lunedì 16 giugno 2014

APPALTI: non serve la sottoscrizione pagina per pagina dell'offerta tecnica (Cons. St., Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2014 n. 802).


APPALTI:
 non serve la sottoscrizione pagina per pagina 
dell'offerta tecnica 
(Cons. St., Sez. IV, 
sentenza 20 febbraio 2014 n. 802).



Massima

Non costituisce causa di esclusione da una procedura di gara la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica in ogni sua pagina, nel caso in cui la lex specialis, pur contemplando la necessità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, non preveda espressamente a pena di esclusione che il timbro e la firma debbano essere apposte su ogni pagina e l'offerente abbia apposto la sottoscrizione del legale rappresentante e il timbro in calce all'indice degli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica, nonché sulla prima pagina di ogni documento e di ogni elaborato ivi indicato.

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Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2013, proposto da:
Salini Costruttori S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Todini Costruzioni Generali S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 10; 
contro
Anas S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Strabag S.p.A. (già Adanti S.p.A.), in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con l’impresa Vittadello Intercantieri S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Benedetto Carbone, Luigi Strano, Marilena Ratto, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni, 288;
Baldassini-Tognozzi-Pontello-Costruzioni Generali S.p.A. in liquidazione; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00070/2013, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione ed esecuzione opere stradali - risarcimento danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di Strabag S.p.A. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Rti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Antonella Terranova, su delega dell'avvocato Angelo Piazza, l'Avvocato dello Stato Grumetto e Giovanni Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con bando di gara del 19 dicembre 2008 ANAS S.p.A. indiceva una procedura ristretta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera “Itinerario E 78 Grosseto-Fano - Tratta Grosseto-Siena (SS 223 di Paganico), dal km. 30+040 al km. 41+600”, per un importo a base di gara pari ad euro 217.783.293.
Il criterio di aggiudicazione utilizzato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 D.Lgs. n. 163/06; a tal fine il bando prevedeva l'attribuzione di 45 punti per la riduzione del prezzo; 25 punti per il pregio tecnico; 15 punti per l'organizzazione dei lavori e modalità operative; 15 punti per la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori.
Successivamente alla fase di prequalificazione, venivano ammessi alla procedura, oltre alla odierna appellante Salini Costruttori S.p.A., mandataria del costituendo RTI con la Todini Costruzioni Generali S.p.A. (d’ora innanzi RTI Salini), la STRABAG S.p.A. (già Adanti S.p.A.) in RTI con Vittadello Intercantieri S.p.A. (d’ora innanzi RTI STRABAG) e l’impresa Baldassini-Tognozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (d’ora innanzi BTP).
All'esito delle operazioni di gara veniva stilata la graduatoria finale, che vedeva collocarsi al primo posto il RTI STRABAG con 68,41020 punti, BTP al secondo posto con 67,67047 punti ed in terza posizione il RTI Salini con 66,54545 punti.
Conseguentemente, con provvedimento del 18 maggio 2011, l’ANAS disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore del RTI STRABAG.
Pertanto, il RTI Salini proponeva ricorso iscritto con R.g. n. 1306 del 2011, deducendo l’illegittimità degli esiti di gara, in quanto, ove la Commissione aggiudicatrice avesse correttamente proceduto a “normalizzare” i punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, esso raggruppamento sarebbe venuto a collocarsi al primo posto della graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione della procedura in proprio favore.
Il RTI Salini deduceva: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2009, nonché dei principi ordinamentali in materia di valutazione delle offerte. Omissione della riparametrazione relativa alle voci qualitative dell'offerta. Violazione dell'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006. Mancanza di omogeneità tra criteri. Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, incongruità, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Ancora, violazione e falsa applicazione della legge di gara, con riferimento alla valutazione degli elementi dell'offerta; incongruità e incoerenza dell'attribuzione del punteggio inerente l'elemento riduzione del tempo, il pregio tecnico e l’organizzazione dei lavori. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, co. 3, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006.
Costituitesi in giudizio l’Amministrazione intimata e il RTI STRABAG chiedevano la reiezione del gravame.
Inoltre, a seguito di accesso agli atti, l’appellante rilevava che dai documenti visionati emergevano vizi relativi all’offerta presentata dall’aggiudicataria tali da imporne l’esclusione dalla gara, indi per cui notificava motivi aggiunti: per violazione ed errata applicazione del punto E1 dell'offerta economica della lettera di invito e dell'art. 90, comma 3, del d.p.r. n. 554/1990; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell’ATI STRABAG per aver omesso, in sede di modifica delle quantità contenute nella lista prezzi, sia di barrare, che di espressamente confermare e sottoscrivere la correzione.
Ancora per violazione ed errata applicazione del punto F1 - sottoscrizione dell'offerta economica della lettera di invito. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell’ATI STRABAG per aver omesso di allegare alla busta 3 contenente l'offerta economica la fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Illegittimità derivata.
Successivamente, RTI STRABAG dispiegava ricorso incidentale, contestando la legittimazione al ricorso di parte appellante, la quale avrebbe dovuto essere esclusa per asserita violazione della lex specialis e segnatamente della previsione della lettera di invito di cui al punto E.2. "sottoscrizione dell'offerta tecnica". Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione falsa applicazione dell’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità degli atti di gara nella parte in cui è stata ammessa all'offerta del RTI Salini. Da ultimo, per violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della lex specialis.
Il Tar Toscana con sentenza n. 70 del 2013 accoglieva il ricorso incidentale proposto dal RTI STRABAG, dichiarando inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti successivamente notificati dal RTI Salini, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale e respingendo da ultimo la domanda di risarcimento dei danni.
Impugna tale pronuncia il R.T.I. Salini, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia della statuizione di accoglimento del ricorso incidentale e riproponendo i motivi dedotti in primo grado e dichiarati inammissibili per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente richiesta di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti.
Si sono costituiti il RTI STRABAG e l’Anas s.p.a., tramite il patrocinio dell’Avvocatura erariale, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza dei motivi, anche di quelli espressamente riproposti dall’appellante nel presente grado e rimasti assorbiti per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale in prime cure, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del giudizio.
Le parti hanno depositato memorie illustrative e di replica e all’udienza pubblica del 10 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Preliminarmente l’appellante rileva che il giudice di prime cure ha erroneamente accolto il primo motivo del ricorso incidentale promosso dal RTI STRABAG, con il quale si censurava “l’omessa esclusione del RTI Salini per non aver sottoscritto, nei modi previsti dalle lettere di invito, l’offerta tecnica”.
Rileva il Collegio che il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Al riguardo, come pure rilevato dalla difesa dell’Anas, a sostegno della legittima ammissione alla gara della RTI Salini, si evidenzia che la predetta società, contrariamente a quanto asserito dal RTI STRABAG, e conformemente alla legge di gara, ha apposto la sottoscrizione del legale rappresentante ed il timbro in calce all’indice degli elaborati di cui si compone l’offerta tecnica, nonché sulla prima pagina di ogni documento e di ogni elaborato ivi indicato.
Da qui l’erroneità della statuizione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il RTI Salini avrebbe dovuto essere escluso dalla gara di che trattasi, dal momento che la lex specialis non prevedeva a pena di esclusione che il timbro e la firma dovessero essere apposte su ogni pagina.
Tanto più che nella specie la Stazione appaltante ha potuto agevolmente verificare la riferibilità al RTI esponente delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall’offerta ricorrendo l’elemento essenziale della sottoscrizione e del timbro del RTI Salini in ogni documento e/o elaborato di cui l’offerta stessa si costituiva.
Da qui l’erroneità della sentenza impugnata che, sulla scorta di un presupposto insussistente - vale a dire la ritenuta previsione nella legge di gara di una precisa modalità di sottoscrizione dell’offerta tecnica - ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale, sebbene, come si è detto, la lex specialis non prevedesse la necessità di sottoscrivere e timbrare ogni singola pagina.
L’offerta della RTI odierna appellante conteneva, dunque, tutti gli elementi essenziali prescritti dall’art. 74 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pertanto, nel caso di specie, la finalità che ha inteso perseguire la prescrizione della lettera di invito che si assume essere stata violata, che è quella di “rendere possibile l’immediata identificazione del soggetto redattore”, deve ritenersi soddisfatta per effetto della sottoscrizione ed apposizione del timbro dell’impresa sui documenti contenuti all’interno della busta Offerta Tecnica riportante la ragione sociale del raggruppamento, anch’essa debitamente firmata, timbrata e sigillata.
L’esclusione del RTI Salini è, pertanto, illegittima per violazione del principio di c.d. strumentalità delle forme, applicabile anche con riferimento alle controversie in materia di procedure ad evidenza pubblica (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20.12.2011, n. 6740; id., 2.3.2009, n. 1180).
Alla luce del principio di cui all’art. 46, co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. principio di tassatività delle cause di esclusione), l’esclusione avrebbe potuto invero essere disposta solo nei casi di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione, il che, come pure ammesso dalla stazione appaltante, non si è verificato nel caso in questione, donde la infondatezza del primo motivo del ricorso incidentale e la conseguente riforma della sentenza gravata, che ne ha disposto l’accoglimento.
L’appellante ripropone poi i motivi dedotti in primo grado e dichiarati inammissibili per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, motivi che, pertanto, devono essere qui esaminati in quanto espressamente riproposti.
In particolare, rileva l’appellante che la Commissione giudicatrice non ha dato corso alla necessaria “riparametrazione” dei punteggi assegnati per gli elementi qualitativi dell’offerta (i.e. gli elementi relativi al “pregio tecnico” ed “all’organizzazione dei lavori + modalità operative), mancando di convertire i punteggi provvisori conseguiti dai concorrenti, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie calcolate in precedenza.
La riparametrazione, afferma l’appellante, risponde ad una precisa e doverosa necessità dell’Amministrazione aggiudicatrice di garantire il rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento (cfr. Determina n. 4 AVCP del 20.5.2009).
Invero, secondo la tesi dell’appellante, la Commissione avrebbe dovuto procedere a normalizzare/riparametrare anche i punteggi afferenti gli elementi qualitativi dell’offerta e non tener conto dei soli elementi quantitativi dell’offerta ( voce a) e voce d)).
Ciò, a detta dell’appellante, avrebbe determinato un evidente stravolgimento della graduatoria di gara, la quale è risultata completamente falsata rispetto ai parametri di valutazione stabilita dall’Amministrazione nella documentazione di gara. Il RTI appellante ribadisce che la definizione della graduatoria concorsuale risulta macroscopicamente viziata dal fatto che la Commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio definitivo in assenza di previa riparametrazione”/normalizzazione dei punteggi relativi agli elementi qualitativi dell’offerta come espresso nella Determinazione n. 4/2009 e dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, del 12.6.2009 n. 3716), secondo cui la riparametrazione assolve l’esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”.
Tale motivo è infondato.
E, invero, come fondatamente eccepito dall’appellata STRABAG, il criterio della riparametrazione, attinente ad una modalità fondamentale della valutazione dell’offerta, può essere utilizzato solo se previsto nel bando di gara e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla Commissione giudicatrice.
La lettera di invito è invero chiara (a pag. 10) nel prevedere che i punteggi relativi agli elementi qualitativi, contrariamente a quelli quantitativi (prezzo e tempo) per i quali sono previsti algoritmi, dovevano essere attribuiti in “valore assoluto”, e cioè senza alcuna riparametrazione.
L’appellante deduce inoltre l’illegittimità degli esiti concorsuali sotto altro profilo, ossia in ragione della evidente incoerenza ed incongruità che inficia la valutazione delle offerte avversarie, così come operata dalla Commissione giudicatrice.
Tale motivo, invece, appare al Collegio meritevole di favorevole apprezzamento.
E, invero, la lex specialis prevedeva una stretta correlazione tra la valutazione della voce c) dell’offerta, “organizzazione dei lavori e modalità operative”, ed il parametro d) inerente alla “riduzione del tempo”.
Infatti, con riferimento alla voce c) “organizzazione dei lavori e modalità operative”, la lettera di invito stabiliva chiaramente che la valutazione dovesse investire “le modalità operative proposte a giustificazione del tempo offerto”, con un punteggio variabile da 0 a 15 punti. La lex specialis precisava, inoltre, che “i cronoprogrammi offerti dai concorrenti comprensivi delle produttività percentuali mensili e dei tempi di realizzazione delle singole opere, dovranno, per dar luogo all’attribuzione del punteggio, essere conformi al tempo offerto (di cui alla voce d) ed alle fasi di realizzazione dell’intervento”.
Dunque, la stessa attendibilità dell’offerta presentata dai concorrenti presupponeva un’intrinseca coerenza tra la riduzione dei tempi proposta, da un lato, e le modalità operative proposte a giustificazione del tempo offerto, dall’altro, nel senso che ad una maggiore riduzione del tempo avrebbe dovuto evidentemente corrispondere un maggior pregio delle modalità operative che detta riduzione consentono.
Orbene, come fondatamente dedotto dall’appellante, nella specie le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice appaiono incongrue ed incoerenti.
E, infatti, il RTI STRABAG, aggiudicatario, ha indicato il tempo contrattuale in 810 giorni, il più ridotto tra quelli offerti dai concorrenti, ciò che gli è valso l’attribuzione del punteggio massimo previsto (15,00 punti).
Per gli aspetti tecnici dell’offerta, però, il RTI primo graduato ha totalizzato complessivamente solo 9,70 punti, sui 40 disponibili, di cui solo 3,7 punti (sui 15 disponibili) per l’elemento valutativo c) “organizzazione dei lavori” (i.e. “modalità operative proposte a giustificazione del tempo offerto”).
Analoghe considerazioni si possono fare anche in relazione all’offerta del RTI secondo graduato, Baldassini-Tognozzi-Pontello (BTP), anch’essa caratterizzata da un’importante riduzione del tempo contrattuale (912 giorni = 13,28002 punti), non confortata - come logica e coerenza avrebbero voluto – da un altrettanto eccellente valutazione del “pregio tecnico”, quanto alla “organizzazione dei lavori”.
Infatti, quanto agli aspetti tecnici dell’offerta, la seconda graduata ha totalizzato nel complesso solo 10,4 punti (su 40 disponibili) di cui soltanto 4,8 punti (sui 15 disponibili) per l’elemento valutativo relativo alla organizzazione dei lavori (i.e. “alle modalità operative proposte a giustificazione del tempo offerto”).
Come fondatamente dedotto dal RTI appellante, dunque, le prime due graduate hanno ottenuto, in relazione all’elemento “organizzazione del lavoro”, punteggi assolutamente modesti in rapporto all’estrema riduzione del tempo contrattuale: il RTI STRABAG ha ottenuto solo 3,7 punti, mentre BTP ha ottenuto 4,8 punti; e, quindi, le “modalità operative proposte” dai controinteressati non erano tali da garantire la coerenza interna delle offerte, tale da poter assurgere ad adeguata “giustificazione del tempo offerto”.
E, invece, come si è detto, la legge di gara stabiliva una diretta correlazione tra la formulazione (da parte dei concorrenti) e la valutazione (da parte della stazione appaltante) degli elementi dell’offerta relativi alla “organizzazione dei lavori e delle modalità operative”, da un lato, e la riduzione del tempo di esecuzione, dall’altro, di guisa che il primo elemento dovesse in qualche misura suffragare il secondo.
Ora, per quanto sin qui detto, tale necessaria correlazione e coerenza, avuto riguardo alle offerte del RTI STRABAG e dell’impresa BTP, appaiono difettare, sicché, come fondatamente dedotto dall’appellante, non risulta giustificata la collocazione in graduatoria assegnata ai concorrenti, odierni controinteressati, RTI STRABAG e impresa BTP, atteso che, stante appunto la predetta incoerenza delle rispettive offerte, entrambe risultano non attendibili; la Commissione giudicatrice non avrebbe dovuto, dunque, assegnare alcun punteggio a tali offerte per entrambi gli elementi controversi (“organizzazione dei lavori e modalità operative”, voce c) e la riduzione del tempo, voce d), con conseguente primato in graduatoria del RTI appellante, che si è collocato a soli punti 1,8 dal RTI aggiudicatario.
Tanto premesso in ordine alla fondatezza dell’appello proposto dal RTI Salini, occorre ora passare ad esaminare la domanda risarcitoria spiegata.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure l’odierna appellante ha azionato il proprio interesse primario all’aggiudicazione ed all’esecuzione della commessa, domandando altresì in via subordinata, per l’ipotesi in cui la soddisfazione di tale interesse non fosse possibile, la condanna della committente ANAS al risarcimento per equivalente del danno cagionato con il proprio illegittimo operato.
Orbene, poiché nelle more del giudizio e, segnatamente, in data 5.8.2011, il controinteressato RTI STRABAG e la committente ANAS hanno proceduto alla stipula del contratto d’appalto relativo ai lavori in questione, e poiché l’appalto medesimo ha ad oggetto infrastrutture strategiche, ai sensi della normativa vigente (art. 125 c.p.a.) la reintegrazione in forma specifica non appare praticabile, non potendo l’annullamento dell’affidamento comportare la caducazione del contratto già stipulato, per cui deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante al risarcimento per equivalente, vale a dire ad essere ristorata del danno derivante dalla mancata realizzazione della commessa per cui è causa.
E’ noto che in tema di gare pubbliche non è necessaria alcuna particolare indagine in ordine all’elemento soggettivo della responsabilità civile della pubblica amministrazione; trattandosi di violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte dell’Amministrazione, la conseguente concessione di un risarcimento danni non può essere infatti subordinata al riconoscimento del carattere colpevole della violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall’amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013 n. 240; per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda, Corte Giust. CE, sez. III – 30 settembre 2010 in causa C314/2009).
Ciò premesso, occorre al riguardo sottolineare che, avendo l’impresa ricorrente dimostrato che se l’amministrazione non fosse incorsa nell’illegittimità con successo censurata, avrebbe sicuramente vinto la gara, in tale evenienza essa ha diritto ad ottenere, quale lucro cessante, una somma di denaro pari all’utile che avrebbe percepito in caso di esecuzione dell’appalto, non avvenuta per l’illegittimità dell’azione amministrativa; tuttavia, mancando nella specie la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto (prova desumibile dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara), nonché la dimostrazione di non aver potuto utilizzare mezzi e manodopera, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri lavori, il Collegio reputa congruo nella specie liquidare, in via forfettaria ed equitativa, una somma pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Inoltre, a titolo di danno emergente, occorre riconoscere il danno curricolare, consistente nell’impossibilità per l’impresa ingiustamente pretermessa di far valere nelle future contrattazioni le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto, vale a dire il requisito economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori (cfr. Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546); in linea di principio, infatti, deve ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare (cfr. Cons, St., sez. VI, 11 gennaio 2010 , n. 20; sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751 ; sez. IV, 6 giugno 2008 , n. 2680 ; sez. V, 23 luglio 2009 , n. 4594; sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491; sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3723 ; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929): anche qui, in mancanza di prova rigorosa, il Collegio reputa congruo liquidare, in via forfettaria ed equitativa, una somma pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Non vanno, invece, risarciti i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, trattandosi di spese sostenute a fondo perduto da chiunque partecipi alla procedura comparativa ad evidenza pubblica, quale che sia il suo esito (cfr. Cons. St., sez. III, 7 marzo 2013, n. 1381).
Spetta, invece, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell’aggiudicazione definitiva e fino alla data di deposito della presente sentenza (costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta); sulla somma totale sono dovuti poi gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2408). Rivalutazione monetaria ed interessi, infatti, quali componenti dell’obbligazione di risarcimento del danno, devono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1052; id., 8 novembre 2012, n. 5686).
Stante la complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell’appellante, ai sensi dell’art. 125, comma 3 c.p.a., al risarcimento del danno per equivalente, con conseguente condanna dell’Amministrazione appellata al pagamento delle relative somme, secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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