domenica 15 giugno 2014

CONCORSI PUBBLICI: le garanzie del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) si applicano anche alle procedure selettive "paraconcorsuali" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza breve 6 giugno 014 n. 6045).


CONCORSI PUBBLICI: 
le garanzie del Testo Unico del Pubblico Impiego 
(D.Lgs. n. 165/2001) 
si applicano anche 
alle procedure selettive "paraconcorsuali" 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 
sentenza breve 6 giugno 2014 n. 6045).


Al di là del deprecabile comportamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (o meglio delle varie maggioranze politiche che una volta insediatesi ritengono "doveroso" inserire nei gangli apicali dello Stato chi più le aggrada), quello che colpisce è l'orientamento (sacrosanto) dei giudici amministrativi, sempre più propensi a considerare gare e concorsi pubblici due facce di un'unica medaglia, la "procedura selettiva della P.A.". 
Anche perché non credo ci  sia molta differenza tra la corruzione negli appalti ed il clientelismo nei pubblici concorsi.

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Massima

1. L'interesse pubblico al corretto espletamento di un procedimento di selezione pubblica, oltre al collegamento con le singole norme di legge che ne dettano i fondamenti, è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., ed è riferibile non solo alle procedure propriamente “concorsuali” per nuove assunzioni, ma opera in senso determinante anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto.
2. L'atto di indizione della procedura – nel caso di specie l’Avviso pubblico del 21.12.12 - costituisce la “lex specialis” di ogni selezione e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, che resta obbligata alla loro applicazione senza possibilità di integrazione o deroga, in forza dei principi di tutela della “par condicio” degli aspiranti, che sarebbe del tutto pregiudicata nel consentire la modifica in corso d'opera delle regole, e del divieto di disapplicazione degli atti generali con cui l'Amministrazione si è originariamente “auto vincolata” nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

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Sentenza breve per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5837 del 2014, proposto da:
G. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Orlando e Tommaso Sciortino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza della Liberta', 20; 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica - Dipe e Ministero per la Coesione Territoriale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
F., d’A.; 
per l'annullamento, previa sospensione,
1) di tutti i verbali, relazioni ed atti concernenti la selezione fino a 3 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici posti in essere dal Dipartimento della Programmazione ed il Coordinamento della Politica economica - DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e conosciuti dal ricorrente in esercizio del diritto di accesso tra il 4.2.2014 e il 20.2.2014;
2) dell'atto di esclusione dell'istanza dell'odierno ricorrente dalla procedura di pubblica selezione;
3) dei provvedimenti di approvazione degli atti indicati e di ogni altro atto comunque denominato, ivi compresi quelli di nomina, posti in essere dal Ministro pro tempore per la Coesione Territoriale e dal Capo Dipartimento della Programmazione ed il Coordinamento della Politica economica – DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione agli esiti della selezione, mediante avviso pubblico, per 3 componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ivi costituito;
4) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ai precedenti, ancorchè sconosciuto, ivi compresi:
a) l’atto di trasmissione degli atti della procedura al Ministro da parte del Capo D.I.P.E. prot. n. 1283 del 15.03.2013,
b) gli atti, ancorchè sconosciuti, con cui successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico sono stati dettati criteri c.d. “preferenziali” dal Ministro e dal Capo D.I.P.E. alla Commissione istruttrice, questi ultimi con note (“e-mail”) del 7.2.13 e del 11.2.13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica - Dipe e del Ministero per la Coesione Territoriale, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 10 aprile 2014 e depositato il successivo 30 aprile, l’avv. Gianluigi Mangione chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe con i quali era stata sostanzialmente disposta la sua esclusione dalla procedura di selezione pubblica per l’individuazione fino ad un massimo di tre esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, di cui al relativo Avviso pubblico del 21 dicembre 2012;
Rilevato che la mancata valutazione del ricorrente si desumeva dalla lettura del verbale n. 2 della Commissione incaricata, ove era specificato che il medesimo, unitamente ad altri candidati, aveva già in essere un incarico presso una delle quattro Strutture tecniche oggetto dei relativi avvisi pubblici in scadenza in data successiva al 2 aprile 2013, in conformità con le indicazioni in tal senso fornite dal Capo Dipartimento in data 11 febbraio 2013;
Rilevato che il ricorrente, in sintesi, lamentava: “I. Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico emesso dal DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 5327 del 21.12.12 – Violazione del principio generale di autovincolatività dei bandi ed avvisi delle procedure di pubblica selezione – Violazione del principio generale di par condicio nelle procedure di pubblica selezione. Omessa valutazione dell’istanza di partecipazione e dei titoli e requisiti in possesso del ricorrente – Eccesso di potere sotto i profili delle erroneità, illogicità, incongruenza e contraddittorietà e del travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 3, dPCM 25.11.08, modificato dal dPCM 15.07.09, istitutivo del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici presso il DIPE.”, in quanto risultavano illegittimamente introdotti, nel corso della procedura con nota dell’11.2.2013, altri (e ulteriori rispetto a quelli dell’Avviso pubblico e dell’art. 3 d.p.c.m. 25.11.08 come successivamente modificato dal d.p.c.m. 15.7.09) criteri preferenziali di selezione da parte dell’Amministrazione, relativi all’esclusione dei candidati che già svolgevano incarichi in scadenza dopo il 2.4.13 presso una delle quattro strutture tecniche del DIPE, e in quanto risultavano considerati soli esperti “interni” alla P.A. in violazione dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; “II. Violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico emesso dal DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 5327 del 21.12.12 – Omessa valutazione dell’istanza di partecipazione e dei titoli e requisiti del ricorrente – Violazione del principio generale di par condicio nelle procedure di pubblica selezione. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità, illogicità, incongruità ed irragionevolezza – Difetto assoluto di motivazione ed istruttoria”, in quanto non era stato considerato il criterio preferenziale dello svolgimento di un’esperienza professionale almeno triennale nelle attività di valutazione delle proposte da sottoporre all’esame del CIPE inerenti programmi e progetti di investimento pubblico nonché nelle attività di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato, di cui era in possesso il ricorrente in riferimento al quadriennio anteriore alla selezione in questione unitamente ad altri criteri pure evidenziati, quali l’aver svolto attività richiedenti medesime competenze presso Amministrazioni pubbliche e l’aver conseguito un titolo di abilitazione professionale ovvero un Dottorato di ricerca o altro titolo di alta formazione post-laurea in materie attinenti la professionalità richiesta, ai fini della valutazione comparativa da effettuare, tenendo conto che tra i cinque nominativi indicati a conclusione della selezione non figurava neppure un esperto in materie giuridiche;
Rilevato che si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, evidenziando la legittimità dell’operato della Commissione e, di conseguenza, l’infondatezza del gravame, come illustrato in specifica memoria;
Rilevato che in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente depositava ulteriore documentazione e che, alla data del 28 maggio 2014, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti di legge per pronunciarsi con sentenza in forma semplificata;
Considerato che, pur non condividendo alcuni profili delle censure dedotte, in quanto risultano selezionati sia dipendenti esterni che interni alla P.A. e in quanto l’esperienza in materia giuridiche non appariva decisiva per la selezione, il ricorso si palesa fondato per quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, in relazione alla violazione dell’Avviso pubblico e al lamentato eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza come dedotti dal ricorrente;
Considerato, infatti, che l’Avviso pubblico, pur riferito a selezione per incarico fiduciario, poneva degli specifici criteri di selezione, tra cui alcuni “preferenziali” tra i quali non si rinveniva però quello di non svolgere già incarichi presso una delle quattro Strutture tecniche del DIPE in scadenza in data successiva al 2.4.2013;
Considerato che tale ulteriore criterio risulta “eterointrodotto” secondo il contenuto di una nota dell’11.2.2013 del Capo Dipartimento il giorno stesso dell’inizio dei lavori della Commissione e dopo l’avvio degli stessi (v. verbale n. 1 che fa riferimento alle ore 10,30-12.00 e nota e-mail dell’11.2.2013 che porta l’orario delle 19.17);
Considerato che una volta posto un avviso pubblico concernente interpello per l’affidamento, sia pure a titolo fiduciario, di incarico specifico l’Amministrazione ha costituito un “auto vincolo” da cui non può derogare (Cons. Stato, Sez. IV, 20.9.12, n. 5044);
Considerato, in merito, che il diretto collegamento con l'interesse pubblico al corretto espletamento di un procedimento di selezione pubblica, oltre al collegamento con le singole norme di legge che ne dettano i fondamenti, è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., ed è riferibile non solo alle procedure propriamente “concorsuali” per nuove assunzioni, ma opera in senso determinante anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto (Cons. Stato, Sez. IV, 5.2.01, n. 471);
Considerato, quindi, che l'atto di indizione della procedura – nel caso di specie l’Avviso pubblico del 21.12.12 - costituisce la “lex specialis” di ogni selezione e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, che resta obbligata alla loro applicazione senza possibilità di integrazione o deroga, in forza dei principi di tutela della “par condicio” degli aspiranti, che sarebbe del tutto pregiudicata nel consentire la modifica in corso d'opera delle regole, e del divieto di disapplicazione degli atti generali con cui l'Amministrazione si è originariamente “auto vincolata” nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5044/12 cit. e Sez. V, 3.8.12, n. 4433);
Considerato che nel caso di specie non può neanche invocarsi il principio per il quale la Commissione selezionatrice può integrare i criteri di selezione prima dell’esame dei titoli dei candidati e dell’apertura delle buste perché nel caso in esame non risulta integrato o specificato un criterio già presente, sia pure in forma generica, nell’Avviso pubblico ma è stato introdotto un nuovo criterio e ciò è sempre precluso alla Commissione stessa (per tutte: TAR Lecce, Sez. I, 5.6.09, n. 1412);
Considerato, inoltre, che nel caso di specie si palesa anche carenza di motivazione e istruttoria nonchè illogicità e irrazionalità del (nuovo) criterio segnalato dall’Amministrazione in corso dei lavori della Commissione e fatto proprio da questa, dato che, nell’ipotesi di svolgimento di altro incarico con scadenza successiva al 2.4.13, ben poteva l’interessato eventualmente valutare la circostanza e dichiarare di rinunciare al precedente incarico a beneficio di quello in corso di assegnazione, come evidenziato dalla stessa Amministrazione nei suoi scritti difensivi, senza che assuma rilievo decisivo l’ulteriore osservazione di quest’ultima secondo cui il posto già ricoperto in tal caso sarebbe rimasto vacante, perché ben potevano essere considerati e valutati meccanismi idonei ad individuare nella stessa procedura aspiranti in grado di sostituire il rinunciante;
Considerato, quindi, che una razionale organizzazione della procedura avrebbe imposto di introdurre tale criterio già nell’Avviso pubblico, al fine di consentire agli interessati una opzione di scelta con conseguente possibilità di sostituzione, e non in corso di selezione come invece accaduto;
Considerato, inoltre, che l’aver introdotto tale criterio dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico e in riferimento a chi già svolgeva incarichi di tal genere ha fatto sì che fossero potenzialmente conosciuti coloro che svolgevano tali incarichi e che quindi erano individuabili, anche nominativamente, al momento di introduzione del richiamato criterio;
Considerato, quindi, che il ricorso si palesa fondato per quanto dedotto e che, di conseguenza, devono essere annullati gli atti che hanno portato all’esclusione del ricorrente dalla valutazione in questione e all’introduzione del nuovo criterio non previsto nell’Avviso pubblico;
Considerato che sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà all’esito della valutazione del ricorrente e che le spese di lite possono compensarsi per la novità e peculiarità della fattispecie, ferma restando l’applicazione dell’art. 13, comma 6 bis.1, dpr n. 115/02 e la riconducibilità del contributo unificato a carico dell’Amministrazione soccombente;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati pure in motivazione precisati.
Spese compensate, ferma restando l’applicazione dell’art. 13, comma 6 bis.1, dpr n. 115/02 in merito al contributo unificato da porsi a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Anna Bottiglieri, Presidente FF
Rosa Perna, Consigliere
Ivo Correale, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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