la fungibilità degli schemi negoziali
dell'appalto e della società ed i relativi limiti
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 23 dicembre 2013 n. 6191).
Massima
Negli appalti
pubblici l'affidamento in house può ritenersi compatibile con gli imperativi
comunitari di apertura alla concorrenza se il socio privato è selezionato con
procedura ad evidenza pubblica; se, nell'ottica di una piena fungibilità tra
gli schemi negoziali dell'appalto e della società, detto socio è affidatario di
compiti di carattere operativo, posti a base della gara, e non già mero
apportatore di capitale; se, infine, la società ha un oggetto sociale definito,
consistente nello svolgimento del servizio e non già aperto genericamente a
molteplici servizi o attività di interesse pubblico, nonché a tempo
determinato, con obbligo di rinnovo della gara alla scadenza.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10213 del
2011, proposto da:
Anav - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Panama 74, int. 8;
Anav - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Panama 74, int. 8;
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Biancalaura Capruzzi e Rosa Cioffi, con
domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni 37;
nei confronti di
Amtab s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Licia Campione, con domicilio
eletto presso Giandomenico Riggio in Roma, via degli Scipioni, 132;
Regione Puglia;
Regione Puglia;
sul ricorso numero di registro generale 10215 del
2011, proposto da:
Anav - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in proprio e in rappresentanza delle imprese associate, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Panama 74, int. 8;
Anav - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, in proprio e in rappresentanza delle imprese associate, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Colapinto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Panama 74, int. 8;
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Biancalaura Capruzzi e Rosa Cioffi, con
domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie 2;
nei confronti di
Amtab s.p.a., in persona del presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto
presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;
Regione Puglia;
Regione Puglia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10213 del 2011:
della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sezione I, n.
01334/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizio trasporto
pubblico locale;
quanto al ricorso n. 10215 del 2011:
della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sezione I, n.
01336/2011, resa tra le parti, concernente avvio di procedure competitive ad
evidenza pubblica per la selezione del socio privato con partecipazione del
40%;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di Bari ed Amtab s.p.a;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre
2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Paccione, per
delega di Colapinto, Cioffi, Riggio, e Molfetta, per delega di Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. La ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori proponeva, in rappresentanza dell’interesse collettivo delle
imprese esercenti l’attività di trasporto, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica avverso la delibera della giunta del Comune di Bari n. 262 del
9 aprile 2009.
Con tale atto l’organo comunale esecutivo aveva
disposto di verificare la sussistenza dei presupposti per affidare in via
diretta alla propria società in house Amtab s.p.a. il servizio
di trasporto pubblico comunale, mediante la procedura prevista dall’art. 23-bis,
commi 3 e 4, l. n. 133/2008 (di conversione, con modifiche, del d.l. n.
112/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria"), contestualmente disponendo che la predetta
propria partecipata proseguisse il servizio nelle more di tale verifica.
La delibera impugnata era stata adottata dopo che
questa Sezione, con sentenza 3 febbraio 2009, n. 591, aveva annullato
l’affidamento diretto precedentemente disposto dall’amministrazione (con
delibera consiliare n. 238 del 18 dicembre 2003) in favore della dante causa
Amtab servizio s.p.a..
2. In seguito ad opposizione del Comune, l’impugnativa
veniva trasposta davanti al TAR Puglia – sede di Bari.
Con sentenza n. 1334 del 15 settembre 2011, il TAR
dichiarava l’impugnativa in parte inammissibile, reputando la delibera giuntale
mero atto di inizio di un procedimento, e dunque non immediatamente lesivo, ed
improcedibile nella parte relativa alla proroga dell’affidamento in favore
della società in house, alla luce della sopravvenuta – ed a suo
dire non impugnata - delibera consiliare n. 2 del 7 gennaio 2010.
3. Con quest’ultimo provvedimento, infatti, il Comune
di Bari disponeva una proroga analoga, questa volta motivata dall’avvio di una
procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio privato con quota di
partecipazione del 40% del capitale sociale di Amtab s.p.a. (società in
house a partecipazione pubblica totalitaria), in attuazione di quanto
previsto del citato art. 23-bis, comma 2, come modificato dall’art. 15
del d.l. n. 135/2009 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee").
4. Nondimeno, anche contro questa delibera la Anav
aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi
trasposto davanti al medesimo TAR Barese.
4.1 Con sentenza in pari data, n. 1336, quest’ultimo
dichiarava peraltro inammissibile tale impugnativa.
Tale statuizione si fondava sulla regola
dell’esclusività dell’impugnativa giurisdizionale degli atti delle procedure di
affidamento dei pubblici servizi, introdotta dall’art. 8, comma 1, lett. b),
d.lgs. n. 53/2010 (“Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli
appalti pubblici”). Il giudice di primo grado riteneva infatti applicabile alla
presente impugnativa, in quanto entrata in vigore (dopo l’ordinario termine di vacatio dalla
sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale) il 27 aprile 2010, prima quindi della
proposizione del ricorso straordinario, notificato dall’Anav alle parti
resistenti il 6 maggio 2010.
5. Quest’ultima ha appellato entrambe le sentenze.
Si sono costituiti in resistenza in entrambe le
impugnazioni il Comune di Bari e la Amtab.
6. All’udienza pubblica del 30 aprile 2013 la difesa
della medesima appellante ha lamentato che entrambe le pronunce di primo grado
si fonderebbero su eccezioni preliminari mai dedotte dalle controparti e che
pertanto sarebbero state emesse in violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc.
amm..
6.1 Con ordinanza resa all’esito di tale udienza (n.
2383 del 2 maggio 2013) la Sezione, riuniti gli appelli per connessione ai
sensi dell’art. 70 del codice del processo, ha assegnato alle parti termine per
il deposito di memorie in ordine al motivo di nullità dedotto da parte
appellante.
6.2 Effettuato l’incombente, all’udienza del 3
dicembre 2013 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va confermata la riunione degli
appelli già disposta con la citata ordinanza interlocutoria n. 2383/2013.
Sono infatti palesi le ragioni di connessione, tanto soggettiva,
trattandosi di giudizi relativi alle stesse parti, quanto oggettiva, perché
relativi alla medesima vicenda relativa all’affidamento del servizio pubblico
di trasporto locale nel Comune di Bari in seguito al giudicato di cui alla
sentenza di questa Sezione 3 febbraio 2009, n. 591.
2. Va quindi esaminata la questione relativa alla
supposta nullità delle due sentenze di primo grado qui appellate, che la difesa
della ANAV ha dedotto all’udienza di discussione del 30 aprile 2013.
2.1 In virtù di tale circostanza, e del fatto che tale
questione non è stata sollevata in nessuno dei due appelli qui in decisione,
tale censura deve essere dichiarata inammissibile.
Come esattamente osservano infatti le parti appellate,
l’emissione di una sentenza c.d. della terza via, per violazione dell’art. 73,
comma 3, cod. proc. amm., si sostanzia in un vizio di nullità della stessa.
Conseguentemente, a tale vizio è applicabile il principio di conversione delle
cause di nullità della sentenza in motivi d’appello, sancito dall’art. 161 cod.
proc. civ. e pacificamente applicabile, in virtù del rinvio “esterno” contenuto
nell’art. 39 del codice di cui al d.lgs. n. 104/2010, al processo
amministrativo.
Sarebbe pertanto stato onere della ANAV dedurre tale
motivo nei propri appelli. Non avendolo fatto, la stessa è irrimediabilmente
decaduta da tale facoltà.
3. Devono a questo punto essere esaminate le eccezioni
preliminari riproposte dalla appellata Amtab.
Nessuna di queste è fondata.
3.1 Non è innanzitutto vero che l’interesse fatto
valere da Anav in questo giudizio è quello della Co.tr.a.p., impresa di
trasporto unica partecipante alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica
indetta con deliberazione di giunta municipale n. 621/2003, dandosi dunque
luogo ad una non prevista sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ..
Come già rilevato dal TAR, l’interesse sostanziale
fatto valere dall’odierna appellante è in realtà quello di categoria, vale a
dire di tutte le imprese di trasporto, e nel caso di specie diretto ad assicurare
la massima concorrenzialità nell’affidamento del servizio di trasporto locale
per la città di Bari. In quest’ottica, l’odierna appellante si è limitata a
prospettare, quale alternativa ai modelli gestionali del servizio di trasporto
prescelti dall’amministrazione, la possibilità di riavviare la procedura di
affidamento ora detta. Ciò che viene in rilievo nel presente giudizio è dunque
dell’ “interesse istituzionalizzato”, come affermato dall’Adunanza
plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenza 4 giugno 2010, n. 11),
dell’apertura al mercato di detto servizio, di cui è certamente portatrice
l’associazione di categoria odierna appellante.
3.2 Quanto al fatto che gli atti qui impugnati sono
stati censurati per violazione o elusione del giudicato nelle forme del
giudizio ordinario di legittimità, anziché mediante ricorso per ottemperanza, è
vero che l’Adunanza plenaria ha di recente stabilito (sentenza 15 gennaio 2013,
n. 2) che quest’ultima è la sede naturale per la deduzione di detto vizio, ma è
del pari vero che l’adozione del rito ordinario lungi dal vulnerare i diritti
di difesa delle controparti, consente a quest’ultime di esplicare le facoltà
difensive in maggior grado rispetto al rito camerale cui è assoggettato il
ricorso per l’ottemperanza, tanto è vero che il codice del processo
amministrativo sanziona con la nullità la violazione delle norme sulla
pubblicità dell’udienza e non già l’inverso (art. 87, comma 1).
3.2.1 In ogni caso, ciò non determinerebbe
l’inammissibilità del ricorso, ma del solo motivo in questione.
3.3 Infondata è anche l’eccezione di irricevibilità
proposta da Amtab per tardiva impugnazione delle delibere giuntali prodromiche
a quella poi impugnata (n. 609 del 3 luglio 2008 e n. 963 del 7 ottobre 2008),
atteso che l’interesse ad agire, come prospettato dalla Anav, può dirsi sorto
solo con la delibera della giunta del Comune di Bari n. 262 del 9 aprile 2009,
ritualmente impugnata, con la quale l’amministrazione ha deciso di sperimentare
la possibilità di ricorrere all’affidamento in house del
servizio di trasporto pubblico ai sensi del sopravvenuto art. 23-bis d.l.
n. 112/2008 (conv. con modificazioni dalla l. n. 133/2008). La delibera n. 609
consiste in una semplice presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale,
pronunciato da questo Consiglio di Stato (dispositivo n. 301 del 9 aprile
2008), dell’affidamento con le medesime modalità precedentemente disposto
(delibera consiliare n. 238 del 18 dicembre 2003), in pendenza del deposito
della motivazione. Non si vede poi quale lesività dell’interesse collettivo di
cui l’Anav è ente esponenziale rivesta la delibera n. 963, visto che con
quest’ultima la giunta ha incaricato la competente ripartizione della semplice
predisposizione degli “atti tecnici necessari all’attivazione della
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi riguardanti il
Trasporto Pubblico Locale”, e dunque del mero avvio di una procedura in
ipotesi satisfattiva di detto interesse collettivo.
3.4 Per le medesime considerazioni deve essere
respinta anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, a causa
dell’omessa impugnazione delle delibere di giunta municipale n. 463 del 7
giugno 2004 e del consiglio comunale n. 75 del 5 agosto 2008, con le quali sono
state disposte, rispettivamente, la revoca della precedente deliberazione n.
621 del 17 luglio 2003, di avvio degli adempimenti preliminari per
l’espletamento della gara pubblica per l’affidamento del servizio, e
l’approvazione del nuovo statuto societario dell’Amtab.
Anche queste delibere, infatti, sono state
completamente superate da quella impugnata in questa sede.
4. Può dunque passarsi al merito delle censure
ritualmente formulate nei due appelli riuniti, a cominciare da quello relativo
alla sentenza n. 1334/2011.
4.1 In tale gravame, l’ANAV censura, per
contraddittorietà, il primo capo della sentenza, evidenziando che lo stesso TAR
ha da un lato esattamente colto l’interesse collettivo azionato in giudizio,
avente carattere oppositivo a “la sottrazione del servizio di trasporto
pubblico urbano al confronto concorrenziale tra le imprese del settore” (così
in sentenza), non valorizzando, dall’altro lato, il fatto che la delibera
giuntale impugnata consiste in un nuovo affidamento in house.
4.2 La medesima associazione critica inoltre la
successiva statuizione di improcedibilità resa con riguardo alla proroga del
servizio in favore della Amtab, evidenziando in contrario di avere impugnato
davanti allo stesso giudice la sopravvenuta delibera consiliare n. 2/2010, con
ricorso iscritto al n. di r.g. 1193/2010“discusso davanti allo stesso
Collegio (stesso Estensore) alla medesima udienza del 22 giugno 2011” (così
nell’appello).
4.3 Sul punto, il Comune di Bari osserva che:
- la statuizione di inammissibilità si fonda sul
rilievo che la delibera giuntale impugnata consiste nell’avvio di una indagine
amministrativa volta a verificare la possibilità, in base alla legislazione
vigente, di proseguire nel modello di gestione in house del servizio, dopo che
il consiglio comunale, con delibera n. 75 del 5 agosto 2008, aveva modificato
lo statuto della Amtab, precludendo la possibilità che al capitale di questa
possano partecipare soggetti privati, in tal modo dando esatta esecuzione al dictum giurisdizionale
di annullamento dell’affidamento diretto disposto dal medesimo organo
consiliare con la citata delibera n. 238/2003;
- parimenti corretta è la statuizione di
improcedibilità, visto che l’impugnativa proposta dalla ANAV avverso la
sopravvenuta delibera n. 2/2010 è stata dichiarata inammissibile dal TAR con
sentenza n. 1336/2011 e che, inoltre, la proroga del servizio in favore della
Amtab è stata reputata rispettosa del giudicato di cui alla decisione n.
591/2009 dallo stesso Consiglio di Stato, adito in ottemperanza dall’odierna
appellante (sentenza 29 marzo 2011, n. 1916).
4.4 Anche la Amtab, dal canto suo, sottolinea che la
predetta sopravvenienza provvedimentale avrebbe determinato l’improcedibilità
dell’impugnativa.
4.5 Ad avviso del Collegio il rilievo
dell’inammissibilità svolto dal TAR è conforme a diritto e corretto nelle
ragioni addotte a relativo sostegno, ulteriormente ribadite
dall’amministrazione resistente. Del pari è corretta la statuizione di
improcedibilità per la parte relativa alla proroga del servizio, ma in questo
caso la motivazione va corretta nei termini che seguono.
4.5.1 Deve ancora una volta ribadirsi, con riguardo al
primo profilo, che l’interesse ad agire azionato dalla Anav è l’interesse a che
il Comune di Bari ricorra al mercato per affidare il servizio di trasporto
pubblico locale nel proprio territorio.
Ciò detto, in quanto tendente semplicemente a sperimentare
la strada dell’affidamento diretto, nei ristretti limiti consentiti dall’allora
vigente art. 23-bis l. n. 133/2008 - soggiunge il Collegio -,
l’asserito contrasto con l’effetto conformativo discendente dal giudicato di
cui alla decisione di questa Sezione n. 591/2009 è rimasto ad uno stadio
iniziale, senza tradursi in determinazioni amministrative definitive. Infatti,
la giunta si è limitata ad incaricare i competenti uffici di “porre in
essere le attività tese ad acquisire la sussistenza delle condizioni previste
dal comma 3 dell’art. 23bis Legge 133/2008, nonché l’ulteriore attività
procedimentale stabilita dal successivo comma 4, ai fini dell’affidamento ex
novo ad AMTAB Spa del servizio di TPL”, senza assumere alcuna decisione
finale.
Ed a riprova di quanto ora detto, è il caso di
evidenziare che l’amministrazione ha in seguito mutato radicalmente posizione,
optando poi, con la delibera giuntale n. 2/2010, in conseguenza delle modifiche
apportate al predetto art. 23-bis dal d.l. n. 135/2009, per il
diverso modulo della società mista.
4.5.2 Come sopra accennato, non è invece condivisibile
il rilievo dell’improcedibilità in relazione alla decisione di prorogare il
servizio alla Amtab, a causa dell’omessa impugnativa di quest’ultima
sopravvenienza provvedimentale. Come infatti deduce l’appellante, lo stesso
TAR, nella medesima composizione, ha deciso (con sentenza n. 1336/2011) alla
stessa udienza in cui è stato trattenuto in decisione il ricorso avverso la
delibera giuntale n. 262/2009 la separata impugnativa proposta dalla Anav
avverso la delibera giuntale n. 2/2010.
4.6 La sopravvenuta carenza di interesse deve invece
essere ravvisata per il fatto che la prima delibera giuntale in ordine
cronologico è stata superata dalla successiva in ordine cronologico, attraverso
la quale l’amministrazione, in conseguenza delle sopra dette sopravvenienze
normative, ha autonomamente rivalutato funditus la questione
dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico comunale, orientandosi
verso il diverso ed incompatibile modulo gestorio della società mista previa
selezione a mezzo di procedura ad evidenza pubblica del socio privato. Per
questa specifica e diversa ragione ha dunque deciso di prorogare l’affidamento
del servizio in favore della Amtab.
5. L’appello avverso la sentenza n. 1334/2011 deve
dunque essere respinto, salva la correzione motivazionale ora detta.
6. Deve quindi passarsi all’appello nei confronti
della sentenza n. 1336/2011.
6.1 Il mezzo è innanzitutto fondato nella parte
diretta a censurare la statuizione di inammissibilità emessa dal TAR.
E’ vero infatti che l’atto normativo di recepimento
della c.d. direttiva ricorsi 2007/66/CE, vale a dire il d.lgs. n. 53/2010, è
entrato in vigore anteriormente alla proposizione del ricorso straordinario
della ANAV poi trasposto in sede giurisdizionale.
E’ tuttavia altrettanto vero quanto l’appellante
afferma e cioè che l’applicazione del divieto di utilizzare il suddetto rimedio
giustiziale nella materia degli appalti, con essa introdotto, non può essere
applicato retroattivamente, nei confronti cioè di atti emanati prima di detta
entrata in vigore.
6.2 In contrario, non ha pregio richiamare il parere
dell’Adunanza generale di questo Consiglio di Stato in data 3 agosto 2011
(affare n. 7/2011).
In quel caso, il massimo organo consultivo ha fatto
applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis sancito
dall’art. 5 cod. proc. civ., ora invocato dall’amministrazione appellata,
escludendo che ad un ricorso straordinario in materia devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario, proposto in epoca antecedente alla data di entrata in
vigore del codice del processo amministrativo, fosse applicabile il divieto
introdotto da quest’ultimo di utilizzare tale rimedio al di fuori della
giurisdizione amministrativa (art. 7, comma 8 cod. proc. amm.).
L’Adunanza generale ha dunque risolto una questione
concernente la proponibilità del ricorso straordinario insorta dopo che questo
era stato proposto, facendo applicazione della regola costantemente affermata
volta a risolvere conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo sulla base del generale disposto contenuto nel citato art. 5
cod. proc. civ. per tale evenienza.
6.3 Diversa è invece la questione di proponibilità del
ricorso straordinario che viene in rilievo nella presente fattispecie. Qui,
infatti, la modifica è intervenuta durante la pendenza del termine per
avvalersene.
Questa precisazione è dirimente, consentendo di fare
applicazione dei rilievi che la stessa Adunanza generale ha svolto con riguardo
al caso da essa deciso in quel parere, nella parte in cui ha rimarcato che
l’applicazione del divieto di cui al citato art. 7, comma 8, del codice del
processo amministrativo sarebbe avvenuta, in quel caso, in via retroattiva.
L’Adunanza generale ha in sostanza enucleato la ratio della
regola della perpetuatio iurisdictionis, consistente cioè
nell’impedire l’applicazione retroattiva di una norma di legge allorché essa
incida sfavorevolmente sul diritto di azione (elaborata ben prima dell’affermazione
della translatio iudicii), assicurando in tal modo la salvezza
degli effetti delle situazioni giuridiche già perfezionatesi nel vigore di una
legge, ma la cui proiezione effettuale si protragga sino all’introduzione di
una nuova legge modificativa della precedente.
6.3.1 Questa ora accennata è la chiave di volta per
risolvere la questione che qui si esamina, in senso opposto a quanto statuito
dal giudice di primo grado.
La situazione di pendenza del termine, avente
autonomia dal punto di vista strutturale rispetto all’atto di esercizio del
potere di azione ad esso assoggettato, si era infatti realizzata prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 53/2010, con l’emanazione della delibera
consiliare poi impugnata dalla ANAV.
A quell’epoca, quest’ultima avrebbe quindi potuto
pacificamente ricorrere al Presidente della Repubblica. Prima che i 120 giorni
previsti spirassero, è tuttavia entrato in vigore il provvedimento normativo da
ultimo menzionato.
Qui si coglie in particolare l’effetto retroattivo del
divieto di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 53/2010, che sulla base della soluzione
fatta propria dal TAR si determinerebbe, pervenendosi a statuire
improponibilità del ricorso straordinario sin dall’epoca dell’emanazione
dell’atto. Ed allora, è evidente che negare l’esperibilità del rimedio
giustiziale a causa della sopravvenienza normativa nella pendenza del termine
per proporlo conduce a negarne la proponibilità
Il tutto, come osserva l’appellante, inoltre, in
chiaro contrasto non solo con la ratio ricavabile dall’art. 5
cod. proc. civ., ma anche con l’art. 24 Cost., visto che esso opererebbe quando
il termine di 60 giorni per l’impugnativa giurisdizionale era già spirato, in
pendenza del quale, nondimeno, detta parte poteva confidare sulla regola dell’alternatività
con il ricorso straordinario.
7. Devono a questo punto essere esaminate le censure
avverso il provvedimento impugnato in primo grado.
Cominciando da quelle di carattere sostanziale, con il
primo motivo si sostiene che attraverso la delibera impugnata il Comune di Bari
avrebbe eluso il giudicato di annullamento dell’affidamento diretto del
servizio alla Amtab, attraverso un nuovo affidamento dello stesso alla medesima
società.
7.1 Detta doglianza non tiene tuttavia conto che con
la sentenza n. 591/2009 questa Sezione ha censurato non già l’affidamento
diretto in sé, ma ha rilevato l’insussistenza del presupposto del controllo
analogo necessario a dare luogo ad un legittimo affidamento in house, a causa
della possibilità che nel capitale dell’affidataria diretta potessero entrare
soggetti privati.
A conforto di tale rilievo va sottolineato che questa
Sezione, nella sentenza 29 marzo 2011, n. 1316, resa in sede di giudizio di
ottemperanza nei confronti del suddetto giudicato, ha dichiarato inammissibile
il ricorso della medesima Anav alla luce delle determinazioni assunte
dall’amministrazione resistente in seguito all’annullamento dell’affidamento
disposto con delibera consiliare n. 238 del 18 dicembre 2003.
Conviene riportare il seguente passaggio: “Successivamente
al giudicato l’ente, pur non potendo interrompere bruscamente il servizio già
affidato alla società suddetta (trattandosi di un servizio di mobilità
cittadina che, naturalmente, deve avere per necessità un continuum di
attività): a) ha modificato le clausole statutarie onde impedire la vendita a
terzi delle azioni; b) si è comunque premurato di porre in essere una procedura
di evidenza pubblica per la individuazione di un socio privato (a cui
attribuire il 40 per cento delle azioni) nell’ambito di una società mista a cui
assegnare il trasporto pubblico locale nella città di Bari; c) ha emanato
ulteriori delibere in ossequio alla normativa sopravvenuta in materia di
società miste (art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, l. n. 166 del 2009 che lo ha
novellato)”.
La modifica dello statuto richiamata al punto a) è
quella adottata con delibera consiliare n. 75 del 5 agosto 2008, con la quale
il Comune di Bari, nelle more del deposito della sentenza n. 591/2009 dopo la
pubblicazione del dispositivo (n. 301 del 9 aprile 2008), ha modificato lo
statuto della Amtab, al fine di adeguarlo ai principi comunitari e nazionali in
materia di società in house.
7.1.1 Qui è ancora il caso di soggiungere che non può
indurre ad accogliere il motivo la circostanza, valorizzata dall’appellante,
che l’amministrazione abbia manifestato (con la delibera consiliare n. 1/2010,
sulla base della proposta n. 2009/041/00005, di cui si dà atto nella delibera
impugnata) l’intendimento di mantenere la partecipazione totalitaria detenuta
nella predetta affidataria.
Sul punto il Comune di Bari ha buon gioco a replicare
che tale decisione è stata adottata in esecuzione dell’obbligo imposto agli
enti locali dall’art. 3, commi 27 e 28, della legge finanziaria per il 2008 (n.
244/2007), ma essa non costituisce ostacolo alla trasformazione della Amtab in
società mista.
7.2 Segue poi l’esame del quarto motivo, nel quale si
deduce la violazione dell’obbligo di affidare il servizio mediante gara, quale
discendente, per il trasporto pubblico locale, dal combinato disposto degli
artt. 23-bis l. n. 133/2008 (in allora vigente), 113, comma 1-bis,
t.u.e.l. e 18 d.lgs. n. 422/1997 (“Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
7.2.1 Anche questo motivo è infondato.
Come osserva l’appellata amministrazione, è proprio
l’armonizzazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica introdotta dall’art. 23-biscitato ad avere condotto al
recepimento, nel settore del trasporto pubblico locale, del modello di gestione
della società mista.
Infatti, successivamente all’abrogazione per
incompatibilità, ad opera del ridetto art. 23-bis, del comma 5, lett.
b), dell’art. 113, t.u.e.l., che tale modello prevedeva, il regolamento
attuativo della prima disposizione di cui d.p.r. n. 168/2010 è intervenuto
specificamente sulla normativa di settore per il trasporto pubblico. Ciò
attraverso l’espunzione dall’art. 18, comma 3-bis, d.lgs. n. 422/1997
dell’avverbio “esclusivamente”, che figurava in apertura del
richiamo al precedente comma 2, relativo alle procedure concorsuali previste
per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale al termine del
periodo transitorio caratterizzato dalla presenza di gestori in concessione. Da
tale espunzione è quindi conseguita, in seguito alla generalizzazione del
modello gestorio della società mista per tutti i servizi pubblici locali
compresi nel campo di applicazione dell’art. 23-bis, per effetto delle
modifiche introdotte con il d.l. n. 135/2009, la riespansione di questo anche
al servizio di trasporto pubblico locale. E ciò sia perché tale modello non è
espressamente eccettuato da tale norma generale, sia perché non derogato dalla
normativa di settore ad esso relativa.
7.3 Il quinto motivo è inficiato da una premessa
errata ed è pertanto infondato anch’esso.
Con esso, l’ANAV suppone che il ricorso alla società
mista dia luogo ad un affidamento in house.
Nella sua perentorietà l’assunto è tuttavia
contraddetto dai rilievi svolti dalla sezione II di questo Consiglio di Stato
nel parere in data 18 aprile 2007 (affare n. 456/2007) e quindi dall’Adunanza
plenaria, nella decisione 3 marzo 2008, n. 1.
In tali precedenti sono stati tracciati i limiti di
compatibilità di tale modello con gli imperativi comunitari di apertura della
concorrenza, essendosi ivi asserito che questi ultimi sono soddisfatti:
allorché il socio privato sia selezionato con procedura ad evidenza pubblica;
che, inoltre, nell’ottica di una piena fungibilità tra gli schemi negoziali
dell’appalto e della società, tale socio sia affidatario di compiti di
carattere operativo, posti a base della gara, e non già mero apportatore di
capitale; che, infine, la società abbia dunque un oggetto sociale definito,
consistente nello svolgimento del servizio e non già aperto genericamente a
molteplici servizi o attività di interesse pubblico, nonché a tempo
determinato, con obbligo di rinnovo della gara alla scadenza.
La censura è del tutto silente in ordine a tali
specifici profili, rivelandosi dunque generica.
7.4 L’Anav stigmatizza poi il contrasto tra la
delibera consiliare impugnata e quella adottata dalla giunta municipale in data
7 ottobre 2008, n. 963, con la quale si era incaricata la competente direzione
di predisporre gli atti necessari all’indizione di una procedura ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio.
In contrario può tuttavia osservarsi che tale delibera
è stata emanata dopo la pubblicazione del dispositivo di annullamento sopra
detto e nelle more del deposito della sentenza di questa Sezione, poi numerata
591/2009, allorché non era quindi chiaro il vincolo conformativo discendente da
tale statuizione giurisdizionale. In seguito al deposito di quest’ultima ed al
sopravvenuto art. 23-bis l. n. 133/2008 la stessa giunta ha
adottato la delibera n. 262 del 9 aprile 2009, superata poi da quella adottata
dal consiglio oggetto del presente giudizio, con la quale si è determinata nel
senso di verificare la possibilità di affidare nuovamente in house il servizio.
Non vi è dunque contraddittorietà tra provvedimenti,
ma una rivalutazione dei presupposti di legittimità del proprio operato una
volta conosciuti i vincoli conformativi discendenti dal giudicato o dallo ius
superveniens.
7.5 Può dunque passarsi ad esaminare le censure di
ordine procedimentale.
Palesemente destituito di fondamento è il terzo motivo
d’appello, con il quale l’ANAV si duole di non essere stata convocata alla
conferenza di servizi tenuta dall’amministrazione resistente in data 23 marzo
2009, richiamata nella delibera impugnata.
Come ancora una volta controdedotto dal Comune di
Bari, quella ora menzionata non è riconducibile in realtà al modello
prefigurato dall’art. 14 e seguenti della legge generale sul procedimento
amministrativo n. 241/1990, ma solo una riunione tra i rappresentanti
dell’amministrazione, il segretario generale ed i responsabili dei servizi
aventi competenza sull’affare.
7.6 Residua quindi il motivo con il quale viene
lamentata l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.
7 della legge da ultimo citata.
Sul punto, non può innanzitutto convenirsi con la tesi
dell’amministrazione, secondo cui nel caso di specie l’obbligo partecipativo in
questione non era necessario, perché la stessa controparte aveva provveduto a
notificarle, in data 7 maggio 2009, la sentenza n. 591/2009.
In primo luogo, l’assunto è erroneo perché suppone non
dovuta la comunicazione di avvio del procedimento allorché questo scaturisca
dall’iniziativa della parte privata, in contrasto invece con quanto si ricava
dall’art. 8 l. n. 241/1990, il quale, nel disciplinare il contenuto di tale
comunicazione, contiene una specificazione proprio con riguardo alla tipologia
di procedimenti in questione (comma 2, lett. c-ter).
In secondo luogo perché la suddetta notifica non è
idonea a mutare in procedimento ad iniziativa di parte quello che
l’amministrazione deve doverosamente intraprendere d’ufficio per ottemperare al
giudicato, in virtù di un obbligo su di essa gravante, ora sancito dall’art.
112, comma 1, cod. proc. amm., ma anche per il passato immanente al sistema di
tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ed
incontestabilmente desunto, quindi, dall’ordinamento giuridico.
7.6.1 Questa notazione importa, specularmente, che nei
confronti della parte privata vittoriosa nel giudizio da cui è scaturita la
sentenza da ottemperare, sussiste indubbiamente una posizione giuridica
differenziata e qualificata in seguito all’esito vittorioso in ordine
all’impugnazione degli atti di gara (in termini si è espressa questa Sezione,
nella sentenza 18 aprile 2012, n. 2261).
Tale titolo la avrebbe certamente legittimata a
interloquire nel procedimento poi culminato con la delibera qui impugnata, al
fine di prospettare all’amministrazione eventuali alternative di fatto.
7.6.2 Peraltro, essendosi accertato in questa sede
processuale che il modello della società mista resiste alle censure dedotte
dalla Anav, deve ritenersi perfezionata la sanatoria processuale di cui
all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990.
Giova infatti sottolineare sul punto che se queste
censure non sono state ritenute fondate, non si vede quale utilità deriverebbe
all’odierna appellante dall’accoglimento del motivo in esame, visto che il
Comune di Bari potrebbe eseguire il giudicato semplicemente riadottando il
modello della società mista per le considerazioni svolte nella presente
pronuncia.
8. In conclusione, anche l’appello avverso la sentenza
n. 1336/2011 deve essere respinto, con le precisazioni finora viste.
Nella complessità delle questioni trattate il Collegio
ravvisa giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ. per compensare integralmente
le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe
proposti, li respinge entrambi, confermando le sentenze appellate con le
correzioni di cui alla motivazione.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento