APPALTI & PROCESSO:
il deposito documentale
dell'aggiudicazione definitiva
non vale a far decorrere il
termine dimezzato
per l'impugnazione:
occorre la notifica alla parte
"ex" art. 79 del D.Lgs. n.
163/2006
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III,
sentenza 13 maggio 2013, n.
4749).
Magnifica sentenza.
Se la P.A. invece di comunicarti ai sensi dell'art. 79 del Codice
Appalti l'aggiudicazione definitiva, la inserisce tra decine di documenti che
deposita (guarda caso) qualche mese prima dell'udienza di merito, per poi
eccepire l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della stessa
con i motivi aggiunti, ovviamente in sede di discussione e non in memoria
(dovesse il ricorrente essere ancora in termini...),
beh carissimi, il Giudice amministrativo dice che "non ci
siamo", ci vuole la notificazione alla parte e non la comunicazione al
difensore, altrimenti "carissima P.A." devi dar prova dell'effettiva
conoscenza.
Principi sacrosanti di fronte ad un palese abuso dello strumento
processuale.
A me questa "trappola" è capitata
proprio 2 settimane fa: stesso Giudice, stesso collegio, stessa controparte...
Massima
1. Con riferimento allo speciale rito di cui all'articolo 120 c.p.a. la ricezione della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006 cristallizza il momento della piena conoscenza; il dimezzamento dei termini per proporre ricorso previsto dal citato articolo 120 c.p.a. non ha tuttavia diminuito gli oneri di diligenza a carico delle imprese partecipanti, con la conseguenza che, qualora la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all'articolo 79 è ad essa che deve farsi riferimento ai fini della proposizione del ricorso, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti.
2. E, tuttavia, la predetta comunicazione non può dirsi esclusiva e tassativa, non potendosi escludere che la piena conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita anche in momento anteriore e con altre forme, con onere della prova a carico di chi la eccepisce; la comunicazione prevista dal citato articolo 79, infatti, che ha la finalità di garantire la piena conoscenza e la certezza della data di conoscenza in relazione agli atti di gara - e segnatamente esclusioni e aggiudicazioni- non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto, cosicché la detta norma lascia appunto in vita la possibilità che la piena conoscenza dell'atto, ai fini che interessano sia acquisita con forme diverse.
3. E, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione (che usualmente si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto dell'atto), per essere rispondente al principio costituzionale della effettività del diritto di difesa, deve essere della parte e non del suo difensore, con la conseguenza che il deposito dei provvedimenti impugnati in giudizio non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli stessi ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale
4. Peraltro, poiché l'articolo 79, letto in combinato disposto con l'articolo 120 c.p.a., stabilisce il principio secondo il quale per l'impugnativa è necessaria non la semplice conoscenza dell'atto nei suoi elementi imprescindibili, vale a dire la semplice comunicazione del soggetto risultato aggiudicatario, ma, proprio per consentire un corretto rapporto processuale, altresì quella relativa alle motivazioni e/o alle procedure che hanno determinato l'amministrazione nella scelta operata, ne consegue che la norma di "apertura" contenuta sempre nell'articolo 120 c.p.a., all'ultimo inciso, secondo il quale il termine per l'impugnazione decorre, appunto, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, deve essere letta in maniera sistematica, intendendo per detta conoscenza, esclusivamente quella del provvedimento completo degli elementi ritenuti rilevanti dallo stesso art. 79 codice degli appalti.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58
del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
società ROMA TPL S.C. a r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di
capogruppo-mandataria del R.T.I. costituito con le società mandanti Consorzio
Trasporti Italiani- CO.TRI., Ronabus s.r.l. e Società Abruzzese Trasporti
Automobilistici - S.A.T.A. s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.
Stefano Vinti e Chiara Carosi ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio, in Roma, via Emilia n. 88;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ottavi e elettivamente
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Roma, alla via del
Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
società Turismo F.C. di C.F.V. C Sas, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo
Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Maria Venchi, in
Roma, v.le G. Mazzini n. 142;
società Mi. s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Alberto
Romano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale XXI
Aprile n. 11;
società M. Bus di M.A. & C s.n.c., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma,
via Cola di Rienzo n.271;
società Autoservizi Meridionali s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.
Massimo Rutigliano e Francesca Giuffré, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Francesca Giuffré, in Roma, via dei Gracchi n. 39;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del
Direttore della Direzione coordinamento e controllo del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di Roma Capitale
n. 803 del 27.11.2012 con la quale è stato disposto:
1) "di escludere, per le motivazioni
di cui in premessa ed ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il RTI tra
"Roma TPL S.c. a r.l. con Consorzio Trasporti Italiani CO.TR.I. con
Ronabus S.r.l. e con Società abruzzese Trasporti S.A.TA. a.r.l." dalla
gara d'appalto, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento dei "servizi
di trasporto riservato scolastico e per l'affidamento del servizio trasporto
disabili a chiamata II per la durata di 8 anni;
2) per l 'effetto, di non convalidare
l'aggiudicazione provvisoria dei lotti A e B della gara in oggetto a! predetto
raggruppamento temporaneo di imprese, di cui alla propria precedente
determinazione dirigenziale n. 573 del 26 luglio 2012;
3) di procedere, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 38, comma I-ter, del D.Lgs. n. 163 del 2006, alla
segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
4) di procedere, con separato
provvedimento, all'incameramento della cauzione provvisoria prodotta dal RTI
escluso per la partecipazione alla gara".
- della relativa nota di comunicazione di
cui al prot. n. 25687 del 28.11.2012;
- della determinazione dirigenziale n. 833
del 5.12.2012, con la quale è stata disposta 1'aggiudicazione definitiva del
lotto A e il rilascio del nulla osta alla stipula del relativo contratto in
favore della società Turismo F.C. di C.F.V. & C. s.a.s., nonché
l'approvazione integrale della soluzione tecnica (con conseguente integrazione
dell'art. 33 del CSA) da quest'ultima proposta;
- della relativa nota di comunicazione di
cui al prot. n. 314921 del 7.12.2012;
- della relazione sull'espletamento del
controllo dei requisiti ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti -
Lotto A, di cui al prot. n. 25407 del 26.11.2012, redatta dal RUP e inviata in
pari data al Direttore della Direzione Coordinamento e Controllo;
- della nota di cui al prot. n. 26436 del
5.12.2012, con la quale Roma Capitale ha comunicato e segnalato all'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici l'esclusione disposta con la determinazione
dirigenziale n. 803/2012, inviandola via fax unitamente al Modello A;
- della determinazione dirigenziale n. 906
del 24.12.2012, con la quale è stato determinato di "non accogliere
l'istanza di autotutela presentata in data 18 dicembre 2012- ai sensi
dell'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006";
- della relativa nota di comunicazione di
cui al prot. n. 28625 del 24.12.2012;
- e, per quanto occorrer possa, del punto
III.2) del bando di gara e del punto 1.1, lett. B) e delle sezioni 4 e 8 del
disciplinare di gara;
- nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso o consequenziale, ivi compresi il contratto di appalto eventualmente
già stipulato con l'aggiudicataria, l'atto di affidamento del servizio
all'aggiudicatario definitivo a partire dal 1.1.2013 nonché ogni atto
successivo alla D.D. n. 803 del 27.11.2012, riguardante l'aggiudicazione
definitiva del Lotto B e la stipula del relativo contratto di appalto;
e per il risarcimento
dei danni illegittimi conseguenti, in
forma specifica mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e
stipulazione del relativo contratto, ovvero mediante subentro nello predetto
contratto, nel frattempo eventualmente stipulato, previa dichiarazione di
inefficacia del medesimo, nonché, in via subordinata, per il risarcimento per
equivalente monetario del danno subito e subendo per effetto dell'attività
illegittima posta in essere.
e con il ricorso per motivi aggiunti
- della determinazione dirigenziale di
Roma Capitale n. 119 del 15.2.2013, con la quale è stato disposto
l'incameramento della cauzione provvisoria.
e con il ricorso incidentale
- tutti gli atti impugnati con il ricorso
introduttivo del presente giudizio;
- il bando di gara, il disciplinare di
gara, il capitolato speciale di appalto nonché tutti i verbali di gara e, in
particolare, il verbale relativo alla seduta pubblica del 2-6 marzo 2012;
- la nota di cui al prot. n. 17269 del
7.8.2012 di rigetto del preavviso di ricorso, nella parte in cui non è stata
disposta l'esclusione dalla gara della società Roma TPL;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso
per motivi aggiunti nonché il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Roma Capitale, della società Turismo F.C. di C.F.V. C s.a.s. , Mi. s.p.a.,
M. Bus di M.A. & C s.n.c. e di Autoservizi Meridionali s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
24 aprile 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Roma Capitale- Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con il bando di
gara spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E in data 21.11.2011, ha indetto
una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per "l'affidamento
dei servizi di trasporto riservato scolastico e per l'affidamento del servizio
trasporto disabili a chiamata, per la durata di 8 anni".
Alla predetta procedura di gara ha preso
parte anche il costituendo R.T.I. tra la società designata mandataria ROMA TPL
S.C. a r.l. (d'ora in poi, per brevità, solo Roma TPL) e le società mandanti
Consorzio Trasporti Italiani- CO.TRI., Ronabus s.r.l. (d'ora in poi, per
brevità, solo Ronabus) e Societa Abruzzese Trasporti Automobilistici- S.A.T.A.,
il quale costituendo RTI, con la determinazione dirigenziale n. 573 del
26.07.2012, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio di entrambi i lotti A
e B.
Con la successiva nota di cui al prot. n.
16536 del 27.07.2012 è stata avviata la fase di verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di domanda di partecipazione
alla gara ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
che si è conclusa con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 803 del
27.11.2012, con la quale è stata disposta l'esclusione del costituendo R.T.I.
dalla partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi per entrambi i
lotti A e B, comunicata con la nota di cui al prot. n. 25687 del 28.11.2012.
L'amministrazione ha assunto, a fondamento
dell'esclusione della ricorrente, una motivazione che è stata articolata su tre
distinti ed autonomi profili, tutti inerenti alla violazione
dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e riferiti in
parte alla società mandataria Roma TPL e in parte alla società mandante
Ronabus.
In particolare il primo motivo di
esclusione riguarda le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 38, comma
1, lett. c, del D.Lgs. n. 163 del 2006 in conseguenza della discrasia
riscontrata in sede di comprova del possesso dei requisiti, tra quanto
dichiarato in sede di offerta e quanto risultante dalle certificazioni
acquisite dall'amministrazione successivamente all'aggiudicazione provvisoria,
essendo emerse condanne non dichiarate nei confronti dei sig.ri A.P.,
Presidente del C.d.A. della società mandataria Roma TPL e del CO.TR.I., M.C.,
Direttore Generale e Direttore Tecnico della Roma TPL e Consigliere del
CO.TR.I. e C.T., legale rappresentante della società Autoservizi T. S.r.l.,
consorziata del CO.TR.I. .
Il secondo motivo di esclusione riguarda
la insussistenza del requisito della regolarità fiscale, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
atteso che risulterebbero a carico della società Ronabus plurime violazioni
definitivamente accertate di violazione degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse per un importo complessivo superiore a Euro
140.000,00, e, pertanto, superiore al limite previsto dall'articolo 48 bis,
commi 1 e 2 bis, delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da attestazione di
regolarità fiscale dell'Agenzia delle entrate del 12.9.2012 in copia agli atti.
Il terzo motivo di esclusione riguarda la
insussistenza del requisito della regolarità contributiva, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
atteso che la società Ronabus non risulterebbe in regola con il versamento dei
premi e accessori come da DURC dell'INPS emesso in data 19.10.2012 e in copia
agli atti.
Ne è conseguita la comunicazione e
segnalazione all'A.V.C.P. dell'esclusione disposta con la determinazione
dirigenziale n. 803 del 2012 con la nota di cui al prot. n. 26436 del 5.12.2012
nonché la deliberazione dell'incameramento della cauzione provvisoria con
separato provvedimento.
Contestualmente, con la determinazione
dirigenziale n. 833 del 5.12.2012, è stata disposta 1'aggiudicazione definitiva
del lotto A e il rilascio del nulla osta alla stipulazione del relativo
contratto in favore della società Turismo F.C. di C.F.V. & C. s.a.s.,
nonché l'approvazione integrale della soluzione tecnica (con conseguente
integrazione dell'art. 33 del CSA) da quest'ultima proposta, comunicata con la
nota di cui al prot. n. 314921 del 7.12.2012.
La società mandataria Roma TPL ha, quindi,
chiesto di avere accesso alla documentazione amministrativa relativa al
procedimento di verifica di possesso dei requisiti di cui trattasi e posta a
fondamento dell'esclusione, alla cui istanza è stata data regolarmente seguito
con la relativa acquisizione in data 14.12.2012; la Roma TPL ha, quindi,
presentato l'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di
esclusione disposto nei propri confronti, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006.
La suddetta istanza è stata, tuttavia,
respinta con la determinazione dirigenziale n. 906 del 24.12.2012, con la quale
sono state ribadite le motivazioni in precedenza addotte a fondamento della
disposta esclusione, con conseguente conferma della stessa.
Con il ricorso in epigrafe, notificato in
data 27.12.2012 e depositato in data 4.1.2013, la Roma TPL ha impugnato:
A) la determinazione dirigenziale del
Direttore della Direzione coordinamento e controllo del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di Roma Capitale
n. 803 del 27.11.2012 con la quale è stato disposto:
1) "di escludere, per le motivazioni
di cui in premessa ed ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il RTI tra
"Roma TPL S.c. a r.l. con Consorzio Trasporti Italiani CO.TR.I. con
Ronabus S.r.l. e con Società abruzzese Trasporti S.A.TA. a.r.l." dalla
gara d'appalto, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento dei "servizi
di trasporto riservato scolastico e per l 'affidamento del servizio trasporto
disabili a chiamata II per la durata di 8 anni;
2) per l 'effetto, di non convalidare
l'aggiudicazione provvisoria dei lotti A e B della gara in oggetto a! predetto
raggruppamento temporaneo di imprese, di cui alla propria precedente
determinazione dirigenziale n. 573 del 26 luglio 2012;
3) di procedere, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 38, comma I-ter, del D.Lgs. n. 163 del 2006, alla
segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
4) di procedere, con separato
provvedimento, all'incameramento della cauzione provvisoria prodotta dal RTI
escluso per la partecipazione alla gara " e la relativa nota di
comunicazione di cui al prot. n. 25687 del 28.11.2012;
B) la determinazione dirigenziale n. 833
del 5.12.2012, con la quale è stata disposta 1'aggiudicazione definitiva del
lotto A e il rilascio del nulla osta alla stipula del relativo contratto in
favore della società Turismo F.C. di C.F.V. & C. s.a.s., nonché
l'approvazione integrale della soluzione tecnica (con conseguente integrazione
dell'art. 33 del CSA) da quest'ultima proposta e la relativa nota di
comunicazione di cui al prot. n. 314921 del 7.12.2012;
C) la relazione sull'espletamento del
controllo dei requisiti ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti -
Lotto A, di cui al prot. n. 25407 del 26.11.2012, redatta dal RUP e inviata in
pari data al Direttore della Direzione Coordinamento e Controllo;
D) la nota di cui al prot. n. 26436 del
5.12.2012, con la quale Roma Capitale ha comunicato e segnalato all'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici l'esclusione disposta con la determinazione
dirigenziale n. 803/2012, inviandola via fax unitamente al Modello A;
E) la determinazione dirigenziale n. 906
del 24.12.2012, con la quale è stato determinato di "non accogliere
l'istanza di autotutela presentata in data 18 dicembre 2012- ai sensi
dell'articolo 243 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006" e la
relativa nota di comunicazione di cui al prot. n. 28625 del 24.12.2012;
F) per quanto necessario, il punto III.2)
del bando di gara ed il punto 1.1, lett. B) e le sezioni 4 e 8 del disciplinare
di gara;
G) ogni altro atto presupposto, connesso o
consequenziale, ivi compresi il contratto di appalto eventualmente già
stipulato con l'aggiudicataria, l'atto di affidamento del servizio
all'aggiudicatario definitivo a partire dal 1.1.2013 nonché ogni atto
successivo alla d..d. n. 803 del 27.11.2012, riguardante l'aggiudicazione
definitiva del Lotto B e la stipulazione del relativo contratto di appalto.
Ha, altresì, chiesto la condanna di Roma
Capitale al risarcimento dei danni illegittimi conseguenti, in via principale,
in forma specifica mediante aggiudicazione in favore della ricorrente e
stipulazione del relativo contratto, ovvero mediante subentro nello predetto
contratto, nel frattempo eventualmente stipulato, previa dichiarazione di
inefficacia del medesimo, e, in via meramente subordinata, per il risarcimento
per equivalente monetario del danno subito, che è stato quantificato nella
misura del 13% dell'importo posto a base di gara, oltre alle spese sostenute
per la partecipazione alla procedura di gara, da liquidarsi anche in via
equitativa ai sensi dell'articolo 1226 cod. civ. .
Ha dedotto l'illegittimità degli atti e
provvedimenti impugnati con un unico complesso motivo di censura per violazione
e falsa applicazione degli articoli 37, 38, comma l, lett. c), g) e i), e comma
2, e 45 del D.Lgs. n. 163 del 2006,
dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo
45, comma 2, lett. g), della Direttiva UE 18/2004 e per eccesso di potere per
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare del
punto 111.2) del bando e del punto 1.1, lett. B), del disciplinare di gara, per
violazione del principio di buon andamento e correttezza dell'azione
amministrativa nonché dei principi di proporzionalità, tassatività e di stretta
interpretazione delle norme sanzionatorie e dei principi di massima concorrenza
e partecipazione alle gare, per carenza di istruttoria e di presupposti,
travisamento, illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento e difetto
di motivazione.
Quanto al primo motivo di esclusione,
concernente la violazione dell'articolo 38, comma 1, lett. c), in conseguenza
della discrasia riscontrata in sede di comprova del possesso dei requisiti ai
sensi dell'articolo 48, tra quanto dichiarato in sede di offerta e quanto
risultante dalle certificazioni acquisite dall'amministrazione successivamente
all'aggiudicazione provvisoria, essendo emerse condanne non dichiarate nei
confronti dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici delle società
partecipanti al costituendo RTI, varrebbero le seguenti considerazioni:
- la pena pecuniaria cui il sig. P. è
stato condannato, oltre undici anni fa, in conseguenza di un reato, concernente
peraltro la violazione del Codice della Strada, commesso diciotto anni prima,
sarebbe estinta da oltre due anni per l'applicazione dell'indulto di cui
alla L. n. 241 del 2006 e, peraltro, non sarebbe dovuta essere resa
alcuna dichiarazione al riguardo, in quanto trattasi di reato estraneo rispetto
alla tipologia dei reati a cui si riferisce l'articolo 38 richiamato;
- il reato, commesso diciassette anni
prima, in conseguenza del quale il sig. C. è stato condannato, oltre tredici
anni fa, sarebbe stato medio tempore depenalizzato ai sensi dell'articolo
2630 c.c., riformato, insieme all'intero Titolo XI del Libro V, dal D.Lgs.
n. 61 del 2002 e, pertanto, ai sensi dello stesso articolo 38, comma 1,
lett. c, del medesimo decreto, non sarebbe dovuta essere resa alcuna
dichiarazione al riguardo, in quanto la norma dispone espressamente che
"l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato ...";
- sarebbe, al momento, ancora in corso il
procedimento di riabilitazione del sig. T. cui è stata ascritta, diciassette
anni prima, una cd. "pena patteggiata", ai sensi dell'articolo
444 c.p.p., commutata in una multa di Euro 632,66, eseguita da sedici anni, per
un reato commesso diciotto anni fa e, pertanto, anche in tal caso non sarebbe
dovuta essere resa alcuna dichiarazione al riguardo, in quanto il reato
dovrebbe considerarsi estinto ope legis ai sensi dell'articolo 445 c.p.p.,
atteso che l'estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2,
c.p.p., nella sussistenza dei requisiti normativamente richiesti, circostanza
che, nel caso di specie, sarebbe incontestabile, dovrebbe essere dichiarata
d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione sul quale incomberebbe il
relativo onere, non potendone fare derivare conseguenze negative in capo
all'interessato nel caso di mancata tempestiva adozione del relativo
provvedimento;
- in una prospettiva comunitariamente
orientata, avuto riguardo al tenore dell'articolo 45, comma 2, lett. G) della
direttiva UE n. 18/2004, dovrebbe ritenersi rilevante non la mera fattispecie
della falsa dichiarazione in se, quanto piuttosto il fatto che, da un alto,
l'asserita falsità sia stata prodotta sulla scorta di una colpa grave in capo
al dichiarante e, dall'altro, che l'informazione omessa o non correttamente
rappresentata sia idonea a minare l 'affidabilità del concorrente;
- secondo un orientamento della stessa
giurisprudenza amministrativa più attenta sussisterebbe la necessità di
"indagare se il reato per il quale si è verificata la mancata
dichiarazione incida effettivamente sul requisito di affidabilità morale
richiesto dal Codice per essere destinatari dell'affidamento di una commessa
pubblica" con il conseguente esercizio, da parte dell'amministrazione
aggiudicante, di un potere discrezionale di valutazione dei reati ascritti agli
interessati;
- nel caso di specie, invece, non sarebbe
stato svolto da parte dell'amministrazione alcun accertamento in concreto, in
quanto, come emergerebbe dalla lettura della determinazione dirigenziale n. 803
del 2012, questa si sarebbe limitata a riscontrare la discrasia esistente tra
il contenuto della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione alla
gara e quanto successivamente emerso in sede di comprova dei requisiti, senza
svolgere alcun approfondimento istruttorio al riguardo, non potendo, in senso
contrario, valere il richiamo alla relazione redatta dal R.U.P. di cui al prot.
n. 25407 del 26.11.2012, atteso che, da un lato, neppure quest'ultima avrebbe
dato atto dello svolgimento di approfondimenti specifici sul punto e,
dall'altro, comunque l'amministrazione non avrebbe nemmeno, in sede di
esclusione dalla gara della ricorrente, analizzato le argomentazioni ivi
articolate in maniera critica, limitandosi a richiamarne gli esiti, con il conseguente
difetto di istruttoria e di motivazione, che non può ritenersi colmato neppure
dal detto richiamo "per relationem";
- nessuna delle condanne riportate dai
soggetti in questione potrebbe essere comunque ritenuta incidente sulla
moralità professionale e, pertanto, idonea a determinare l'esclusione
dell'offerta;
- si tratterebbe, peraltro, di reati o
depenalizzati o abrogati o estinti e, in ogni caso, commessi in epoca
decisamente remota nel tempo;
- sarebbe confermata, dalle considerazioni
che precedono, l'assoluta buona fede con cui le relative dichiarazioni di gara
negative sono state rese;
- si tratterebbe, comunque, infine, anche
nel caso in cui si ritenesse l'effettiva sussistenza di una dichiarazione
qualificabile in termini di falsità, di un'ipotesi di cd. "falso
innocuo", secondo un - sebbene non univoco - orientamento della
giurisprudenza in materia, che riconosce la doverosità dell'effettuazione di
una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, nella
considerazione che il primo comma dell'articolo 38 del D.Lgs. n.
163 del 2006ricollegherebbe l'esclusione dalla gara al dato sostanziale del
mancato possesso dei requisiti indicati.
Altrettanto infondato sarebbe il secondo
motivo dell'esclusione concernente l'insussistenza del requisito della
regolarità fiscale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. g,
del D.Lgs. n. 163 del 2006, atteso che risulterebbero a carico della
società Ronabus plurime violazioni definitivamente accertate di violazione
degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse per un importo
complessivo superiore a Euro 140.000,00, e, pertanto, superiore al limite
previsto dall'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, come da attestazione di regolarità fiscale del 12.9.2012 in atti.
La relativa dichiarazione sarebbe stata
resa in assoluta buona fede e senza alcuna colpevolezza da parte della Ronabus,
atteso che gli adempimenti fiscali della stessa sarebbero stati per lungo tempo
curati tramite uno studio esterno di consulenza fiscale, cui era stata
demandata l'intera gestione fiscale ed erano state rilasciate anche le deleghe
per effettuare direttamente i pagamenti, con la conseguenza che questa non
avrebbe avuto alcuna contezza in tempo reale della propria posizione fiscale,
confidando, tuttavia, nella regolarità e tempestività della gestione dei propri
adempimenti fiscali.
La mancanza della malafede sarebbe,
peraltro, comprovata ulteriormente dalla circostanza che, prima di avere
notizia dell'esclusione, la società ha revocato la delega al proprio consulente
fiscale, inoltrando all'Agenzia delle Entrate una domanda di regolarizzazione
mediante rateizzazione degli importi dovuti, che è stata accolta e alla quale è
seguita non solo l'elaborazione di un piano di rientro ma anche il versamento
della prima rata addirittura prima del relativo termine di scadenza; e,
nonostante nell'ipotesi in questione la rateizzazione sia stata accordata
successivamente alla presentazione dell'offerta, dovrebbe ritenersi che la
società, avendo ottenuto la detta rateizzazione, dovrebbe essere considerata in
regola ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
atteso che l'istanza è stata presentata e accolta comunque prima
dell'emanazione del provvedimento di esclusione.
L'esclusione disposta per il suddetto
motivo sarebbe, peraltro, stata adottata in violazione del principio di
proporzionalità, atteso che, nonostante la dichiarazione in questione riguardi
la sola società mandante, tuttavia questa colpisce l'intero costituendo RTI, a
cui peraltro la Ronabus partecipa per il solo 14% mentre la mandataria Roma
TPL, partecipante al RTI con il 51%, sarebbe comunque ampiamente qualificata
per assumere la detta quota e svolgere i relativi servizi.
Il carattere tipicamente personale che
ogni sanzione riveste di per se avrebbe, invece, dovuto condurre al più all'esclusione
della sola mandante e non anche dell'intero RTI, essendo la mandataria e le
altre mandanti in possesso di tutti requisiti richiesti dal bando di gara.
Né in senso contrario varrebbe il richiamo
al principio dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, atteso che, nel
caso di specie, si tratta di escludere (e non invece di aggiungere) una
mandante, peraltro portatrice di una quota del tutto esigua, con la conseguenza
che resterebbe ferma l'identità del soggetto partecipante.
Infine anche il terzo motivo di
esclusione, riguardante l'insussistenza del requisito della regolarità
contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs.
n. 163 del 2006, atteso che la società Ronabus non risulterebbe in regola con
il versamento dei premi e accessori come da DURC dell'INPS emesso in data
19.10.2012 e in atti, sarebbe infondato, trattandosi di una valutazione frutto
di un vero e proprio errore commesso dall'Istituto certificatore, atteso che
l'INPS, avrebbe erroneamente considerato, alla data dell'1.3.2012, come non
tempestivamente versate, due rate di contributi il cui termine di pagamento
sarebbe tuttavia scaduto solo in epoca successiva, ossia, rispettivamente, in
data 16.5.2012 e 16.8.2012; peraltro il suddetto errore sarebbe stato prontamente
corretto dallo stesso istituto, in sede di autotutela, in data 29.11.2012, con
il suo annullamento e la remissiva di un certificato con l'indicazione della
dicitura di regolarità.
Anche la comminatoria delle sanzioni
accessorie, ossia della segnalazione all'A.V.C.P. e l'incameramento della
cauzione provvisoria, sarebbe illegittima, atteso che i requisiti la cui
carenza è sanzionabile nei predetti termini, sarebbero riferibili
esclusivamente a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
e non anche quelli di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione
alla gara ai sensi dell'articolo 38.
La società Autoservizi Meridionali s.r.l.
(d'ora in poi per brevità solo Autoservizi) si è costituita in giudizio con
comparsa di mera forma in data 15.1.2013 e ha depositato memoria difensiva in
data 4.2.2013, con la quale ha dedotto l'infondatezza nel merito del ricorso in
quanto:
- l'indulto, ai sensi dell'articolo
174 c.p., estingue la pena ma non la relativa condanna penale e il reato
sottostante e la condanna andava, pertanto, necessariamente dichiarata;
- l'estinzione del reato non risultava
essere ancora stata dichiarata alla data di presentazione della domanda di
partecipazione e, pertanto, non essendo sufficiente, ai fini, la mera
sussistenza dei relativi presupposti, la relativa condanna necessariamente
dichiarata;
- l'ammissione alla rateizzazione del
pagamento del debito fiscale è irrilevante se il relativo provvedimento è stato
adottato in data successiva a quella presentazione della domanda di
partecipazione, con la conseguenza che anche in tal caso, la regolarità fiscale
non poteva essere dichiarata;
- atteso che l'offerente è unico e le
parti del servizio da svolgersi da parte di ciascuna impresa deve essere predeterminate
in sede di presentazione dell'offerta, la mancanza di regolarità fiscale e
contributiva della Ronabus non avrebbe potuto se non comportare l'esclusione
dell'intero RTI dalla partecipazione alla gara, determinandosi necessariamente,
nel caso della sua sola esclusione, una modificazione del soggetto contraente,
che sarebbe inammissibile al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla
legge.
Si è, altresì, costituta in giudizio la
società Mi. s.p.a. con comparsa di mera forma in data 18.1.2013, cui ha fatto
seguito il deposito della memoria difensiva in data 4.2.2013, con la quale ha
dedotto di avere partecipato alla procedura di gara di cui trattasi in
raggruppamento con la società M. Bus e di essersi collocata al secondo posto
della graduatoria relativamente al lotto B, nonché di avere, a sua volta,
impugnato gli atti della medesima gara con l'autonomo ricorso di cui al rg. n.
815/2013, insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dalla
ricorrente ma non per i motivi esposti nel relativo ricorso, bensì per i
distinti motivi articolati nel proprio richiamato ricorso.
Roma Capitale si è costituita in giudizio
in data 21.1.2013, depositando articolata memoria difensiva, con la quale ha
dedotto che:
- per la stazione appaltante, l'esclusione
del concorrente che non abbia dichiarato anche una sola delle condanne penali
riportate, anche nel caso in cui manchi la relativa menzione nel certificato
del casellario giudiziario, costituisce un atto dovuto;
- grava sul partecipante un onere di
rendere una dichiarazione completa al riguardo mentre l'amministrazione valuta
le eventuale condanne indicate nell'esercizio del potere discrezionale
spettantegli, con il conseguente penetrante onere motivazionale;
- allo stesso modo, per la stazione appaltante
costituisce atto dovuto l'esclusione del concorrente nel caso in cui sia stata
accertata la mancanza del requisito della regolarità fiscale, atteso che la
valutazione sul punto è già stata effettuata da parte del legislatore;
- il raggruppamento deve essere valutato
in termini di unitarietà ai fini della partecipazione alla procedura di gara,
avuto, altresì, riguardo al compito di coordinamento e di controllo rimesso
alla società capogruppo;
- l'incameramento della cauzione
provvisoria riguarderebbe tutti i casi di mancata stipulazione del contratto
per fatto imputabile all'affidatario, ricomprendendo nella fattispecie anche la
successiva accertata mancanza dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 38.
La società Turismo F.C. di C.F.V. & c.
s.a.s. (d'ora in poi per brevità solo F.) si è costituita in giudizio con
comparsa di mera forma in data 23.1.2013, depositando in data 30.1.2013 memoria
difensiva con la quale, dopo avere premesso in punto di fatto di avere
partecipato alla procedura di cui trattasi e di essersi collocata al secondo
posto della graduatoria relativamente al lotto A e di essere stata dichiarata
aggiudicataria definitiva a seguito dell'esclusione della ricorrente disposta
con il principale dei provvedimenti impugnati in questa sede con esecuzione
anticipata del servizio a decorrere dalla data dell'1.1.2013 e al momento in
corso di regolare esecuzione, ha dedotto che:
- l'esclusione della ricorrente era atto
dovuto trattandosi della pacifica e oggettiva riscontrata sussistenza di
dichiarazioni non veritiere sui requisiti di ordine generale richiesti dal
codice dei contratti nonché dalla lex specialis di gara proprio a pena di
esclusione, regolarmente accertata in sede di verifica, relativamente alle
quali dichiarazioni non rileva alcuna valutazione né, da un lato, dell'elemento
soggettivo, in termini di buona fede e di colpevolezza del dichiarante, proprio
al fine del non aggravamento procedimentale e della certezza giuridica, con la
conseguenza che la teoria del cd. falso innocuo non potrebbe trovare
applicazione nel caso di specie, attesa la valenza degli interessi tutelati
dalla normativa di settore, né, dall'altro, della gravità delle condanne
subite, attesa la rilevanza assorbente proprio della mera mancata dichiarazione
al riguardo delle condanne effettivamente subite;
- ai sensi dell'articolo 38, peraltro, ai
fini della non necessità di un dichiarazione al riguardo è necessario che sia
intervenuta la previa formale dichiarazione dell'estinzione del reato da parte
del giudice penale dell'esecuzione nonché la previa adozione del provvedimento
di riabilitazione dell'interessato, fattispecie che, nel caso di specie, non
ricorrerebbero;
- per quanto attiene poi alla regolarità
fiscale, rileverebbe analogamente la rilevanza meramente oggettiva della
violazione e comunque l'imputabilità alla società degli inadempimenti fiscali
cui è conseguito l'accertamento del debito fiscale nonché la circostanza che la
- solo parziale rateizzazione del debito di cui trattasi- è comunque intervenuta
successivamente alla presentazione dell'offerta di gara;
- i requisiti di partecipazione di ordine
generale devono essere posseduti da parte di tutti partecipanti alla procedura
di gara ai fini della valutazione dell'affidabilità del soggetto contraente con
l'amministrazione e la mancanza dei detti requisiti anche nei confronti di una
sola delle società partecipanti al RTI determina di conseguenza necessariamente
l'esclusione dalla gara dell'intero RTI, non rilevando nemmeno, ai fini,
l'eventuale recesso postumo della società mandante priva del requisito di
legge;
- il certificato DURC sulla base del quale
è fondato l'ultimo motivo di censura è stato comunque rilasciato in data
successiva all'adozione del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente,
e, pertanto, per questioni di ordine temporale, non assume alcuna rilevanza
dirimente.
La società M. Bus di M. A. & Co.
s.n.c. si è costituita in giudizio in data 23.1.2013 con comparsa di mera forma
e ha successivamente depositato memoria difensiva in data 4.2.2013, con la
quale, dopo avere dedotto di avere partecipato alla procedura di gara di cui
trattasi in raggruppamento con la società Mi. e di essersi collocata al secondo
posto della graduatoria relativamente al lotto B, nonché di avere, a sua volta,
impugnato gli atti della medesima gara con l'autonomo ricorso di cui al rg. n.
815/2013, ha dedotto l'infondatezza del ricorso sostanzialmente per le medesime
considerazioni già esposte da parte degli altri controinteressati,
argomentando, in particolare, l'infondatezza del secondo motivo atteso che:
- la soglia di gravità dell'inadempimento
fiscale individuato dalla legge è stato obiettivamente superato;
- le relative infrazioni fiscali,
concernenti 19 cartelle fiscali interessanti il periodo 2004/2012, e le cui
cartelle di pagamento risultano essere state tutte regolarmente notificate in
data antecedente il termine dell'1.3.2012 fissato come data ultima di
presentazione della domanda di partecipazione, devono ritenersi essere state
definitivamente accertate;
- l'istanza di rateizzazione è stata
presentata in data successiva a quella del termina di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione e rileva, comunque, l'esistenza
di oltre 70 cartelle rimaste insolute.
Con il ricorso incidentale, notificato in
data 29.1.2013 e depositato in data 4.2.2013, la F. ha impugnato i medesimi
atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché l'aggiudicazione provvisoria
in favore della ricorrente, il bando di gara, il disciplinare di gara, il
capitolato speciale di appalto e tutti i verbali di gara e, in particolare, il
verbale relativo alla seduta pubblica del 2-6 marzo 2012 e infine la nota, di
cui al prot. n. 17269 del 7.8.2012, di rigetto del preavviso di ricorso, nella
parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara della società Roma TPL
anche per il motivo nuovo indicato.
Ne ha dedotto l'illegittimità con un unico
complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione
dell'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e per
eccesso di potere per violazione del punto 1.1E del disciplinare di gara e dei
principi in materia di partecipazione dei raggruppamenti temporanei alle
procedure di gara nonché per difetto di istruttoria.
Ha dedotto che l'amministrazione avrebbe
dovuto procedere all'esclusione della ricorrente non solo per i fondati motivi
di cui alla determinazione di esclusione impugnata in via principale con il
ricorso introduttivo ma anche per non avere dichiarato, in quanto
raggruppamento soltanto costituendo, al momento di presentazione dell'offerta,
la percentuale di esecuzione del servizio nonché le parti del servizio che
sarebbero state eseguite dalle società mandanti ai sensi del comma 4
dell'articolo 37 richiamato nonché della corrispondente disposizione del
disciplinare di gara; né, in senso contrario, rileverebbe, comunque,
l'eventuale successiva sanatoria della predetta dichiarazione, in
considerazione dell'interesse pubblico che, con la predetta disposizione, si
intende tutelare.
Alla camera di consiglio del 6.2.2013,
fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato rinviato
alla pubblica udienza del 24.4.2013 ai fini della trattazione direttamente nel
merito.
Con il ricorso per motivi aggiunti,
notificato in data 18.3.2013 e depositato in data 2.4.2013, la ricorrente -
dopo avere dato atto che comunque deve ritenersi che la determinazione di cui
trattasi fosse già ricompressa tra gli atti impugnati con il ricorso
introduttivo e che, inoltre, la sua esecutività è stata differita da parte
dell'amministrazione fino alla definizione del presente giudizio con la nota di
cui al prot. n. 5491 del 25.2.2013 - ha impugnato la determinazione
dirigenziale di Roma Capitale n. 119 del 15.2.2013, con la quale è stato
disposto l'incameramento della cauzione provvisoria, deducendone
l'illegittimità esclusivamente in via derivata per i medesimi motivi di cui al
ricorso introduttivo, pedissequamente riportati in ricorso.
Roma Capitale ha depositato documentazione
integrativa in data 5.4.2013.
Con la successiva memoria, depositata in
data 8.4.2013, la Roma TPL ha ribadito i motivi di censura di cui al ricorso
introduttivo, articolandoli più diffusamente anche alla luce delle
controdeduzioni delle parti. In particolare, dalla lettura in combinato
disposto degli articoli 38 e 46 del D.Lgs. n. 163 del
2006, ha dedotto che:
- contrasterebbe con i principi di cui
alla citata direttiva comunitaria il ritenere la completezza delle
dichiarazioni come un valore da perseguire di per sé, indipendentemente
dall'effettivo possesso del relativo requisito di partecipazione;
- in un'ottica sostanzialista
comunitariamente orientata l'esclusione poteva essere deliberata soltanto nel
caso in cui si fosse effettivamente ritenuta la sussistenza di una causa
ostativa;
- le condanne penali di cui trattasi non
avrebbero comunque nel merito potuto comportare l'esclusione in quanto riferite
a reati risalenti nel tempo e non conferenti ai fini del giudizio di moralità
di cui alla procedura di gara;
- sempre in un'ottica sostanzialista
comunitariamente orientata la rateizzazione del debito fiscale rileverebbe, ai
fini indicati in ricorso, indipendentemente dalla circostanza che la relativa
istanza sia stata presentata ed anche accolta in data antecedente alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, in applicazione
dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguente richiesta
di disapplicazione della relativa norma interna per il rinvenuto contrasto con
la normativa comunitaria in materia e, in via subordinata, di valutazione
dell'opportunità di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in relazione
all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE;
- ai medesimi fini di cui da ultimo è
sollecitata, altresì, la valutazione del principio secondo cui, anche nel caso
in cui una sola delle imprese partecipanti al costituendo RTI abbia reso una
dichiarazione non veritiera, l'esclusione deve essere disposta nei confronti
dell'intero RTI concorrente.
Con la memoria dell'8.4.2013 la F. ha più
articolatamente argomentato il motivo di censura di cui al ricorso incidentale
anche alla luce delle controdeduzioni di cui alla memoria di Roma TPL e ha,
altresì, ribadito più diffusamente le argomentazioni in precedenza spese ai
fini dell'infondatezza nel merito del ricorso introduttivo, insistendo ai fini
del rigetto.
Con la memoria dell'8.4.2013 l'Autoservizi
si è limitata a richiamare le difese già in precedenza svolte.
Con la memoria di replica del 12.4.2013
Roma TPL ha ribadito l'infondatezza nel merito del ricorso incidentale, in
quanto l'indicazione in termini percentuali delle quote di esecuzione riportata
nell'offerta sarebbe in realtà idonea a soddisfare la prescrizione di cui al
richiamato comma 4 dell'articolo 37, in applicazione del principio
sostanzialistico, dovendosi ritenere, contrariamente a quanto dedotto, che non
sia necessaria anche l'indicazione delle singole parti del servizio in quanto,
in realtà, il servizio oggetto della procedura non potrebbe essere
effettivamente qualificato in termini di disomogeneità in quanto ricomprensivo
di due diverse categorie di servizio, ossia il trasporto scolastico per i
normodotati e il trasporto dedicato alle comunità nomadi. La natura omogenea
del servizio, consistente nel trasporto scolastico sarebbe, peraltro, confermata
dalle prescrizioni della lex specialis, che considera il predetto servizi in
termini unitari. E, ancora, i calcoli effettuati nel ricorso incidentale non
troverebbero conferma negli atti di gara, ove sarebbero indicate n. 78 corse e
non invece n. 93, come dedotto.
Con la memoria di replica del 12.4.2013 la
Mi. ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a
ricorrere "non risultando in concreto finalizzata alla caducazione di
alcun provvedimento" nonché l'irricevibilità o improcedibilità per la
mancata previa tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva relativa al lotto B in favore del RTI di cui è parte la stessa Mi. e
di cui alla determinazione dirigenziale n. 87 del 7.2.2013, la quale non
risulta essere stata impugnata nei termini né con il ricorso introduttivo né
con successivo ricorso per motivi aggiunti e non potendosi ritenere che
l'impugnazione sia implicita conseguenza dell'impugnazione del precedente
provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, anche perché, nel caso
di specie, non si tratta della conferma dell'aggiudicazione provvisoria ma anzi
proprio dell'aggiudicazione in favore di un terzo soggetto. Né ancora la
locuzione degli "atti conseguenti" contenuta nel ricorso per motivi
aggiunti sarebbe idonea a ricomprendervi anche la predetta aggiudicazione
definitiva disposta in suo favore, trattandosi pacificamente di una mera
locuzione di stile. E, anche se si ritenesse diversamente, comunque, il ricorso
per motivi aggiunti sarebbe tardivo avuto riguardo alla data della sua
notificazione con riferimento alla data di adozione dell'aggiudicazione
definitiva di cui trattasi. Nel merito ha, quindi, ribadito l'infondatezza del
ricorso, rilevando, in particolare, come non sia pertinente al caso di specie
l'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia del TAR Milano n. 213/2013 in
ordine alla compatibilità dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del
2006 con l'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE.
Con la memoria di replica del 13.4.2013
l'Autoservizi si è riportata ai precedenti scritti difensivi limitandosi a
rilevare che, per quanto attiene alla questione della rilevanza della
rateizzazione del debito fiscale, varrebbero nel caso di specie i principi di
cui alla sentenza della Corte di Giustizia del 9.2.2006, che ne delimita la
rilevanza al solo caso della presentazione della relativa istanza in data
antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Con la memoria di replica del 13.4.2013 la
F. - dopo avere ribadito di avere sostenuto oramai una spesa di oltre
9.000.00,00 Euro ai fini dell'acquisto dei mezzi ecologici per l'espletamento
dei servizio - ha controdedotto alla memoria difensiva della ricorrente
dell'8.4.2013, ribadendo che la mancata produzione di una dichiarazione
completa, relativa a tutte le condanne penali riportate, salve le eccezioni
tassative indicate nell'articolo 38, costituisce, di per se sola considerata,
una causa specifica di esclusione dalla partecipazione alla gara e evidenziando
gli aspetti critici rinvenibili nella citata ordinanza di rimessione della
questione alla Corte di Giustizia del TAR Milano di cui in precedenza, che,
comunque, non atterrebbe al caso di specie in quanto qui la dichiarazione
concerne effettivamente i soggetti puntualmente indicati dalla normativa ed
inoltre effettivamente vi sono tre condanne penali, con riferimento all'intero
RTI, che non sono state fatte oggetto di apposita dichiarazione. Ne consegue
l'opposizione a che la questione sia valutata ai fini della rimessione nei termini
indicati, in considerazione dell'orientamento maggioritario in ordine
all'inoperatività nella fattispecie del cd. falso innocuo.
Roma Capitale ha depositato documentazione
integrativa in data 17.4.2013, consistente nei rapporti di comunicazione via fax
alla Roma TPL, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del
2006, delle aggiudicazioni definitive relative ai lotti A e B.
Alla pubblica udienza del 24.4.2013 il
ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati come da
separato verbale di causa.
1- La società F., divenuta aggiudicataria
definitiva a seguito dell'esclusione della Roma TPL, in quanto posizionatasi al
secondo posto della graduatoria, ha proposto il ricorso incidentale, con il
quale ha impugnato i medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché
gli atti successivi, deducendone l'illegittimità sotto un diverso ed autonomo
profilo di censura, atteso che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere
all'esclusione della ricorrente non solo per i fondati motivi di cui alla
determinazione di esclusione impugnata in via principale con il ricorso
introduttivo ma anche per non avere dichiarato, in quanto raggruppamento soltanto
costituendo, al momento di presentazione dell'offerta ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, la percentuale di esecuzione del
servizio nonché le parti del servizio che sarebbero state eseguite dalle
società mandanti ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 richiamato nonché della
corrispondente disposizione del disciplinare di gara.
Considerato che, quindi, con il ricorso
introduttivo è stata impugnata l'esclusione dalla gara dell'originaria
aggiudicataria e che con il ricorso incidentale la nuova aggiudicataria ne ha
chiesto l'esclusione sulla base di un ulteriore e diverso motivo, la questione
dell'ordine di trattazione dei ricorsi deve essere affrontata e decisa secondo
gli ordinari parametri di valutazione, secondo cui, attesa la peculiare natura
del ricorso incidentale, la sua trattazione rimane subordinata alla trattazione
nel merito del ricorso principale. Si procede, pertanto, con l'esame, in via
prioritaria, del ricorso introduttivo del presente giudizio.
2- Con la memoria di replica del 12.4.2013
la Mi. ha dedotto l'irricevibilità per tardività del ricorso per motivi
aggiunti, ove anche si ritenesse la locuzione degli "atti
conseguenti" ivi contenuta idonea a ricomprendervi anche l'aggiudicazione
definitiva, relativa al lotto B, disposta in favore del RTI di cui è parte la
stessa Mi. e di cui alla determinazione dirigenziale n. 87 del 7.2.2013,
interpretazione tuttavia in effetti contestata in quanto si tratterebbe
pacificamente di una mera locuzione di stile nonché l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità del ricorso introduttivo, per la mancata previa tempestiva
impugnazione del detto provvedimento di aggiudicazione definitiva in suo
favore, il quale non risulterebbe appunto essere stato impugnato nei termini né
con il ricorso introduttivo né con il successivo ricorso per motivi aggiunti e
non potendosi ritenere che l'impugnazione sia implicita conseguenza
dell'impugnazione del precedente provvedimento di esclusione dalla gara della
ricorrente, anche perché, nel caso di specie, non si tratterebbe della conferma
dell'aggiudicazione provvisoria al primo classificato ma anzi proprio
dell'aggiudicazione in favore di un terzo soggetto, a seguito dello scorrimento
della graduatoria.
2.1 - Per un principio giurisprudenziale
consolidato nella materia l'omessa o tardiva impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il
ricorso già proposto avverso l'esclusione e/o l'aggiudicazione provvisoria, non
potendo l'impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall'ipotetico
annullamento dell'esclusione e/o dell'aggiudicazione provvisoria, in ragione
della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita
ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto.
Fermo restando, quindi, l'onere di
impugnazione immediata dell'esclusione quale atto endoprocedimentale di
carattere direttamente ed autonomamente lesivo, pertanto, una volta impugnato
in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara, rimane, altresì,
fermo l'onere del ricorrente di estendere l'impugnazione agli ulteriori atti
pregiudizievoli, fino all'aggiudicazione definitiva.
L'impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva non è, tuttavia, da reputarsi compresa nella eventuale formula
contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, che si riferisca genericamente
al "provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ... se e in
quanto intervenuto, non conosciuto", nonché al "contratto di appalto,
se e in quanto stipulato ... non conosciuto", trattandosi di formula
puramente ipotetica, non espressiva dell'intendimento di impugnare un
determinato provvedimento amministrativo, ed essendo, viceversa, necessario che
il ricorrente indicasse in maniera puntuale gli atti gravati (T.A.R. Campania -
Napoli, sez. VIII, 6 giugno 2012, n. 2665; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II ter, 3
novembre 2011, n. 8417; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 5 gennaio 2011,
n. 16; Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008, n. 5845).
2.1 - Tanto premesso, quanto alla
decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva valgono
le considerazioni che seguono.
L'articolo 120 c.p.a., rubricato
"Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera a)", dispone testualmente che "5. Per l'impugnazione degli
atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i
motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso
principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'articolo 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ...; ovvero,
in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. ...".
Il richiamato articolo 79, rubricato
"Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni", dispone al riguardo che "2. Le stazioni appaltanti
inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del
rigetto della candidatura; ...
c) ad ogni offerente che abbia presentato
un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o
delle parti dell'accordo quadro. ...
5. In ogni caso l'amministrazione comunica
di ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura
o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione ... ;
b-ter) la data di avvenuta stipulazione
del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente
comma; ...
5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5
sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante
fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente autorizzato dal
concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al
numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta.
.... La comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e
fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere può essere assolto nei casi di
cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis), mediante l'invio dei verbali di gara,
....
5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui
si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del
candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando
o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare
l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle
comunicazioni."
Con riferimento allo speciale rito di cui
all'articolo 120 c.p.a., pertanto, la ricezione della comunicazione di
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del
2006 cristallizza il momento della piena conoscenza; il dimezzamento dei
termini per proporre ricorso previsto dal citato articolo 120 c.p.a. non ha
tuttavia diminuito gli oneri di diligenza a carico delle imprese partecipanti,
con la conseguenza che, qualora la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva
avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all'articolo
79 è ad essa che deve farsi riferimento ai fini della proposizione del ricorso,
potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la
proposizione di eventuali motivi aggiunti (T.A.R. Sardegna - Cagliari, sez. I,
10 maggio 2011, n. 464).
E, tuttavia, la predetta comunicazione non
può dirsi esclusiva e tassativa, non potendosi escludere che la piena
conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita
anche in momento anteriore e con altre forme, con onere della prova a carico di
chi la eccepisce (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 20 luglio 2012, n.
793); la comunicazione prevista dal citato articolo 79, infatti, che ha la
finalità di garantire la piena conoscenza e la certezza della data di
conoscenza in relazione agli atti di gara - e segnatamente esclusioni e
aggiudicazioni- non incide sulle regole processuali generali del processo
amministrativo, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di
notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto, cosicché la
detta norma lascia appunto in vita la possibilità che la piena conoscenza
dell'atto, ai fini che interessano sia acquisita con forme diverse.
E, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale nella materia, la piena conoscenza del provvedimento
amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione (che
usualmente si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto
dell'atto), per essere rispondente al principio costituzionale della
effettività del diritto di difesa, deve essere della parte e non del suo
difensore, con la conseguenza che il deposito dei provvedimenti impugnati in
giudizio non è di per sé idoneo a far ritenere avvenuta la conoscenza degli
stessi ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale
(Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7574).
Peraltro, poiché l'articolo 79, letto in
combinato disposto con l'articolo 120 c.p.a., stabilisce il principio secondo
il quale per l'impugnativa è necessaria non la semplice conoscenza dell'atto
nei suoi elementi imprescindibili, vale a dire la semplice comunicazione del
soggetto risultato aggiudicatario, ma, proprio per consentire un corretto
rapporto processuale, altresì quella relativa alle motivazioni e/o alle procedure
che hanno determinato l'amministrazione nella scelta operata, ne consegue che
la norma di "apertura" contenuta sempre nell'articolo 120 c.p.a.,
all'ultimo inciso, secondo il quale il termine per l'impugnazione decorre,
appunto, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, deve essere letta in
maniera sistematica, intendendo per detta conoscenza, esclusivamente quella del
provvedimento completo degli elementi ritenuti rilevanti dallo stesso
art. 79 codice degli appalti (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III,
22 novembre 2012, n. 2654).
Non si disconosce, tuttavia, l'esistenza
di un orientamento contrario sul punto, e secondo il quale la conoscenza, pur
aliunde acquisita, dell'esito negativo del procedimento di gara integra gli
estremi della "piena conoscenza", non essendo richiesta, a tal fine,
la cognizione anche della motivazione e di copia degli atti, rilevante al solo
fine della proposizione di motivi aggiunti, in relazione agli elementi ritenuti
lesivi non conosciuti al momento della proposizione del ricorso introduttivo
(T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 6 dicembre 2012, n. 2061), atteso che,
attraverso il combinato disposto degli articoli 79 e 120 c.p.a., si è inteso
delimitare ad un massimo di quaranta giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, ossia 10 giorni per esercitare l'accesso alla
documentazione, decorrenti dalla comunicazione, più 30 giorni per la
proposizione del ricorso, sia o meno accompagnata dal provvedimento o dai
verbali di gara recanti la motivazione (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre
2011, n. 4895), con la conseguenza che la formalizzazione di una autonoma
ordinaria istanza di accesso agli atti del procedimento non può consentire di
spostare surrettiziamente in avanti nel tempo il periodo di incertezza sulla
proposizione della lite che la legge ha individuato nei termini di cui in
precedenza.
Peraltro, agli effetti del decorso del
termine d' impugnazione dell'aggiudicazione definitiva di gara pubblica, di
esclusione dalla stessa e dell'avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario
le relative comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate mediante fax,
secondo quanto disposto dall'articolo 79 comma 5 bis, solo se l'utilizzo di
detto mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente (Consiglio di
Stato, sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2646).
Ne consegue che, atteso che nel sistema
previsto dal codice dei contratti e dal c.p.a., il termine di impugnazione
degli atti di una gara pubblica decorre dal momento in cui la società
partecipante ha avuto conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, che è l'atto con il quale naturalmente si conclude la fase
concorsuale, è irricevibile per tardività un ricorso giurisdizionale proposto
avverso l'aggiudicazione definitiva oltre il termine decadenziale dalla sua
comunicazione, legittimamente effettuata a mezzo fax dalla stazione appaltante
ai sensi dell'articolo 79 (T.A.R. Sardegna - Cagliari, sez. I, 10 maggio 2011,
n. 464).
2.3 - Nel caso di specie il ricorso
introduttivo del ricorso è stato notificato in data 27.12.2012 e risulta
proposto avverso gli atti e i provvedimenti puntualmente indicati in epigrafe
nonché avverso "ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,
ivi compresi il contratto di appalto eventualmente già stipulato con
l'aggiudicataria (non conosciuto), l'atto di affidamento del servizio
all'aggiudicatario definitivo a partire dal 1.1.2013 (non conosciuto) nonché
ogni atto successivo alla D.D. n. 803 del 27.11.2012, riguardante
l'aggiudicazione definitiva del Lotto B e la stipula del relativo contratto di
appalto (non conosciuti)".
Il ricorso per motivi aggiunti è stato
notificato in data 18.3.2013 e risulta proposto avverso la determinazione
dirigenziale di Roma Capitale n. 119 del 15.2.2013, con la quale è stato
disposto, come indicato epigrafe, l'incameramento della cauzione provvisoria,
deducendone l'illegittimità in via derivata per i medesimi motivi di censura di
cui al ricorso introduttivo che sono stati pedissequamente riportati nonché in
via autonoma; nella parte delle conclusioni, poi, è stato chiesto
l'annullamento de "il provvedimento di esclusione, gli atti impugnati e
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale eventualmente
intervenuto e dichiarare l'inefficacia del contratto di appalto ove
eventualmente stipulato".
L'aggiudicazione definitiva della gara di
cui trattasi, è avvenuta in momenti temporali distinti relativamente al lotto A
ed al lotto B; in particolare relativamente al lotto A, l'aggiudicazione
definitiva in favore della F. è intervenuta con la determinazione dirigenziale
n. 833 del 5.12.2012 mentre, invece, relativamente al lotto B, l'aggiudicazione
definitiva in favore della Mi. - M. è intervenuta con la determinazione
dirigenziale n. 87 del 7.2.2013.
Mentre la determinazione dirigenziale n.
833 del 5.12.2012 è stata puntualmente indicata nell'epigrafe del ricorso
introduttivo nonché nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti e,
quindi, non si pone alcun problema di procedibilità sotto il dedotto profilo
del ricorso introduttivo, invece, la determinazione dirigenziale n. 87 del
7.2.2013 - la quale è intervenuta in data successiva all'introduzione del
ricorso principale ma in data antecedente a quella di notificazione del ricorso
per motivi aggiunti - non risulta essere compresa tra gli atti impugnati con il
ricorso per motivi aggiunti del 18.3.2012 né formalmente in quanto non
puntualmente indicata nell'epigrafe del detto ricorso né nelle relative
conclusioni né sostanzialmente, atteso che, dalla lettura del ricorso per
motivi aggiunti, non è possibile evincere che vi sia in qualche modo
ricompresa, non essendo nemmeno stata menzionata né nei suoi estremi né nei
suoi contenuti. Né, ancora, risulta che sia mai stato notificato un ulteriore e
diverso ricorso per motivi aggiunti avente specificatamente ad oggetto
l'impugnazione della predetta aggiudicazione definitiva in favore della Mi. -
M..
Atteso che i due lotti in cui è suddiviso
un appalto costituiscono procedure di gara distinte ed autonome, è bene
possibile che l'impugnazione del provvedimento unico di esclusione per entrambi
i lotti, disposta nei confronti di una medesima partecipante, effettuata con un
unico ricorso, conduca astrattamente a diverse conclusioni, relativamente in
particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla procedibilità del ricorso,
avuto riguardo e alla luce delle diverse risultanze processuali.
2.4 - E, quindi, è necessario verificare
se, effettivamente, limitatamente al lotto B, il ricorso introduttivo sia
divenuto, nelle more della trattazione del merito, improcedibile per la mancata
tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione definitiva alla seconda
classificata.
Ai fini, in punto di fatto, è importante
evidenziare come la procedura di gara sia stata particolarmente farraginosa; e,
infatti, successivamente all'esclusione dalla gara della ricorrente Roma TPL
nonché alla contestuale esclusione anche del costituendo RTI Mi. - M.,
l'aggiudicazione è stata disposta in favore della Autoservizi Meridionali,
ossia della terza classificata e, solo successivamente all'annullamento in
autotutela della determinazione di esclusione della Mi. - M., è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva in suo favore con la richiamata determinazione
dirigenziale n. 87 del 7.2.2013; tanto è vero che la società Autoservizi
Meridionali ha impugnato, dapprima, con ricorso incidentale e, successivamente,
con un ricorso autonomo il predetto annullamento in autotutela dell'esclusione
della Mi. - M., cui è conseguito, altresì, l'annullamento, sempre in via di
autotutela, dell'aggiudicazione del lotto B in suo favore; il ricorso, di cui
al rg. n. 2065/2013, è chiamato alla trattazione nel merito alla presente
udienza pubblica e il suo esito è necessariamente condizionato dall'esito del
giudizio in trattazione al momento.
Ai fini della verifica di cui trattasi, è
peratnto necessario valutare se chi ha eccepito la improcedibilità per
tardività del ricorso, e su cui grava il relativo onere probatorio, abbia
effettivamente fornito una adeguata prova al riguardo nonché se, alla presente
data in cui il ricorso è stato introitato per la decisione nel merito, non
debba, invece, eventualmente ritenersi che per la ricorrente non sia ancora
pendente il termine per la relativa impugnazione, alla luce dei principi di cui
in precedenza nella materia specifica.
E, infatti, dal combinato disposto degli
articoli 79 del codice appalti e 120 c.p.a. risulta che la
ricezione della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 79
cristallizza il momento della piena conoscenza e che, tuttavia, la predetta
comunicazione non può dirsi esclusiva e tassativa, non potendosi escludere che
la piena conoscenza, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia
acquisita anche in momento anteriore e con altre forme, con onere della prova a
carico di chi la eccepisce; peraltro, poiché l'articolo 79 richiede la
comunicazione relativa alle motivazioni e/o alle procedure che hanno
determinato l'amministrazione nella scelta operata, ne consegue che anche la
norma di "apertura" contenuta sempre nell'articolo 120 c.p.a.,
all'ultimo inciso, deve essere letta in maniera sistematica, intendendosi
necessaria ai fini la conoscenza del provvedimento completo degli elementi
ritenuti rilevanti dallo stesso art. 79 codice degli appalti.
Né la piena conoscenza, ai medesimi fini,
può essere del difensore della parte, e acquisita attraverso il deposito del
provvedimento in giudizio, atteso che, per essere rispondente al principio
costituzionale della effettività del diritto di difesa, la detta conoscenza
deve essere della parte.
Nel caso di specie è comprovato che Roma
Capitale ha depositato in atti, in data 17.4.2013, copia delle comunicazioni
delle aggiudicazioni definitive per entrambi i lotti A e B, effettuate ai sensi
dell'articolo 79, via fax, al costituendo RTI Roma TPL al numero 06/64778285,
come da rapporto di trasmissione, e, in particolare:
A) con la nota di cui al prot. n.
SC/314921 del 7.12.2012, è stata comunicata, nella medesima data,
l'aggiudicazione definitiva del lotto A in favore della società F.C. di C.F.V.
& C. s.a.s., disposta con la determinazione dirigenziale n. 833 del
5.12.2012;
B) con la nota di cui al prot. n. SC/43616
del 12.2.2013, è stata comunicata, nella medesima data, l'aggiudicazione
definitiva del lotto B in favore del RTI Mi. s.p.a.-M. Bus di M.A. & C.
s.n.c., di cui alla determinazione dirigenziale n. 87 del 7.2.2013.
Al riguardo del detto deposito
documentale, deve, in via preliminare, evidenziarsi che, in sede di trattazione
orale del ricorso, la difesa di Roma TPL ha eccepito la tardività dello stesso,
in quanto effettuato oltre i termini di legge, e ne chiesto lo stralcio.
Ai sensi dell'articolo 73 c.p.a.,
rubricato "Udienza di discussione", "1. Le parti possono
produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie
fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle
nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi, ...
".
Ai sensi del successivo articolo 119,
rubricato "Rito abbreviato comune a determinate materie", "1. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad
oggetto le controversie relative a:
a) i provvedimenti concernenti le
procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto
previsto dagli articoli 120 e seguenti; ...
2. Tutti i termini processuali ordinari
sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione
del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché
quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel
presente articolo. ...".
Infine l'articolo 120, rubricato
"Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera a)", dispone che "3. Salvo quanto previsto dal presente
articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.".
Ne consegue che il combinato disposto
degli articoli 119, comma 2, e 120, comma 3, c.p.a. introduce un sistema
accelerato di definizione delle controversie, prevedendo, con una norma
eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, che il dimezzamento dei
termini ordinari di impugnazione vale esclusivamente con riferimento a
controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici disciplinati
dal D.Lgs. n. 163 del 2006; ne consegue che, pacificamente, i giudizi in materia
di appalti pubblici sono assoggettati al rito abbreviato con dimezzamento di
tutti i termini processuali (Consiglio di Stato, sez. V, 1 agosto 2012, n.
4399).
Tanto premesso, deve, altresì, rilevarsi
che i termini fissati dall'articolo 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di
memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione
di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del
contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; sicché la loro violazione
conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti
presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (Consiglio di
Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1640); peraltro le dette conclusioni sono
avvalorate anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi
ancora prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che
ha configurato come perentori i termini per il deposito di documenti e memorie
difensive, in quanto posti a salvaguardia non solo del diritto al
contraddittorio ma anche del corretto svolgimento del processo.
La conseguenza ulteriore è che, in quanto
perentori, i suddetti termini non possono essere superati neanche ove
sussistesse eventualmente un accordo specifico sul punto tra le parti, essendo
il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale
nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei
termini di legge, siccome previsto dall'articolo 54 comma 1, dello stesso
c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 916; Consiglio di
Stato, sez. V, 28 dicembre 2012, n. 6690).
Nel caso di specie, essendo stata fissata
l'udienza pubblica di trattazione nel merito del ricorso introduttivo alla data
del 24.4.2013 è evidente che, anche considerato il dimezzamento dei termini di
cui sopra, il deposito documentale di Roma Capitale, che sarebbe dovuto
intervenire entro i 20 giorni antecedenti alla data dell'udienza, in quanto
effettuato, invece, in data 17.4.2013, e quindi a ridosso dell'udienza, è
tardivo; la conseguenza è, anche tenuto conto della puntuale richiesta della
difesa della ricorrente in sede di trattazione orale del ricorso,
l'inutilizzabilità processuale dei predetti documenti, i quali vanno, pertanto,
considerati tamquam non essent.
D'altronde, l'estrema difficoltà di
produrre l'atto nei termini di legge, ai sensi dell'articolo 54, comma 1,
c.p.a., non è stata neanche invocata, nel caso di specie, dalla parte
interessata.
Anche a prescindere, comunque, dalla
dichiarata inutilizzabilità, il Collegio non può esimersi dal rilevare che,
peraltro, la comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva in favore
del costituendo RTI Mi. - M. di cui all'articolo 79, della quale in atti
sarebbe stata offerta la prova della relativa comunicazione via fax con il
deposito documentale in contestazione, non sarebbe stata potuta essere valutata
positivamente ai fini della decorrenza del termine della relativa impugnazione,
per le seguenti considerazioni:
- da un lato, non è stato dedotto da
nessuna parte che le comunicazioni d'ufficio potessero essere effettuate
mediante fax, secondo quanto disposto dall'articolo 79, comma 5 bis, in quanto
l'utilizzo di detto mezzo era stato espressamente autorizzato dal concorrente;
- dall'altro, comunque, l'articolo 79, al
medesimo comma 5 bis, richiede, altresì, che la comunicazione sia accompagnata
dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno l'indicazione
delle caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome
dell'offerente e che l'onere possa essere assolto, nel caso dell'aggiudicazione
definitiva della procedura di gara, mediante l'invio dei verbali di gara,
mentre, nel caso di specie, sarebbe comprovato, proprio dal predetto deposito
documentale in contestazione, che la stazione appaltante si è limitata a
inoltrare in allegato copia della predetta determinazione dirigenziale, ove,
tuttavia, manca l'indicazione degli elementi di cui sopra non essendo stati
nemmeno in alternativa allegati i relativi verbali di gara (la detta
determinazione è incentrata principalmente sull'annullamento in autotutela
della precedente determinazione n. 861 dell'11.12.2012 di esclusione dalla
partecipazione alla gara della Mi. - M. e dedica appena alcune righe
all'aggiudicazione definitiva, laddove si limita a rilevare che "la
soluzione tecnica, comprensiva degli allegati, ... è parte integrante del
Capitolato Speciale di Appalto, in tal senso aggiornato dell'art. 33 e dei suoi
allegati" e che "il corrispettivo per detto appalto ... è fissato in
Euro 31.857.170,80 IVA inclusa, oneri della sicurezza pari a zero").
Nel caso in cui, poi, effettivamente la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del lotto B
dell'appalto di cui trattasi n. 87 del 7.2.2013 risulti essere stata depositata
in giudizio da una delle parti in data antecedente al 17.4.2013, circostanza
che, tuttavia, al Collegio, dall'esame della documentazione tutta versata in
giudizio dalle parti, in realtà non risulta, comunque, alla luce di quanto in
precedenza esposto, il predetto eventuale deposito non sarebbe in grado di
integrare quella piena conoscenza richiesta dalla normativa di settore ai fini
della decorrenza del termine di impugnazione.
Ne consegue che l'eccezione di
improcedibilità del ricorso non è fondata per tutte le considerazioni che
precedono e, pertanto, deve essere respinta.
3. Passando ora alla trattazione nel
merito del ricorso, deve rilevarsene l'infondatezza per le considerazioni che
seguono.
L'amministrazione ha assunto, a fondamento
dell'esclusione della ricorrente, una motivazione che è stata articolata su tre
distinti profili, tutti inerenti alla violazione
dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e riferiti in
parte alla società mandataria Roma TPL e in parte alla società mandante Ronabus.
In particolare il primo motivo di
esclusione riguarda le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 38, comma
1, lett. c, del D.Lgs. n. 163 del 2006 in conseguenza della discrasia
riscontrata in sede di comprova del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo
48, tra quanto dichiarato in sede di offerta e quanto risultante dalle
certificazioni acquisite dall'amministrazione successivamente
all'aggiudicazione provvisoria, essendo emerse condanne non dichiarate nei
confronti dei sig.ri A.P., Presidente del C.d.A. della società mandataria Roma
TPL e del CO.TR.I., M.C., Direttore Generale e Direttore Tecnico della Roma TPL
e Consigliere del CO.TR.I. e C.T., legale rappresentante della società
Autoservizi T. S.r.l., consorziata del CO.TR.I. .
Il secondo motivo di esclusione riguarda
la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
atteso che risulterebbero a carico della società Ronabus plurime violazioni
definitivamente accertate di violazione degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse per un importo complessivo superiore a Euro
140.000,00, e, pertanto, superiore al limite previsto dall'articolo 48 bis,
commi 1 e 2 bis, delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da attestazione di
regolarità fiscale del 12.9.2012 in atti.
Il terzo motivo di esclusione riguarda la
sussistenza del requisito della regolarità contributiva, ai sensi
dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 163 del 2006,
atteso che la società Ronabus non risulterebbe in regola con il versamento dei
premi e accessori come da DURC dell'INPS emesso in data 19.10.2012 e in atti.
Ne è conseguita la comunicazione e
segnalazione all'A.V.C.P. dell'esclusione disposta con la determinazione
dirigenziale n. 803/2012 con la nota di cui al prot. n. 26436 del 5.12.2012
nonché l'incameramento della cauzione provvisoria.
Si tratta, all'evidenza, di tre motivi non
solo distinti ma ciascuno idoneo, da solo, se ritenuto esente dalle censure di
illegittimità dedotte, a sostenere la legittimità del provvedimento di
esclusione adottato da parte della stazione appaltante.
3.1 - Nonostante l'ordine di articolazione
dei motivi di censura di cui al ricorso, che segue peraltro l'ordine
dell'esposizione dei motivi di esclusione nel relativo provvedimento di
esclusione della stazione appaltante, il Collegio, in considerazione di quanto in
precedenza esposto, ritiene di potere prendere le mosse dalla trattazione del
secondo motivo di esclusione, proprio in quanto presenta maggiori aspetti
problematici anche in relazione alla richiesta rimessione della relativa
questione interpretativa alla Corte di Giustizia della Unione Europea ai sensi
dell'articolo 267 del Trattato (ed è, comunque, appunto di per se assorbente
della eventuale legittimità del provvedimento espulsivo impugnato, in caso di
sua ritenuta infondatezza).
3.2 - Quanto al detto motivo di
esclusione, riguardante l'insussistenza del requisito della regolarità fiscale,
ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 163 del
2006, atteso che risulterebbero a carico della società Ronabus plurime
violazioni definitivamente accertate di violazione degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse per un importo complessivo superiore a
Euro 140.000,00, e, pertanto, superiore al limite previsto dall'articolo 48
bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da
attestazione di regolarità fiscale del 12.9.2012 in atti, valgono le
considerazioni di cui di seguito.
La richiamata determinazione dirigenziale
n. 803 del 27.11.2012 ha disposto l'esclusione della Roma TPL sulla base delle
seguenti considerazioni:
"come risulta da relazione del RUP,
allegata in atti, prot. n. SU25407 del 26 novembre 2012, detta verifica ha
avuto esito negativo, poiché le relative risultanze documentali e certificative
non hanno confermato alcune delle dichiarazioni rese, ai sensi
dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, in sede di
partecipazione alla gara dal medesimo per il RTI Roma TPL s.c.a.r.l. ...;
che specificatamente la mancata comprova
dei requisiti in oggetto ha riguardato: ...
B) relativamente all'articolo 38, comma 1,
lett. g): risultano a carico dell'impresa Ronabus s.r.l. plurime violazioni,
definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse per un importo complessivo superiore a quello previsto dall'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come da
Attestazione di regolarità fiscale AGE.AGEDP3RM.Registro.0165732 del 12/9/2012,
acquisito in atti con protocollo SU/18934 del 12/9/2012 ...
Considerato: ...
- che la risultanza evidenziata alla
predetta lettera B) configura la fattispecie del mancato possesso del relativo
requisito, poiché le violazioni sono sia dichiarate - nell'Attestazione
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate- come "definitivamente
accertate" e sia caratterizzate dall'elemento della "gravità",
in quanto di importo complessivo superiore a quello previsto
dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come richiesto
dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006; ..."
Da quanto esposto consegue che
l'esclusione non è stata disposta in quanto risulterebbe che la Ronabus abbia
reso una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso del requisito della
regolarità fiscale ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 ma, nello specifico,
proprio per la sostanziale insussistenza in concreto del predetto requisito; ne
consegue che è alla luce della predetta considerazione che deve essere
affrontato il relativo motivo di censura.
E, pur tuttavia, non può, comunque,
esimersi dal rilevare che è opinione largamente condivisa in giurisprudenza che
costituisca in sé motivo di esclusione dalla gara il fatto che
l'autodichiarazione presentata dalla concorrente, al fine della dimostrazione
della posizione di regolarità fiscale, sia risultata non veritiera ( Consiglio
di Stato, sez. III, n. 1332 del 5.3.2013).
3.3 - Alla luce delle considerazioni che
precedono e considerata la valenza sostanziale del provvedimento che ha
comminato l'esclusione, appare non dirimente la questione concernente la
sussistenza della buona fede da parte della ricorrente nel rendere la dichiarazione
di cui trattasi; e, infatti, anche a prescindere dalla sostanziale irrilevanza
dell'elemento soggettivo, ai fini che interessano, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale nella materia, quel che rileva, ai fini della
valutazione della legittimità della disposta esclusione, è la verifica in
concreto dell'effettiva mancanza in capo al costituendo RTI del requisito
soggettivo di ordine generale rappresentato dalla regolarità fiscale,
indipendentemente dal contenuto della relativa dichirazione.
E, al riguardo, non può prescindersi
dall'osservare che il requisito della regolarità fiscale di cui trattasi deve
essere presente al momento della presentazione della domanda di partecipazione
e permanere durante tutta la durata del procedimento concorsuale (cfr. in
termini Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2226), nonché sussistere anche
al momento della stipula del contratto.
L'articolo 38 dispone al riguardo, al
comma 1, nel testo risultante dalla modifica apportata con l'articolo 4,
comma 2, lettera b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che "1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ... g) che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; ..." e, al comma 2,
nel testo risultante dalla modifica apportata con l'articolo 1, comma 5,
del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che "2. Il candidato o il concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui alD.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 , ... Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per
un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti
per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili . ...".
Il testo della detta disposizione vigente
in epoca antecedente alle due modifiche di cui sopra era, invece, il seguente
"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti ... g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".
In sostanza, il legislatore, intervenendo
due volte sulle disposizioni di cui trattasi ha elaborato una norma complessa
che, da un lato, con il D.L. n. 70 del 2011, introduce il concetto di
"gravità" della violazione, predeterminandone però il quantum
attraverso il rinvio contenuto nel terzo periodo del comma 2
dell'articolo 38, all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del
1973 (ossia Euro diecimila, salvo modifiche da disporsi con apposito d.m.)
e, dall'altro lato, con il D.L. n. 16 del 2012, alla seconda parte del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38 fornisce la definizione del concetto
di "violazioni definitivamente accertate", che sono solo quelle
"relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili.".
Le disposizioni di cui al D.L. n. 70
del 2011, nel testo risultante dalla legge di conversione, sono a stretto
rigore applicabili solo alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del
2011 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 70 del 2011;
al contrario le disposizioni di cui al D.L. n. 16 del 2012, che hanno
introdotto la seconda parte del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 38, si
applicano retroattivamente, per espressa previsione della legge, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012.
Essendo stato il bando di gara di cui
trattasi pubblicato nel mese di novembre 2011, ne consegue che al caso di
specie trovano applicazione entrambe le innovative disposizioni in materia di
cui in precedenza. Ciò consente, appunto, di ritenere la gravità delle
violazioni fiscali nel solo caso in cui sia superato il limite puntualmente
individuato, senza alcun margine per una valutazione discrezionale da parte
della stazione appaltante nel caso in cui l'importo ancora dovuto a titolo di
imposte e tasse sia inferiore alla predetta soglia (come peraltro confermato
con la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1/2012, secondo cui "non residua in
capo alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità per effettuare
un apprezzamento sulla gravità dell'illecito commesso dall'operatore economico;
dunque, in presenza di un debito fiscale definitivamente accertato di importo
superiore a quello previsto dalla legge citata, la stazione appaltante è
costretta ad escludere, poiché la valutazione della gravità è stata già
effettuata a monte dal legislatore") nonché la definitività solo nel caso
in cui i predetti debiti siano effettivamente certi, scaduti ed esigibili.
Sotto il predetto ultimo profilo, deve
rilevarsi che l'accertamento è considerato come divenuto definitivo per effetto
della decorrenza del termine di impugnazione dell'atto stesso, senza che
l'impresa abbia presentato ricorso o per effetto di una pronuncia
giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata (Consiglio di
Stato, sez. V, 23 gennaio 2012, n. 262; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 luglio
2012, n. 6072).
Ne consegue che non è sufficiente la
circostanza che il concorrente sia destinatario di una cartella esattoriale,
attesa la necessità non solo che la pendenza con il fisco sia stata debitamente
accertata dai competenti organi come esistente ad una determinata data, ma
anche che la pretesa tributaria si sia consolidata in favore
dell'amministrazione finanziaria per l'inutile decorso del termine di
impugnazione o per l'adempimento, che è di sessanta giorni dalla notifica degli
atti dell'amministrazione finanziaria; e, tuttavia, dall'altra, è pur vero che
la notifica della cartella esattoriale si presume preceduta dalla notifica
dell'avviso di accertamento a seguito del quale si sarebbe già potuto proporre
ricorso giurisdizionale o istanza di rateazione, anche se, in assenza di
elementi al riguardo forniti da parte del diretto interessato, deve ritenersi
sufficiente ai fini la valutazione della data di notificazione della cartella
esattoriale.
Nel caso di specie non è in discussione
nel merito l'esistenza di un debito fiscale della Ronabus del rilevante importo
indicato, superiore ai 140.000,00 Euro; ciò che la ricorrente ha dedotto al
riguardo, infatti, è stato, in primo luogo, la sussistenza della propria buona
fede nel rendere la relativa dichiarazione di regolarità fiscale e sulla quale
censura già in precedenza si è trattenuti, nonché l'intervenuta rateizzazione
del proprio debito fiscale cui conseguirebbe in via retroattiva la regolarità
fiscale sin dal momento di presnetazione della domanda di partecipazione alla
procedura di gara.
3.4 - Tanto premesso deve ora, pertanto,
valutarsi la rilevanza della detta intervenuta rateizzazione del debito fiscale
di cui trattasi.
E infatti è comprovato in atti che la
Ronabus ha presentato all'Agenzia delle entrate, in data 13.11.2012, l'istanza
di concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento del debito
fiscale residuo, istanza che è stata protocollata con il n. 711377 e a cui è
conseguito il provvedimento di concessione del detto beneficio adottato in data
19.11.2012 e successivamente comunicato all'interessata; entrambe le suddette
date di riferimento sono evidentemente posteriori alla data dell'1.3.2012,
ossia al termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi.
L'accoglimento parziale dell'istanza di
rateizzazione di cui al protocollo n. 711377 del 13.11.2012, con il Provv.
del 19 novembre 2012, avente ad oggetto n. 71 cartelle di pagamento per un
importo totale di Euro 270.972,06, prevede il pagamento in 60 rate a decorrere
dal 10.1.2013, ed è documentati in atti che il primo pagamento è intervenuto
come da RAV del 17.12.2012 per l'importo di Euro 6.600,85.
Non può, tuttavia, il Collegio esimersi
dall'evidenziare che, dal raffronto tra l'attestazione di regolarità fiscale AGE.AGEDP3RM.Registro.0165732
del 12.9.2012, acquisito in atti con protocollo n. SU/18934 del 12.9.2012 ed il
provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione di cui
sopra, emerge che una delle cartelle indicate nell'attestazione non è comunque
inclusa nella rateizzazione disposta e trattasi della cartella esattoriale n.
09720050214786903 per Euro 9.813,45.
Si ritiene di dovere prendere le mosse, ai
predetti fini, dalla valutazione dell'interesse sotteso alla richiesta del
possesso del detto requisito di ordine generale, consistente appunto nella cd.
regolarità fiscale.
E, al riguardo, non può se non
evidenziarsi che la valutazione, con significato rigidamente preclusivo, di
qualsivoglia inadempimento tributario nasce dalla esigenza di assicurare
l'effettività del principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto
effetti positivi sull'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per
le imprese presenti nel mercato, ma anche effetti positivi per la pubblica
amministrazione, effetti diretti a che non si configurino, a carico delle
imprese, debiti tributari, che incidono oggettivamente sull'affidabilità e
solidità finanziaria delle stesse e quindi sul servizio reso
all'amministrazione. Con la conseguenza che deve essere, di volta in volta, in
concreto indagata la situazione relativa all'assolvimento degli obblighi di
pagamento di imposte e di tasse per accertarne la rilevanza, mirando la
verifica ad appurare la globale regolarità sul piano tributario di ciascuna
impresa partecipante alla gara quale eventuale contraente con la pubblica
amministrazione, coincidente con la sottesa correttezza delle scritture
contabili e del conseguente pagamento di ogni correlata prestazione imposta,
che si renda a tal fine dovuta, capace di accreditare anche sotto questo
particolare aspetto una regolare gestione finanziaria e la conseguente
solvibilità della impresa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1332 del 5.3.2013).
La rateizzazione, in quanto comporta la
sostituzione del debito originario con uno diverso, ne fa conseguire un effetto
novativo non dissimile da quello che si produce in seguito all'accoglimento
della domanda di condono (e, per principio generale, l'accordo sulla
rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata (T.A.R. Brescia,
sez. II, 10 dicembre 2012, n. 1924) ); il risultato è una nuova obbligazione
tributaria caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una
specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate .
E il carattere novativo della
rateizzazione è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti
in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di
regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di
insolvenza; in questa prospettiva la rateizzazione può essere considerata una
misura di sostegno alle imprese (T.A.R. Roma, sez. III, 3 luglio 2012, n. 6072;
Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084).
La conferma della predetta impostazione è
rinvenibile nel D.L. n. 16 del 2012, che ha inserito un implicito ma
chiaro riferimento alla rateizzazione proprio nell'articolo 38 comma 2, nella
parte in cui ha precisato che costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse "certi, scaduti ed esigibili"; dalla predetta formula, infatti,
si deduce che la rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e
differendone l'esigibilità, cancella anche l'originario inadempimento dei
destinatari delle cartelle esattoriali.
La detta soluzione appena descritta appare
maggiormente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria
nella materia (Corte Giustizia, sez. I, 9 febbraio 2006 C-226/04 e C-228/04).
In particolare la suddetta giurisprudenza, pur riconoscendo agli Stati membri
la facoltà di stabilire entro quale termine gli interessati devono aver
effettuato i pagamenti corrispondenti ai loro obblighi tributari per poter
essere ammessi alle procedure a evidenza pubblica, ha precisato che vi sono
alcune circostanze da cui può legittimamente derivare una regolarizzazione
successiva. Tra queste circostanze sono espressamente indicati i ricorsi
amministrativi o giurisdizionali, i condoni fiscali, e i concordati diretti
alla rateizzazione del debito tributario. La rateizzazione non preceduta da
concordato in senso proprio, come quella disposta dall'agente della
riscossione, pur non essendo indicata, sembra pacificamente assimilabile alle
predette ipotesi di ampliamento della partecipazione alle gare.
E, tuttavia, una volta accertato il fatto
storico dell'esistenza in capo a un concorrente di irregolarità fiscali
definitivamente accertate alla data della presentazione della domanda di
partecipazione, la tardiva ammissione al beneficio della rateizzazione non
consente, comunque, di ammetterlo alla partecipazione alla gara.
Al riguardo è stato chiarito che la
normativa comunitaria non si oppone ad una normativa o ad una prassi
amministrativa nazionali in base alle quali il concorrente che, alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ha
adempiuto, effettuando integralmente il pagamento corrispondente, i suoi
obblighi in materia di imposte e tasse, può regolarizzare la sua situazione
successivamente (inter alia) in forza di misure di condono fiscale o di
sanatoria adottate dallo Stato, a condizione che provi, entro il termine
stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali (nel caso di
specie: entro la data per la presentazione della domanda di partecipazione), di
aver beneficiato di tali misure o di un tale concordato (Corte di Giustizia
delle Comunità Europee 9 febbraio 2006 nella causa C-226/04).
Il suddetto principio è stato
successivamente ribadito dalla giurisprudenza interna, la quale ha chiarito che
l'impresa la quale abbia ottenuto la rateizzazione del debito tributario deve
essere considerata in regola ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione a gara pubblica, proprio stante il valore novativo che tale atto
assume, ma a condizione che l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima
della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo
inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data
futura (Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2011, n. 6084).
Non può, tuttavia, sottacersi che il
Consiglio di Stato ha recentemente rimesso all'Adunanza Plenaria la questione
se, ai fini della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nelle gare
di appalto, sia sufficiente che sia stata presentata domanda di rateizzazione
del debito fiscale o se sia necessario che il concorrente sia già stato ammesso
al beneficio della rateizzazione (Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 15
aprile 2013, n. 2031; ma, in precedenza vedi anche, idem, sez. VI, ordinanza 11
febbraio 2013, n. 766), propendendo per la soluzione più rigorosa e affermando,
quindi, che la rateizzazione rileva solo nel caso in cui il relativo
procedimento si sia concluso con l'accoglimento dell'istanza del contribuente
prima del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
gara di appalto, atteso che l'ammissione alla rateazione non costituisce, di
norma atto dovuto, in quanto l'articolo 19 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, conferisce all'amministrazione la discrezionalità di
valutare "l'obiettiva difficoltà economica", determinante per
l'eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso, nel caso di specie,
ritenendosi di dovere aderire alla tesi più restrittiva per le medesime
considerazioni esposte nella giurisprudenza in materia nonché nella citata
ordinanza di rimessione alla Plenaria, l'accordo di rateizzazione,
perfezionatosi con il pagamento della prima rata nel termine perentorio
indicato, non può assumere la rilevanza dirimente dedotta e, pertanto, non può
farsi riferimento al detto accordo al fine di ritenere la regolarità fiscale
alla data dell'1.3.2012.
3.5 - In via subordinata la ricorrente ha
dedotto che l'esclusione disposta per il suddetto motivo sarebbe, stata,
comunque, adottata in violazione del principio di proporzionalità di
derivazione comunitaria inteso in senso sostanzialistico, atteso che,
nonostante la dichiarazione in questione riguardi la sola società mandante,
tuttavia questa colpisce l'intero costituendo RTI, a cui, peraltro, nel caso di
specie, la Ronabus partecipa per il solo 14% mentre la mandataria Roma TPL,
partecipante al RTI con il 51%, sarebbe ampiamente qualificata per assumere la
detta quota e svolgere i relativi servizi; il carattere tipicamente personale
che ogni sanzione riveste di per se avrebbe, invece, dovuto condurre al più
all'esclusione della sola mandante e non anche dell'intero RTI, essendo la
mandataria e le altre mandanti in possesso di tutti requisiti richiesti dal
bando di gara; né in senso contrario varrebbe il richiamo al principio
dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, atteso che, nel caso di specie,
si tratta di escludere (e non invece di aggiungere) una mandante, peraltro
portatrice di una quota del tutto esigua, con la conseguenza che resterebbe
ferma l'identità del soggetto partecipante.
Si premette in punto di fatto che, nel
caso di specie, la società Ronabus non è mai concretamente ed effettivamente
receduta formalmente dal costituendo RTI ed è invece la ricorrente Roma TPL,
nella sua qualità di mandataria del predetto RTI, che sostiene l'illegittimità
del provvedimento di esclusione dell'intero RTI dalla partecipazione alla gara
nella parte in cui la stazione appaltante non si è limitata a deliberare
l'esclusione della sola mandante priva del requisito di partecipazione di cui
trattasi, mantenendo l'aggiudicazione in favore del RTI ricorrente.
La ricorrente sostiene sostanzialmente che
(in presunta applicazione dell'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. n.
163 del 2006) si sarebbe dovuto consentire agli altri componenti del RTI di
proseguire autonomamente la gara, ove in possesso di tutti i richiesti
requisiti, previa "estromissione" della mandante e che il principio
di immodificabilità soggettiva del RTI non rappresenterebbe nella sostanza un
ostacolo al riguardo.
Si premette che l'istituto del
raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad
agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche
amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di
consentire l'ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di
lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una
più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione
dell'offerta.
Proprio perché la finalità è costituita
dalla agevolazione partecipativa alle gare attraverso temporanee aggregazioni
"di scopo", il raggruppamento temporaneo di imprese - come è stato
chiarito anche dalla giurisprudenza risalente (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile
1987 n. 246) fino alla più recente (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n.
22) - non da luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle
imprese che lo compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né ad un
rigido collegamento strutturale.
L'articolo 37 del D.Lgs. n.
163 del 2006, rubricato "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti", dispone, per quanto di specifico interesse in questa sede,
che "9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. ...
18. In caso di fallimento del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. ...".
Il principio di immodificabilità
soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, mira a garantire una
conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che
intendono contrarre con le amministrazioni stesse consentendo una verifica
preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa
ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa
vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere
Ed è per tali ragioni, che l'art. 37,
comma 9, stabilisce il divieto di modificare la composizione dei raggruppamenti
temporanei e pertanto le eccezioni previste ai commi 18 e 19 sono ammissibili
in quanto riguardano motivi indipendenti dalla volontà del soggetto
partecipante alla gara e trovano giustificazione nell'interesse della stazione
appaltante alla continuazione della stessa; pertanto, al di fuori delle ipotesi
normativamente previste, non è ammissibile alcuna modifica della composizione
del raggruppamento affidatario (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2012,
n. 6446).
I richiamati commi 18 e 19 dell'articolo
37 individuano, dunque, i casi ritenuti tassativi in cui è possibile la
modifica soggettiva del RTI già aggiudicatario in quanto trattasi di vicende
patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario; secondo un'interpretazione
restrittiva, se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva
in corso di gara o dopo l'aggiudicazione, al di fuori dei detti casi
tassativamente consentiti; ciò in quanto, con la sottoscrizione del mandato da
parte di tutte le componenti del RTI, la stazione appaltante è posta in grado
di conoscere in modo puntuale ed esatto i singoli soggetti giuridici con i
quali andrà a contrattare. Ne consegue che una modifica della compagine
comporterebbe invece una formazione a geometria variabile, adattabile agli
sviluppi della procedura di gara secondo le esigenze dei singoli partecipanti
al RTI.
Una parte della giurisprudenza ha avuto
modo di statuire che il rigore della disposizione che non consente la
variazione della compagine sociale aggiudicataria va temperato in ragione dello
scopo che detta regola persegue, che è appunto quello di consentire alla
stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da
parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere
modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di
impedire le suddette verifiche preliminari.
Ne consegue che il divieto di
modificazione soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche non ha l'obiettivo
di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di
procedura di gara e che le modificazioni soggettive senz'altro elusive sono
quelle di tipo additivo, che portano all'aggiunta od alla sostituzione delle
imprese partecipanti, ma non anche quelle che conducono al recesso di una delle
imprese del raggruppamento.
Nel caso, infatti, del recesso di una
delle imprese del raggruppamento le esigenze succitate non risulterebbero
affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento
soggettivo, ha in realtà già provveduto a verificare i requisiti di capacità e
di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il
divieto mira ad impedire non possono verificarsi (Cons. St., sez. VI, 13 maggio
2009, n. 2964).
Tale orientamento, peraltro, non solo non
penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, ma, dall'altro lato,
non penalizza le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni
soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla
singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun
nocumento ne deriva per la stazione appaltante.
E tuttavia, anche nel suddetto caso di
limitata ammissibilità della modificazione soggettiva, ci si è premurati di
puntualizzare che, tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine
soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie del
RTI, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare
una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al
componente del RTI che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva (Cons.
St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842).
Tale soluzione, peraltro, non è
postulabile allorché il recesso avvenga prima dell'espletamento del controllo
dei requisiti di capacità e di moralità, allo scopo di impedire l'applicazione
della sanzione espulsiva all'operatore economico partecipante, in quanto,
ammettendo l'operazione riduttiva in tale evenienza, si determinerebbe una
chiara violazione della par condicio dei concorrenti, atteso che il recesso
assume una valenza elusiva della legge di gara, finalizzata, appunto, ad
evitare la sanzione dell'esclusione per difetto dei requisiti in capo ad un
componente del raggruppamento.
Ne consegue che deve ritenersi che il
recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura
di gara non valga a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione
alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza
di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione
della par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 maggio
2012, n. 8 e, idem, 15 aprile 2010, n. 2155; Cons. St., sez. V, 10 settembre
2010, n. 6546)
L'accertamento di una causa ostativa in
capo ad una componente del raggruppamento non è pertanto pregiudicato dal
successivo recesso di detta impresa dalla compagine associativa, in quanto esso
si colloca in una fase anteriore a quella del successivo recesso dal RTI e il
principio della par condicio impone di valutare le offerte come presentate, in
guisa da impedire il facile aggiramento dell'obbligatoria verifica in merito
alla sussistenza di cause di esclusione attraverso il recesso dal raggruppamento
di alcune imprese (Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2012, n. 4842).
Una diversa soluzione ermeneutica, che
intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese
recedenti, consentirebbe l'elusione delle prescrizioni legali che impongono il
possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte
del raggruppamento all'atto della scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione (Cons. St., sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406).
Ne consegue che deve essere disposta
l'esclusione del sodalizio, seppure dotato di soggettività giuridica autonoma,
qualora la singola associata non possegga i requisiti di moralità
professionale, dovendosi ritenere cumulabili i soli requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria di cui all'articolo 35 (Consiglio di Stato, ad. plen., 4 maggio
2012, n. 8).
Non è, quindi, possibile sostenere che
imprese possano, dapprima, decidere di partecipare ad una gara in forma
associata, per poi - per le circostanze più varie - mutare tale forma composita
di partecipazione, senza che ciò assuma - in presenza dei requisiti di
partecipazione alle altre imprese del raggruppamento - alcuna rilevanza per
l'amministrazione.
Ne consegue specularmente che deve
ritenersi che la stazione appaltante non possa legittimamente procedere alla
estromissione di una delle mandanti, indipendentemente dalla sua effettiva
quota di partecipazione al RTI, qualora accerti la mancanza da parte di questa
di un requisito di ordine generale successivamente all'aggiudicazione della
gara al RTI del quale questa fa parte.
3.5 - Tanto premesso avuto riguardo
all'ordinamneto interno, si deve considerare che la ricorrente, soprattutto nei
successivi scritti difensivi, ha dedotto la violazione del principio, di
derivazione comunitaria, della proporzionalità, tassatività e stretta
interpretazione delle norme sanzionatorie, da intendersi in senso
sostanzialistico; e ha chiesto, altresì, di rimettere la relativa questione
interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi
dell'articolo 267 del Trattato.
In particolare, nel caso di specie la
ricorrente ritiene che sia "doveroso per una stazione appaltante, prima di
procedere all'esclusione, (che) misuri la portata della violazione commessa in
concreto dal concorrente non solo alla luce del dato formale posto dalla norma,
ma anche e soprattutto in virtù di un'interpretazione comunitariamente
orientata del precetto e della sua ratio" per cui "non può che
tornarsi ... alla valorizzazione del profilo soggettivo, che ... costituisce
anche l'aspetto centrale che permette ... di reputare come regolare la
condizione di chi, a livello oggettivo, regolare non è poiché ha un debito
fiscale ... ma semplicemente ne ha ottenuto la rateizzazione prima della compilazione
della domanda di partecipazione alla gara"; "la ratio sottesa
all'art. 38 ... non può essere rintracciata in una condizione di regolarità
intesa in senso formalistico e rigoroso ...".
E conclude nel senso di "sollecitare
il Collegio a valutare l'opportunità di sollevare la questione pregiudiziale
dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267
del Trattato sul funzionamento dell'Unione, in relazione all'interpretazione
della normativa comunitaria al fine di verificare se
l'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE nonché i principio
di proporzionalità e ragionevolezza ostano ad una normativa nazionale che
permetta di essere interpretata:
- nel senso di sanzionare con l'esclusione
il concorrente cui sia stata accordata la rateizzazione del debito tributario
prima che la stazione appaltante abbia percepito l'irregolarità della
dichiarazione resa in gara;
- nel senso di sanzionare con l'esclusione
non la sola impresa che ha reso la dichiarazione irregolare bensì l'intero RTI
concorrente, nonostante possieda in maniera completa tutti i requisiti di
qualificazione anche in assenza dell'impresa che avrebbe irregolarmente
dichiarato".
Nell'articolazione della argomentazione
della relativa censura da parte della ricorrente, nella parte che precede la
formulazione dei quesiti, si vengono, pertanto, a verificare interferenze tra i
diversi aspetti giuridici della vicenda, ossia, da un lato, la rilevanza del
momento temporale di intervento della rateizzazione nonché, dall'altro,
l'imputabilità soggettiva nell'ambito del RTI dell'insussistenza del requisito
ai fini dell'operatività della conseguente sanzione di esclusione.
Assume, tuttavia, valenza preliminare, ai
fini della valutazione dei quesiti per come formulati, la considerazione che, mentre
i detti due quesiti si incentrano essenzialmente sulla valenza di una
dichiarazione, relativa al possesso di un requisito di ordine generale, della
quale si asserisce la falsità, invece, come già in precedenza ripetutamente
ribadito, alla luce del tenore testuale e dell'articolazione del provvedimento
di esclusione impugnato, la detta esclusione è stata comminata da parte della
stazione appaltante non solo, da un punto di vista formale, per l'intervenuta
falsa dichiarazione di regolarità fiscale ma soprattutto per la mancanza, da un
punto di vista prettamente sostanziale, del detto requisito di ordine generale.
Atteso che, tuttavia, la formulazione del quesito da parte del Collegio non è
comunque vincolata alla specifica articolazione dell'interessato, la
valutazione delle questioni sottese, viene effettuata alla luce della
considerazione che, nel caso di specie, in realtà, ciò che è stato contestato
da parte della stazione appaltante è appunto proprio la mancanza del requisito
generale della regolarità fiscale.
3.6 - E, quanto al primo quesito, è
sufficiente rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria
nella specifica materia, l'esclusione dalla partecipazione alla gara per la
mancanza del requisito della regolarità fiscale può essere legittimamente
disposta anche nel caso in cui sia intervenuta una regolarizzazione, da un
punto di vista amministrativo, del debito fiscale definitivamente accertato,
nel caso in cui la detta rateizzazione sia intervenuta successivamente al
termine individuato ai predetti fini da parte della legislazione nazionale, cui
è rimessa esclusivamente la valutazione di opportunità sul punto, e che, nel
nostro ordinamento interno, è stata individuata proprio nel termine ultimo di
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara di cui
alla lex specialis di gara.
Il principio di proporzionalità non può,
pertanto, correttamente essere invocato ai fini di ritenere che l'applicazione
della sanzione dell'esclusione dalla partecipazione alla gara non ne rispetti i
relativi canoni nel caso in cui sia intervenuta una rateizzazione del debito
fiscale successivamente al termine ultimo individuato in seno all'ordinamento
interno, e, pertanto anche nel caso in cui la rateizzazione, pur se successiva
all'indicato termine, sia stata, tuttavia, conseguita prima che l'irregolarità
della dichiarazione o l'insussistenza del requisito sia stata effettivamente in
concreto percepita da parte della stazione appaltante, proprio in quanto vi
osta un pacifico orientamento della giurisprudenza comunitaria sul punto, che
non risulta essere mai stata messa in discussione in quella sede.
3.7 - Non rimane che il distinto ed
autonomo secondo profilo dell'eventuale violazione del predetto principio nel
caso in cui la causa sostanziale di esclusione, ossia in questo caso la
mancanza di uno dei requisiti di ordine generale, consistente nella regolarità
fiscale, interessi esclusivamente uno solo dei partecipanti al costituendo RTI,
e, nello specifico, soltanto una delle mandanti cui sia attribuita una
percentuale di partecipazione sostanzialmente irrisoria rispetto al total; in
tal caso il principio di proporzionalità viene ad essere invocato con precipuo
riferimento proprio all'ambito sanzionatorio ed al relativo necessario profilo
soggettivo sottostante.
In definitiva, quello che si sostiene da
parte della ricorrente è sostanzialmente che la necessaria imputabilità
soggettiva della sanzione espulsiva non consente di estenderne l'operatività
anche nei confronti di distinti soggetti giuridici, quali devono essere intesi
le singole imprese partecipanti ad costituendo RTI, nel caso in cui la causa di
esclusione interessi esclusivamente una delle mandanti.
E, per quanto attiene al detto secondo
profilo, si osserva, in via preliminare, che non possono condividersi le
deduzioni di cui alla memoria della Autoservizi Meridionali del febbraio 2013
nella parte in cui afferma la non riconducibilità dell'esclusione dalla
partecipazione alla procedura di gara al genus delle sanzioni, negandone, pertanto,
in radice, la natura sanzionatoria, in quanto "le sanzioni, se del caso,
saranno comminate dall'AVCP e saranno applicate nei confronti dei soggetti che
quelle dichiarazioni hanno reso"; e, infatti, a parte le diverse sanzioni
di specifica competenza dell'AVCP, non può assolutamente negarsi la natura
sanzionatoria dell'esclusione dalla gara.
La verifica di regolarità affidata alla
stazione appaltante comporta una serie di conseguenze sfavorevoli di diversa
natura dirette contro i concorrenti che si trovino a non corrispondere alle
caratteristiche loro richieste sotto specie dei requisiti di partecipazione
alla procedura di gara di cui trattasi; le dette conseguenze si sostanziano
nell'adozione di provvedimenti sanzionatori adottati da parte dell'amministrazione
proprio a presidio del corretto svolgimento della medesima procedura di gara.
L'esclusione del concorrente dalla gara
per mancanza dei requisiti di partecipazione è pertanto una tipica sanzione
amministrativa e anzi in tal senso il detto provvedimento rappresenta un primo
gradino, strettamente funzionale al buon andamento della singola gara in corso,
e presupposto logico necessario per poter procedere all'escussione della
cauzione provvisoria e alla successiva segnalazione del fatto all'AVCP, che sono
specificazioni ulteriori dirette - con funzione generale e speciale preventiva
- a garantire anch'esse la regolarità delle procedure.
Ferma restando tale connessione logica,
all'interno di un rapporto di presupposizione delle diverse sanzioni nell'ambito
di una fattispecie sanzionatoria articolata, va, tuttavia, tenuto conto di come
i tre ordini di provvedimenti sanzionatori abbiano diversa natura e, quindi, di
come possano presentare conseguenze, rilevanza e requisiti differenziati.
In particolare, l'esclusione da una gara
pubblica e l'escussione della cauzione provvisoria o la segnalazione all'AVCP -
pregiudicando con la propria azione interessi differenti - realizzano esigenze
non omogenee; la prima, come visto, ha, in particolare, una ricaduta immediata
sulla corretta realizzazione della procedura in itinere, mentre gli altri
provvedimenti svolgono funzioni essenzialmente preventive incidendo sulla sfera
di interesse e sui beni del concorrente "inadempiente" o "non
idoneo", con funzione di conferire efficacia dissuasiva ai precetti
restrittivi dell'accesso alle procedure ad evidenza pubblica.
Connesso alla natura differenziata delle
sanzioni citate è anche considerabile un diverso rilievo da attribuire
all'elemento soggettivo; se da un lato l'incameramento della cauzione
provvisoria ha chiara natura sanzionatoria di condotte disincentivate, e
presuppone, quindi, un elemento di colpevolezza, l'esclusione tout court, che
si pone a tutela dell'interesse pubblico "attuale" rispetto alla
singola procedura concorsuale, sembra poter perciò prescindere da qualunque
profilo soggettivo di imputabilità.
L'assenza di un elemento di
rimproverabilità soggettiva rende, infatti, evidente l'inutilità, in funzione
preventiva, dell'introduzione di sanzioni ulteriori a carattere punitivo.
Si tratta, pertanto, di un meccanismo di
automatismo sanzionatorio che prescinde pertanto dall'elemento soggettivo
(rispetto alla quale peraltro, la Corte Costituzionale ha già in passato avuto
occasione di affermare, in specifiche e determinate fattispecie, la possibile
illegittimità costituzionale delle relative disposizioni legislative che
prevedono l'irrogazione di diritto di una sanzione a carattere amministrativo,
in quanto la presenza di un momento di bilanciamento degli interessi "concreto"
demandato all'autorità amministrativa, e successivo a quello astratto svolto
dal legislatore, sarebbe essenziale in funzione del ragionevole e buon
funzionamento del procedimento amministrativo sanzionatorio stesso, quale
valore costituzionalmente protetto, riconducibile ad un'applicazione sinergica
tanto del principio di proporzionalità quanto del buon andamento, ricostruiti a
partire dagli articoli 3 e 97 delle Costituzione).
3.8 - Ai fini che interessano nello
specifico, devono, pertanto, prendersi le mosse proprio dall'individuazione
delle caratteristiche e dell'ambito applicativo del principio di
proporzionalità.
Nell'ordinamento interno il principio di
proporzionalità rappresenta una delle fondamentali regole dell'agire
dell'amministrazione pubblica, e si concretizza nell'atto della comparazione
tra gli interessi pubblici e gli interessi privati coinvolti in ogni singola
vicenda, ai fini dell'assunzione della decisione finale; la proporzionalità,
pertanto, si inserisce in modo peculiare nell'ambito dello spazio riservato
alla discrezionalità amministrativa, atteso che proprio in tale ambito il
principio di proporzionalità opera nella sua massima estensione, attraverso il
bilanciamento tra i vari interessi contrapposti coinvolti.
Il suo fondamento è rinvenibile nella
Costituzione, con i conseguenti effetti riflessi che essa ha poi gradatamente
indotto nell'applicazione dei principi amministrativi; in particolare gli
articoli 3 e 97, ma anche l'articolo 113, della Costituzionevengono
usualmente richiamati proprio per sostenere l'esigenza che l'azione
amministrativa sia proporzionata, e che sia, quindi, adeguata rispetto alla
finalità da realizzare.
La proporzionalità consiste, pertanto,
nella verifica della congruità e del giusto equilibrio degli interessi,
perseguita attraverso il provvedimento amministrativo.
Nel caso, in particolare,
dell'applicazione delle sanzioni, il principio di proporzionalità vuole
sostanzialmente garantire che i relativi provvedimenti non superino la misura
di quanto appaia assolutamente necessario al conseguimento dell'obiettivo da
raggiungere.
Il principio di proporzionalità, il quale
è, in realtà, di derivazione comunitaria non consente all'amministrazione
pubblica di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in
misura non proporzionata all'interesse pubblico richiedendo, in particolare,
l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito, la necessarietà
dello stesso nonché la sua adeguatezza rispetto al sacrificio imposto al
privato.
Il principio di proporzionalità si
delinea, quindi, quale risultante dell'unione di tre diversi elementi:
l'idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto.
Per quanto riguarda l'idoneità, uno
strumento appare idoneo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato, allorché
con il suo ausilio si possa sensibilmente favorire il raggiungimento del
risultato desiderato. Il pronostico effettuato deve risultare giustificato e
ragionevole, ma, comunque, appare sufficiente l'esistenza della possibilità in
astratto che l'obiettivo venga raggiunto. Viceversa, uno strumento appare
necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, soltanto qualora non ne sia
disponibile nessun altro, egualmente efficace, ma che sia tale da incidere meno
negativamente nella sfera del singolo.
L'elemento della necessarietà impone,
pertanto, la scelta, fra più mezzi tutti astrattamente idonei al raggiungimento
dell'obiettivo prefissato, di quello la cui adozione implichi le minori
conseguenze negative per il privato; peraltro, necessarietà significa soltanto
"necessarietà relativa", nel senso che viene valutato se
l'utilizzazione di un dato mezzo sia indispensabile allo scopo di raggiungere
un dato obiettivo, ma non viene, viceversa, sindacata la necessarietà in sé dell'obiettivo
prescelto. Dunque, un mezzo ha la medesima efficacia rispetto ad un altro
mezzo, soltanto qualora esso consenta il raggiungimento dell'obiettivo con la
medesima intensità.
Per quanto concerne, infine, l'elemento
della proporzionalità in senso stretto, una decisione adottata dai pubblici
poteri non deve mai essere tale da gravare in misura eccessiva
sull'interessato, e non deve risultare intollerabile per quest'ultimo; in altri
termini, mezzo e fine non devono risultare sproporzionati l'uno rispetto all'altro.
La proporzionalità in senso stretto impone
di paragonare obiettivo e mezzo e di ponderarli nella loro rispettiva
importanza. Il che potrà anche avere, come ultima conseguenza, che la pubblica
amministrazione debba astenersi dall'adottare la decisione oggetto della
decisione comparativa, nonostante che essa abbia già superato l'esame relativo,
rispettivamente alla sua idoneità ed alla sua necessarietà. La valutazione
comparativa è necessariamente influenzata, nel suo esito finale,
dall'incisività dell'intervento lesivo programmato. Quanto più sensibilmente si
ritiene di dover intervenire nella sfera giuridica del singolo, tanto più
rilevante dovrà essere l'interesse generale della collettività, che con tale
intervento si vuole perseguire. Naturalmente, una valutazione così congegnata
non può avvenire in modo astratto, in quanto la relativa effettuazione
necessita sempre di concretizzazione.
Anche e soprattutto nelle procedure di
gara, il principio di proporzionalità viene invocato per legittimare la necessità
di un'attenta valutazione comparativa, fra le esigenze di pubblico interesse e
gli interessi privati, diretta all'elaborazione di una decisione ponderata ed
al contempo esaustiva, nel senso di presa in considerazione di tutti i diversi
interessi in gioco.
3.9 - E, allora, appare necessario
prendere le mosse proprio dall'esigenza che il legislatore ha inteso soddisfare
con il disposto normativo di cui al richiamato articolo 38 nella parte in cui
fa derivare dall'insussistenza di uno dei requisiti di ordine generale
puntualmente indicati ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2,
l'applicazione dell'automatica sanzione dell'esclusione dalla partecipazione
alla gara. Non vi è dubbio che, come peraltro già in precedenza evidenziato, la
sanzione espulsiva nel caso di specie sia finalizzata essenzialmente ad
assicurare il soddisfacimento dell'esigenza di garantire il regolare e rapido
espletamento della procedura di gara, mentre, a causa della mancanza dei
requisiti da parte del concorrente, si produrrebbe una alterazione della
stessa.
Ne consegue che la norma si presenta
proprio come strumentale rispetto all'esigenza, da ritenersi prevalente nel
bilanciamento degli interessi, di garantire l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa.
L'impiego del parametro di
proporzionalità, sebbene in astratto possa pertanto condurre ad escludere la
legittimità dell'automatismo del meccanismo sanzionatorio, nel caso di specie,
invece, non consente di addivenire alle medesime conclusioni, atteso che,
trattandosi dell'ambito relativo alle sanzioni connesse al settore delle gare
pubbliche, vengono in rilevo, e non potrebbe essere diversamente, in primo
luogo, le specifiche esigenze del detto settore; di tal che l'irrigidimento del
rapporto tra illecito e sanzione - nel quale si concretizza appunto
l'automatismo del meccanismo sanzionatorio - non determina un vizio di non
necessarietà e soprattutto inadeguatezza della misura sanzionatoria espulsiva,
avuto riguardo al necessario bilanciamento con gli altri interessi quale, nello
specifico, può essere proprio appunto il buon andamento e il regolare e celere
svolgimento della procedura di gara.
Alla luce delle considerazioni che
precedono, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di proporzionalità
di derivazione comunitaria, non si ritiene, pertanto, che possa essere
fondatamente proposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione
interpretativa proposta da parte della ricorrente ai sensi dell'articolo 167
del Trattato sull'Unione Europea.
E, infatti, da un lato, non lede il
richiamato principio di proporzionalità l'automatismo della sanzione espulsiva,
che si presenta pertanto autonoma rispetto ad una valutazione dell'elemento
soggettivo sottostante, con la conseguenza che finisce per cadere anche la
considerazione secondo cui con l'esclusione dell'intero RTI si determinerebbe
una violazione del principio dell'imputabilità soggettiva della sanzione;
dall'altro, comunque, la circostanza che la mancanza di un requisito di ordine
generale da parte di una delle mandanti comporti l'esclusione dell'intero
costituendo RTI - indipendentemente dalla circostanza che la detta mandante
partecipi in misura irrisoria al RTI, che residuino altre mandanti e che
comunque le imprese residue siano in grado di comprovare nel complesso il
possesso di tutti i requisiti speciali - non viola il suddetto richiamato
principio di proporzionalità in considerazione della circostanza che l'istituto
del raggruppamento temporaneo di imprese rappresenta uno strumento volto ad
agevolare la partecipazione alle gare di appalto disposte dalle pubbliche
amministrazioni e dagli organismi pubblici in genere, al duplice scopo di
consentire l'ampliamento delle imprese partecipanti, e dunque le occasioni di
lavoro per le medesime, e di offrire al contempo alla stazione appaltante una
più ampia possibilità di scelta con conseguente migliore definizione
dell'offerta, senza dare luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e
distinto dalle imprese che lo compongono, con la conseguenza che la scelta
operativa in tal senso posta in essere dai concorrenti interessati non può
legittimamente riflettersi in senso negativo sull'andamento della procedura di
gara che è interesse assolutamente primario dell'amministrazione che sia celere
e soprattutto regolare.
4. Mantenuto fermo quanto dedotto con
riferimento alla sanzione espulsiva, deve ora affrontarsi la censura avente ad
oggetto le ulteriori sanzioni, rappresentate dalla segnalazione all'A.V.C.P. e
dall'incameramento della cauzione provvisoria, in ordine alla quale la
ricorrente ha dedotto che sarebbero entrambe illegittime, atteso che i
requisiti la cui carenza è sanzionabile nei predetti termini, sarebbero
riferibili esclusivamente a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa e non anche quelli di carattere generale richiesti ai
fini della partecipazione alla gara ai sensi dell'articolo 38.
4.1 - Per quanto attiene alla sanzione
della segnalazione all'A.V.C.P. deve, in via preliminare, rilevarsi che, da
ultimo, superandosi il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, è
stato affermato che la segnalazione all'Autorità va fatta non solo nel caso di
riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a
campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti
di ordine generale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2012; T.A.R.
Lazio - Roma, sez. III, 7 dicembre 2012, n. 10249). La detta soluzione trova
conferma nel nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici,
che, nell'indicare i dati da iscrivere nel casellario informatico, sia per le
imprese qualificate con il sistema s.o.a., sia per le altre imprese, menziona i
"provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni
del D.P.R. n. 207 del 2010" (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 dicembre
2012, n. 6210).
Peraltro la segnalazione all'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici dell'esclusione di un'impresa da una gara non
produce direttamente un effetto lesivo, ma costituisce l'atto di promovimento
di un procedimento in contraddittorio e, quindi, avviso di procedimento che
consente all'impresa di presentare all'Autorità proprie deduzioni, ad esempio
circa l'avvenuta impugnazione del provvedimento di esclusione (Consiglio di
Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1370).
La segnalazione all'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel
casellario informatico delle imprese, si configura pertanto come atto
prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile perché non
dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi
solo in via aderivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di
vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo.
Per quanto attiene alla sanzione
dell'incameramento della cauzione provvisoria, si premette che la relativa
determinazione dirigenziale n. 115 del 15.2.2013 è stata impugnata puntualmente
con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18.3.2013; pertanto, il
ricorso introduttivo, notificato in data 27.1.2013, è stato presentato in data
antecedente alla formale adozione del relativo provvedimento e quindi nella
detta parte deve essere considerato inammissibile, atteso che, con la Det. n.
803 del 2012 di esclusione dalla partecipazione alla gara, la stazione
appaltante si è limitata a determinare di procedere con separato provvedimento
all'incameramento della cauzione provvisoria prodotta dal RTI escluso dalla
gara. Vale, invece, il successivo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è
stata dedotta l'illegittimità del provvedimento di incameramento della cauzione
da parte della stazione appaltante in via derivata in conseguenza
dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara.
Sul punto si deve dare atto di un acceso
contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per la stazione
appaltante di procedere legittimamente alla predetta escussione nel caso di
riscontro della mancanza di uno dei requisiti generali di cui all'articolo 38.
Secondo un primo orientamento nelle gare
pubbliche la possibilità per la stazione appaltante d'incamerare la cauzione
provvisoria discende dall'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per tale qualunque ostacolo
alla stipulazione a lui riconducibile, e quindi non solo il rifiuto di
stipulare il contratto o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto
di requisiti generali di cui al precedente art. 38.
Secondo un contrapposto orientamento,
invece, l'incameramento della cauzione provvisoria non può essere disposto per
colpire la falsità delle dichiarazioni riscontrata in sede di controllo sul
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2012
aprile 2006, sulla base dell'articolo 75, comma 6, che estende la garanzia alle
ipotesi di mancata stipulazione del contratto per fatto dell'affidatario,
atteso che tale norma disciplina la fase del procedimento successiva
all'aggiudicazione definitiva e che ai sensi dello stesso, la cauzione
provvisoria può essere escussa solo per rifiuto dell'aggiudicatario a
sottoscrivere il contratto; una tale interpretazione, infatti, ove accolta,
comporterebbe un'arbitraria estensione dei limiti di operatività dell'articolo
48 ad una fattispecie diversa da quelle in esso considerate.
Ai sensi dell'articolo 75, rubricato
"Garanzie a corredo dell'offerta", infatti, "6. La garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.".
L'articolo 48 citato, invece, prevede
l'esclusione del partecipante alla gara e l'escussione della cauzione
provvisoria soltanto con riferimento alla mancanza del possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando
di gara che sono, quindi, considerati quali "requisiti di
partecipazione" e a tale disposizione, in considerazione della sua
funzione sanzionatoria, deve attribuirsi carattere tassativo, mentre, invece,
la carenza dei requisiti di carattere generale "è compiutamente regolata
dall'articolo 38 del codice dei contratti che prevede, in tal caso, solo
l'esclusione del concorren e ee dalla gara e costituisce situazione
ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa disciplinata dall'articolo 48 del
medesimo codice" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 80/2012).
Il Collegio ritiene, nel caso di specie,
di dovere aderire a questo secondo orientamento, con la conseguenza che il
motivo di censura di cui trattasi deve trovare accoglimento in questa sede.
5. Conclusivamente il ricorso introduttivo
è in parte inammissibile e per la parte che residua infondato nel merito e
deve, pertanto, essere respinto; il successivo ricorso per motivi aggiunti,
deve, invece, essere accolto nei limiti di cui in precedenza. In conseguenza
dell'esito complessivo del giudizio di annullamento, deve, essere, infine,
respinta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità dei
provvedimenti espulsivi impugnati.
6. La trattazione del ricorso incidentale,
con il quale la F. ha dedotto l'illegittimità della determinazione dirigenziale
n. 803 del 2012 nella parte in cui Roma TPL non è stata esclusa altresì da
parte della stazione appaltante anche per l'ulteriore e diverso motivo ivi
indicato, diviene, invece, superflua, attesa la infondatezza nel merito del
ricorso introduttivo.
7. Attesa la complessità delle questioni
sottese, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in
epigrafe proposti, in parte, dichiara inammissibile e, per la parte che
residua, respinge il ricorso introduttivo del presente giudizio e accoglie il
ricorso per motivi aggiunti nell'indicata parte e , per l'effetto, annulla il
provvedimento di Roma Capitale con il quale è stato disposto l'incameramento
della cauzione provvisoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,
Estensore
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