CONCORSO MAGISTRATURA:
il Consiglio di Stato conferma in via cautelare
le date del 25-27 giugno 2014
(Cons. St., Sez. IV,
decreto cautelare 9 giugno 2014 n. 2435).
La notizia è stata già diffusa ieri, subito dopo le prime indiscrezioni sulla decisione del Presidente della IV Sezione del Consiglio.
Anche stavolta è tutto vero.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso in appello del Ministero della Giustizia in via cautelare (tramite decreto presidenziale ex art. 56 C.p.A., quindi "inaudita altera parte"), soffermandosi solo sul "periculum in mora" invero.
La prossima camera di consiglio è fissata per il 01.07.2014, quindi ad esami scritti completati.
Tanto tuonò che non piovve. Tutto come prima.
In bocca a lupo a tutti candidati per le prove scritte del 25-27 giugno 2014!
*
* *
Massima
L’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone
l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da
non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del
ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è
calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014.
*
* *
Decreto cautelare per esteso
INTESTAZIONE
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale
4783 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Giancarlo Neri;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO
- ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto
istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove
scritte del concorso per magistrato ordinario - mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari
monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod.
proc. amm.;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento
cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti
irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il
tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio
utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014;
che tale pregiudizio acquista
nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della
irreparabilità;
che, pertanto, sussistono i presupposti di
cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui sopra.
Fissa, per la discussione, la camera di
consiglio del 1 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito
dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 giugno
2014.
Nessun commento:
Posta un commento