PROCEDIMENTO:
è illegittimo il silenzio del Comune
ad una diffida di un’associazione
per ottenere la redazione della Carta dei Servizi
alla stipula dei contratti di servizio
(T.A.R., Campania, Salerno, Sez. I,
sentenza 16 ottobre 2013).
Un caso di applicazicone della c.d. "class action" amministrativa, ossia il ricorso per l'efficienza della P.A. di cui al D.Lgs n. 198/09.
(su segnalazione del C.I.L.D.: http://www.legalitademocratica.it/).FF
Massima
La class action per l’efficienza della pubblica amministrazione costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, azionabile da singoli “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati” comunque appartenenti a tale pluralità.
Nel caso di specie, ad oggi il Comune è inadempiente al disposto di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 198/09 per non aver adottato la carta dei servizi nei termini di legge e comunque per non aver eliminato l’illecita situazione denunciata nel termine di giorni 90 come previsto dal menzionato art. 3 del D.lgs n. 198/2009.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 614 del 2013, proposto da:
Movimento Difesa del
Cittadino, in persona del Presidente nazionale Antonio Longo, rappresentato e
difeso dall’avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza, n.
73;
contro
Comune di Salerno, in
persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aniello Di
Mauro, Maria Grazia Graziani, con domicilio eletto presso in Salerno, via Roma,
presso la Casa Comunale;
avverso,
- l’inerzia serbata dal
Comune di Salerno sull’istanza–diffida del 9 novembre 2012 con la quale
l’Associazione ricorrente ha chiesto la redazione della carta dei servizi e
l’adozione di tutti i provvedimenti obbligatori previsti dall’art. 2, comma
461, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e suo
regolamento d’attuazione,
nonché
per l’accertamento, ai
sensi degli artt. 1 e 3 d. lgs. n. 198 del 2009, dell’inadempimento del Comune
di Salerno, in merito all’obbligo di redigere la carta dei servizi e di tutti i
consequenziali adempimenti di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007, come
da diffida del 9 novembre 2012 (prot. n. 208469);
per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Salerno di predisporre, in sede di procedure di
affidamento dei servizi, quanto stabilito dall’art. 4 d.l. 138/2011, con
riferimento alla predisposizione della carta dei servizi
e per la condanna,
del Comune di Salerno ad
adempiere all’istanza diffida dell’Associazione “Movimento del Cittadino” del 9
novembre 2012 ovvero a provvedere, previa convocazione dell’associazione
ricorrente, all’emanazione dell’obbligatoria carta dei servizi e all’adozione
di tutti i provvedimenti obbligatori previsti dall’art. 2, comma 461, L. 24
dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 15 del 4 marzo 2009 e suo regolamento di
attuazione e ad astenersi ad avviare procedure di affidamento dei servizi in
contrasto con quanto stabilito dall’art. 4 del d.l. 138/2011 convertito, con
modificazione in legge 14 settembre 2011, n. 148.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 18 luglio 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.- Il Movimento difesa
del cittadino (MDC) con atto del 9 novembre 2012, ha diffidato il comune di
Salerno ad adempiere al disposto di cui all’art. 2, comma 461, L. n. 244/2007
ed a predisporre, in contraddittorio con la ricorrente associazione, ai sensi
dell’art. 4 d.l. n. 138/2011, la carta dei servizi in sede di stipula dei
contratti di servizio.
Il comune di Salerno non
ha dato riscontro alla diffida.
Il Movimento ha quindi
presentato l’odierno ricorso, ai sensi dell’art. 1 d. lgs. 198/2009.
Si è costituito in comune
di Salerno che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto,
precedentemente alla notifica dello stesso, l’amministrazione si era già
attivata per garantire la piena attuazione della disciplina contenuta nell’art.
2 , comma 461, L. n. 244/2007.
Nel replicare con memoria,
l’associazione ricorrente ha ribadito la condizione di inadempienza
dell’amministrazione comunale.
Alla camera di consiglio
del 18 luglio 2013, la causa è passata in decisione.
2.- Preliminarmente deve
essere vagliata la legittimazione processuale del Movimento difesa del
Cittadino (MDC).
MDC è un’associazione di
consumatori iscritta, ai sensi dell’art. 137 d. lgs. 206 del 2005 – il codice
del Consumo – nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti,
rappresentative a livello nazionale, come da decreto di conferma del Ministero
dello Sviluppo economico del 17 dicembre 2012.
L’art. 2 dello statuto
associativo affida al movimento tra le finalità da perseguire con ogni mezzo
legittimo, comprese le azioni giudiziarie, tra l’altro:
- la tutela dei diritti e
degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche amministrazioni; la
difesa del consumatore-utente nei rapporti con le aziende pubbliche o private
produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi;
- la difesa dell’interesse
individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti
nonché economicità dell’offerta.
Orbene le caratteristiche
soggettive e lo scopo dell’Associazione sono sufficienti per fondare la
legittimazione ad agire in giudizio.
3.- Ciò premesso, il
ricorso va accolto nei termini di seguito esposti.
In attuazione dell’art. 3
della legge 4 marzo 2009, n. 15, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009
dispone, infatti, che “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori
possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei
confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici,
se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla
violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi
generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un
regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi
ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i
concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed
al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle
stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida
definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e
secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150″.
L’art. 1, comma 1-bis,
precisa che, nel giudizio di verifica della lesione per inadempimento alle
attività da attuare, il giudice tiene conto delle risorse strumentali,
finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
L’art. 3, comma 2, del
D.Lgs n. 198/2009 chiarisce, inoltre, che “Il ricorso è proponibile se, decorso
il termine di cui al primo periodo del comma 1, l’amministrazione o il
concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad
eliminare la situazione denunciata
Il successivo art. 4 del
d. lgs n. 198/2009 così dispone “Il giudice accoglie la domanda se accerta la
violazione, l’omissione o l’inadempimento di cui all’art. 1. comma 1, [.] “
La class action per
l’efficienza della pubblica amministrazione, quindi, costituisce uno strumento
di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal
codice del processo amministrativo, azionabile da singoli “titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e
consumatori” od anche da “associazioni o comitati a tutela degli interessi dei
propri associati” comunque appartenenti a tale pluralità.
4.- Ciò premesso, ad oggi
il comune di Salerno è inadempiente al disposto di cui all’art. 1, comma 1, del
D.lgs n. 198/09 per non aver adottato la carta dei servizi nei termini di legge
e comunque per non aver eliminato l’illecita situazione denunciata nel termine
di giorni 90 come previsto dal menzionato art. 3 del D.lgs n. 198/2009.
Con la delibera del
consiglio n. 26/13 (pubblicata in data 20 febbraio 2013), l’ente comunale ha
semplicemente fornito gli indirizzi all’organo dirigenziale di dare avvio al
procedimento amministrativo per l’adozione della richiamata carta dei servizi.
Tuttavia ciò non è sufficiente per ottemperare all’obbligo normativo imposto.
Ed invero, la mancata
adozione della carta dei servizi nel termine di novanta giorni dalla notifica
della diffida di cui all’art. 3 del d. lgs n. 198/2009 è valutabile alla
stregua di inadempimento dell’amministrazione pubblica locale.
La documentazione allegata
dal Comune di Salerno in riferimento alla Carta dei Servizi della Società
Salerno Energia, Salerno Mobilità e Salerno Sistemi non è conferente alla
richiesta contenuta nella diffida e, quindi, all’odierno ricorso. Ed invero MDC
ha diffidato il comune di Salerno ad adottare la propria carta dei servizi e
non quella delle società partecipate.
5.- Il ricorso va quindi
accolto e pertanto:
- va dichiarata
l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione comunale di Salerno
e, di conseguenza, l’inadempimento della stessa per omessa adozione della Carta
dei servizi e dei consequenziali adempimenti, di cui all’art. 2, comma 461, L.
n. 244/2007 ed all’art. 4 d.l. n. 138/2011.
Sussiste quindi l’obbligo
del comune di Salerno, in persona del sindaco rappresentante legale pro
tempore, a porre immediato rimedio all’inadempimento, entro il termine di 90
giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della
presente sentenza; a tal fine il comune dovrà utilizzare ed organizzare le
risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza dell’ente comunale.
6.- Sussistono giuste
ragioni in relazione alla peculiarità ed alla novità della fattispecie, per
compensare integralmente le spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di
cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e che quest’ultima ne dia
notizia sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
d.lgs. 198/2009.
Manda alla segreteria di
darne comunicazione, successivamente al passaggio in giudicato, alla
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche ed all’Organismo indipendente di valutazione della
performance di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 150/2009, ove istituiti.
Così deciso in Salerno
nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2013 con l’intervento dei
magistrati:
Antonio Onorato,
Presidente
Francesco Mele,
Consigliere
Gianmario Palliggiano,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 16/10/2013.
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