SERVIZI PUBBLICI:
sussiste la giurisdizione del G.A.
in caso di inadempimenti delle convenzioni tra Comuni
in materia di S.I.I. (Servizio Idrico Integrato)
[T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 23 aprile 2013 n. 356].
"Arriva anche a riva l'onda lunga" della Plenaria n. 28 del 2012...
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Massima
La controversia avente ad oggetto l'esecuzione dell'obbligo previsto dalla cd. convenzione di cooperazione approvata dalla conferenza dei sindaci riguarda l'esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni, con il corollario della sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 c.p.a., estesa anche agli atti di esecuzione dei succitati accordi tra pubbliche amministrazioni; questi ultimi accordi costituiscono, infatti, il mezzo per il coordinamento di attività in vista del conseguimento di un interesse comune, a nulla rilevando che la controversia verta su profili della fase contrattuale attinenti solamente all'esecuzione del rapporto.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2012,
proposto dalla
ACEA ATO 5 S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, dott. Stefano Magini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mirabile, Pasquale Cristiano ed Alessandro Mannocchi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora, in Latina, via E. di Savoia n. 5
ACEA ATO 5 S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, dott. Stefano Magini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mirabile, Pasquale Cristiano ed Alessandro Mannocchi e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora, in Latina, via E. di Savoia n. 5
contro
Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Zaza D’Aulisio e con domicilio
normativamente stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A.
Doria n. 4
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, on.le Antonello Iannarilli, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Gemma e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Malinconico, in Latina, via Farini n. 2
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, on.le Antonello Iannarilli, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Gemma e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Malinconico, in Latina, via Farini n. 2
per l’accertamento e la declaratoria
dell’inadempimento del Comune di Atina e dell’A.A.T.O.
n. 5, ciascuno per quanto di competenza, all’obbligo di provvedere in favore
dell’ACEA S.p.A. alla consegna integrale delle opere, dei beni e degli impianti
pertinenti il servizio idrico integrato insistenti nel territorio comunale di
Atina
per la consequenziale condanna
del Comune di Atina e dell’A.A.T.O. n. 5, ciascuno per
quanto di competenza, a provvedere alla consegna integrale in favore dell’ACEA
S.p.A. delle opere, dei beni e degli impianti pertinenti il servizio idrico
integrato insistenti nel territorio comunale di Atina
e per la nomina
di un Commissario ad acta incaricato di provvedere ove
le Amministrazioni non provvedano entro il termine stabilito dall’adito
Tribunale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale – Frosinone;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Atina e la documentazione allegata;
Vista la memoria difensiva e la documentazione
depositate dall’A.A.T.O. n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone;
Vista la memoria di replica dell’ACEA ATO 5 S.p.A.;
Viste le memorie difensive e la memoria di replica del
Comune di Atina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010
(c.p.a.);
Visto, altresì, l’art. 74 c.p.a.;
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 21
marzo 2013 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite,
come specificato nel verbale
DIRITTO E FATTO
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe,
proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), la
società ACEA ATO 5 S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.)
nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 (Lazio meridionale – Frosinone), ha
chiesto:
a) la declaratoria dell’inadempimento da parte del
Comune di Atina nonché dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.)
n. 5, ciascuno per quanto di competenza, all’obbligo di provvedere
all’integrale consegna delle opere, dei beni e degli impianti pertinenti il
predetto S.I.I. insistenti nel territorio comunale di Atina;
b) la condanna delle Amministrazioni resistenti,
ciascuna per quanto di competenza, all’integrale consegna delle stesse opere,
impianti e beni;
c) la nomina di un Commissario ad acta incaricato di
provvedere nel caso di persistente inerzia della P.A. anche alla scadenza del
termine stabilito dall’adito T.A.R.;
Considerato che la società ricorrente precisa:
- di essere stata individuata dall’A.A.T.O. quale
soggetto gestore del S.I.I., stipulando con la citata Autorità d’Ambito il 27
giugno 2003 la convenzione per la gestione del servizio, ma di essersi sin da
subito trovata dinanzi ad una condotta inadempiente e non collaborativa da
parte del Comune di Atina;
- che, più specificamente, il predetto Comune, pur
avendo sottoscritto con la ricorrente un verbale preliminare di consegna delle
opere in data 3 marzo 2004 ed un verbale definitivo in data 5 maggio 2004, non
avrebbe né sottoscritto gli allegati a quest’ultimo verbale, contenenti la
descrizione e la ricognizione degli impianti afferenti il S.I.I. oggetto di
consegna al gestore, né avrebbe provveduto alla consegna dei beni, di fatto non
consentendo ad ACEA ATO 5 S.p.A. il subentro nella gestione del S.I.I. nel
territorio comunale di Atina;
- che nonostante le ripetute richieste di consegna e
le riunioni effettuate, l’obbligo di consegna delle reti e degli impianti afferenti
il S.I.I. restava inadempiuto dal Comune di Atina ed anzi quest’ultimo, con
deliberazioni della Giunta Municipale nn. 143-146 del 26 novembre 2010, avrebbe
autorizzato allacci alla rete idrica (che continuava nel frattempo a gestire
direttamente) anche ad utenti residenti al di fuori del proprio territorio
comunale;
- che anche l’atteggiamento tenuto dall’Autorità
d’Ambito sarebbe censurabile, risolvendosi esso, in buona sostanza, da un lato,
nella presa d’atto dell’inerzia del Comune di Atina (tanto da richiedere
l’intervento sostitutivo della Regione), dall’altro, però, nella pretesa di far
ricadere sull’ACEA ATO 5 S.p.A. il ritardo nell’acquisizione degli impianti;
- che allo stato, nonostante, da ultimo, la diffida
inoltrata in data 3 agosto 2012 al Comune di Atina, quest’ultimo non avrebbe
ancora provveduto all’adempimento dell’obbligo di consegna delle reti e degli
impianti inerenti il S.I.I.;
- che, quindi, l’ACEA ATO 5 S.p.A. non avrebbe
ottenuto la totalità della concessione del S.I.I. nel territorio del Comune di
Atina, con evidenti effetti negativi sulla remuneratività e sull’efficienza del
servizio;
Osservato che a supporto del gravame la ricorrente ha
dedotto, con un unico motivo, le doglianze di violazione degli artt. 12 della
l. n. 36/1994, 148 e 153 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20, comma 1, e 24
della convenzione di cooperazione, dell’art. 19 della convenzione di gestione e
dell’art. 19 del disciplinare tecnico;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 5, eccependo in via preliminare il
difetto di giurisdizione di questo T.A.R., nonché il proprio difetto di
legittimazione passiva in ordine alle pretese della ricorrente e comunque, nel
merito, l’infondatezza del gravame;
Considerato che si è costituito in giudizio, altresì,
il Comune di Atina, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione
del G.A. adito, nonché l’inammissibilità del gravame, per avere il Comune di
Atina già consumato ogni propria potestà autoritativa con la sottoscrizione, il
5 maggio 2004, del verbale di consegna, cosicché il ricorso in epigrafe
integrerebbe un vero e proprio abuso del diritto. Nel merito, la difesa
comunale ha poi eccepito la palese infondatezza del ricorso, per essere stato
il Comune costretto, per evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del
servizio, a proseguire nella gestione del servizio idrico, con la sola
esclusione dell’impianto di depurazione, concludendo per la reiezione del
ricorso;
Rilevato che nella Camera di consiglio del 21 marzo
2013, dopo un’esauriente discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto, alla luce del dettato dell’art. 117, comma
2, c.p.a., di dover pronunciare sentenza in forma semplificata ex art. 74
c.p.a.;
Considerato che debbono essere anzitutto respinte le
eccezioni di difetto di giurisdizione formulate dalle Amministrazioni
resistenti, per le stesse ragioni già illustrate nella sentenza di questa
Sezione n. 600 del 25 luglio 2012 e che così si sintetizzano:
- gli Enti locali ricompresi nell’A.T.O. n. 5 – Lazio
Meridionale – Frosinone ebbero ad approvare, nella Conferenza dei Sindaci del 2
ottobre 1996, una convenzione di cooperazione, stipulata ai sensi dell’art. 9
della l. n. 36/1994, nonché ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. a), della
l.r. n. 6/1996 e 24 della l. n. 142/1990, avente ad oggetto la regolamentazione
dell’organizzazione e del controllo della gestione del S.I.I. (servizio idrico
integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque
reflue, che ricadono all’interno dell’A.T.O. appena indicato);
- tale convenzione (v. all. 1 dell’A.A.T.O. n. 5), da
ricomprendere nella categoria degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 15 della l. n. 241/1990, ha stabilito, all’art. 24, l’obbligo, per
i Comuni convenzionati, di affidare in concessione al soggetto gestore del
S.I.I. (con le modalità definite nell’ambito della convenzione per la gestione
del servizio stesso), le opere, beni ed impianti pertinenti i servizi idrici
gestiti anche in economia, e di trasferirgli le immobilizzazioni, le attività e
le passività relative, nonché il personale addetto ai servizi idrici (dei
singoli Enti locali che risultano compresi nell’A.T.O.);
- ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2,
c.p.a. (ed in passato, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della l. n. 241/1990,
ora abrogato, richiamato dall’art. 15, comma 2, della medesima l. n. 241/1990,
nel testo anteriore alle modifiche apportate dal c.p.a.), sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del G.A., tra le altre, le controversie in tema di
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche
Amministrazioni;
- al pari di quella definita con la succitata sentenza
n. 600/2012, la controversia in esame, avendo ad oggetto l’esecuzione
dell’obbligo previsto dall’art. 24 della convenzione di cooperazione approvata
dalla Conferenza dei Sindaci del 2 ottobre 1996, riguarda indubbiamente,
pertanto, l’esecuzione di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, con il
corollario della sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art.
133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., estesa – come riferito – anche agli atti
di esecuzione dei succitati accordi tra Pubbliche Amministrazioni (cfr. T.A.R.
Toscana, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 467);
- l’ora vista conclusione ben si spiega in virtù del
fatto che i sopra menzionati accordi costituiscono il mezzo per il
coordinamento di attività in vista del conseguimento di un interesse comune;
perciò, a nulla rileva, ai fini dell’individuazione del giudice deputato a
definire la controversia, che questa verta su profili della fase contrattuale
attinenti solamente all’esecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 14
marzo 2011, n. 5293). In senso contrario, non potrebbe obiettarsi che la
ricorrente non è legittimata a far valere l’esatta esecuzione della ricordata
convenzione di cooperazione ed a dolersi dell’inadempimento delle prescrizioni
di questa, in quanto soggetto terzo rispetto alla convenzione medesima e parte
della (distinta) convenzione di gestione del S.I.I., del cui inadempimento
potrebbe esclusivamente dolersi, ma nella sede a ciò deputata (e cioè dinanzi
al G.O.): a ben vedere, infatti, è proprio la qualità di soggetto gestore del
servizio idrico integrato che attribuisce all’ACEA ATO 5 S.p.A. una posizione
differenziata e qualificata, legittimandola a dolersi delle (pretese)
violazioni e dei (pretesi) inadempimenti della convenzione di cooperazione,
quantomeno in riferimento a quegli obblighi che (come quello per cui è causa)
sono strettamente connessi all’attivazione del medesimo servizio idrico
integrato;
Rilevato che nella sentenza n. 600/2012 cit. si sono
altresì indicate le argomentazioni che portano a configurare la posizione
differenziata in capo all’ACEA ATO 5 S.p.A. non quale diritto soggettivo, ma
quale interesse legittimo. Per quanto qui rileva, si è chiarito che la consegna
di beni, impianti ed opere pertinenti il S.I.I. non può prescindere dall’attività
di ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura
e depurazione presenti nel territorio comunale (cfr. art. 20 della convenzione
di cooperazione), di indubbia natura pubblicistica (v. T.A.R. Lazio, Latina,
Sez. I, ord. 2 dicembre 2006, n. 858/2006), e, soprattutto, che la medesima
consegna non rappresenta una mera attività materiale, ma si esplica attraverso
provvedimenti amministrativi, avvenendo essa mediante l’affidamento in
concessione di opere, beni ed impianti pertinenti il S.I.I. (art. 24 della
convenzione di cooperazione), con il corollario della piena esperibilità
dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 6
ottobre 2010, n. 2057);
Considerato che neanche è possibile obiettare alcunché
in ordine alla tempestività del ricorso, ed in particolare all’osservanza dei
termini ex art. 31, comma 2, c.p.a., alla luce dei ripetuti solleciti della
società ricorrente e, da ultimo, della diffida del 3 agosto 2012 (indirizzata
sia al Comune di Atina, sia all’Autorità d’Ambito: v. all. 32 al ricorso),
avendo il Collegio, con la sentenza n. 600/2012 cit., aderito all’indirizzo
giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007, n.
16209), secondo cui la diffida a provvedere va configurata quale nuova istanza
ai sensi dell’art. 2, comma 5, della l. n. 241/1990 ed ora dell’art. 31, comma
2, c.p.a.;
Considerato che, con specifico riferimento al gravame
in epigrafe, non può condividersi la tesi del Comune di Atina, che sostiene di
aver esaurito ogni potestà autoritativa nella materia in esame con la
sottoscrizione del verbale del 5 maggio 2004, cosicché residuerebbe la mera
consegna materiale, sottratta come tale alla giurisdizione di questo Tribunale:
ciò, giacché il predetto verbale rinvia, per quanto concerne la firma degli
allegati da A a P (nei quali sembra doversi ravvisare quell’attività di
ricognizione prevista dal surriferito art. 20 della convenzione di
cooperazione), alla successiva data del 31 ottobre 2004, ma non vi è in atti
nessun documento in grado di dimostrare che detta firma sia stata poi
effettivamente apposta, così risultando confermata la doglianza in proposito
avanzata dalla ricorrente;
Considerato che quanto appena detto vale a confutare
l’eccezione di inammissibilità del Comune di Atina basata sull’intervenuta
consumazione, da parte sua, di ogni potestà autoritativa, atteso che, in
difetto della sottoscrizione dei succitati allegati, non si può dire che
l’attività di ricognizione ex art. 20 della convenzione di cooperazione sia
stata completata e che, quindi, il Comune abbia adempiuto l’obbligo posto a suo
carico da siffatta disposizione;
Considerato, inoltre, che ciò dimostra nel contempo la
fondatezza del ricorso, lì dove risulta rivolto avverso il Comune di Atina,
avendo la presente controversia ad oggetto non l’inadempimento delle attività
di cui agli artt. 19, 20 e 21 del disciplinare tecnico allegato alla
convenzione di gestione del servizio sottoscritta il 27 giugno 2003 – come
preteso dalla difesa comunale – ma l’inadempimento (a cui va equiparato
l’inesatto adempimento) degli obblighi gravanti sul Comune ai sensi degli artt.
20 e 24 della più volte citata convenzione di cooperazione;
Rilevato che l’ora visto inadempimento del Comune di
Atina si deduce, a ben guardare, anche dalla lettura della risposta fornita dal
Comune stesso con nota del 27 ottobre 2012 (cfr. all. 2 della difesa comunale)
alla succitata diffida dell’ACEA ATO 5 S.p.A. del 3 agosto 2012, richiamando in
essa il Comune l’esigenza dello svolgimento in contraddittorio della
preliminare attività tecnica/ricognitiva necessaria per il trasferimento delle
opere, beni ed impianti funzionali al S.I.I.: in tal modo, infatti, il Comune
di Atina ha in sostanza riconosciuto di non aver ottemperato ai propri obblighi
in merito, adducendo a sua giustificazione solo l’esigenza di procedere in
contraddittorio, che, però, non pare condivisibile, ben potendo il Comune
stesso procedere in via unilaterale, sulla base della disciplina dettata dagli
artt. 20 e 24 della convenzione di cooperazione;
Richiamato, a tal proposito, quanto evidenziato dalla
giurisprudenza espressasi sulla questione (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 9
settembre 2003, n. 5034), secondo cui, ove si volesse riconoscere ad ogni Ente
proprietario, pur se consorziato, la facoltà di rifiutare od anche soltanto
ritardare ad libitum la consegna degli impianti, si creerebbe una situazione di
grave confusione dei ruoli, che impedirebbe in concreto l’avvio della gestione
integrata, in contraddizione con la stessa ratio normativa della cd. legge
Galli (la l. n. 36/1994), la quale ha invece imposto una gestione integrata
pure mediante forme obbligatorie: principio rimasto fermo – occorre qui
aggiungere – anche nelle successive evoluzioni della normativa di settore;
Considerato, peraltro, che una volta esaurite dal
Comune di Atina le attività di cui agli artt. 20 e 24 della convenzione di
cooperazione, la società ricorrente sarà tenuta a fornire quella collaborazione
per la materiale consegna e presa in carico delle opere pertinenti il S.I.I.,
la cui mancata prestazione è stata più volte lamentata dal predetto Comune
anche dopo la convocazione del “tavolo tecnico” di cui alla documentazione da
ultimo depositata dalla difesa comunale;
Considerato, inoltre, che il gravame deve essere
parimenti ritenuto ammissibile nella parte in cui è rivolto avverso l’Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5, dovendosi respingere l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva da quest’ultima avanzata. Come già
sottolineato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, n. 600/2012,
cit.; id., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 123), infatti, la suindicata Autorità è
il soggetto nei cui confronti ogni Ente convenzionato è tenuto a far fronte
agli obblighi assunti ed a cui compete assumere le iniziative per garantire
l’adempimento di tali obblighi e, con ciò, il regolare funzionamento del
servizio idrico;
Considerato, peraltro, che per questa parte il ricorso
deve essere respinto, in quanto infondato, per avere l’Autorità d’Ambito
assunto le iniziative che le competevano onde dare soluzione all’annosa vicenda
e non disponendo la stessa di poteri sostitutivi sotto il profilo ora in esame;
Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere il
ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’inerzia mantenuta
dal Comune di Atina, con conseguente condanna del medesimo Comune a porre in
essere tutte le attività (ricognizione dei beni, impianti ed opere pertinenti
il S.I.I., insistenti nel territorio comunale; affidamento in concessione degli
stessi all’ACEA ATO 5 S.p.A.) necessarie alla consegna dei suindicati beni,
impianti ed opere al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai fini
della gestione del S.I.I. in tutte quante le sue componenti – anche nel
territorio del Comune di Atina – da parte dell’ACEA ATO 5 S.p.A.;
Ritenuto di assegnare, per l’espletamento degli
adempimenti posti a carico del Comune di Atina, il termine di novanta giorni
(90), decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in
via amministrativa della presente decisione;
Ritenuto, altresì, di accogliere l’istanza di nomina
di un Commissario ad acta, procedendo sin da ora ad individuarlo nel Presidente
della Provincia di Frosinone (con facoltà di delegare un dipendente di detta
Provincia avente qualifica non inferiore a quella dirigenziale), il quale, ove
l’Amministrazione comunale risulti persistere nel suo atteggiamento di inerzia
alla scadenza del menzionato termine di novanta giorni, provvederà, su istanza
di parte, alle attività sopra descritte (ricognizione delle opere pertinenti il
S.I.I. ed affidamento in concessione del servizio al gestore) entro il termine
di novanta (90) giorni decorrenti dalla ricezione di detta istanza. Si fa
riserva di liquidare il relativo compenso – a carico del Comune intimato – alla
presentazione di apposita istanza dello stesso Commissario ad acta, che
documenti l’attività espletata;
Ritenuto di dover, invece, respingere il gravame nella
parte in cui è rivolto avverso l’A.A.T.O. n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone;
Ritenuto, da ultimo, di disporre la compensazione
integrale delle spese del presente giudizio, attesa la complessità delle
questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso, nei termini di cui in
motivazione, nella parte in cui è rivolto avverso il Comune di Atina e per
l’effetto dichiara illegittima l’inerzia serbata dal predetto Comune sulla
diffida/nuova istanza presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2012, ordinando
al medesimo Comune di provvedere su detta istanza, mediante l’esecuzione delle
attività di ricognizione ed affidamento in concessione di cui agli artt. 20 e
24 della convenzione di cooperazione, nonché di consegna materiale delle opere
ed impianti afferenti il S.I.I., entro il termine di novanta (90) giorni a
decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla
notificazione della presente sentenza;
- nomina Commissario ad acta il Presidente della
Provincia di Frosinone (con facoltà di delegare un dipendente di detta
Provincia avente qualifica non inferiore a quella dirigenziale), con l’incarico
di provvedere alle attività elencate al punto precedente, su istanza di parte,
qualora l’Amministrazione comunale risulti persistere nel suo atteggiamento di
inerzia alla scadenza del menzionato termine di novanta giorni, assegnandogli a
tale scopo il termine di ulteriori novanta (90) giorni decorrenti dalla
ricezione dell’istanza di parte e riservando la liquidazione del relativo
compenso alla presentazione di apposita istanza del medesimo Commissario, che
documenti l’attività espletata;
- respinge il ricorso nella parte in cui è rivolto
avverso l’Autorità d’Ambito;
- compensa integralmente le spese e gli onorari di
causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del
giorno 21 marzo 2013, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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