APPALTI:
niente soccorso istruttorio
in materia d'avvalimento
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 22 gennaio 2014 n. 294).
Massima
1. Il mancato esercizio da parte della stazione appaltante del potere di soccorso di cui all’art. 46, co. 1, Codice Appalti, ossia il potere-dovere di chiedere un'integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, incontra limiti rigorosi che incontra, dovendo conciliarsi con l'esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte d'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara.
2. Tale limite deve ritenersi operante rispetto alla documentazione di cui all’art. 49, codice appalti, per poter esercitare il diritto di avvalimento, essendo siffatta documentazione tesa a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione a gara, al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
3448 del 2013, proposto da:
Solaris Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro-temporis, rappresentata e difesa dagli avv. Denis De Sanctis e Rodolfo Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Denis De Sanctis in Roma, via Savoia, n. 78;
Solaris Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro-temporis, rappresentata e difesa dagli avv. Denis De Sanctis e Rodolfo Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Denis De Sanctis in Roma, via Savoia, n. 78;
contro
Il Quadrifoglio Società Cooperativa
Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro-temporis, rappresentata
e difesa dagli avv. Fabiana Di Vincenzo e Claudio Boccini, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, n. 20;
nei confronti di
Società della Salute Amiata Grossetana, in
persona del legale rappresentante pro-temporis, non costituita;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA –
FIRENZE, SEZIONE I, n. 00443/2013, resa tra le parti, concernente affidamento
servizi assistenziali territoriali.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di “Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale Onlus”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod.
proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
7 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli
avvocati De Sanctis e Di Vincenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. - Con bando pubblicato in G.U.U.E. del
18 aprile 2012, la Società della Salute Amiata Grossetana ha indetto una gara
per l’affidamento dei “servizi assistenziali territoriali della zona distretto
Amiata grossetana”, con importo a base d’asta di euro 933.000,00 e per la
durata di 38 mesi.
Il bando prescriveva quali requisiti
speciali di ammissione, da un lato, il possesso di un fatturato medio annuo nel
triennio di euro 1.000.000,00 e, dall’altro, l’avere svolto “servizi socio
sanitari domiciliari ad anziani autosufficienti, a favore di soggetti pubblici
o privati, per un importo non inferiore ad euro 600.000,00, IVA esclusa, per
minimo n. 70 utenti”.
La gara è stata aggiudicata a Solaris
Cooperativa Sociale Onlus ( per brevità, Solaris), che ha preceduto di 9,10
punti l’altra concorrente “ Il Quadrifoglio Soc. Coop. Sociale Onlus”.
Questa ha impugnato l’aggiudicazione,
deducendo l’invalidità del contratto di avvalimento prodotto da Solaris per
l’omessa previsione di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria e per
genericità dell’oggetto dell’avvalimento.
2. - Il TAR ha accolto il ricorso,
ritenendo generico ed indeterminato l’oggetto del contratto di avvalimento.
3. - L’appellante sostiene, al contrario,
che il contratto di avvalimento presentato è pienamente rispondente alla
disciplina anche di diritto comunitario, essendosi l’impresa ausiliaria ( “La
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus”) impegnata a mettere a disposizione di
Solaris la propria “solidità economica” riconducibile sia al fatturato globale
d’impresa nel triennio 2008,2009,2001, sia agli introiti generati nello
svolgimento di servizi analoghi (fatturato specifico) nel periodo 1° febbraio
2009- 31 gennaio 2012.
L’oggetto del contratto stipulato, in
altri termini, si risolve in c.d. “ avvalimento di garanzia”.
Oltre l’impegno del prestito dei requisiti
di affidabilità economico-finanziaria, l’impresa ausiliaria si è impegnata a
prestare a Solaris “le competenze specifiche acquisite negli anni di attività,
in relazione agli strumenti di coordinamento e monitoraggio delle attività e
prestazioni, attraverso la messa a disposizione del know how aziendale sia di
tipo strumentale/documentale che di competenze specifiche di tipo gestionale e
professionale”.
4. - Resiste in giudizio la controinteressata.
5. - All’udienza del 7 novembre 2013, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è infondato.
1.2. - L’appellante lamenta che la
sentenza abbia erroneamente aderito alle argomentazioni di controparte,
trascurando il contenuto del contratto.
Afferma che in tema di contratti di
avvalimento tanto l’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, quanto l’art. 88 del D.P.R.
n. 207/2010, pur delineando i contenuti minimi del negozio giuridico, non
prevedono con chiarezza quali risorse e/o attrezzature l’impresa ausiliaria
debba concretamente mettere a disposizione, lasciando ai contraenti la libertà
di inserire nell’oggetto contrattuale le risorse che ritengono utili.
Il contratto stipulato da Solaris integra
un avvalimento “di garanzia” e l’oggetto del “prestito” è circoscritto al
requisito relativo al fatturato globale realizzato ed all’effettuazione di
servizi analoghi nel periodo e per l’importo richiesto.
Il requisito voluto dal bando, paragrafo
III.2.3, non si rivelerebbe strumentale alla verifica della idoneità
tecnico-professionale dei concorrenti, come ritenuto dal primo giudice, quanto
piuttosto alla garanzia di affidabilità economico-finanziaria nel settore di
mercato di cui alla gara; pertanto, andava dimostrato di poter contare sulla solidità
patrimoniale del contraente, anche mediante l’impresa ausiliaria.
In ogni caso, se si volesse ritenere che
il bando richieda un “avvalimento operativo”, l’impresa ausiliata ha anche
garantito la messa a disposizione di una porzione della propria organizzazione
d’impresa, costituita dal know-how aziendale, dagli strumenti di coordinamento
e monitoraggio delle attività e dalle specifiche competenze gestionali e
professionali.
Infine, secondo l’appellante, la stazione
appaltante avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio per
richiedere i chiarimenti necessari, senza ricorrere all’esclusione automatica
dalla gara.
1.3 - Osserva il Collegio che con il
contratto di avvalimento prodotto la Solidarietà Cooperativa Sociale si è
impegnata, testualmente, a mettere a disposizione di Solaris il requisito di
“avere realizzato un fatturato globale medio annuo nel triennio superiore a
1.000.000,00; avere effettuato servizi analoghi a quelli oggetto della gara,
nel periodo 1/2/2009 – 31/1/2012, compresi i contratti iniziati precedentemente
ed ancora in corso nel triennio, a favore di soggetti pubblici o privati per un
importo non inferiore a euro 600.000,00, iva esclusa, per un minimo di n. 70
utenti.
A tal fine, l’ausiliaria mette a
disposizione dell’impresa ausiliata le competenze specifiche acquisite negli
anni di attività, prioritariamente in relazione agli strumenti di coordinamento
e monitoraggio delle attività e prestazioni, attraverso la messa a disposizione
del know how aziendale sia di tipo strumentale/documentale che di competenze
specifiche di tipo gestionale e professionale.”
In parole povere, l’impresa ausiliaria ha
messo a disposizione della Solaris la propria “esperienza” pregressa in materia
di “coordinamento e monitoraggio delle prestazioni”, dimostrando la propria
solidità economico-finanziaria per aver realizzato il fatturato e avere
effettuato servizi analoghi, come richiesto dal bando. Quanto agli “strumenti
di coordinamento e monitoraggio delle prestazioni” non vi è alcuna specificazione
in ordine al tipo di dotazioni, mezzi e personali che rendano comprensibile in
che cosa potrebbe concretizzarsi il supporto offerto e in quali circostanze,
tanto più che oggetto di appalto sono servizi socio-sanitari domiciliari, alle
cui prestazioni specifiche andava fatto riferimento in concreto.
Il quesito che si pone è se sia valido un
contratto di avvalimento con siffatto oggetto, o se non sia piuttosto
indeterminato il suo contenuto.
L'istituto dell'avvalimento - di origine
comunitaria - si delinea quale strumento in grado di consentire la massima
partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche, permettendo alle imprese
non in possesso dei requisiti tecnici o economici di sommare - unicamente per
la gara in espletamento - le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie
a quelle di altre imprese.
Il principio generale che permea
l'istituto, quindi, è quello secondo cui ai fini della partecipazione alle
procedure concorsuali il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche,
finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione
dell'appalto, può fare riferimento alla capacità e ai mezzi di altro soggetto,
al quale conta di ricorrere.
Questo Collegio ritiene che il dato
testuale desumibile dall’art. 49, codice appalti, avvalora l’interpretazione
secondo cui è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si
impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero
valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa
ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il
proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano
l'attribuzione del requisito di qualità e, quindi, a seconda dei casi, mezzi,
personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in
relazione all’oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. III, 03/09/2013,
n. 4386; sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3310).
Difatti:
- il concorrente è tenuto a produrre in
originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a “fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie” (comma 2, lett. f);
- “il concorrente e l'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto” (comma 4);
- “l’impresa ausiliaria può assumere il
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati”(comma 10);
- inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera
n), numero 2), del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, in attuazione di normativa
comunitaria, ha soppresso il comma 7 dell’art. 49 che consentiva ai bandi di
prevedere, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, che le imprese
partecipanti potessero avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti
tecnici.
Ergo, è da escludere che oggetto di
avvalimento sia una mera condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla
messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali.
La centralità della messa a disposizione
delle risorse all'interno del sinallagma tipizzante il contratto di avvalimento
è peraltro ribadita dall'articolo 88 del Regolamento di attuazione del Codice
dei Contratti (D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), che prescrive l'indicazione
puntuale ed analitica delle risorse e dei mezzi prestati.
Dunque, il cosiddetto avvalimento di
garanzia, figura nella quale l'ausiliaria mette in campo la propria solidità
economica e finanziaria a servizio dell'aggiudicataria ausiliata, ampliando
così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto,
non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con
risorse materiali o immateriali, che snaturerebbe e l'istituto, in elusione dei
requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo
col frustare anche la funzione di garanzia.
Proprio per la sua peculiare funzione di
estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione
dell'appalto, l'avvalimento di garanzia può spiegare la sua funzione di
assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità
patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se
rende palese la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali
di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi (Cons. Stato, Sez. III, n.2344
del 18.4.2011; cfr. anche V, n.4510 del 6 agosto 2012).
La sufficiente determinazione dell'oggetto
del contratto di avvalimento è, peraltro, in relazione anche alle esigenze di
certezza dell'amministrazione, essendo la dichiarazione dell'impresa ausiliaria
volta a soddisfare l'interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo
l'aggiudicazione, l'insorgere di contestazioni sugli obblighi dell'ausiliario.
2. - Quanto al mancato esercizio da parte
della stazione appaltante del potere di soccorso di cui all’art. 46, comma 1,
codice appalti, ritiene il Collegio che vadano intesi in senso rigoroso i
limiti che incontra il potere-dovere di chiedere un'integrazione documentale e
regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, dovendo conciliarsi con
l'esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte d'inosservanza di
adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti
richiesti a pena di esclusione dalla gara. (Consiglio di Stato, sez. V,
31/03/2012, n. 1896; sez. VI, 06/06/2011, n. 3365; sez. III, 19 aprile 2011 n.
2387; sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084; sez. V, 16 luglio 2007 n. 4027).
Tale limite deve ritenersi operante
rispetto alla documentazione di cui all’art. 49, codice appalti, per poter
esercitare il diritto di avvalimento, essendo siffatta documentazione tesa a
dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione a gara, al momento della
scadenza del termine di presentazione delle domande.
3.- In conclusione, l’appello va
rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in euro 4.000,00, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alle spese di
giudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre iva e cpa, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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