EDILIZIA & PROCEDIMENTO:
la P.A. conserva potere di autotutela
anche dopo la scadenza del termine perentorio
per l'esercizio del potere inibitorio
in materia di SCIA
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 16 aprile 2014 n. 1880).
Come diceva un saggio, "tutto quello che hai detto prima della parola <però>, non conta nulla".
Massima
Il termine per l'esercizio del potere inibitorio doveroso, nel caso di d.i.a., è perentorio, ma anche dopo il suo decorso la Pubblica amministrazione conserva un potere residuale di autotutela; peraltro tale potere residuale, con il quale l'Amministrazione è chiamata a porre rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dalle norme citate, con particolare riguardo alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.
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