mercoledì 4 dicembre 2013

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: l'impugnazione del provvedimento di rilascio di immobile E.R.P. (ATER), consequenziale a quello di diniego di regolarizzazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 29 ottobre 2013 n. 9248).


EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
l'impugnazione del provvedimento di rilascio di immobile E.R.P. (ATER), 
consequenziale a quello di diniego di regolarizzazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 
sentenza 29 ottobre 2013 n. 9248). 


Breve commento

Per l'impugnazione del provvedimento di decadenza si va dal G.O. (da due anno il T.A.R. Lazio è irremovibile). Se invece si impugna il provvedimento di diniego di regolarizzazione o (come nel caso di specie) il consequenziale ordine di rilascio dell'immobile occupato sine titulo, si ritorna al G.A..
Buono a sapersi; sulla coerenza delle decisioni sul riparto in subiecta materia (di giurisdizione esclusiva peraltro) ho qualche dubbio però.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE 
EPIGRAFE
[...]

FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8 agosto 2012 e depositato il successivo 31 agosto il sig. Ca. Ba. ha impugnato il decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, emesso dall'A.T.E.R. del Comune di Roma il 20 giugno 2012.
Espone, in fatto, che l'appartamento in questione, sito in Roma, via Venafro n. 29, Sc N, int. 4, era stato originariamente assegnato alla nonna, sig.ra Bianca Marini. Dopo il decesso di quest'ultima il 29 ottobre 2006 il ricorrente ha pagato l'indennità di occupazione e le utenze. Con il provvedimento impugnato l'Ater ha ordinato il rilascio dell'alloggio sull'assunto che lo stesso è stato occupato abusivamente e che la domanda di sanatoria ex l. reg. Lazio n. 27 del 2006 è stata respinta dal Comune di Roma Capitale per eccedenza del reddito del nucleo familiare rispetto al limite normativo.
2. Avverso l'impugnato ordine di rilascio il ricorrente è insorto deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione art. 10, l. n. 265 del 1999 in relazione all'art. 137 c.p.c..
La notifica del provvedimento impugnato è affetta da vizi di forma tali da renderla nulla per mancata indicazione, nella busta contenente la copia dell'atto, del numero cronologico progressivo e della sottoscrizione del messo notificatore.
b) Eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione art. 3, l. n. 241 del 1990.
La declaratoria di inammissibilità della domanda di sanatoria è stata impugnata dinanzi al Tar Lazio (ricorso n. 6385/2009). L'ordine di rilascio è viziato per illegittimità derivata dai vizi che impingono la declaratoria di inammissibilità della domanda di sanatoria
3. Si è costituita in giudizio l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, mentre nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
5. Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
6. Con ordinanza n. 3476 del 27 settembre 2012 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.
7. All'udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, è impugnato il decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, emesso dall'A.T.E.R. del Comune di Roma il 20 giugno 2012 sul rilievo che il ricorrente avrebbe occupato sine titulo l'immobile. Con precedente ricorso n. 6385/2009 era stato impugnato il diniego di regolarizzazione opposto, con provvedimento n. 174 del 19 maggio 2009, dal Comune di Roma per eccedenza del reddito del nucleo familiare rispetto al limite normativo, ed il conseguente ordine di rilascio dello stesso immobile. Il ricorso è stato respinto con sentenza della sez. II del Tar Lazio n. 5658 del 6 giugno 2013 sul rilievo che, ai fini del computo del reddito, occorre considerare anche quello del coniuge separato solo in via di fatto.
Con l'odierno gravame il ricorrente deduce vizi di illegittimità derivata dal diniego di regolarizzazione e vizi propri.
2. Preliminarmente il Collegio dà atto della competenza del giudice amministrativo a decidere la controversia de qua.
Ha infatti chiarito il giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 8 marzo 2012, n. 3623) che qualora l'ente gestore di alloggio dell'edilizia economica e popolare ordini il rilascio del bene nei confronti di chi assuma occuparlo senza titolo, l'opposizione proposta da parte di detto occupante, rivolta a sostenere la sussistenza dei requisiti per conseguire la regolarizzazione del rapporto, si ricollega ad una posizione non di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, e spetta di conseguenza alla cognizione del giudice amministrativo, poiché la suddetta regolarizzazione rientra nei poteri pubblicistici dell'ente, in esito ad un procedimento amministrativo analogo a quello di assegnazione dell'immobile.
3. Passando al merito, deve essere respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale è dedotta l'illegittimità dell'ordine di rilascio per essere illegittimo il diniego di regolarizzazione. Come si è detto sub 1, infatti, il ricorso (n. 6385/2009) proposto avverso detto diniego è stato respinto con sentenza della sez. II del Tar Lazio n. 5658 del 6 giugno 2013.
4. Con il primo motivo il ricorrente afferma che la notifica del provvedimento impugnato è affetta da vizi di forma tali da renderla nulla per mancata indicazione, nella busta contenente la copia dell'atto, del numero cronologico progressivo e della sottoscrizione del messo notificatore.
Il motivo deve essere respinto perché non supportato da un principio di prova. In ogni caso la notifica del provvedimento - che, è bene ricordarlo, è atto meramente conseguenziale del diniego diregolarizzazione - ha raggiunto lo scopo, essendo stato l'ordine di rilascio notificato, conosciuto dal ricorrente e da questi tempestivamente impugnato.
5. Il ricorso deve pertanto essere respinto ma sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia. per disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del giudizio fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 OTT. 2013.


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