PROCESSO:
è inammissibile la memoria di replica
depositata in carenza
di atti o documentazione della controparte
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 4 giugno 2014 n. 2861).
Massima
E’ inammissibile la memoria di replica depositata in carenza di atti o documentazione della controparte alla quale replicare;
La memoria non può essere considerata, inoltre, quale prima memoria ex art 73 C.p.A., se la stessa viene depositata oltre il termine di 30 giorni previsti dalla suddetta norma.
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Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2173 del 2013, proposto da:
Mariateresa Ventura, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli, 180;
Mariateresa Ventura, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli, 180;
contro
Azienda Ospedaliero -Universitaria
"Ospedale Consorziale Policlinico"di Bari, rappresentata e difesa
dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De
Angelis in Roma, via Portuense, 104; Università degli Studi "Aldo
Moro"di Bari, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI,
SEZ . II n. 00315/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza
n.1833/2009 TAR Puglia Bari SEZ III - conferimento funzioni assistenziali a
professore universitario di seconda fascia appellante con delibera Policlinico
di Bari n. 1661/2009.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Azienda Ospedaliero -Universitaria "Ospedale Consorziale
Policlinico"di Bari e di Università degli Studi "Aldo Moro"Di
Bari;
Vista la memoria di replica
dell’appellante e le note di udienza del Policlinico di Bari;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 31 maggio 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti
gli avvocati Sanino e Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1833/2009, passata in
giudicato, il Tar Puglia ha annullato la deliberazione 5 marzo 2009 (integrata
dalla successiva n. 459/2009) con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari aveva attribuito alla ricorrente, prof. ssa Mariateresa
Ventura, professore universitario di seconda fascia del settore scientifico-
disciplinare “MED /09- medicina interna”, Università di Bari, un incarico
professionale di alta specializzazione , ai sensi del CCNL Dirigenza medica del
8 /6/2000, art. 27, comma1, lettera c , accertando, altresì, il diritto della
medesima allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la
qualifica di professore universitario associato, nominato dal Rettore
dell’Università degli Studi di Bari con decreto 7/ 11/2008 n. 12930.
In ottemperanza alla sentenza n. 1833/2008
passata in giudicato il Policlinico di Bari, con delibera del Direttore
generale 3 dicembre 2009 n.1661, ha istituito l struttura semplice “
ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica” nell’ambito della
struttura complessa di geriatria e gerontologia di questa Azienda, allocandola
presso la sede della medesima e affidandone la responsabilità (graduata con
livello 2 e peso 1,35) alla prof. ssa Ventura.
1.1.Ma la prof. Ventura riteneva che la
delibera n.1661/2009 fosse elusiva del giudicato in quanto in realtà i compiti
e le funzioni di competenza del detto ambulatorio sarebbero state coincidenti
con quelle dell’intero reparto di Geriatria, unità complessa, la cui direzione
dal novembre 2009 in poi era stata conferita ad altro docente di medicina
interna .
Quindi, con ricorso al TAR Puglia
(notificato il 9 novembre 2012) la prof.ssa Ventura chiedeva che, in
ottemperanza della sentenza n. 1833/2009 passata in giudicato, fosse dichiarato
l’obbligo del Policlinico di Bari di conferirle la direzione della UOC di
Geriatria con l’adozione dei conseguenti provvedimenti ed, in corrispondenza,
fossero dichiarati nulli i provvedimenti del Policlinico di Bari, che nel 2009,
2011 e 2012 avevano conferito in via provvisoria la direzione della UOC
Geriatria al prof. Sabbà, anche egli professore associato di medicina interna
(oppure, in subordine, fossero forniti chiarimenti circa le modalità di
esecuzione del giudicato).
Con sentenza n. 315/2013 il Tar Puglia si
è pronunciato negativamente sul ricorso per l’ottemperanza, dichiarandolo in
parte infondato, “in quanto la sentenza di annullamento della delibera
n.340/2009 non può costituire il presupposto delle ulteriori rivendicazioni
riguardanti l’attribuzione della responsabilità della struttura complessa di
geriatria, che l’Azienda ha deciso di assegnare al prof. Sabbà anziché alla
ricorrente…”, e per la restante parte inammissibile per i motivi nuovi dedotti
con memoria difensiva non notificata al Policlinico, spese a carico della
ricorrente.
1.2.Con appello notificato il 25 marzo
2014 la ricorrente prof. Ventura ha chiesto che, in riforma della sentenza del
TAR Puglia n.315/2013, sia dichiarata la mancata ottemperanza del Policlinico
al giudicato, dando atto che compete alla ricorrente l’incarico di direzione
della struttura complessa di Geriatria del Policlinico, nonché, in via
subordinata, che siano forniti chiarimenti in ordine alle modalità per dare
esecuzione al giudicato.
A sostegno della sua pretesa la ricorrente
espone che il TAR nella sentenza di ottemperanza non si sarebbe pronunciato
sulla questione che vi sarebbe una assoluta coincidenza tra i compiti
dell’ambulatorio di Geriatria, struttura semplice, con quelli della UOC di
Geriatria, come –tra l’altro- risultava anche dalla delibera aziendale 5 marzo
2009 n. 340, impugnata come elusiva del giudicato nel giudizio di ottemperanza
innanzi al TAR; inoltre, a differenza di quanto asserito nella sentenza, la
richiesta della ricorrente non interferirebbe con la potestà organizzativa del
Policlinico di articolare l’ambulatorio di Geriatria in una struttura semplice
ed una struttura complessa, ma sarebbe volta a far valere la esigenza della
ricorrente medesima di esercitare le sue funzioni in piena autonomia e non già
in situazione di ingiusta subordinazione.
1.2.1.Quanto, poi, alla dichiarata
inammissibilità delle censure dedotte nella memoria difensiva con riguardo alla
nuova delibera di incarico al prof. Sabbà (qualificate dal TAR “motivi nuovi”
non notificati), l’appellante rileva, in primo luogo, che, ai sensi dell’
art.114 cpa, il prof. Sabbà era estraneo al giudizio in quanto le parti del
giudizio di ottemperanza sono le stesse del giudizio definito con la sentenza passata
in giudicato, nonché, in secondo luogo, che il giudice della ottemperanza
conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza e, in caso di
accoglimento del ricorso, dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o
elusione del giudicato; infine l’appellante chiede la condanna della
amministrazione resistente alle spese del doppio grado di giudizio, riservata
la successiva azione risarcitoria.
1.3.Con memoria di costituzione,
depositata il 12 aprile 2013, il Policlinico ha chiesto il rigetto dell’appello,
rappresentando di aver dato esatta esecuzione al giudicato con la delibera del
Direttore generale 3 dicembre 2009 n. 1661, recante l’attivazione della
struttura semplice “ Ambulatorio di Geriatria ed Immuno –Allergologia
Geriatrica”, affidandone la direzione alla prof.ssa Ventura; inoltre, ad avviso
del Policlinico, la sentenza del TAR era immune da rilievi anche con riguardo
alla statuizione che dichiara inammissibili i motivi dedotti con memoria non
notificata ad alcun delle parti intimate in giudizio, tenuto conto che il thema
decidendum del ricorso per l’ottemperanza sarebbe correttamente
centrato sulla delibera 3 dicembre 2009 n.1661 con cui il Direttore generale dl
Policlinico da tempo aveva dato esecuzione- senza contestazioni immediate- alla
sentenza TAR n.1833/2009 .
1.4.Con memoria di replica del 20 maggio
2013 in via preliminare l’appellante ha eccepito la nullità della costituzione
in giudizio del Policlinico, in quanto la procura conferita al difensore è
riferita ad un giudizio instaurato dalla prof.ssa Ventura innanzi al TAR
Puglia, con elezione di domicilio a Bari; inoltre la stessa procura non sarebbe
stata regolarmente rilasciata in calce al controricorso, poiché redatta su
foglio separato, non numerato e allegato al medesimo, anche se in calce al
controricorso vi era spazio almeno per la parziale stesura del mandato
difensivo.
Pertanto l’appellante ha chiesto, in primo
luogo, la estromissione del Policlinico dal giudizio con la conseguente
inutilizzabilità degli atti e dei documenti prodotti.
1.4.1.Sotto altro profilo, poi, sempre in
via preliminare, l’appellante ha eccepito l’inammissibilità del deposito in
appello – da parte del policlinico- della stessa documentazione già dichiarata
irricevibile innanzi al TAR in quanto presentata oltre il termine di cui agli
artt. 73 e 87 cpa.
1.4.2.Nel merito, poi, l’appellante ha
contestato che la delibera n.1661/2009, nell’affidare alla prof.ssa Ventura la
struttura semplice “ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia
geriatrica”, abbia dato esatta esecuzione al giudicato del 2009, in quanto-
invece- i compiti correttamente spettanti alla appellante coinciderebbero
perfettamente con quelli dell’intero reparto di Geriatria, cioè della UOC di
Geriatria del Policlinico; pertanto, considerata la natura ambulatoriale
dell’intero reparto di geriatria, sarebbe indice di sviamento di potere
l’affidamento al prof. Sabbà dell’incarico di direzione della UOC Geriatria,
mentre per altro verso si profilerebbe anche un danno all’erario in
corrispondenza all’inutile dispendio di risorse finanziarie ed umane.
Infine l’appellante ha replicato che- a
differenza di quanto asserisce il Policlinico- non vi è stata accettazione
dell’incarico di responsabile della struttura semplice, come si desume anche
dal fatto che la stessa ha impugnato presso il TAR Puglia i provvedimenti che
conferivano al prof. Sabbà gli incarichi di direttore del reparto Geriatria; né
diversi elementi emergono dalla corrispondenza intercorsa tra il difensore
della appellante e quello del Policlinico prima della adozione della delibera
n. 1661/2009 ed invocata da controparte; tanto meno sarebbe stata concordata
tra le parti la questione relativa al mancato possesso da parte della
appellante della specializzazione in geriatria, sollevata solo in giudizio dal
Policlinico e, peraltro, non necessaria per l’assegnazione dell’incarico di
direzione della UOC di Geriatria.
1.5.Con note di udienza del 21 maggio 2013
il Policlinico preliminarmente ha chiesto che la memoria di replica di
controparte sia stralciata dagli atti del giudizio, in quanto l’amministrazione
– dopo la costituzione in giudizio- non ha presentato memoria conclusionale e,
quindi, non sussisterebbero i presupposti per le replich ai sesi dell’art. 73,
comma 1, cpa; poi ha, comunque, replicato alle eccezioni di nullità della
procura (regolarmente allegata e spillata al controricorso) e di
inammissibilità del deposito in appello di documenti dichiarati irricevibili in
primo grado, in quanto –tra l’altro- si tratterebbe di documenti relativi alla
persistenza dell’interesse a ricorrere di cui il giudice potrebbe venire a
conoscenza anche a mezzo di semplice dichiarazione del difensore in udienza.
Alla camera di consiglio del 31 maggio
2013, uditi i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
2. In diritto, in via preliminare,
accogliendo l’eccezione sollevata dall’appellante, va dichiarata tardiva la
memoria di replica depositata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari in data 20 maggio 2013. Infatti la replica è presentata
oltre il termine di giorni 30 liberi prima dell’udienza, di cui all’art.73 cpa,
mentre, poiché il Policlinico si è limitato alla memoria di costituzione in
data 12 aprile 2013, all’appellante non era consentito di presentare
corrispondente memoria di replica nel termine di venti giorni libera dalla data
della camera di consiglio.
2.1.In conseguenza non vengono prese in
esame le eccezioni di nullità della costituzione in giudizio del Policlinico di
Bari per invalidità della stessa procura (nei sensi sopra esposti), sollevate
dall’appellante nella memoria di replica in questione.
Peraltro va aggiunto che, poiché l’appello
nel merito non è fondato, il Collegio, per economia di mezzi, comunque non
avrebbe esaminato le suddette eccezioni preliminari .
Ancora in via preliminare, visto che il
ricorso per violazione del giudicato è stato notificato al Policlinico nel
novembre 2012, il Collegio prospetta che nel caso all’esame, dal novembre 2009
( epoca del primo conferimento della responsabilità della UOC Geriatria al
prof. Sabbà), l’appellante in realtà per fatti concludenti ha fatto evidente
acquiescenza alla delibera n. 1661 del 3 dicembre 2009, che –in esecuzione del
giudicato- le conferiva la direzione della Unità semplice Ambulatorio di
Geriatria : infatti appare inverosimile che la interessata, prendendo servizio
all’Ambulatorio Unità semplice, collocato nell’ambito della UOC Geriatria, non
si fosse resa conto la direzione della UOC medesima era espletata dal prof.
Sabbà in corrispondenza a regolare delibera di incarico del Policlinico 19
novembre 2009 n.155 ( di copertura di posto vacante).
Ciò premesso, tuttavia il Collegio ritiene
di esaminare nel merito l’appello in epigrafe per prevalenti esigenze di
certezza delle posizioni di direzione espletate dai sanitari nell’ambito della
Unità Operativa in questione.
2.2.La sentenza di ottemperanza del TAR
merita conferma, pur se con motivazione in parte diversa.
In primo luogo l’appello non appare
fondato, poiché il Policlinico con la delibera del Direttore generale 3
dicembre 2009 n.1661 ha dato esatta ottemperanza al giudicato formatosi a
favore della prof. ssa Ventura con la sentenza TAR n.1833/2009.
In particolare, in sede di ottemperanza,
la citata deliberazione del Policlinico, preso atto del bando della Università
di Siena indetto nel 2004 per la copertura di 1 posto di professore associato,
facoltà di Medicina, settore scientifico disciplinare –SSD MED/09, ha disposto
che era necessario istituire una Unità semplice- Ambulatorio di Geriatria
nell’ambito della UOC di Geriatria del Policlinico ( e presso la stessa
allocata), al fine di consentire alla prof. ssa Ventura, vincitrice della
suddetta procedura concorsuale, il supporto assistenziale corrispondente
all’impegno didattico e scientifico dell’insegnamento di Geriatria e
Gerontologia ed espressamente previsto dal bando dell’Università di Bari del
2004 ; inoltre, stabilito che tale struttura semplice avrebbe gestito anche le
esigenze assistenziali connesse alle patologie di tipo immuno- allergico dei
pazienti in età geriatrica, ne ha affidato la responsabilità di direzione alla
prof. ssa Ventura ( graduata con livello 2 e peso 1,35).
2.3.Né la circostanza che i compiti
dell’ambulatorio di geriatria- unità semplice coincidono, a dire
dell’appellante, con quelli della intera struttura UOC geriatria rappresenta
elemento sufficiente perché il Collegio ritenga che il Policlinico, ove avesse
esattamente ottemperato, avrebbe conferito alla appellante la direzione della
UOC di Geriatria, e non quella della Unità semplice nell’ambito di quella
complessa: infatti nel bando di concorso (per la copertura del posto di
professore di ruolo di seconda fascia – associato) l’Università di Bari aveva
espressamente indicato, ai fini del supporto assistenziale da conferire a
seguito della chiamata, “Unità semplice “Ambulatorio di Geriatria” nell’ambito
dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Azienda Policlinico di Bari.
Pertanto la rappresentata coincidenza di
compiti, ad avviso del Collegio, risulta irrilevante ai fini della esatta
ottemperanza al giudicato da parte del Policlinico nei confronti
dell’appellante, in quanto, sotto il profilo sostanziale, la medesima,
professore associato, non avendo impugnato la specifica disposizione del bando,
aveva una posizione giuridica qualificata solo per ottenere la direzione della
Unità Semplice, mentre, sotto il profilo processuale, non può dolersi di tale
assegnazione, poiché la sentenza TAR n. 1833/2009 passata in giudicato ha
accertato il suo “diritto” (con statuizione difforme dall’indirizzo
giurisprudenziale consolidato) allo svolgimento delle funzioni medico
assistenziali inerenti alla qualifica di professore associato per il posto
messo a concorso con il decreto del Rettore n.13669/2004.
2.4.Inoltre va aggiunto che, comunque,
dagli atti del giudizio di ottemperanza proposto innanzi al TAR nel 2012,
risulta che, quando il Policlinico di Bari nel 2009 ( in attesa della nuova
Intesa Regione Puglia –Università di Bari e su conforme parere del Consiglio di
Facoltà di Medicina e Chirurgia) assegnò l’incarico di direzione della UOC
Geriatria al Prof. Sabbà in applicazione del D. lgs . n. 517/1999, art. 5,
comma 5, il prof. Sabbà aveva una anzianità dal 1995 come associato MED 09,
mentre, quando nel 2011 con delibera del Direttore generale n. 596/2011il
Policlinico prorogò l’incarico apicale già in corso, il prof. Sabbà – nel
frattempo- nell’ottobre 2010 aveva vinto il concorso di Professore ordinario
MED 09 ( bandito nel 2005) ed era stato chiamato nel dicembre 2010 dalla Facoltà
di Medicina dell’Università di Bari.
2.5.Né l’appellante può invocare la
situazione che “ nessuno degli aspetti caratterizzanti la struttura complessa è
ravvisabile nel caso del reparto in questione” a sostegno della sua pretesa di
farsi assegnare la responsabilità della direzione dell’intero reparto .
Infatti, come ha rilevato la sentenza di
ottemperanza appellata, nel caso di specie l’obbligo di esecuzione del
giudicato non può comportare limitazioni alle scelte organizzative del
Policlinico (che già con delibera n1355/2000 aveva configurato come UOC la
Unità operativa di Geriatria) atteso che la sentenza del 2009 ( cosa giudicata)
non ha per oggetto la pretesa della prof.ssa Ventura alla direzione di una
struttura complessa, né tanto meno di quella di Geriatria, ma concerne soltanto
“l’accertamento del diritto della ricorrente allo svolgimento delle funzioni
assistenziali inerenti la qualifica posseduta”.
2.5.1.Sotto diverso profilo, inoltre,
appare contraddittorio che l’appellante, mentre rileva che i compiti della UOC
di Geriatria non hanno la consistenza tipica delle unità complesse, poi censuri
la delibera n. 1661/2009 del Policlinico in quanto non le ha conferito la
direzione della intera UOC Geriatria, ma solo quella della Unità semplice
dell’ambulatorio geriatria -immuno allergologia geriatrica.
2.6.Né vanno dichiarati nulli per
violazione del giudicato i provvedimenti con cui il Policlinico nel 2009, 2011
e 2012 ha assegnato al prof. Sabbà la direzione della UOC in questione: infatti
tali assegnazioni, visto che il bando del concorso per professore associato si
riferiva espressamente allo svolgimento di funzioni assistenziali presso
l’Unità semplice Ambulatorio di Geriatria, esulano dall’ambito dell’esecuzione
del giudicato azionato dalla prof. Ventura per l’adeguato svolgimento delle
proprie funzioni medico assistenziali e riguardano l’autonomo procedimento
della assegnazione della direzione della UOC; assegnazione non legata – come si
è visto- da nesso di diretta presupposizione rispetto alla determinazione del
Policlinico n.1661/2012, che ( nella censurata ottemperanza della sentenza
2009) ha assegnato all’appellante la direzione della struttura semplice “
ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica .
2.7.Analoga considerazione, poi, va fatta
anche con riguardo alla proroga dell’incarico di direzione della UOC Geriatria
conferita da Policlinico al prof. Sabbà, con delibera n. 1384/2012, che, ad
avviso della appellante, dovrebbe essere dichiarata nulla per violazione del
giudicato .
A conferma di tale conclusione, infatti,
dall’appello risulta che l’appellante ha impugnato con autonomo ricorso (in
sede di legittimità) innanzi al TAR Puglia ( R. G. n.1808/2012) la citata
delibera n. 1384 del 20 novembre 2012 con cui il Policlinico ha in pratica
confermato l’attribuzione ad interim al prof. Sabbà dell’incarico di Direttore
della UOC Geriatria, nelle more delle ulteriori comunicazioni da parte delle
Autorità Accademiche.
Nei sensi esposti, quindi, appaiono
infondati, per quanto di interesse della appellante, anche i motivi che
deducono la nullità delle suddette delibere di conferimento della direzione UOC
Geriatria al prof. Sabbà.
Pertanto, pur se con diversa motivazione,
va confermata la sentenza di ottemperanza di primo grado anche nella parte in
cui dichiara inammissibili le censure che deducono la nullità delle richiamate
delibere del Policlinico per asserita violazione del giudicato .
3. In conclusione, preliminarmente,
accogliendo l’eccezione del Policlinico,va dichiarata tardiva la memoria di
replica depositata dall’appellante, per cui il Collegio non prende in esame le
altre eccezioni di rito nella stessa sollevate; nel merito l’appello va
respinto perché infondato e, per l’effetto, va confermata la sentenza di
ottemperanza di primo grado, pur se con motivazione in parte diversa.
Tuttavia il Collegio ritiene che
sussistano i presupposti per trasmettere la presente sentenza alla Procura
Regionale della Corte dei conti per la Puglia, Bari, per le valutazioni di
competenza in ordine alla ipotesi di danno all’erario, considerato che la dedotta
sostanziale coincidenza tra i compiti e le funzioni della Unità semplice
“ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica” e quelli della
struttura operativa complessa di geriatria e gerontologia può, comunque, essere
rilevante al fine di valutare se il Policlinico, nel conferire la direzione
della U S e della UOC di Geriatria rispettivamente alla prof. ssa Ventura ed al
prof. Sabbà nel periodo dal novembre 2009 al novembre 2012, corrispondendo i
relativi emolumenti, abbia agito nel rispetto delle regole vigenti nella
gestione dei mezzi finanziari pubblici .
Considerate le caratteristiche poco
lineari della vicenda sussistono, peraltro, i presupposti per la compensazione
delle spese di lite per questo grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente dichiarata tardiva la memoria
di replica dell’appellante, nel merito respinge l’appello sulla sentenza di
ottemperanza in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di ottemperanza
di primo grado con motivazione in parte diversa.
Spese di lite compensate tra le parti per
il presente grado di giudizio.
Manda alla segreteria di questa Sezione
terza di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della
Corte dei conti per la Puglia per le valutazioni di competenza nei sensi di cui
in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere,
Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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