mercoledì 4 settembre 2013

PROVVEDIMENTO: il diniego d'accesso al Consigliere regionale per "segreto istruttorio" (T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 8 febbraio 2013, n. 175).



PROVVEDIMENTO:
 il diniego d'accesso al Consigliere regionale
 per "segreto istruttorio" 
(T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 8 febbraio 2013, n. 175).


Per la cronaca: il consigliere regionale che ha fatto ricorso avverso il diniego d'accesso apparteneva al "Movimento Cinque Stelle".

Massima

1.  E' illegittimo il diniego d'accesso alla documentazione relativa alle spese sostenute dai Gruppi consiliari opposto al Consigliere regionale, se il provvedimento negativo non è fondato su un corretto inquadramento del "segreto istruttorio".
2.  L’art. 329 c.p.p. dispone che sono coperti da segreto istruttorio (solo) “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria” .
Si deve trattare, dunque, di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici.
Ha affermato la Suprema Corte (9 marzo 2011, n. 13494) che “se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema - a questi fini - si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell'art. 329 c.p.p., diverso - e differenziato - non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l'art. 329 c.p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione [...] un contratto, o una delibera societaria, od anche un'ordinanza della P.A. (sindacale, prefettizia, ecc.), documenti acquisiti al processo in sede di indagine, per ordine del P.M. o iniziativa della p.g., pur a fini probatori, ma non compiuti da tali organi, documenti che sicuramente - già conosciuti o conoscibili - tali rimangono anche dopo la loro eventuale acquisizione al processo, e non possono dunque ritenersi coperti dal relativo segreto. In tali ultimi casi, invero, atto di indagine compiuto è la mera disposizione di acquisizione, il provvedimento con le sue specifiche motivazioni, ma non il documento che ne sia l'oggetto che, se non è segreto ab origine in quanto compiuto dagli organi delle indagini, segreto non diventa”.
3.  Trasponendo tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il collegio che, mentre deve ritenersi coperto dal segreto istruttorio il cd-rom acquisito dall’autorità inquirente in esito al sopralluogo del 28 settembre 2012, contenendo esso documenti “elaborati secondo criteri indicati dalla Guardia di Finanza”, altrettanto non può dirsi per le autodichiarazioni in formato cartaceo rese dai membri del Consiglio Regionale del Piemonte al fine di conseguire i rimborsi e le indennità di cui all’art. 2 della L.R. n. 10/1972, le quali, ove anche acquisite dall’autorità inquirente nel corso di indagini penali, non possono ritenersi soggette al vincolo del segreto istruttorio perché preesistenti all’indagine penale ed estranee alle attività direttamente “compiute” dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p..
Né, d’altra parte, risulta che i predetti documenti siano stati sottoposti a sequestro da parte della medesima autorità inquirente.
4.  Infine, giova rammentare che il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini; infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.
Per tale motivo, il diritto di accesso dei consiglieri di enti territoriali si estende a tutti gli atti, notizie e informazioni in possesso degli uffici che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione e per promuovere, nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2012, proposto da:
BONO DAVIDE, in qualità di membro del Consiglio Regionale del Piemonte e presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Pellegrin e Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Pellegrin in Torino, via Tripoli, 64;

contro
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, ai sensi dell’art. 116 comma 3 c.p.a., dal Segretario Generale del Consiglio Regionale del Piemonte ing. Sergio Crescimanno, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 165;
nei confronti di
ALBERTO GOFFI, non costituito;
a) per l'annullamento
- del provvedimento del presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 0038912 del 16.10.2012, di differimento dell'accesso al cd-rom consegnato alla guardia di finanza in data 28.9.2012 (contenente le rendicontazioni delle indennità e delle spese effettuate dai gruppi consiliari dal 2008 al 2012 e le autocertificazioni di missioni e trasferte effettuate nel medesimo periodo dai membri del Consiglio della Regione Piemonte) e di diniego all'accesso alle autocertificazioni dei membri del Consiglio della Regione Piemonte relative a missioni e trasferte effettuate dal 2008 al 2012;
- della nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Piemonte n. 00337022 del 2.10.2012;
b) nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente ad accedere ed estrarre copia, come richiesto, dei predetti documenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Crucioli per la parte ricorrente e la dott.ssa A. Amorosini su delega dell' ing. Crescimanno per il Consiglio Regionale della Regione Piemonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il 28 settembre 2012 alcuni agenti della Guardia della Finanza eseguivano un sopralluogo nelle sedi dei gruppi consiliari del Consiglio Regionale del Piemonte, su mandato della Procura della Repubblica di Torino, al fine di acquisire informazioni e documenti inerenti al sistema di finanziamento dei gruppi medesimi, e, in particolare, la documentazione contabile relativa alle spese rimborsate dal Consiglio ai consiglieri regionali sulla base di autodichiarazioni, ai sensi dell’art. 2 della L.R. Piemonte 13.10.1972, n. 10.
In quella occasione, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale elaborava e consegnava agli inquirenti un cd-rom contenente i dati e le informazioni richieste.
Il 1° ottobre successivo Davide Bono, nella sua qualità di consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Piemonte, chiedeva al Consiglio Regionale di avere copia del suddetto cd-rom.
Con nota del 2 ottobre 2012 il Segretario Generale del Consiglio Regionale respingeva l’istanza sul rilievo che la documentazione contenuta nel cd-rom “è attualmente oggetto di indagine conoscitiva da parte dell’autorità giudiziaria”.
L’interessato proponeva reclamo all’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del regolamento consiliare.
Con nota del 16 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio Regionale, pronunciandosi sul reclamo:
a) differiva l’accesso al cd-rom all’esito dell’ottenimento di apposito nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria, rilevando che in caso contrario il rilascio di copia del predetto supporto informatico avrebbe costituito “violazione del segreto istruttorio”;
b) negava l’accesso alle autodichiarazioni dei consiglieri regionali dal 2008 al 2012, ritenendo che la richiesta dell’interessato integrasse, sotto tale profilo, “gli estremi di un controllo generalizzato sull’attività del Consiglio Regionale, configurando i presupposti di un’indagine”.
Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 15 novembre 2012 e depositato il 22 novembre 2012, l’interessato, nella predetta qualità di consigliere regionale e presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Piemonte, adiva questo TAR al fine di ottenere, previo annullamento della nota del Presidente del Consiglio Regionale 16.10.2012, l’accertamento del proprio diritto ad accedere e ad estrarre copia del predetto cd-rom “e/o” delle rendicontazioni delle spese effettuate dai gruppi consiliari dal 2008 al 2012 e in particolare delle autodichiarazioni di missioni e trasferte effettuate nel medesimo periodo dai membri del consiglio regionale, con conseguente condanna dell’amministrazione regionale ad esibire i predetti documenti.
Si costituiva la Regione Piemonte a mezzo del Segretario Generale del Consiglio Regionale, opponendosi all’accoglimento del ricorso; osservando, in particolare:
- quanto al cd-rom: che esso non costituirebbe un “documento amministrativo” accessibile ai sensi dell’art. 22 L. 241/90; che lo stesso non sarebbe “detenuto” dall’amministrazione regionale, essendo stato consegnato in originale agli inquirenti e non esistendone copie in possesso dell’amministrazione; che lo stesso sarebbe comunque coperto da “segreto istruttorio” ai sensi dell’art. 329 comma 1 c.p.p. (precisando che l’amministrazione era in attesa di una risposta scritta da parte dell’autorità giudiziaria “a conferma della segretezza del CD-Rom, che sarebbe stata prodotta in udienza);
- quanto alle autodichiarazioni dei consiglieri regionali: che la richiesta del ricorrente sarebbe generica, indeterminata ed eccessivamente ampia, riferendosi a più annualità e implicando una complessa e gravosa attività degli uffici regionali di elaborazione ed estrapolazione di dati e documenti dalla procedura informatica per il pagamento delle indennità dei consiglieri; che in ragione di tale ampiezza e indeterminatezza, la richiesta del ricorrente si configurerebbe quale “indagine” da svolgersi necessariamente con le procedure di cui all’art. 31 dello Statuto regionale; che, in ogni caso, le informazioni richieste dal ricorrente sarebbero già state rese pubbliche tramite il sito internet istituzionale del Consiglio Regionale.
Il ricorrente replicava con memoria, contestando gli assunti dell’amministrazione.
In prossimità dell’udienza, le parti depositavano ulteriori memorie difensive.
La Regione Piemonte depositava altresì copia della nota in data 10 gennaio 2013 con la quale la Procura della Repubblica di Torino ha comunicato al Segretario Generale del Consiglio Regionale che “il CD Rom trasmesso con nota n. 36579 del 28.9.2012 del Consiglio regionale contiene file in formato PDF relativi ai tabulati mensili delle presenze dei consiglieri regionali nel periodo gennaio 2008-luglio 2012 elaborati secondo criteri indicati dalla Guardia di Finanza. Inoltre nell’ambito dell’indagine sono stati consegnati altri CD ROM contenenti dati personali dei consiglieri regionali. Si ritiene pertanto che tutto il materiale consegnato su richiesta della Guardia di Finanza e predisposto per l’occasione sia coperto dal segreto istruttorio riguardando fatti e persone per cui sono in corso indagini e pertanto non ne sia possibile la divulgazione a terzi”.
All’udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2013, la difesa di parte ricorrente, preso atto del contenuto della predetta nota della Procura della Repubblica, dichiarava di rinunciare alla domanda di accesso al cd-rom coperto da segreto istruttorio, ma nel contempo insisteva nella domanda di accesso alla documentazione cartacea concernente le autodichiarazioni del consiglieri regionali in possesso dell’amministrazione regionale.
Il rappresentante della Regione si opponeva sostenendo che tale anche tale documentazione sarebbe coperta dal segreto istruttorio, e che, in ogni caso, essa riguarderebbe dati già desumibili dai tabulati pubblicati sul sito internet del Consiglio Regionale.
All’esito della discussione, il collegio riservava la decisione.

DIRITTO
1.Preliminarmente va dato atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di accesso al cd-rom, sul quale la Procura della Repubblica ha interposto il segreto istruttorio.
2. Permane invece l’interesse di parte ricorrente ad accedere alla documentazione cartacea concernente le autodichiarazioni dei consiglieri regionali.
2.1. La domanda attiene specificamente alle autodichiarazioni dei consiglieri regionali concernenti la partecipazione a riunioni istituzionali fuori sede, sulla base delle quali gli stessi hanno ottenuto indennità di presenze e rimborsi spese nel periodo dal 2008 al 2012.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1. L’art. 22 comma 1 lett. d) della L. 241/90 dispone che è soggetto ad accesso ogni “documento amministrativo”, per tali intendendosi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
3.2. Gli atti richiesti dal ricorrente rientrano certamente in tale ampia nozione di documento amministrativo, dal momento che gli stessi riguardano “attività di pubblico interesse” (promanando da soggetti pubblici e concernendo lo svolgimento delle loro mansioni istituzionali) e sono “detenuti” dall’amministrazione regionale.
4. Le eccezioni della difesa regionale non sono condivisibili.
4.1. La documentazione cartacea richiesta dal ricorrente fornisce dati ulteriori rispetto a quelli desumibili dalle tabelle pubblicate sul sito internet del Consiglio Regionale (docc. 5 e 6 fascicolo Regione), dal momento che, come giustamente osservato dal ricorrente, le predette tabelle forniscono dati meramente “quantitativi” sul numero delle presenze autodichiarate, sulla somma totale erogata a titolo di indennità di presenza e sulla somma erogata a titolo di rimborso chilometrico, ma non forniscono alcuna informazione in ordine alle specifiche trasferte dichiarate dall’interessato (da località di partenza a località di arrivo) e agli specifici eventi istituzionali in relazione ai quali l’indennità di presenza e il rimborso chilometrico sono stati richiesti ed erogati: e quindi, in definitiva, non forniscono alcun elemento da cui poter desumere l’effettiva pertinenza delle indennità erogate all’attività istituzionale dei consiglieri regionali.
4.2. Né si può ritenere che, a causa della mole della documentazione richiesta, la domanda di accesso del ricorrente sia per ciò stesso generica e miri a realizzare un controllo generalizzato sull’attività del Consiglio Regionale.
Intanto, la richiesta del ricorrente non appare affatto generica, essendo al contrario riferita ad atti specifici e temporalmente individuati.
L’asserita ponderosità della documentazione richiesta (più presunta che dimostrata, peraltro) non è motivo sufficiente per escludere il diritto di accesso, tanto più trattandosi del diritto di accesso di un consigliere regionale, ma può al limite giustificare la distribuzione nel tempo del rilascio delle copie richieste, essendo obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza.
Quanto poi all’eccezione formulata dalla Regione secondo cui la domanda del ricorrente mirerebbe a realizzare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, osserva il collegio che essa, nella misura in cui è riferita alla domanda di accesso di un consigliere regionale, non ha sostanza giuridica.
E’ noto, infatti, che il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un’indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini; infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.
Per tale motivo, il diritto di accesso dei consiglieri di enti territoriali si estende a tutti gli atti, notizie e informazioni in possesso degli uffici che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione e per promuovere, nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale (TAR Sardegna, sez. II, 29 novembre 2012, n. 1040; TAR Trento, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305; TAR Salerno, sez. I, 19 dicembre 2011, n. 2042; TAR Catania, sez. III, 24 novembre 2011, n. 2783; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053; TAR Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2011, n. 221; TAR Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 26573; TAR Piemonte, sez. I, 27 maggio 2011, n. 563).
Pertanto, non può essere fondatamente contestato al consigliere di un ente territoriale di voler esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’ente di appartenenza, giacchè tale controllo, nella misura in cui non si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa (ma non è questo il caso), rientra tra le facoltà precipue istituzionalmente attribuite a ciascun consigliere ai fini del corretto e proficuo svolgimento del proprio mandato.
5. Resta da esaminare, infine, l’eccezione concernente il segreto istruttorio, peraltro sollevata dall’amministrazione regionale soltanto verbalmente in camera di consiglio, mentre l’atto impugnato ne faceva cenno solo in relazione al cd-rom consegnato alla Guardia di Finanza, ma non in relazione alla documentazione cartacea qui in esame.
5.1. In ogni caso, anche a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, l’eccezione è infondata.
5.2. L’art. 329 c.p.p. dispone che sono coperti da segreto istruttorio (solo) “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria” .
5.3. Si deve trattare, dunque, di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici.
5.4. Sono illuminanti, a questo riguardo, le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza della I sezione penale in data 9 marzo 2011, n. 13494, di cui appare opportuno riprodurre uno stralcio.
Ha affermato la Suprema Corte che “se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema - a questi fini - si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell'art. 329 c.p.p., diverso - e differenziato - non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l'art. 329 c.p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione […].
Nè può darsi, a detto termine "compiuti", di cui alla norma in esame, significato così ampio da uscire dal suo intrinseco valore semantico. Solare è, infine, l'evidenza che - diversamente opinando - la disposta acquisizione in ambito processuale, a fini di indagine, renderebbe in pratica inutilizzabili - resi vera lettera morta ad ogni altro fine - documenti che invece pacificamente conservano la loro piena ed autonoma vitalità giuridica ed operativa, dei quali proprio non si vede perchè considerarli (dal momento dell'acquisizione processuale) fulminati da vincolo di segretezza, quasi fossero, per ciò solo, oggetto di sequestro. Si pensi, dunque, alla macroscopica, sostanziale, differenza tra, da un lato, foto, registrazioni e rilievi (nella loro realtà documentale) effettuati dalla p.g. in relazione ad un reato, per documentarne le tracce, sicuramente coperti da segreto ex art. 329 c.p.p., e, dall'altro, un contratto, o una delibera societaria, od anche un'ordinanza della P.A. (sindacale, prefettizia, ecc.), documenti acquisiti al processo in sede di indagine, per ordine del P.M. o iniziativa della p.g., pur a fini probatori, ma non compiuti da tali organi, documenti che sicuramente - già conosciuti o conoscibili - tali rimangono anche dopo la loro eventuale acquisizione al processo, e non possono dunque ritenersi coperti dal relativo segreto. In tali ultimi casi, invero, atto di indagine compiuto è la mera disposizione di acquisizione, il provvedimento con le sue specifiche motivazioni, ma non il documento che ne sia l'oggetto che, se non è segreto ab origine in quanto compiuto dagli organi delle indagini, segreto non diventa”.
5.5. Trasponendo tali condivisibili principi al caso di specie, ritiene il collegio che, mentre deve ritenersi coperto dal segreto istruttorio il cd-rom acquisito dall’autorità inquirente in esito al sopralluogo del 28 settembre 2012, contenendo esso documenti “elaborati secondo criteri indicati dalla Guardia di Finanza” (secondo l’opportuna precisazione della Procura della Repubblica contenuta nella nota del 10 gennaio 2013), altrettanto non può dirsi per le autodichiarazioni in formato cartaceo rese dai membri del Consiglio Regionale del Piemonte al fine di conseguire i rimborsi e le indennità di cui all’art. 2 della L.R. n. 10/1972, le quali, ove anche acquisite dall’autorità inquirente nel corso di indagini penali, non possono ritenersi soggette al vincolo del segreto istruttorio perchè preesistenti all’indagine penale ed estranee alle attività direttamente “compiute” dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p..
5.6. Né, d’altra parte, risulta che i predetti documenti siano stati sottoposti a sequestro da parte della medesima autorità inquirente.
6. Ne consegue, in definitiva, che gli stessi devono ritenersi accessibili dall’odierno ricorrente, nella sua qualità di consigliere regionale, fermo restando a carico di quest’ultimo il vincolo del segreto d’ufficio presidiato dalla tutela penalistica di cui all’art. 622 c.p. (TAR Trento, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305; TAR Salerno, sez. II, 2 settembre 2002, n. 1338; Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5053).
7. La domanda del ricorrente va pertanto accolta, con il conseguente obbligo dell’amministrazione regionale di consentire all’interessato la visione e l’eventuale estrazione di copia della documentazione cartacea relativa alle autodichiarazioni rese dai membri del Consiglio Regionale del Piemonte al fine di conseguire i rimborsi e le indennità di cui all’art. 2 della L.R. n. 10/1972 nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012.
8. A tale incombente l’amministrazione regionale provvederà nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
9. Considerata la mole della documentazione richiesta, non ingente ma presumibilmente neppure esigua (stimata da parte ricorrente in circa 150 fogli per anno), è facoltà degli uffici regionali di organizzare l’accesso anche frazionandolo in più tranches, purchè in ogni caso l’incombente sia ultimato nel termine di 30 giorni sopra indicato.
10. La peculiarità e la relativa novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto per rinuncia e in parte lo accoglie, nei termini precisati in motivazione.
Per l’effetto:
a) accerta il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione cartacea relativa alle autodichiarazioni rese dai membri del Consiglio Regionale del Piemonte al fine di conseguire i rimborsi e le indennità di cui all’art. 2 della L.R. n. 10/1972 nel periodo dal 2008 al 2012;
b) condanna l’amministrazione regionale a consentire l’accesso al ricorrente mediante visione ed estrazione di copia nei termini e secondo le modalità precisate in motivazione;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


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