APPALTI:
i vincoli a cui sono sottoposte
anche le stazioni appaltanti operanti
nei settori speciali
(T.A.R. Lazio, Roma,
sentenza 5 marzo 2014 n. 2550)
Massima
1. L’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006 delinea, attraverso l’indicazione dei principi fondamentali, la disciplina generale degli appalti pubblici, che costituisce parametro di legittimità delle relative procedure, anche con riferimento ai settori speciali, in relazione ai quali occorre comunque verificare se ricorra lo scopo di tutela sotteso alla disciplina speciale e se la riconosciuta non applicabilità di determinate disposizioni del Codice sia coerente e compatibile con l’interesse sotteso alla gara.
2. In tema di cauzioni, l’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006 presenta un ‘vuoto normativo’ nell’escludere dalle disposizioni applicabili ai settori speciali l’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, conseguentemente potendo le gare in tali settori anche prescindere del tutto dalla necessità della cauzione a garanzia dell’offerta.
3. Se l’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non trova applicazione nei settori esclusi e la stazione appaltante è libera di determinarsi in merito, potendo addirittura escludere del tutto legittimamente che venga prestata una cauzione, la stessa stazione appaltante, tuttavia, nella determinazione della lex specialis, deve orientare l’esercizio del proprio potere discrezionale in senso coerente con i principi che presiedono alle gare, la cui razionalità intrinseca è soggetta al sindacato di legittimità.
4. Alla stregua delle considerazioni sopra illustrate, la gravata disciplina di gara, nella parte in cui impone la prestazione della cauzione provvisoria nella forma della fidejussione bancaria ed esclude la possibilità di suo dimezzamento, introducendo prescrizioni più limitative rispetto alla disciplina dettata per i settori ordinari pur in assenza di caratteristiche della gara che ne consentano la riconduzione alla disciplina speciale che esclude l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, risulta quindi contrastante con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, quest’ultimo costituente principio generale del diritto europeo avente natura primaria, con efficacia diretta negli ordinamenti statuali.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11417 del
2013, proposto da:
SOC CAPRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli sito in Roma, Via Cosseria, 5;
SOC CAPRA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli sito in Roma, Via Cosseria, 5;
contro
SOGIN SPA - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER
AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli Avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Serena Scarabotti,
Giovanna Niglio, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cintioli - Lo
Pinto sito in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;
per l'annullamento
- della lettera di richiesta di offerta della
SO.G.I.N. S.P.A. in data 15.10.2013 prot. 0039946 per la fornitura di
dispositivi di protezione individuale rif. C0485F13 - CIG 5220348F6F - CUP
D56D13000130005, nella parte in cui disciplina a pena di esclusione le modalità
di presentazione della cauzione provvisoria;
- del provvedimento datato 11 novembre 2011 di
esclusione della ricorrente dalla gara;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e
consequenziale, tra cui:
- il bando di gara;
- il regolamento della SO.G.I.N. S.P.A. approvato in
data 23 marzo 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
SO.G.I.N. S.p.a. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio
2014 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
Espone in fatto la società odierna ricorrente di aver
partecipato, in qualità di fornitore uscente, alla procedura ristretta indetta
dalla SOGIN S.p.A.., avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di
protezione individuale necessari per tutelare i lavoratori operanti nelle zone
classificate dei siti nucleari da bonificare, per un importo totale a base
d’asta di € 1.767.000.
Superata la fase di prequalificazione, la ricorrente
ha ricevuto la lettera di invito, recante la previsione della necessità di presentazione,
a pena di esclusione, della cauzione mediante fidejussione bancaria, senza
possibilità di dimezzamento.
Avanzata richiesta di chiarimenti, la SOGIN ha
rappresentato, con nota del 21 ottobre 2013, che operando nell’ambito dei
settori speciali, non è soggetta al rispetto dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del
2006.
La società ha partecipato alla gara presentando una
fidejussione assicurativa ed è stata esclusa per mancata presentazione della
fidejussione bancaria, come richiesto dalla lettera di invito.
Avverso tale esclusione, nonchè avverso la disciplina
di gara ed il Regolamento della SOGIM, deduce parte ricorrente i seguenti
motivi di censura:
1- Violazione di legge: art. 46, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza
manifesta.
Sostiene parte ricorrente l’illegittimità della
previsione, contenuta nella lettera di invito alla gara, relativa all’obbligo
di presentazione della cauzione provvisoria nella sola forma della fidejussione
bancaria, con esclusione della possibilità di presentazione della cauzione
provvisoria nell’importo dimezzato previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs.
n. 163 del 2006, affermando che l’art. 206 di detto testo normativo, nello
stabilire le norme applicabili ai contratti pubblici nei settori speciali,
richiama espressamente l’art. 46, comma 1-bis, il quale ha codificato il
principio della tassatività delle cause di esclusione.
Su tale base, sostiene quindi parte ricorrente che,
non trovando le cause di esclusione previste dalla disciplina di gara alcun
fondamento in norme di legge, neanche in quella dettata per i settori speciali,
le stesse devono essere considerate nulle.
2 – Violazione di legge: art. 1 della legge n. 348 del
1982. Violazione del principio fondamentale di proporzionalità di cui all’art.
27 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione del divieto di aggravamento del
procedimento di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Eccesso
di potere per sviamento e irragionevolezza manifesta.
Denuncia parte ricorrente l’illegittimità della
disciplina di gara in quanto contrastante con l’art. 1 della legge n. 348 del
1982, la quale equipara la fidejussione bancaria a quella assicurativa,
obbligando lo Stato e gli enti pubblici – tra cui la SOGIN, in quanto società di
Stato - ad accettarle, evidenziando che, venendo in rilievo una norma di
portata generale, sarebbe irrilevante che la gara sia svolta nell’ambito dei
settori speciali.
Le limitazioni alle modalità di prestazione della
cauzione provvisoria, introdotte dalla disciplina di gara, sarebbero, inoltre,
irragionevoli e sproporzionate, restringendo la possibilità di partecipazione
alla gara, in violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 27
del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile anche ai settori esclusi.
Denuncia ancora parte ricorrente il contrasto del
Regolamento interno della SOGIN con la legge n. 348 del 1981.
3 – Istanza di risarcimento del danno.
Nel rappresentare parte ricorrente come
dall’annullamento degli atti di gara discenda la caducazione dell’intera
disciplina e l’obbligo di rinnovazione della gara, avanza, in via subordinata,
richiesta di risarcimento del danno, di cui si riserva la quantificazione.
Si è costituita in resistenza l’intimata SOGIN S.p.A.,
eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa
notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, da individuarsi nei
soggetti invitati alla gara, i quali subirebbero un pregiudizio dalla
riedizione della gara.
Nel merito dell’azione, ne sostiene parte resistente
l’infondatezza sulla base della ricostruzione della normativa di riferimento,
segnatamente quella applicabile ai settori speciali, e del perimetro da
attribuire alle cause di nullità delle disposizioni che prevedono cause di
esclusione dalla gara.
Con memoria successivamente depositata parte
ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto, insistendo nelle
proprie deduzioni e ulteriormente argomentando.
Con ordinanza n. 32/2014 è stata fissata l’udienza di
discussione della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del
processo amministrativo.
Entrambe le parti hanno successivamente depositato
memorie di replica in vista dell’udienza di discussione della causa.
Alla Pubblica Udienza del 19 febbraio 2014 la causa è
stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione,
come da verbale.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame, la società odierna
ricorrente propone azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio
indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta la sua
esclusione dalla gara a procedura ristretta indetta dalla SO.G.I.N. – Società
Gestione Impianti Nucleari – S.p.A.., avente ad oggetto la fornitura di
dispositivi di protezione individuale necessari per tutelare i lavoratori
operanti nelle zone classificate dei siti nucleari da bonificare, per un
importo totale a base d’asta di € 1.767.000, esclusione disposta in ragione
dell’avvenuta presentazione di polizza fideiussoria assicurativa in luogo di
quella bancaria, unica ammessa ai sensi della disciplina di gara.
Viene, altresì, proposta azione impugnatoria avverso
la disciplina di gara, come dettata dalla lettera di invito, nella parte in cui
viene previsto che la cauzione sia provvisoria che definitiva deve essere
presentata unicamente tramite fidejussione bancaria e viene esclusa la
possibilità di suo dimezzamento, nonchè avverso il Regolamento interno della
SO.G.I.N. S.p.A. che esclude l’obbligo di applicazione dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163 del 2006 nelle gare di appalto dalla stessa indette.
2 - In via preliminare, il Collegio è chiamato a
pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla
resistente Società pubblica, per omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei
controinteressati.
Alla delibazione di infondatezza della proposta
eccezione conduce il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il
Collegio intende aderire, in base al quale il ricorso contro l'esclusione da
una gara pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione
dell'appalto, non comporta l'onere di notifica ai controinteressati, sia perché
a tale stadio del procedimento di gara non sussiste un interesse protetto in
capo agli altri concorrenti che potrebbe essere leso dall'eventuale
accoglimento del ricorso, sia perché comunque il loro interesse non emerge
direttamente dal provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, Sez. V,1 aprile
2009, n. 683; Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493).
Nelle gare di appalto pubblico, invero, il ricorso
avverso il provvedimento di esclusione non deve essere notificato ad alcun
controinteressato, salvo che lo stesso non sia intervenuto quando la gara si
sia già conclusa, nel qual caso il gravame deve essere notificato all'impresa
aggiudicataria (C.G.A.., 29 gennaio 2007 n. 7; Consiglio di Stato, Sez. V, 28
maggio 2005 n. 5200; 27 maggio 2011, n. 3193), con la conseguenza che per
l'ammissibilità del ricorso è sufficiente, sempre che si tratti di
provvedimento di esclusione adottato prima dell'aggiudicazione, che il ricorso
sia stato notificato alla stazione appaltante, non sussistendo alcun interesse
giuridicamente protetto in capo agli altri partecipanti, neanche in ipotesi di
riedizione della gara, in quanto titolari di un’aspettativa di mero fatto.
Infatti, nelle procedure ad evidenza pubblica, la
posizione di controinteressato, ossia del titolare di un interesse qualificato
alla conservazione dell'atto, emerge esclusivamente al momento
dell'aggiudicazione, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara che sia
stata pronunciata in un momento anteriore vulnera soltanto l'interesse di colui
che sia stato estromesso dalla gara, ma non incide sotto alcun profilo neppure
potenziale su quello degli altri partecipanti alla gara.
Da quanto detto consegue che il ricorso contro
l'esclusione da una procedura concorsuale è ritualmente introdotto con la
notifica alla sola stazione appaltante, mentre solo quando la gara si sia già
conclusa il ricorso deve essere notificato all'impresa aggiudicataria al fine
di consentirle la difesa della posizione di futura contraente
dell'Amministrazione che ha indetto la pubblica gara.
Applicando le suesposte coordinate interpretative alla
fattispecie in esame, deve quindi ritenersi l’ammissibilità del ricorso in
quanto proposto avverso l’esclusione della ricorrente dalla gara in una fase in
cui non vi è ancora stata l’individuazione del soggetto aggiudicatario della
stessa, con conseguente non configurabilità di controinteressati cui il ricorso
avrebbe dovuto essere notificato, non potendo ritenersi tali i soggetti che
sono stati invitati alla gara.
3 - Negativamente delibata la questione preliminare
inerente l’ammissibilità del ricorso, come eccepita da parte resistente, la
disamina rimessa al Collegio deve essere indirizzata ai profili di merito del
ricorso, incentrati sulla tematica, per come individuabile e sintetizzabile
alla luce delle censure ricorsuali proposte, relativa alla legittimità della
previsione, di cui alla contestata disciplina di gara, della necessità di
presentazione, ai fini della partecipazione alla gara, della cauzione
provvisoria unicamente nella forma della fidejussione bancaria, con esclusione
quindi di quella assicurativa, in tal modo sottraendo la gara all’ambito di
applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, anche relativamente alla
possibilità della presentazione della cauzione in misura dimezzata.
Prevede, difatti, la lettera di invito alla gara, che
la cauzione provvisoria, pena l’esclusione, deve essere emessa da Istituto
bancario per un importo pari al 2% dell’importo di gara, espressamente
precisando che non saranno accettate garanzie emesse da compagnie assicurative
o da Intermediari Finanziari, ed escludendo l’applicazione del comma 7
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con espressa comminatoria
dell’esclusione dalla gara in caso di presentazione della cauzione ridotta del
50%.
Tali previsioni hanno trovato conferma in sede di
risposta offerta dalla resistente Amministrazione alla richiesta di chiarimenti
avanzata dalla società ricorrente, attraverso l’affermazione della mera facoltà
nell’ambito dei settori speciali di procedere all’applicazione dell’art. 75 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, ribadendo la necessità che sia la cauzione provvisoria
che quella definitiva debbano essere emesse da istituti bancari.
Al fine di completare la ricognizione della disciplina
regolante la gara in questione, di cui la gravata esclusione della società
ricorrente costituisce applicazione, deve evidenziarsi come il Regolamento
della SOGIN S.p.A., Elaborato GE GG 000148 del 23 marzo 20122, recante il
regolamento degli appalti, prevede all’art. 35, dedicato alle garanzie,
l’esclusione dell’applicazione dell’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici.
A fronte di tale disciplina di gara, gravata con il
ricorso in esame unitamente all’atto di esclusione della ricorrente che ne
costituisce applicazione, deve osservarsi che, concordando sul punto con le
considerazioni espresse dalla resistente Amministrazione, la normativa primaria
– come recata dal Codice di Contratti – non prevede l’applicazione ai settori
speciali dell’art. 75 del Codice, il quale consente la prestazione di garanzia,
a scelta dell’offerente, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, con la
conseguenza che la relativa disciplina è rimessa alla lex specialis dettata
dalla stazione appaltante.
Ritiene tuttavia il Collegio, anticipando le
conclusioni che, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre,
intende trarre, che tale dato normativo, di rango primario, non affranchi la
disciplina di gara, che rechi in materia di garanzie fidejussorie disposizioni
più restrittive rispetto a quelle dettate dal Codice dei Contratti Pubblici per
i settori classici - come avviene nella fattispecie in esame - dal vaglio di
legittimità sotto il profilo della proporzionalita, ragionevolezza e logicità
della previsione che incide, in senso più restrittivo, sulla possibilità di
partecipazione alla gara, in esito al quale la prevista limitazione alla sola
fidejussione bancaria della possibilità di prestazione della cauzione
provvisoria e la preclusione alla possibilità di dimezzamento della stessa
appare in contrasto con la logica complessiva del sistema in relazione
all’oggetto della gara, riconducibile ai settori speciali, tenuto conto che per
gli altri settori dei contratti pubblici la disciplina risulta essere meno
stringente e rigorosa, essendo consentita, a scelta dell’offerente, la
prestazione della fidejussione sia in forma bancaria che assicurativa, nonchè
la possibilità della riduzione del 50% dell’importo della garanzia.
Riprendendo la trama delle suesposte precisazioni al
fine di approfondirne i relativi passaggi, occorre preliminarmente rilevare,
sotto un profilo sistematico e con riguardo al quadro normativo di riferimento,
che ai settori speciali – ex esclusi - è dedicata una specifica disciplina,
contenuta nella Parte III del Codice dei Contratti Pubblici, significativamente
diversa rispetto alla disciplina generale degli appalti nei tre settori
classici in ragione della specificità dell’oggetto dei relativi contratti e
della conseguente specialità della disciplina, come individuata a livello
comunitario e recepita a livello nazionale.
La disciplina dei settori speciali ha matrice
comunitaria, la quale mira a fronteggiare, sia con la precedente direttiva
93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che con la direttiva 2004/17/CE –
mediante un avvicinamento alle regole contrattuali imposte alle amministrazioni
aggiudicatrici nei settori ordinari soggette alla direttiva 2004/18/CE - la
naturale chiusura dei mercati ed intrinseco deficit di concorrenza causati
dalla particolare posizione degli enti operanti in tali settori, che rivestono
importanza strategica per gli Stati membri determinando un peculiare
atteggiarsi dei relativi mercati, tale da giustificare una considerazione
speciale da parte del legislatore comunitario.
Le ragioni dell’esclusione di determinati settori
dalla normativa dettata per i settori classici e della specialità della
normativa per gli stessi dettata a livello comunitario, connesse all’influenza
da parte delle Autorità nazionali sui comportamenti degli enti operanti nei
settori speciali e alla tendenziale chiusura dei relativi mercati, unitamente
alla loro importanza strategica – avuto riguardo agli interessi perseguiti e
alla particolare configurazione dei relativi mercati - che ne consente una
considerazione speciale da parte dello stesso legislatore comunitario, vanno
tuttavia considerate congiuntamente con l’obiettivo, perseguito dalla Direttiva
2004/17/CE, di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto
equilibrio nell’applicazione delle norme sui contratti, il che ha condotto
all’individuazione di una disciplina caratterizzata da una minore rigidità
rispetto a quella generale dei settori ordinari in quanto più rispondente alle
esigenze di semplificazione e modernizzazione, evolvendosi nel tempo la
disciplina comunitaria, attraverso l’avvicinamento della normativa dei settori
speciali a quella dettata per i settori ordinari, in termini di specialità e
non di eccezionalità, adottando istituti e procedure analoghi a quelli previsti
per i settori ordinari, allo scopo di dettare un sistema normativo in grado di
introdurre gradualmente un’effettiva e reale concorrenza coerentemente con la
spinta liberalizzatrice e armonizzatrice comunitaria.
La direttiva 2004/17/CE, di cui il D.Lgs. n. 163 del
2006 costituisce attuazione, come già la direttiva sui settori speciali che la
ha preceduta (e recepita in Italia con il D.Lgs. n. 158 del 1995), è difatti
stata adottata allo scopo di garantire la tutela della concorrenza in relazione
a procedure di affidamento di appalti da parte di enti operanti in settori
sottratti, per il passato, alla concorrenza e al diritto comunitario dei
pubblici appalti, i c.d. settori esclusi, che, dopo l’intervento comunitario,
sono divenuti i settori speciali (ex esclusi),
La ricordata esigenza di tutela della concorrenza che
dichiaratamente presiede alla direttiva 2004/17/CE sugli appalti nei settori
speciali per la frequente condizione di monopolio in cui versano quei servizi
pubblici, è volta quindi ad attrarre alla disciplina di evidenza pubblica
settori in precedenza ritenuti regolati dal diritto privato, mantenendo
comunque i connotati di specialità di detti settori, rispetto a quelli ordinari,
mediante una disciplina più flessibile, che lascia maggiore libertà alle
stazioni appaltanti, e soprattutto restrittiva quanto all’ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione.
Avuto riguardo alla disciplina nazionale dettata con
riferimento ai settori speciali, cui è dedicata la Parte III del Codice dei
Contratti, l’art. 206, quale prima disposizione contenuta in tale Parte, indica
espressamente quali tra le norme contenute nella Parte II del Codice, oltre a
quelle recate Parte III, siano applicabili a tali settori.
Analoga disposizione è prevista dal Regolamento di
esecuzione del Codice, a conferma della tecnica del recepimento e del rinvio ad
altre norme dettate per i settori ordinari al fine di delineare la disciplina
applicabile ai settori speciali.
Attraverso tale tecnica redazionale devono quindi
essere ritenute compatibili, sulla base di un giudizio del normatore, con i
settori speciali solo le norme contenute nella Parte II del Codice
espressamente individuate nel citato art. 206, le quali sono prevalentemente
individuate sulla base dell’identità di contenuto tra le corrispondenti
disposizioni di cui alla Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE,
quest’ultima recepita nella Parte II del Codice, unitamente ad altre norme che
seppur non di diretta derivazione comunitaria sono state comunque ritenute
estensibili ai settori speciali.
Intervenendo l’art. 206 solo sulla Parte II del
Codice, deve ritenersi che tutte le altre parti siano applicabili ai settori
speciali, tra cui la Parte I, che si occupa dei principi che presiedono
all’attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche, nonché la Parte IV
dedicata al contenzioso e la Parte V, recante la disciplina transitoria.
A fronte dell’indicazione, tassativa ed esaustiva,
delle disposizioni applicabili ai settori speciali, il comma 3 dell’art. 206 in
esame dispone inoltre che gli enti aggiudicatori, nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono applicare altre disposizioni della Parte II alla cui
osservanza non sono obbligati.
L’art. 206 in esame va coordinato con l’art. 31 del
Codice, il quale esclude in via di principio l’applicazione delle disposizioni
contenute nella Parte II ai contratti di cui alla Parte III, ovvero ai settori
speciali.
Tanto premesso in ordine alla ricognizione della
disciplina generale dettata per i settori esclusi, deve rilevarsi, con più
specifico riferimento al thema decidendum introdotto con la controversia in
esame, che l’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nell’indicare le norme del
Codice applicabili ai settori esclusi, non ricomprende l’art. 75 del medesimo
Codice – né, peraltro, l’art. 113, relativo alla cauzione definitiva, da
prestarsi con le stesse modalità di cui all’art. 75 - restando quindi tale
settore escluso dall’ambito di obbligatoria applicazione delle relative
previsioni.
Alla luce del correlativo e consequenziale espandersi
della potestà discrezionale delle stazioni appaltanti nell’individuazione della
lex specialis in materia di garanzie fideiussorie, stante l’assenza di una
disciplina normativa primaria espressa sulle garanzie di offerta e di
esecuzione, deve dunque riconoscersi, in astratto, la possibilità che ogni
singola gara sia autonomamente regolamentata anche in difformità dalle
previsioni recate dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, essendo rimessa a
ciascuna Amministrazione procedente la discrezionalità in ordine
all’applicazione o meno della normativa sulle garanzie prevista per gli altri
settori.
Tanto premesso sotto il profilo ricostruttivo di
ordine generale, osserva il Collegio come tale scelta discrezionale
nell’elaborazione della disciplina di gara debba comunque essere effettuata ed
orientata coerentemente con i canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di
congruità rispetto allo scopo, in modo da consentire la più ampia partecipazione
alla gara e così garantire la concorrenza – nelle sue ricadute in termini di
economicità ed efficacia dell’azione, il cui perseguimento è comunque di
carattere precettivo anche nei settori esclusi ai sensi dell’art. 27 del Codice
dei Contratti - dovendo previsioni più limitative rispetto alla facoltà di
scelta in ordine alle modalità di prestazione della fidejussione, come
riconosciuta dall’art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici per i settori
ordinari, trovare adeguata giustificazione ed essere sorretta da una
ragionevole ratio in relazione all’oggetto della gara, non potendo tale
giustificazione risiedere unicamente nell’appartenenza della gara ai settori
speciali per i quali l’applicazione dell’art. 75 non è espressamente prevista
dalla fonte primaria.
Se, dunque, non può ritenersi esclusa, per i settori
speciali, l’applicazione delle norme della Parte II del Codice non
espressamente richiamate dall’art. 206, potendo l’ente procedente, per come
previsto dal comma 3 di tale articolo, discrezionalmente predisporre il
contenuto della lex specialis di gara anche attraverso il loro richiamo – nel
rispetto del principio di proporzionalità e nei limiti della compatibilità
delle relative previsioni con la specificità della gara e del relativo oggetto
al fine di non rendere irrazionale il quadro normativo applicabile - ritiene il
Collegio che in virtù del principio di proporzionalità e del perseguimento
della concorrenza tra gli operatori, la scelta dell’Amministrazione procedente
di non consentire la prestazione della cauzione nella forma della fidejussione
assicurativa, con ciò rendendo più selettiva la partecipazione alla gara, non
sia coerente con la natura specifica e con l’oggetto della gara, riferita alla
fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori operanti nelle zone classificate dei siti
nucleari, per un importo di € 1.767.000,00, rispetto alla quale non sono
rinvenibili quelle ragioni che giustificano, per i settori speciali, la previsione
di una specifica disciplina dettata dalla Parte III del D.Lgs. n. 163 del 2006,
ivi compresa la possibilità di escludere la prestazione di fidejussione
assicurativa stante la prevista non applicabilità a tali settori dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Ed invero, il fondamento della deroga, per i settori
speciali, all’applicazione delle norme dettate per i settori ordinari, tale da
giustificare la sottrazione alle regole operanti per gli altri settori, va
rinvenuto nell’esigenza di consentire procedure snelle ed elastiche in ragione
della specificità dell’oggetto e degli interessi perseguiti, essendo la
disciplina dei settori speciali caratterizzata da una minore rigidità rispetto
a quella generale dei settori ordinari in quanto rispondente ad esigenze di
semplificazione e modernizzazione, fermo restando l’obbligo del rispetto delle
esigenze della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato cui la
normativa comunitaria è orientata.
Pur nella ricorrenza, nella fattispecie in esame,
dell’elemento oggettivo per l’applicazione della disciplina dettata per i
settori speciali, costituito dalla riferibilità dell’oggetto dell’appalto al
settore speciale di attività, e spettando alle stazioni appaltanti operanti in
tali settori la scelta e la verifica in ordine all’applicabilità di ulteriori
disposizioni, ritiene il Collegio che laddove non vi siano ragioni per
restringere la concorrenza e la partecipazione alla gara – attraverso
l’aggravamento, rispetto a quanto previsto per i settori ordinari, delle
modalità di prestazione della cauzione – strettamente connesse alla specialità
del settore, l’Amministrazione, nell’esercizio della facoltà di determinare il
contenuto della lex specialis di gara alla stessa riconosciuta, è tenuta a
valutare la necessità di introduzione di disposizioni riguardanti i settori
ordinari, anche richiamando norme non espressamente indicate dall’art. 206 come
applicabili ai settori speciali, laddove le stesse siano funzionali ad
estendere la platea dei concorrenti, non essendo alla stessa preclusa la
possibilità di applicare in modo più completo la disciplina del Codice al fine
di garantire gli obiettivi di concorrenza e non discriminazione perseguiti
dalla normativa comunitaria complessivamente intesa.
Né l’esigenza di chiarezza e di semplificazione, che
ispira lo stesso legislatore comunitario che ha optato per due corpi normativi
separati – laddove il legislatore nazionale, discostandosi dalla scelta
sistematica del primo, vi ha dedicato una specifica parte del Codice dei contratti
pubblici – verrebbe compromessa dalla integrazione della disciplina di gara con
norme del Codice non indicate espressamente come applicabili, trovando le
opposte esigenze di chiarezza e semplificazione da un lato e quelle di garanzia
della concorrenza dall’altro il proprio punto di mediazione nel principio di
proporzionalità in relazione alla scelta della disciplina applicabile, anche
attraverso il richiamo a norme dettate per i settori ordinari non espressamente
indicate dall’art. 206.
Ed invero, la facoltà di deroga alla disciplina
dettata per i settori speciali, nei limiti e per le finalità dianzi illustrate,
non si traduce nella vanificazione della specialità della disciplina, essendo
la stessa subordinata alla verifica di compatibilità e del miglior
perseguimento dei principi generali cogenti in materia di appalti.
Ritiene al riguardo il Collegio che la maggiore
libertà accordata agli enti operanti nei settori speciali attraverso l’espressa
delimitazione delle norme codicistiche comuni applicabili, deve trovare
puntuale corrispondenza nella specialità della gara, che sola può giustificare
la diversa e derogatoria – rispetto a quella dei settori classici - disciplina,
non trovando invece giustificazione allorquando l’oggetto della gara e le
caratteristiche della stessa non siano strettamente riconducibili alle ragioni sottese
alla sottrazione dei settori speciali dall’applicazione della disciplina comune
degli appalti, come avviene, a giudizio del Collegio, nella gara in esame,
volta alla fornitura di dispositivi che, seppur connessi e strumentali
all’attività riconducibile ai settori speciali, sono oggetto di produzione da
parte di ditte operanti sul mercato da selezionare sulla base degli ordinari
criteri della qualità e dell’offerta economica, non rispondendo la limitazione
in ordine alle modalità di prestazione della cauzione provvisoria alle ragioni
della specialità del settore, ma risolvendosi piuttosto in una limitazione alla
partecipazione alla gara con pregiudizio anche in termini di scelta del
contraente e del canone di economicità.
I settori esclusi possono essere affrancati dal
rispetto delle ordinarie regole vigenti in materia di contratti pubblici nei
limiti in cui tale deroga sia necessaria all’adempimento dei relativi scopi –
che devono quindi trovare puntuale giustificazione in relazione all’oggetto
della gara – altrimenti non essendovi ragioni per la non assimilazione delle
relative discipline.
Anche in tale prospettiva può essere intesa la portata
del comma 3 dell’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006, laddove prevede la
possibilità per gli enti aggiudicatori operanti nei settori speciali di
applicazione delle disposizioni della Parte II del Codice alla cui osservanza
non sono obbligati, facendone richiamo nella lex specialis.
Invero, se tale facoltà di deroga alla disciplina
speciale, nei limiti del principio di proporzionalità, è orientata allo scopo
di non consentire il dissolvimento della stessa ratio sottesa ad una
regolamentazione autonoma e separata (per come affermato dal Consiglio di Stato
in sede consultiva con il parere n. 355 del 2006), la stessa può essere intesa
quale direttrice nella predisposizione della lex specialis al fine di
verificare se sussistano, di volta in volta, le ragioni, connesse alla
specialità del settore, per derogare alla disciplina ordinaria, dovendo quindi
gli enti aggiudicatori optare per l’estensione della disciplina dettata per i
settori classici allorquando non vi siano ragioni, connesse all’oggetto della
gara, che sorreggano l’applicazione della disciplina speciale, imponendo
esigenze di logica e di coerenza sistematica che il regime derogatorio degli
appalti sia circoscritto a quelle sole attività nelle quali emergano le ragioni
della sottrazione al regime ordinario, altrimenti dovendo quest’ultimo
riespandersi al fine di garantire il conseguimento dei principi ispiratori
dell’intera disciplina, anche comunitaria, sugli appalti, apparendo altrimenti
irrazionale l’attrazione al regime derogatorio di gare che, per le
caratteristiche e per oggetto, possono essere ricondotte al regime ordinario,
in quanto estranee - in disparte una generica riconducibilità - alle esigenze
per le quali è accordata la disciplina speciale.
Il principio cardine che deve orientare siffatta
operazione di individuazione della disciplina di gara, al fine di bilanciare i
principi generali della concorrenza e della massima partecipazione, nonchè
quelli di efficacia e di economicità, con quelli sottesi alla disciplina dei
settori speciali, è il principio di proporzionalità, richiamato dal comma 3
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006 nonchè dall’art. 27 del medesimo testo
normativo, recante i principi generali relativi ai contratti esclusi, ivi
compresi, in quanto sottratti in parte dall’applicazione del Codice, quelli
relativi ai settori speciali.
L’esercizio della facoltà, riconosciuta dal comma 3
dell’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006, di applicare ai settori speciali
anche le ulteriori norme della Parte II del Codice, come volta al perseguimento
dell’obiettivo di applicazione più uniforme del principio di concorrenza, è
infatti subordinato al rispetto del principio di proporzionalità nella verifica
della sussistenza delle ragioni di specialità, così da contemperare le esigenze
di semplificazione e modernizzazione sottese alla disciplina dei settori
speciali, caratterizzata dall’esclusione dell’applicazione delle disposizioni
contenute nella Parte II del Codice, con la natura, la complessità e
l’importanza dell’appalto, nella sua rispondenza alla ratio della specialità.
Il principio di proporzionalità costituisce regola
generale dell’esercizio dei pubblici poteri, e si declina nell’esigenza che
ogni atto sia effettivamente idoneo a perseguire lo scopo cui è preordinato
adottando la soluzione che, seppur adeguata allo scopo da perseguire, comporti
il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti, non incidendo sugli
stessi oltre i limiti strettamente necessari per il perseguimento dello scopo
da realizzare, dovendo quindi l’atto essere al tempo stesso idoneo, e quindi
adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro
strumento egualmente efficace, ma che comporti minor sacrificio, sia
disponibile.
Nel declinare siffatto principio di proporzionalità
alla fattispecie in esame, richiamato il contenuto della gara, non ravvisa il
Collegio valide ragioni, riconducibili alla specialità del settore, che
giustifichino la non estensione alla stessa della possibilità, riconosciuta
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 per tutti i settori classici, di
prestare la cauzione provvisoria sia mediante fidejussione assicurativa che bancaria
e di consentirne il dimezzamento.
Ed invero, le giustificazioni addotte dalla difesa
della resistente Società a sostegno di tale scelta limitativa in ordine alle
modalità ed all’importo della cauzione provvisoria – come riconducibili
all’esigenza di salvaguardare il buon andamento dell’attività amministrativa
attraverso una rafforzata garanzia della serietà ed affidabilità dell’offerta,
assicurata dalla fidejussione bancaria, in un contesto di crisi finanziaria e
di instabilità economica degli operatori potenziali fornitori – appaiono comuni
a tutti i settori degli appalti, non potendo ritenersi espressamente e
funzionalmente riferibili ai settori esclusi, ed alla gara in esame in
particolare, così da giustificarne una diversa e più restrittiva – nei suoi
riflessi sulla platea dei partecipanti e della possibilità di scelta –
disciplina rispetto ai settori classici.
Il richiamato principio di proporzionalità, che il
Collegio ritiene nella specie violato attraverso la previsione di prescrizioni
limitative in ordine alla prestazione della cauzione provvisoria, va inoltre
coordinato con il principio di ragionevolezza, costituente principio generale e
fondamentale dell’azione amministrativa, integrante misura qualitativa
dell’esercizio delle pubbliche funzioni, che impone la valutazione comparativa
degli interessi coinvolti in modo plausibile e giustificabile.
La stazione appaltante che opera nei settori speciali,
seppur non vincolata all’applicazione delle norme non espressamente indicate
dall’art. 206 del D.Lgs. n. 163 del 2006, deve tuttavia conformare la
disciplina di gara, nell’esercizio della facoltà discrezionale alla stessa
riconosciuta, coerentemente con i principi di proporzionalità e di
ragionevolezza, in modo da dettare una disciplina congrua con l’oggetto della
gara e con le relative caratteristiche, non potendo la mera riconducibilità
dell’oggetto ai settori esclusi giustificare l’applicazione della disciplina
derogatoria a discapito degli ulteriori principi, immanenti in materia di
appalti, del favor partecipationis, di non discriminazione, della concorrenza e
della economicità, quest’ultimo costituente articolazione del principio
generalissimo di buon andamento, non essendo la scelta del contraente
finalizzata all’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ma volta anche alla
tutela degli interessi degli operatori a poter concorrere per il mercato e a
potervi accedere.
L’art. 27 del D.Lgs. n. 163 del 2006 delinea infatti,
attraverso l’indicazione dei principi fondamentali, la disciplina generale degli
appalti pubblici, che costituisce parametro di legittimità delle relative
procedure, anche con riferimento ai settori speciali, in relazione ai quali
occorre comunque verificare se ricorra lo scopo di tutela sotteso alla
disciplina speciale e se la riconosciuta non applicabilità di determinate
disposizioni del Codice sia coerente e compatibile con l’interesse sotteso alla
gara.
Deve, inoltre, rilevarsi, che l’art. 206 del D.Lgs. n.
163 del 2006 presenta, in tema di cauzioni, un ‘vuoto normativo’ nell’escludere
dalle disposizioni applicabili ai settori speciali l’art. 75 del D.Lgs. n. 163
del 2006, conseguentemente potendo le gare in tali settori anche prescindere
del tutto dalla necessità della cauzione a garanzia dell’offerta.
Ne discende che essendo rimessa alla lex specialis di
ogni singolo appalto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4903) la
predisposizione della normativa al riguardo, tale facoltà deve essere
esercitata nel rispetto del nesso di necessarietà della deroga rispetto all’oggetto
dell’appalto e del principio di proporzionalità, da coniugarsi con il
perseguimento della tutela della concorrenza e del principio di massima
partecipazione, dovendo la stazione appaltante stabilire le modalità di
prestazione della cauzione ed il relativo ammontare in modo coerente con la
natura e l’oggetto dell’appalto, dovendo garantire ai partecipanti analoghe –
rispetto a quelle dei settori classici - condizioni di accesso alla gara
laddove la stessa non abbia quel carattere di specificità che ne giustifica la
deroga alla disciplina generale.
Se, quindi, l’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non
trova applicazione nei settori esclusi e la stazione appaltante è libera di
determinarsi in merito, potendo addirittura escludere del tutto legittimamente
che venga prestata una cauzione, la stessa stazione appaltante, nella
determinazione della lex specialis, deve orientare l’esercizio del proprio
potere discrezionale in senso coerente con i principi che presiedono alle gare,
la cui razionalità intrinseca è soggetta al sindacato di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni sopra illustrate, la
gravata disciplina di gara, nella parte in cui impone la prestazione della
cauzione provvisoria nella forma della fidejussione bancaria ed esclude la
possibilità di suo dimezzamento, introducendo prescrizioni più limitative
rispetto alla disciplina dettata per i settori ordinari pur in assenza di
caratteristiche della gara che ne consentano la riconduzione alla disciplina
speciale che esclude l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
risulta quindi contrastante con il principio di ragionevolezza e di
proporzionalità, quest’ultimo – oltre che richiamato nelle norme di riferimento
sopra illustrate - costituente principio generale del diritto europeo avente natura
primaria, con efficacia diretta negli ordinamenti statuali, che assume valenza
di canone di legittimità dell’azione amministrativa, da declinarsi, con
riferimento alla fattispecie in esame, nel dovere di non imporre ai
partecipanti sacrifici indebiti – quale quello di sopportare i più onerosi
oneri di una fidejussione bancaria, incidente sulla possibilità di
partecipazione alla gara - e non strettamente necessari al conseguimento dello
scopo, secondo i parametri della idoneità, necessarietà e proporzionalità in
senso stretto.
4 - In conclusione, il ricorso in esame va accolto
stante la rilevata fondatezza delle esaminate censure – con assorbimento delle
altre - proposte avverso la lex specialis di gara, nella parte in cui viene
richiesta, a pena di esclusione, la prestazione della cauzione provvisoria
mediante fidejussione bancaria e ne viene esclusa la possibilità di
dimezzamento, trattandosi di previsioni limitative che non rispondono ad alcuna
esigenza, con riferimento alla gara in esame, riconducibile alla specialità del
settore.
Va, pertanto, annullata, in parte qua e nei limiti
dell’interesse azionato, la disciplina di gara nonchè la previsione contenuta
nell’art. 35 del Regolamento della SOGIN, Elaborato GE GG 00148 del 23 marzo
2011, nella parte esclude l’applicazione dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del
2006.
Va, inoltre, disposto l’annullamento del provvedimento
di esclusione della società ricorrente dalla gara in quanto adottato in
applicazione della disciplina di gara dichiarata illegittima.
5 – Avendo parte ricorrente proposto azione
risarcitoria in via subordinata rispetto all’interesse alla rinnovazione della
gara e discendendo dal disposto annullamento della lex specialis l’onere per
l’Amministrazione di bandire una nuova gara regolata da una diversa disciplina
coerente con l’effetto conformativo discendente dalla presente sentenza,
l’azione di risarcimento deve essere dichiarata improcedibile.
6 - Le spese di giudizio, in ragione della novità
della questione, possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11417/2013
R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in motivazione e,
per l’effetto, annulla, in parte qua, nei limiti di cui in motivazione,
l’avviso di gara, la lettera di richiesta di offerta, l’art. 35 del Regolamento
della SO.G.I.N. S.P.A. approvato in data 23 marzo 2011, ed il provvedimento di
esclusione della ricorrente dalla gara.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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