PROCESSO:
il rito del silenzio-inadempimento
ed il provvedimento sopravvenuto
(T.A.R. Toscana, Sez. II,
sentenza 4 febbraio 2014 n. 209).
Massima
1. Ogni contestazione relativa al contenuto del provvedimento o a singole clausole apposte allo stesso non può più essere riversata sic et simpliciter nel giudizio in materia di silenzio della P.A., che, anche in un'ottica “sostanzialistica”, non può certo ricomprendere la contestazione sostanziale di un provvedimento che ha determinato la cessazione dell’inerzia precedentemente serbata dall’Amministrazione, ma deve necessariamente passare attraverso l’impugnazione giudiziale del detto provvedimento (oggi, anche attraverso la proposizione di motivi aggiunti nel ricorso in materia di silenzio).
2. In mancanza dell’impugnazione giudiziale del provvedimento che ha definito il procedimento non è pertanto possibile procedere oltre nel sindacato del contenuto provvedimentale della determinazione finale assunta dalla P.A., ma rimane solo da dichiarare il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione del ricorso in materia di silenzio della p.a.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 409 del 2010, proposto da:
Nuova Servizi
Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Brizi, Mattia
Nasoni, con domicilio eletto presso Fabrizio Cossu in Firenze, via XX Settembre
78;
contro
Provincia di
Pisa in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Silvia Salvini, Maria Antonietta Antoniani, con domicilio eletto presso
Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti 8/B;
Comuni di
Chianni, Lajatico e Terricciola e Sig. Bruno Martinoli (Assessore del Comune di
Chianni), rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Altavilla, con domicilio
eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
Agenzia
Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, non costituita in giudizio;
sul ricorso
numero di registro generale 1386 del 2013, proposto da:
Nuova Servizi
Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Brizi, Mattia
Nasoni, con domicilio eletto presso Fabrizio Cossu in Firenze, via XX Settembre
78;
contro
Provincia di
Pisa in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Silvia Salvini, Maria Antonietta Antoniani, con domicilio eletto presso
Raffaella Poggianti in Firenze, via degli Artisti 8/B;
Comune di Chianni in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla,
con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Comune di Lajatico, Comune di
Terricciola, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro
generale 1404 del 2013, proposto da:
Comune di Chianni in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Altavilla,
con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Provincia di Pisa, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Salvini,
Maria Antonietta Antoniani, con domicilio eletto presso Raffaella Poggianti in
Firenze, via degli Artisti 8/B;
Nuova Servizi Ambiente Srl,
rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Brizi, Mattia Nasoni, con domicilio
eletto presso Fabrizio Cossu in Firenze, via XX Settembre 78;
Comune di Lajatico, Comune di
Terricciola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 409 del
2010:
-della determinazione n. 5686
del 29 dicembre 2009, adottata dal Dirigente pro tempore del Servizio Sviluppo
Sostenibile ed Energia della Provincia di Pisa, con cui si prende atto del
parere espresso dalla Conferenza provinciale tenutasi il 9 ottobre 2009 per
l’esame del progetto presentato dalla Soc. Nuova Servizi Ambiente S.r.l., in
data 10 aprile 2009, in ordine “al progetto di chiusura in sicurezza della
discarica “La Grillaia” ubicata nel Comune di Chianni” e si prescrive
“l’ottemperanza di quanto contenuto ai punti da 1 a 6 dello stesso”;
-della nota prot. n. 331536 del
29 dicembre 2009, con cui il dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile ed
Energia della Provincia di Pisa ha trasmesso alla Società ricorrente la
determinazione dirigenziale n.5686/2009 sopra richiamata;
- delle determinazioni e del
verbale, ove redatto, della Conferenza provinciale tenutasi il 9 ottobre 2009
in cui è stato esaminato il progetto sopra indicato della Nuova Servizi
Ambientali S.r.l.;
-del parere dell’ARPAT del 29 giugno
2009;- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai
provvedimenti sopra richiamati.
quanto al ricorso n. 1386 del
2013:
dell'illegittimità del silenzio
rifiuto serbato dagli Enti Pubblici sopra indicati in ordine alla richiesta di
adozione di un provvedimento autorizzativo, volto a consentire alla società
esponente la definitiva chiusura e messa in sicurezza della discarica sita in
Chianni loc. "La Grillaia";
e per la condanna delle
Amministrazioni sopra indicate ad adottare il provvedimento richiesto
dalla società ricorrente nel
termine di giorni 30 ex art. 21 - bis comma 2 legge n. 1034/1971, con richiesta
di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta in caso di protratto
inadempimento della P.A. oltre il termine assegnatole.
quanto al ricorso n. 1404 del
2013:
per l’opposizione di terzo alla
sentenza pronunciata dal TAR della Toscana, Sez. II, il giorno 1 ottobre 2002,
n. 2354, sul ricorso (R.G. n. 2187/2001) , proposta dalla Società Nuova Servizi
Ambiente srl.
Visti i ricorsi e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione
in giudizio di Provincia di Pisa, e di Comuni di Chianni, Lajatico e
Terricciola e della N.S.A. s.r.l.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 16 gennaio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
FATTO
La Servizi Ambiente s.r.l.
gestiva la discarica controllata per RSU sita in località La Grillaia nel
Comune di Chianni; con deliberazione 29 maggio 1998 n. 182, la Provincia di
Pisa disponeva la chiusura anticipata della detta discarica (chiusura che
veniva effettuata in data 31 maggio 1998).
Nel corso degli anni, la Nuova
Servizi Ambiente s.r.l. (succeduta all’originario gestore e successivamente
posta in liquidazione) presentava una serie di istanze finalizzate
all’ulteriore conferimento in discarica di RSU, al fine di raggiungere una
pendenza maggiormente idonea a prevenire la formazione del percolato; in
prevalenza, le dette istanze, o non erano riscontrate dall’Amministrazione
procedente o costituivano oggetto di provvedimenti di diniego impugnati avanti
alla Sezione.
In data 10 aprile 2009, la N.S.A.
s.r.l. presentava all’Amministrazione provinciale di Pisa un progetto
finalizzato alla definitiva sistemazione della discarica; il detto progetto era
valutato nella Conferenza di servizi del 9 ottobre 2009 e l’esame si concludeva
con l’imposizione di una serie di prescrizioni (sostanzialmente concretanti una
completa rielaborazione del progetto, in una versione non prevedente nuovi
conferimenti di rifiuti) che era recepita dall’Amministrazione provinciale, con
la determinazione 29 dicembre 2009 n. 5686 del Dirigente del Servizio Sviluppo
Sostenibile ed Energia.
La detta determinazione era
impugnata dalla N.S.A. s.r.l., con il ricorso R.G. n. 409/2010, per: 1)
violazione e falsa applicazione egli artt. 3 e 10-bis della l. 7 agosto 1990 n.
241, violazione del principio dei costi sopportabili e del principio di
proporzionalità; 2) eccesso di potere, particolarmente sotto i profili del
difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta,
carenza di istruttoria e travisamento ei fatti, violazione e/o falsa
applicazione della normativa di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36.
Si costituivano in giudizio la
Provincia di Pisa, i Comuni di Chianni, Lajatico e Terricciola ed il Sig. Bruno
Martinoli (Assessore del Comune di Chianni), controdeducendo sul merito del
ricorso e formulando eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
In data 22 luglio 2013 si
costituivano in giudizio per la Nuova Servizi Ambiente s.r.l. in liquidazione
gli avv. Stefano Brizi e Mattia Nasoni, avendo rinunciato al mandato il
precedente difensore.
In data 27 aprile 2012, la
N.S.A. s.r.l. in liquidazione presentava un nuovo progetto (acquisito al
protocollo della Provincia di Pisa al n° 0134711 del 15 maggio 2012) per la
messa in sicurezza della discarica; in data 27 settembre 2012, la ricorrente
presentava altresì un calcolo integrativo (acquisito al protocollo della
Provincia di Pisa al n° 0273996 dell’11 ottobre 2012) teso al superamento delle
insufficienze istruttorie rilevate dalla Conferenza di servizi del 26 giugno
2012.
Non essendo stato espressamente
definito con un provvedimento espresso il procedimento instaurato a seguito
dell’istanza del 27 aprile 2012, la società ricorrente presentava un ricorso
(cui era attribuito il numero di ruolo R.G. n. 2001/2012) teso all’accertamento
dell’obbligo, per le Amministrazioni intimate, di definire il procedimento ed
alla condanna delle stesse all’adozione del relativo provvedimento espresso;
con sentenza 7 marzo 2013 n. 385, la Sezione dichiarava l’improcedibilità, per
sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso in materia di silenzio della
p.a. proposto alla N.S.A. s.r.l., essendo intervenuta (con la nota 21 gennaio
2013, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa al n° 0027639 del 23
gennaio 2013), una nuova disponibilità della società ricorrente a presentare un
nuovo elaborato progettuale, sulla base degli approfondimenti istruttori
effettuati nel corso di un tavolo tecnico tenutosi, in data 31 ottobre 2012,
presso la Regione Toscana.
In data 5 marzo 2013, la N.S.A.
s.r.l. presentava pertanto il nuovo progetto preannunciato con la nota 21
gennaio 2013 prot. n° 0027639 e prevedente un minore riempimento della
discarica (per un volume di 270.000 mc., in luogo dei 300.000, precedentemente
previsti), con rifiuti riportabili alle tipologie dei rifiuti recuperabili in
procedura semplificata per recuperi ambientali e per la realizzazione di
sottofondi stradali, del pulper di cartiera e delle terre di bonifica; pur in
presenza dell’opposizione dei Comuni di Chianni, Terricciola e Lajatico, la
conferenza di servizi del 9 maggio 2013 rilasciava a maggioranza un parere
favorevole all’approvazione del progetto.
Con il ricorso R.G. 1072/2013,
i Comuni di Chianni e Lajatico impugnavano il verbale della conferenza di
servizi del 9 maggio 2013; l’udienza per la per la decisione del ricorso nel
merito era fissata al 16 gennaio 2014 ma, a quella data, il ricorso era
cancellato dal ruolo, su istanza delle Amministrazioni ricorrenti (che
manifestavano la propria volontà di impugnare, con lo strumento dei motivi
aggiunti, il provvedimento conclusivo del procedimento, nel frattempo,
intervenuto).
Dopo la definizione della
conferenza di servizi (verbale del 9 maggio 2013), la Provincia di Pisa non
concludeva il procedimento con un provvedimento espresso.
Con il ricorso in materia di
silenzio della p.a. R.G. 1386/2013, la N.S.A. s.r.l. in liquidazione chiedeva
pertanto l’accertamento dell’obbligo, per le Amministrazioni intimate, di
definire il procedimento e la condanna delle stesse all’adozione del relativo
provvedimento espresso; con il ricorso, la società ricorrente chiedeva altresì
la nomina di un Commissario ad acta destinato a porre in essere, in
sostituzione delle Amministrazioni intimate, il provvedimento conclusivo del
procedimento.
Si costituivano in giudizio la
Provincia di Pisa ed il Comune di Chianni, controdeducendo sul merito del
ricorso; la difesa dell’Amministrazione comunale di Chianni sollevava altresì
eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza 17 gennaio 2014
n. 25, la Sezione rigettava l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso
in materia di silenzio della p.a.
Infine, in data 19 ottobre
2013, il Comune di Chianni depositava un ricorso (cui era attribuito il numero
di ruolo R.G. n. 1404/2013) relativo ad un’opposizione di terzo proposta
avverso la sentenza 1° ottobre 2002 n. 2354 della Sezione che ha annullato le
deliberazioni G.P. Pisa 29 maggio 1998 n. 182 (assunta dalla ricorrente a
parametro della legittimità degli esiti della Conferenza di servizi del 9
maggio 2013) e 26 giugno 2001 n. 112; a base dell’opposizione di terzo era
posta la mancata partecipazione dell’Amministrazione comunale ricorrente, che
assumerebbe il ruolo di contraddittore necessario, al relativo giudizio.
Anche in questo caso, si
costituivano in giudizio la Provincia di Pisa e la N.S.A. s.r.l.,
controdeducendo sul merito del ricorso; la difesa della Provincia di Pisa
sollevava altresì eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per
tardività.
I ricorsi erano quindi
trattenuti in decisione alla pubblica udienza ed alla camera di consiglio (per
il ricorso R.G. n. 1386/2013) del 16 gennaio 2014.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione
deve procedere alla riunione dei ricorsi oggi in decisione, sussistendo
evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
1. Il ricorso R.G. n. 409/2010
deve poi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come già anticipato nella parte
in fatto della sentenza, la Sezione si è recentemente occupata della
problematica con la sentenza 7 marzo 2013 n. 385 (che non risulta impugnata ed
è pertanto da ritenersi ormai passata in giudicato) che ha dichiarato
improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso in materia di
silenzio della p.a. proposto dalla N.S.A. s.r.l. avverso l’inerzia serbata
dall’Amministrazione su un nuovo progetto di chiusura e messa in sicurezza
della discarica presentato dall’interessata in data 27 aprile 2012.
Dalla lettura della detta
decisione (e dagli sviluppi successivi della complessa vicenda, documentati dal
deposito effettuato dall’Amministrazione provinciale di Pisa), risultano ben
due progetti successivi di chiusura della discarica (quello del 27 aprile 2012
e quello, più recente, del 5 marzo 2013 che ha determinato gli sviluppi
successivi della vicenda contenziosa) che hanno completamente superato il
precedente progetto, presentato in data 10 aprile 2009 ed oggetto della
determinazione 29 dicembre 2009 n. 5686 del Dirigente del Servizio Sviluppo
Sostenibile ed Energia, impugnata con il ricorso R.G. n. 409/2010.
In buona sostanza si tratta,
quindi, di un progetto ormai abbandonato dalla stessa ricorrente che ha
preferito continuare a confrontarsi con le diverse Amministrazioni interessate
alla problematica, sulla base di nuove soluzioni progettuali che hanno ormai
“svuotato” di interesse la problematica relativa ad un diniego, ormai superato
dagli sviluppi successivi.
Del resto, la stessa ricorrente
ha già manifestato ampiamente, con la proposizione del ricorso R.G. n.
1386/2013, il proprio interesse primario alla definizione del nuovo
procedimento instaurato a seguito del progetto presentato in data 5 marzo 2013
e si tratta di interesse che risulterebbe certamente frustrato ove l’intera
vicenda dovesse ritornare al progetto presentato in data 10 aprile 2009, per
effetto dell’accoglimento del ricorso R.G. n. 409/2010 e della necessità di
rinnovare il procedimento sulla base di un progetto sostanzialmente abbandonato
dalla stessa N.S.A. s.r.l.
Il ricorso R.G. n. 409/2010
deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
2. Il ricorso R.G. 1386/2013
deve poi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come già rilevato in sede
cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 17 gennaio 2014 n. 25), il
procedimento in questione è stato definito, successivamente alla proposizione
del ricorso, dal provvedimento 15 gennaio 2014 n. 205 del Dirigente del Servizio
Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Pisa (depositato all’udienza del
16 gennaio 2014) che ha rilasciato alla società ricorrente l’autorizzazione
richiesta, sia pur subordinandola alla definizione dei contenziosi attualmente
pendenti o successivamente instaurati avverso il detto provvedimento.
Con tutta evidenza, si tratta,
infatti, di un provvedimento che ha del tutto superato la precedente inerzia
dell’Amministrazione nella definizione del procedimento (oggetto del
procedimento giurisdizionale in materia di silenzio della p.a.) e che ha
definito completamente la fattispecie in questione; contrariamente a quanto
ritenuto dal patrocinio di parte ricorrente, ogni contestazione relativa al
contenuto del provvedimento o a singole clausole apposte allo stesso non può
più essere riversata sic et simpliciter nel giudizio in materia di silenzio
della p.a. (che, anche nell’ottica “sostanzialistica” proposta da parte
ricorrente non può certo ricomprendere la contestazione sostanziale di un
provvedimento che ha determinato la cessazione dell’inerzia precedentemente
serbata dall’Amministrazione), ma deve necessariamente passare attraverso
l’impugnazione giudiziale del detto provvedimento (oggi, anche attraverso la
proposizione di motivi aggiunti nel ricorso in materia di silenzio).
In mancanza dell’impugnazione
giudiziale del provvedimento che ha definito il procedimento non è pertanto
possibile per la Sezione procedere oltre nel sindacato del contenuto
provvedimentale della determinazione finale assunta dall’Amministrazione
comunale di Pisa, ma rimane solo da dichiarare il difetto sopravvenuto di
interesse alla decisione del ricorso in materia di silenzio della p.a.
3. L’opposizione di terzo
avverso la sentenza 1° ottobre 2002 n. 2354 con ricorso R.G. n. 1404/2013 deve
poi essere dichiarata irricevibile per tardività.
A questo proposito, la
giurisprudenza del Giudice amministrativo ha più volte rilevato come, in
mancanza di un diverso termine previsto dalla legge, l’opposizione di terzo
oggi prevista dagli artt. 108 e ss. del c.p.a. sia soggetta <<al termine
di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dal giorno nel quale l'opponente ha
avuto legale o comunque piena conoscenza della sentenza ritenuta
pregiudizievole del suo interesse>> (Cons. Stato, sez. VI, 26 settembre
2011 n. 5367; 8 luglio 2011 n. 4099; 6 giugno 2011 n. 3351).
Nel caso di specie,
l’Amministrazione comunale di Chianni ha avuto piena conoscenza dell’esistenza
di una sentenza (la sentenza 1° ottobre 2002 n. 2354 oggi oggetto di
opposizione di terzo) che aveva annullato la deliberazione G.P. Pisa 29 maggio
1998 n. 182 già in data 11 gennaio 2013, ovvero nella data in cui la Provincia
di Pisa si è costituita nel ricorso R.G. n. 2001/2012 (quello già definito
dalla Sezione con la sentenza 7 marzo 2013, n. 385) che ha visto la
costituzione e la presenza attiva in giudizio anche del Comune di Chianni; a
pagina 12 della memoria di costituzione della Provincia di Pisa (circostanza
fattuale non contestata dall’Amministrazione ricorrente e, quindi, oggetto di
ammissione ex art. 64, 2° comma c.p.a.) era, infatti, contenuta la chiara
esposizione delle vicende che hanno portato all’annullamento della
deliberazione G.P. Pisa 29 maggio 1998 n. 182 ad opera della sentenza 1°
ottobre 2002 n. 2354 (specificamente individuata in tutti i suoi elementi
identificativi).
Rispetto a tale data, il
ricorso si presenta irrimediabilmente tardivo, essendo stato portato in
notifica solo in data 9 ottobre 2013, ovvero ben oltre il sessantesimo giorno
dalla piena conoscenza della sentenza oggetto di opposizione di terzo.
La declaratoria di
irricevibilità del ricorso non può poi trovare impedimento nell’istanza di
rimessione in termini proposta dall’Amministrazione comunale di Chianni alla
pubblica udienza del 16 gennaio 2014; la complessità della vicenda contenziosa
non esclude, infatti, il dato fattuale incontestabile costituito dalla chiara
esplicitazione, alla già citata pagina 12 della memoria dd. 11 gennaio 2013
della Provincia di Pisa, dei dati fattuali necessari all’individuazione della
sentenza, successivamente, ma tardivamente oggetto di opposizione di terzo.
Il ricorso R.G. n. 1404/2013
deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività; la particolare
complessità delle questioni trattate permette di procedere poi alla
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, li riunisce e:
a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
il ricorso R.G. n. 409/2010;
b) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
il ricorso R.G. 1386/2013;
c) dichiara irricevibile per tardività il ricorso R.G. n.
1404/2013.
Compensa le spese di giudizio
tra le parti.
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
04/02/2014
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento