Dal sacro principio del "tempus regit actum" al mutevole ed equitativo del "tempus regit actionem"
(Prof. P.L. Portaluri)
Care lettrici e care lettori,
vi segnalo un magnifico saggio del Prof. Pier Luigi Portaluri (Ordinario di Amministrativo all'Università del Salento) sul principio, di "sconvolgente" attualità ed utilità processuale, del "tempus regit actum". Il materuale è tratto dal Sito istituzionale della Giustizia Amminitrativa (qui il link).
Qui sotto vi riporto uno stralcio: sotto potete scaricare l'intero saggio in pdf.
Buona lettura.
A presto.
FF
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"1. Il tema che mi è stato assegnato è quello dello ius superveniens nel procedimento amministrativo: vorrei sin d’ora anticiparne le conclusioni. Credo che il diritto vivente neghi la vigenza del c.d. principio tempus regit actum.
2. Il procedimento amministrativo si colloca all’interno di una dialettica instabile: se la decisione che lo concluderà è infatti ordinata alla regolazione di interessi che si proiettano verso il futuro, il suo inizio si pone in unmomento definito, un sorta di «tempo zero».
In quel «tempo zero» il procedimento trova già le regole di disciplina che ne conformano (almeno) l’atto di apertura: ed è una conformazione forte, sia quando si tratta di procedimenti a istanza di parte, dove il privato calibra la propria istanza – cioè la propria pretesa a un bene della vita – in base alla normazione vigente in quel momento; sia quando, trattandosi di procedimenti officiosi, l’Amministrazione si confronta con uno ius definito e in base a quello disegna la propria iniziativa.
Insomma, l’esigenza di stabilità che è sottesa all’atto di inizio del procedimento collide col fluire inarrestabile della vita, che indubbia quel quadro fino al momento terminativo del procedimento stesso, cioè fino all’adozione della decisione finale.
In questo lasso di tempo l’esposizione al «rischio» dello ius superveniens è
massima. Per mitigare il quale la dottrina ha elaborato una costruzione –la dobbiamo a Sandulli – secondo cui il procedimento può essere frammentato in segmenti sub-procedimentali: ognuno di essi trova un diritto vigente in quel momento e sarà quello – solo quello – il diritto applicabile.
[...].
il principio in esame non è mai disatteso in modo esplicito, anzi gli si presta un ossequio tutto formale: o dichiarando di volerlo applicare, ma riferendolo alla fase di avvio del procedimento (dunque negandolo nella sua sostanza in favore dell’opposto principio del tempus regit actionem); o affermandone la vigenza, ma non ravvisando nel caso concreto i presupposti per la sua operatività.
[...]".
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