CONCORSO MAGISTRATURA:
il T.A.R. sospende (davvero)
le prove scritte del 25-27 giugno 2014
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater,
ordinanza 6 giugno 2014 n. 2563).
"Carta canta": il T.A.R. ha davvero sospeso il decreto ministeriale d'indizione del concorso per magistrati ordinari nella parte in cui dispone lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni consecutivi, dal 25 al 27 giugno 2014.
Se il Ministero non appella, o se appella e il Consiglio di Stato rigetta l'appello cautelare, le prove non si svolgeranno nelle predette date. La notizia è fondata quindi.
Quanto al merito della decisione, a mio parere è abbastanza opinabile l'interpretazione (estensiva) fornita all'art. 20 dell L. n. 104/1992, anche perché sono i giudici stessi a definirla normativa speciale rispetto alla successiva dettata dall'art. 16 della L. n. 68/1999.
Staremo a vedere.
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Massima
1. La previsione di cui all’art. 20 della legge n.
104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a
concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito
degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove
concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla
successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge
12.3.1999 n. 68.
2. I profili di spesa o di organizzazione del lavoro
degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di affitto dei locali,
attività di custodia del materiale delle prove ecc.), addotti dalla difesa
erariale, devono considerarsi recessivi rispetto alla primaria esigenza di
garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di
condizioni con gli altri concorrenti.
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Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
6937 del 2014, proposto da:
G.N., rappresentato e difeso
dagli avv. Massimo Clara, Michele De Fina, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Elisabetta Alessandra in Roma, via Stefano Longanesi, 9;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto ministeriale del 7 marzo 2014
con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni
non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario
indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni
25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della
legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di
partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli
altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento
delle prove di esame;
Ritenuto che l’esigenza di garanzia di
accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la
necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume
particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione
alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per
l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;
Considerato che la previsione di cui
all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso
alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non
esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento
delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi
perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato
art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;
Ritenuto, peraltro, che la previsione del
menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di
svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente
previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti,
come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della
procedura;
Ritenuto, in questa prospettiva, che la
domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte
in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva
di legge, considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e
integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni
consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di
una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della
correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale
di cui alle disposizioni di legge richiamate;
Ritenuto, peraltro, che non sembra al
Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento
delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze
indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura,
sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;
Ritenuto anche che la difesa erariale si è
limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a
profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura
concorsuale ( spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale
delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria
esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in
parità di condizioni con gli altri concorrenti;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento
della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella
parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre
giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione
di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze
rappresentate dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il
ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento
impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.
Fissa per la trattazione del merito
l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase
cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere,
Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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