CONCORSI PUBBLICI:
è irrilevante l'esiguità del tempo
di correzione di un elaborato
(Cons. St., Sez. VI, 30 luglio 2013 n. 4016)
Massima
1. E’ noto l’orientamento giurisprudenziale che esclude il carattere di per sé invalidante al rilievo oggettivo della brevità dei tempi con cui la commissione d’esame abbia atteso alle valutazioni di sua competenza, quantomeno nei casi in cui la tempistica risultante dai verbali non sia palesemente incompatibile con un esame esaustivo e approfondito dei profili curriculari dei candidati.
2. In materia di concorsi per esami (ma gli argomenti possono essere utilizzati anche nelle procedure comparative per titoli) si è già avuto modo di affermare (Cons. Stato, VI, 24 settembre 2009, n. 5725) come non sia sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati, atteso che:
2.1 manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamento, dei suddetti tempi;
2.2 non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o dei titoli o delle pubblicazioni esaminate.
3. Nella fattispecie concreta va ulteriormente osservato che, nonostante la discreta mole di materiale da valutare ( circa 165 dati, tra titoli e pubblicazioni), la commissione abbia dedicato circa cinque ore all’esame ed alla valutazione della documentazione prodotta dei concorrenti, il che non appare ex se irragionevole tenuto conto della esperienza professionale e dell’elevato grado di conoscenza della materia trattata in capo ai singoli componenti l’organo tecnico.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013,
proposto da Camillo Carini, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo
Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio legale Natoli Fiorentino Guido
in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69;
contro
Università degli studi di Ferrara, in persona del
rettore legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Bartolo Morelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Mastragostino,
Maria Chiara Lista e Adriano Giuffré, con domicilio eletto presso lo studio
legale di quest’ultimo in Roma, via De Gracchi n.39;
Claudio Pagano, Elga Turco, non costituiti in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA:
SEZIONE I n. 640/2012, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione
comparativa per l'assegnazione di un posto di ricercatore universitario nel
settore scientifico disciplinare jus/16 e risarcimento dei danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’
Università degli studi di Ferrara, del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca e di Bartolo Morelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio
2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti
l’avvocato Fiorentino, per delega dell'avvocato Zanetti, l’avvocato Giuffré
Adriano e l'avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il dott. Camillo Carini, partecipante alla
procedura comparativa indetta – con decreto rettorale n. 651 del 28 maggio 2010
- dall’Università di Ferrara per l’assegnazione di un posto di ricercatore nel
settore disciplinare IUS/16 (diritto processuale penale), impugna la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna 26 ottobre 2012 n.
640 che ha respinto il ricorso avverso gli atti del procedimento selettivo (
specificamente indicati nella sentenza impugnata) ed il suo esito, compendiato
nella indicazione del dott. Morelli quale vincitore della procedura
comparativa.
L’appellante torna a prospettare in questo grado le
censure già fatte valere dinanzi ai giudici di prime cure, lamentando la
erroneità della gravata sentenza a contenuto reiettivo ed insistendo, in
particolare nel sostenere: a) la illegittimità del provvedimento di diniego di
proroga alla conclusione delle operazioni selettive adottato dal rettore
dell’Università sulla motivata richiesta della commissione d’esame; b) la
illegittimità del modus procedendi della nuova commissione
d’esame insediatasi in sostituzione della prima, che avrebbe fatto propri i
criteri valutativi di massima del precedente organo tecnico senza tuttavia far
luogo alla pubblicazione degli stessi; c) la incongruità e la superficialità
delle operazioni valutative, desumibili tra l’altro dai tempi assai ridotti
dedicati alla valutazione dei titoli in possesso dei candidati; d) la mancata
specifica indicazione delle pubblicazioni oggetto di scrutinio.
Conclude l’appellante per l’annullamento degli atti in
primo grado impugnati, in accoglimento dell’appello e del ricorso di primo
grado ed in riforma della impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio l’Università di
Ferrara, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché
il controinteressato Morelli per resistere all’appello e per chiederne la
reiezione.
Le parti hanno depositato memorie per meglio
illustrare le proprie rispettive tesi difensive.
All’udienza del 21 maggio 2013 la causa è stata
trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3.- Con il primo motivo l’appellante censura la
sentenza impugnata sotto il profilo che la stessa avrebbe inopinatamente
disatteso, giudicandole inammissibili, le censure di primo grado incentrate
sulla illegittimità della determinazione di decadenza e contestuale nomina di
una nuova commissione adottata dall’appellata università sulla richiesta di
proroga del termine di conclusione delle operazioni valutative avanzata dalla
commissione d’esame originariamente investita del compimento dei lavori. In
particolare, l’appellante si duole del fatto che, a fronte della motivata ( in
quanto funzionale all’accertamento dell’autenticità di una pubblicazione di un
candidato) e tempestiva ( in quanto proposta prima della scadenza del semestre
dall’insediamento) richiesta di proroga, il Rettore dell’Università di Ferrara
abbia assunto la contestata determinazione di decadenza e sostituzione della
attuale commissione con distinto organo tecnico completamente rinnovato sul
piano dei componenti, in assoluta carenza dei presupposti a tal fine previsti
dalla legge ed in violazione delle disposizioni che regolano l’avvicendamento
di una commissione ad un’altra.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto la
inammissibilità di tale originaria censura, sul rilievo della natura
endoprocedimentale degli atti impugnati e della carenza di un interesse
qualificato in capo all’odierno appellante a contestare le modalità di
formazione del nuovo organo tecnico prima ancora che lo stesso avesse svolto le
proprie incombenze valutative, non avendo peraltro tale sostituzione comportato
alcun allungamento dei tempi di conclusione delle operazioni selettive.
3.1- L’appellante lamenta la erroneità di tale capo
decisorio, sotto il profilo che sussisterebbe senz’altro un interesse
qualificato, da parte sua, a censurare, in congiunzione con l’esito per sè
negativo della procedura valutativa, le modalità di formazione della nuova
commissione d’esame che ha in concreto atteso alla valutazione dei candidati.
Nel merito, l’appellante ripropone i motivi di illegittimità di tale operazione
di sostituzione del precedente organo tecnico, sia sotto il profilo della
incongrua scelta dei tempi sia, sul piano metodologico, in quanto l’università,
pronunciata la decadenza della originaria commissione, avrebbe dovuto procedere
alla formazione della lista dei “ sorteggiabili” (cui avrebbero dovuto
partecipare anche i componenti dichiarati decaduti) e, soltanto dopo,
effettuare il sorteggio dei componenti la nuova commissione.
3.2 Il Collegio ritiene che l’infondatezza nel merito
dei motivi di censura abbia carattere assorbente e consenta in ogni caso di
superare i profili di inammissibilità delle stesse censure evidenziati dai
giudici di prime cure.
Quanto al primo profilo, non integra motivo di
illegittimità dell’atto o del procedimento la circostanza che il Rettore si sia
negativamente pronunciato sulla richiesta di proroga soltanto dopo la scadenza
del termine semestrale fissato dal regolamento per la conclusione dei lavori da
parte delle commissioni d’esame.
E’ evidente che la scadenza di quel termine non possa
comportare alcuna conseguenza invalidante sugli atti successivamente adottati
atteso che è la richiesta della commissione in carica ad essere astretta al
rispetto di quel termine ( ad evitare una decadenza naturale dell’organo), ma
non certo la determinazione rettorale sulla richiesta stessa, espressione di
lata discrezionalità con marcati profili di merito amministrativo, sopraggiunta
peraltro, nel caso in esame, in un tempo ampiamente ragionevole ( e cioè dopo
diciotto giorni dalla scadenza del termine semestrale di operatività della
precedente commissione) avuto riguardo alla delicatezza delle questioni da
risolvere e degli apprezzamenti da compiere. Nel merito, la richiamata
determinazione negativa è stata assunta sulla base del non irragionevole
giudizio riguardo alla inesistenza delle condizioni per poter concludere le
operazioni valutative nell’ordinario termine semestrale, tenuto conto del fatto
che l’accertamento riguardo alla genuinità di una sola pubblicazione di un
candidato non avrebbe potuto giustificare un allungamento dei termini per la
finalizzazione della procedura.
Quanto al metodo di formazione della nuova commissione,
appare incensurabile la scelta dell’Università di Ferrara, desumibile dai
contenuti del decreto rettorale di nomina del nuovo organo del 22 settembre
2011, di recepire l’indicazione del componente designato dal Consiglio della
Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 7 settembre 2011 nonché, per i due
componenti sorteggiati, gli esiti delle elezioni suppletive per la formazione
delle commissioni e del sorteggio effettuato il 14 settembre 2011.
Né appare illegittima la determinazione di escludere
dalla lista dei sorteggiabili i professori già sorteggiati come componenti
della stessa commissione (e successivamente dichiarati decaduti), atteso che
tale opzione è pienamente coincidente con quanto espressamente prescritto
dall’art. 6 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca 27 marzo 2009 n. 139 ( recante le modalità di svolgimento delle
elezioni e del sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici) ove è
stabilito che “ in tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario
sorteggiato si procede secondo le modalità di cui all’art. 5 escludendo dalla
lista i professori già sorteggiati come componenti per la stessa commissione”.
Appare evidente che, in ipotesi di decadenza, in ragione della natura lato
sensu sanzionatoria di tale provvedimento, ricorra vieppiù la medesima ratio
excludendi sottesa alla scelta normativa di non includere nella lista
degli eleggibili i professori già sorteggiati nella stessa commissione ( e che
poi, per le più disparate ragioni, non abbiano potuto portare a termine
l’incarico).
4.- Sotto distinto profilo, l’appellante torna a
contestare il fatto che la nuova commissione abbia fatto propri i criteri di
massima stabiliti dalla prima senza far luogo alla previa pubblicazione di
detti criteri.
Osserva il Collegio che la censura non merita
condivisione atteso che l’adozione dei medesimi criteri valutativi già
precedentemente esternati dal precedente organo tecnico ha reso evidentemente
inutile l’incombente della ulteriore pubblicizzazione degli stessi, essendo i
candidati ben edotti del contenuto specifico di quei criteri, già posti a base
del percorso valutativo intrapreso e portato ad un avanzato stadio di
attuazione dalla precedente commissione ( essendo state portate a termine le
operazioni di valutazione dei titoli in possesso dei candidati).
5.- Del pari infondata la censura circa la pretesa
esiguità dei tempi di valutazione dei profili curriculari dei candidati. E’
noto l’orientamento giurisprudenziale che esclude il carattere di per sé invalidante
al rilievo oggettivo della brevità dei tempi con cui la commissione d’esame
abbia atteso alle valutazioni di sua competenza, quantomeno nei casi in cui la
tempistica risultante dai verbali non sia palesemente incompatibile con un
esame esaustivo e approfondito dei profili curriculari dei candidati. In
materia di concorsi per esami, ma gli argomenti possono essere utilizzati anche
nelle procedure comparative per titoli, la Sezione ha avuto modo di affermare
(Cons. Stato, VI, 24 settembre 2009, n. 5725) come non sia sindacabile in sede
di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice
alla valutazione delle prove d'esame dei candidati; in primo luogo, infatti,
manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di
regolamento, dei suddetti tempi; in secondo luogo, non è possibile, di norma,
stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione
e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.
Inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati
effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla
suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o
dei titoli o delle pubblicazioni esaminate.
Nel caso in esame va ulteriormente osservato che,
nonostante la discreta mole di materiale da valutare ( circa 165 dati, tra
titoli e pubblicazioni), la commissione abbia dedicato circa cinque ore
all’esame ed alla valutazione della documentazione prodotta dei concorrenti, il
che non appare ex se irragionevole tenuto conto della
esperienza professionale e dell’elevato grado di conoscenza della materia
trattata in capo ai singoli componenti l’organo tecnico.
6.- Venendo a trattare del motivo con cui si lamenta
la mancata specifica valutazione di ciascuna pubblicazione scientifica dei
candidati, il Collegio osserva che neanche tale censura possa trovare
accoglimento.
Dall’esame dei verbali delle operazioni compiute si
ricava come la valutazione della commissione non abbia trascurato l’esame dei
lavori scientifici dei candidati, alcuni dei quali vengono specificamente
richiamati in quanto aventi una saliente connotazione. Non manca inoltre, per
ciascun candidato, il giudizio sintetico sulla maturità scientifica desumibile
dalle pubblicazioni prodotte agli atti della procedura comparativa.
Né rileva che dai verbali delle operazioni compiute
non possa ricavarsi che la commissione d’esame abbia preso in specifica
considerazione ciascuna pubblicazione scientifica riferibile ai candidati, come
lamentato dall’appellante da ultimo nella memoria conclusiva del 16 aprile
2013. Per un verso, la necessaria sinteticità nella stesura dei verbali mal si
concilia con un compiuto resoconto dei singoli giudizi manifestati dai
commissari, singolarmente e collegialmente, all’indirizzo di ciascun lavoro
offerto in visione dai candidati; per altro verso, gli ampi riferimenti, nei
giudizi dei commissari, alle pubblicazioni ed al grado di evoluzione
scientifica del percorso formativo dei candidati che dalle stesse è stato
possibile desumere, rende ragione del fatto che le pubblicazioni scientifiche
hanno rappresentato il nucleo valutativo principale nel giudizio individuale e
collegiale dei commissari. A ciò si aggiunga che per ciascun candidato vengono
espressamente citate le pubblicazioni che hanno maggiormente condizionato ( in
positivo o in negativo) le valutazioni complessive della commissione, a
dimostrazione del fatto che lì dove il lavoro scientifico ha avuto un
particolare significato nel percorso scientifico del candidato è stato
espressamente citato. Ad esempio, con riferimento alla posizione dell’odierno
appellante, viene espressamente richiamato il lavoro monografico del 2007 che,
tuttavia, nel giudizio del prof Corso, “ appare non esaustivo,
soprattutto alla luce del dichiarato intento di compiere un lavoro sistematico
( si pensi al profilo dei rapporti tra procedimento penale e utilizzo degli
atti di indagine in sede extrapenale).”
7.-Né, da ultimo, la circostanza che il Rettore abbia
richiesto, successivamente alla conclusione dei lavori dell’organo tecnico,
l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati può assumere, come
prospettato dall’appellante, valenza sintomatica ai fini della dimostrazione
della carenza istruttoria sotto il profilo della superficialità delle
operazioni valutative compiute o, comunque, della non esaustività della
risposta data al Rettore dalla commissione d’esame ( che si sarebbe limitata a
fornire gli elenchi delle pubblicazioni).
Rileva il Collegio che la richiesta istruttoria del
Rettore aveva ad oggetto proprio l’elencazione dei titoli e delle pubblicazioni
dei candidati e non i giudizi dei commissari sui singoli lavori enumerati in
tali elenchi, l’attività valutativa profusa nell’analisi delle produzioni
scientifiche e dei titoli dei candidati ( per quanto detto, non inficiata da
elementi di scarsa coerenza o irragionevolezza) potendosi desumere dai verbali
dei lavori della commissione d’esame.
8.- In definitiva, l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere
compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (435/2013), come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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