. e)
c.p.a., ma anche della giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo, avuto riguardo alla matrice negoziale della lex specialis.
L’eccezione è infondata.
Il servizio oggetto dell’affidamento ricade,
pacificamente, fra quelli contemplati per il settore speciale dell’acqua
dall’art. 209 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 (smaltimento e trattamento
delle acque reflue). Ancorché l’importo del contratto sia inferiore alla soglia
comunitaria, ritiene tuttavia il collegio che la giurisdizione del giudice
amministrativo possa essere affermata sulla scorta della ricostruzione di
sistema offerta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 1
agosto 2011, n. 16: questa infatti, qualificati sia gli appalti sotto soglia,
sia quelli nei settori speciali, come “esclusi” (rectius: “esenti”)
dall’applicazione del diritto comunitario, ma non ad esso “estranei”, per un
verso ha ritenuto ad essi applicabile l’art. 27 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006
cit., in forza del quale l’affidamento dei contratti esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici
avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, vale a dire
dei principi posti dai Trattati europei a tutela della concorrenza; e, per
l’altro, ha concluso nel senso della sottoposizione delle relative controversie
alla giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo dell’appartenenza
alla giurisdizione del G.O. delle sole controversie riguardanti contratti
soggetti all’applicazione del diritto privato tout court. La medesima decisione
sottolinea come, sul piano soggettivo, l’assoggettamento delle imprese
pubbliche alle regole comunitarie in materia di tutela della concorrenza sia
giustificato, nei settori speciali, dall’esigenza di “fronteggiare – mediante
un avvicinamento alle regole contrattuali imposte alle amministrazioni – la
naturale chiusura dei mercati causata dalla frequente condizione di monopolio
degli esercenti quelle che per l’art. 90 (poi 86) del Trattato CE sono
<<imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale>>”: vi è in altri termini, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, una
vera e propria “sostituzione all’attività amministrativa”, dalla quale sorge
“la necessità di assicurare normativamente la garanzia della concorrenza dei
potenziali contraenti, mediante l’imposizione di scansioni particolari del
processo di formazione contrattuale”.
Tali esigenze non vengono meno, evidentemente,
per il sol fatto che gli affidamenti siano per importi inferiori alla soglia
comunitaria, ciò che dà ragione del rinvio ai “principi dettati dal Trattato CE
a tutela della concorrenza” contenuto nell’art. 238 co. 7 D.Lgs. n. 163/2006;
rinvio che, sostanzialmente riproducendo la disposizione generale di cui al
sopra ricordato art. 27, e comunque a prescindere da questa, plasma in senso
pubblicistico la disciplina di gara, attraendo il relativo contenzioso alla
giurisdizione del G.A. (se non a quella esclusiva, a quella generale di
legittimità).
Ancora in via pregiudiziale, Acque S.p.a.
eccepisce l’improcedibilità del gravame per avere la ricorrente Del Seta omesso
di impugnare il diniego di autotutela oppostole dal responsabile del
procedimento in risposta all’informativa ex art. 243-bis D.Lgs.
n. 163/2006. L’assenza di prova circa l’avvenuta comunicazione alla società
ricorrente della nota R.U.P. in data 12 giugno 2012, recante il diniego di
autotutela, rende di per sé infondata l’eccezione, esonerando il collegio dal
doversi pronunciare circa la configurabilità di un onere di impugnativa nei
confronti delle determinazioni assunte dalle stazioni appaltanti a seguito del
preavviso di ricorso giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di
ragione.
La società Del Seta, con l’unico motivo in
diritto, denuncia l’inadeguatezza del giudizio di congruità espresso dalla
stazione appaltante sull’offerta della controinteressata Ginesi Raffaello
S.r.l., autrice di un ribasso del 34% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Acque S.p.a. si sarebbe, infatti, limitata a richiamare le apodittiche quanto
lacunose giustificazioni presentate dall’aggiudicataria.
Le censure colgono nel segno, giacché se è vero
che, in tema di anomalia dell’offerta, il giudizio favorevole non richiede di
regola una motivazione puntuale ed analitica, nella specie il parere di
congruità espresso dal responsabile del contratto è corroborato unicamente dal
rinvio alle giustificazioni dell’impresa Ginesi e ad una non meglio precisata
“ricerca di mercato”, della quale non è dato conoscere alcunché. Del resto, le
richiamate giustificazioni risultano essere tutt’altro che perspicue, a partire
dalle ragioni che legittimerebbero l’impiego nel servizio di professionalità
inquadrate nel C.C.N.L. Trasporto Merci, anziché nel C.C.N.L. Igiene
Ambientale, tenuto conto della natura dell’appalto e delle prestazioni
complessivamente richieste; poco chiare sono altresì le modalità di utilizzo di
personale in rapporto di c.d. “co.co.co.”, cui dalle buste paga prodotte
sembrerebbe peraltro applicata la contrattazione collettiva, così come non sono
enucleati i criteri adoperati per la stima del costo degli automezzi (il costo
del gasolio, in primo luogo), di modo che i dati forniti al riguardo appaiono
indimostrati. Ne discende che la motivazione del parere reso dal responsabile
del contratto neppure è validamente integrata ob relationem, mentre
è da escludersi che le lacune del provvedimento impugnato possano venire
colmate attraverso la già menzionata nota del 12 giugno 2012, depositata in
atti, a ciò ostando il divieto di integrazione postuma della motivazione,
insuperabile a fronte di attività valutativa di carattere tecnico-discrezionale.
Il rilevato vizio motivazionale si traduce in
violazione diretta del principio di trasparenza e, con esso, dei principi pro
concorrenziali sanciti dall’ordinamento europeo e vincolanti per la società
resistente. Ne discende l’annullamento della gravata aggiudicazione, misura
che, allo stato e in attesa delle nuove determinazioni di Acque S.p.a.,
soddisfa integralmente le pretese fatte valere (non vi è luogo, evidentemente,
a provvedere sulla sorte del contratto, che stazione appaltante e aggiudicataria
non hanno mai sottoscritto).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza della sola Acque S.p.a., sussistendo giusti motivi di
compensazione nei rapporti fra la ricorrente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e
per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna la società resistente alla rifusione
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli
accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio
dei giorni 21 novembre 2012, 5 dicembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento