venerdì 14 febbraio 2014

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: il collocamento fuori ruolo organico dei magistrati non opera automaticamente (T.A.R. Lazio, Sez, I, sentenza 4 febbraio 2013 n. 1178).


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO:
 il collocamento fuori ruolo organico dei magistrati 
non opera automaticamente 
(T.A.R. Lazio, Sez, I, 
sentenza 4 febbraio 2013 n. 1178).

Massima

Il periodo decennale di permanenza fuori dal ruolo organico dei magistrati non opera automaticamente e inderogabilmente, persistendo la necessità di una valutazione dell'amministrazione in merito alla permanenza delle condizioni utili ai fini dello svolgimento dell'incarico, atteso che il collocamento fuori ruolo de quo per un periodo massimo di dieci anni anche consecutivi - limite ribadito dalla c.d. "legge anticorruzione " (L. n. 190/2012) - costituisce una mera possibilità, configurabile se e in quanto sia ravvisabile in concreto l'interesse dell'amministrazione di appartenenza , tanto che la posizione giuridica soggettiva del richiedente è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo.


Sentenza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7810 del 2011, proposto da:
Romolo Ciufolini, rappresentato e difeso dagli avv. Olga Durante e Alessandro Ciufolini, con domicilio eletto presso Alessandro Ciufolini in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3; 
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
del provvedimento prot. p. 14062/2011 del 3.6.2011 comunicato in pari data, con cui il C.S.M. ha respinto il ricorso in opposizione proposto dal dott. Ciufolini, limitando ad un biennio di proroga del collocamento dello stesso fuori dal ruolo organico della magistratura;
di ogni atto ad esso propedeutico, presupposto, endoprovvedimentale, incidentale, applicativo ivi compresi: la delibera del 2.5.2011 della Terza Commissione del CSM; il provvedimento prot. p 7613/2011 del 25.3.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è magistrato ordinario collocato fuori ruolo ed addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri a norma dell’art. 16, comma 1, lett. b), L. 26 febbraio 1987, n. 49.
Nel mese di luglio 2010, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, tenuto conto che il periodo di assegnazione del ricorrente alla stessa Direzione era prossimo alla scadenza, ha chiesto al Ministro di attivarsi per le procedure di rinnovo dell’incarico per il periodo residuo consentito dalla delibera del CSM.
In data 21 settembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha chiesto il rinnovo dell’incarico del ricorrente per il periodo residuo consentito dalla delibera del CSM n. 12046/2009, allegando la dichiarazione di assenso del dott. Ciufolini alla proroga.
Con lettera prot. P 2876/2011 dell’11 febbraio 2011, il CSM ha chiesto al Ministro l’indicazione specifica della scadenza del periodo di proroga del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del ricorrente.
Il Ministro della Giustizia ha chiarito che la proroga dell’incarico del dott. Ciufolini deve intendersi estesa sino al 31 luglio 2017, termine finale consentito dalla circolare 12046/2009 del CSM.
Con provv. prot. P 7613/2011 del 25 marzo 2011, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la conferma del collocamento fuori ruolo del ricorrente per un ulteriore biennio.
Il dott. Ciufolini ha immediatamente proposto ricorso in autotutela, chiedendo che il CSM, re melius perpensa, voglia, in autotutela, provvedere ad emendare il provvedimento indicato in oggetto determinando la durata finale al 31 luglio 2017.
Con provvedimento in data 3 giugno 2011, emesso previa delibera del 14 marzo 2011 della Terza Commissione, il CSM ha dato corso ad una nuova istruttoria e dopo avere riconsiderato i fatti ed i motivi prospettati dal ricorrente e la situazione di fatto e di diritto, ha rigettato il ricorso,
confermando la proroga per un periodo di due anni.
Deduce il ricorrente la illegittimità della delibera in oggetto sotto i seguenti profili:
- violazione dell’art. 50 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160; eccesso di potere per violazione della circolare 8 giugno 2009, n. 12046 del CSM;
- violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cos. e degli artt. 3, 6 e 10 L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficienza ed incongruità della motivazione;
- eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza; disparità di trattamento e contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 9 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione, che il provvedimento oggetto di censura appare esente dai vizi lamentati dal ricorrente.
La verifica operata dal Consiglio Superiore della Magistratura con riferimento alla posizione vantata dal ricorrente risulta espressione di una corretta comparazione degli interessi e frutto di una valutazione discrezionale esente dai lamentati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nella fattispecie in oggetto, infatti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha correttamente operato una valutazione comparativa discrezionale in merito agli interessi sottesi alla posizione di fuori ruolo richiesta dall’odierno ricorrente, operando un bilanciamento degli interessi che ha trovato puntuale motivazione nel provvedimento oggetto di impugnazione [si legge nel provvedimento impugnato che “la delibera del 23 marzo 2011 ha correttamente ritenuto di individuare nel termine di un ulteriore biennio (alla data di scadenza) la durata della proroga al collocamento fuori ruolo assentibile, onde permettere un ulteriore arricchimento della esperienza professionale del dott. Ciufolini, attraverso l’esaurimento delle iniziative lavorative che egli attualmente ha in corso presso il Ministero degli Affari Esteri, ed al fine di evitare, nel contempo, possibili compromissioni dei livelli di professionalità necessari al magistrato, quando tornerà alle sue funzioni naturali, tenuto conto degli otto anni già trascorsi lontano dall’attività giurisdizionale e dei dieci anni complessivi di lontananza che si realizzeranno all’esito della proroga concessa e in applicazione dei parametri di valutazione più volte richiamati”].
Sotto tale profilo, del resto, non può non rilevarsi che il collocamento fuori ruolo per un periodo massimo di dieci anni anche consecutivi – limite ribadito dal disposto di cui all’art. 1, comma 68, L. 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui “Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza” – costituisca, per il magistrato, una mera “possibilità”, configurabile se ed in quanto sia ravvisabile in concreto l’interesse al fuori ruolo della Amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che la posizione giuridica soggettiva vantata in capo al richiedente non risulta essere quella di “diritto soggettivo”, quanto, piuttosto, di “interesse legittimo” .
Il termine decennale di permanenza fuori dal ruolo organico della magistratura, quindi, non costituisce un limite automatico ed inderogabile, dovendosi ritenere al contrario persistente la necessità di una valutazione della Amministrazione in merito alla permanenza delle condizioni utili ai fini dello svolgimento dell’incarico.
Con una seconda censura si deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione delle disposizioni normative in tema di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo e di motivazione del provvedimento.
La censura è infondata.
Osserva il Collegio come il collocamento fuori ruolo dei magistrati sia connotato da un’interlocuzione diretta tra le Amministrazioni nella quale l’interessato interviene soltanto per manifestare il proprio “assenso”, con la conseguenza che gli istituti procedimentali relativi ai procedimenti “a istanza di parte” non possano trovare diretta applicazione con riferimento al procedimento in esame (Cfr. Cons. Stato, ord. N. 2018/2011 “Ritenuto che, nell’impianto generale della legge nr. 241 del 1990, il riferimento ai procedimenti “a istanza di parte” va inteso come strettamente riferito alle sole ipotesi in cui l’iniziativa per l’avvio dell’iter procedimentale sia presa dallo stesso soggetto nei cui confronti il provvedimento finale sarà destinato a produrre effetti; Ritenuto, pertanto, che l’art. 10 bis della richiamata legge nr. 241/90 non è applicabile al procedimento di collocamento fuori ruolo dei magistrati il quale, per come delineato dall’art. 15 della legge nr. 195 del 1958, è connotato da un’interlocuzione diretta tra le Amministrazioni nella quale l’interessato interviene soltanto per manifestare il proprio “assenso”).
D’altra parte, quanto alla motivazione del provvedimento, si è già osservato che la stessa appare congrua e legittima in relazione alla concreta fattispecie sottoposta al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura che ha, in ogni caso, autorizzato il ricorrente al fuori ruolo per un periodo complessivo pari a dieci anni.
Quanto, infine, alla rilevata disparità di trattamento operata dal Consiglio Superiore della Magistratura con riguardo a provvedimenti di collocamento fuori ruolo di altri magistrati, è sufficiente rilevare come gli eventuali provvedimenti favorevoli rilasciati dal CSM non possono in ogni caso condurre ad una illegittimità del provvedimento impugnato in assenza di elementi in grado di evidenziare la sussistenza di situazioni omogenee rispetto a quelle oggetto del presente ricorso.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento:

Posta un commento