APPALTI:
non serve la sottoscrizione pagina per pagina
dell'offerta tecnica
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 20 febbraio 2014 n. 802).
Non costituisce causa di esclusione da una procedura di gara la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica in ogni sua pagina, nel caso in cui la lex specialis, pur contemplando la necessità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, non preveda espressamente a pena di esclusione che il timbro e la firma debbano essere apposte su ogni pagina e l'offerente abbia apposto la sottoscrizione del legale rappresentante e il timbro in calce all'indice degli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica, nonché sulla prima pagina di ogni documento e di ogni elaborato ivi indicato.
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INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1951 del 2013, proposto da:
Salini Costruttori S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Todini Costruzioni Generali S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 10;
Salini Costruttori S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo Rti con Todini Costruzioni Generali S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti, 10;
contro
Anas S.p.A., rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Strabag S.p.A. (già Adanti S.p.A.), in
proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con l’impresa
Vittadello Intercantieri S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni
Benedetto Carbone, Luigi Strano, Marilena Ratto, con domicilio eletto presso
Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni, 288;
Baldassini-Tognozzi-Pontello-Costruzioni Generali S.p.A. in liquidazione;
Baldassini-Tognozzi-Pontello-Costruzioni Generali S.p.A. in liquidazione;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA -
FIRENZE: SEZIONE II n. 00070/2013, resa tra le parti, concernente affidamento
progettazione ed esecuzione opere stradali - risarcimento danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di Anas S.p.A. e di Strabag S.p.A. in proprio ed in qualità di capogruppo
mandataria Rti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
10 dicembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati
Antonella Terranova, su delega dell'avvocato Angelo Piazza, l'Avvocato dello
Stato Grumetto e Giovanni Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con bando di gara del 19 dicembre 2008
ANAS S.p.A. indiceva una procedura ristretta per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera “Itinerario E 78
Grosseto-Fano - Tratta Grosseto-Siena (SS 223 di Paganico), dal km. 30+040 al
km. 41+600”, per un importo a base di gara pari ad euro 217.783.293.
Il criterio di aggiudicazione utilizzato
era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81
e 83 D.Lgs. n. 163/06; a tal fine il bando prevedeva l'attribuzione di 45 punti
per la riduzione del prezzo; 25 punti per il pregio tecnico; 15 punti per
l'organizzazione dei lavori e modalità operative; 15 punti per la riduzione del
tempo di esecuzione dei lavori.
Successivamente alla fase di
prequalificazione, venivano ammessi alla procedura, oltre alla odierna
appellante Salini Costruttori S.p.A., mandataria del costituendo RTI con la
Todini Costruzioni Generali S.p.A. (d’ora innanzi RTI Salini), la STRABAG S.p.A.
(già Adanti S.p.A.) in RTI con Vittadello Intercantieri S.p.A. (d’ora innanzi
RTI STRABAG) e l’impresa Baldassini-Tognozzi Pontello Costruzioni Generali
S.p.A. (d’ora innanzi BTP).
All'esito delle operazioni di gara veniva
stilata la graduatoria finale, che vedeva collocarsi al primo posto il RTI
STRABAG con 68,41020 punti, BTP al secondo posto con 67,67047 punti ed in terza
posizione il RTI Salini con 66,54545 punti.
Conseguentemente, con provvedimento del 18
maggio 2011, l’ANAS disponeva l'aggiudicazione definitiva della procedura in
favore del RTI STRABAG.
Pertanto, il RTI Salini proponeva ricorso
iscritto con R.g. n. 1306 del 2011, deducendo l’illegittimità degli esiti di
gara, in quanto, ove la Commissione aggiudicatrice avesse correttamente
proceduto a “normalizzare” i punteggi relativi agli elementi tecnici
dell’offerta, esso raggruppamento sarebbe venuto a collocarsi al primo posto
della graduatoria di gara, con conseguente aggiudicazione della procedura in
proprio favore.
Il RTI Salini deduceva: violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 83 e segg. del d.lgs. n. 163/2006, della
determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4/2009,
nonché dei principi ordinamentali in materia di valutazione delle offerte.
Omissione della riparametrazione relativa alle voci qualitative dell'offerta.
Violazione dell'art. 86, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006. Mancanza di omogeneità
tra criteri. Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità, incongruità,
irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Ancora, violazione e falsa
applicazione della legge di gara, con riferimento alla valutazione degli
elementi dell'offerta; incongruità e incoerenza dell'attribuzione del punteggio
inerente l'elemento riduzione del tempo, il pregio tecnico e l’organizzazione
dei lavori. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, co. 3, 87 e 88
del d.lgs. n. 163/2006.
Costituitesi in giudizio l’Amministrazione
intimata e il RTI STRABAG chiedevano la reiezione del gravame.
Inoltre, a seguito di accesso agli atti,
l’appellante rilevava che dai documenti visionati emergevano vizi relativi
all’offerta presentata dall’aggiudicataria tali da imporne l’esclusione dalla
gara, indi per cui notificava motivi aggiunti: per violazione ed errata
applicazione del punto E1 dell'offerta economica della lettera di invito e
dell'art. 90, comma 3, del d.p.r. n. 554/1990; eccesso di potere per illogicità
e contraddittorietà manifesta, violazione della par condicio, ingiustizia grave
e manifesta, e per carenza di motivazione, con riferimento alla mancata
esclusione dell’ATI STRABAG per aver omesso, in sede di modifica delle quantità
contenute nella lista prezzi, sia di barrare, che di espressamente confermare e
sottoscrivere la correzione.
Ancora per violazione ed errata
applicazione del punto F1 - sottoscrizione dell'offerta economica della lettera
di invito. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta,
violazione della par condicio, ingiustizia grave e manifesta, e per carenza di
motivazione, con riferimento alla mancata esclusione dell’ATI STRABAG per aver
omesso di allegare alla busta 3 contenente l'offerta economica la fotocopia del
documento di identità dei sottoscrittori. Illegittimità derivata.
Successivamente, RTI STRABAG dispiegava
ricorso incidentale, contestando la legittimazione al ricorso di parte
appellante, la quale avrebbe dovuto essere esclusa per asserita violazione
della lex specialis e segnatamente della previsione della lettera di invito di
cui al punto E.2. "sottoscrizione dell'offerta tecnica". Violazione e
falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti anche in
relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione falsa applicazione
dell’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità degli atti di gara nella
parte in cui è stata ammessa all'offerta del RTI Salini. Da ultimo, per
violazione e falsa applicazione del principio di par condicio dei concorrenti
anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione. Violazione e falsa
applicazione della lex specialis.
Il Tar Toscana con sentenza n. 70 del 2013
accoglieva il ricorso incidentale proposto dal RTI STRABAG, dichiarando
inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti successivamente
notificati dal RTI Salini, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti al
ricorso incidentale e respingendo da ultimo la domanda di risarcimento dei
danni.
Impugna tale pronuncia il R.T.I. Salini,
deducendo l’erroneità e l’ingiustizia della statuizione di accoglimento del
ricorso incidentale e riproponendo i motivi dedotti in primo grado e dichiarati
inammissibili per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale, con
conseguente richiesta di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei
danni subiti.
Si sono costituiti il RTI STRABAG e l’Anas
s.p.a., tramite il patrocinio dell’Avvocatura erariale, chiedendo il rigetto
dell’appello per infondatezza dei motivi, anche di quelli espressamente
riproposti dall’appellante nel presente grado e rimasti assorbiti per effetto
dell’accoglimento del ricorso incidentale in prime cure, con conseguente
conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del giudizio.
Le parti hanno depositato memorie
illustrative e di replica e all’udienza pubblica del 10 dicembre 2013 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente l’appellante rileva che il
giudice di prime cure ha erroneamente accolto il primo motivo del ricorso
incidentale promosso dal RTI STRABAG, con il quale si censurava “l’omessa
esclusione del RTI Salini per non aver sottoscritto, nei modi previsti dalle
lettere di invito, l’offerta tecnica”.
Rileva il Collegio che il motivo è fondato
e meritevole di accoglimento.
Al riguardo, come pure rilevato dalla
difesa dell’Anas, a sostegno della legittima ammissione alla gara della RTI
Salini, si evidenzia che la predetta società, contrariamente a quanto asserito
dal RTI STRABAG, e conformemente alla legge di gara, ha apposto la
sottoscrizione del legale rappresentante ed il timbro in calce all’indice degli
elaborati di cui si compone l’offerta tecnica, nonché sulla prima pagina di
ogni documento e di ogni elaborato ivi indicato.
Da qui l’erroneità della statuizione
impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il RTI Salini avrebbe dovuto
essere escluso dalla gara di che trattasi, dal momento che la lex specialis non
prevedeva a pena di esclusione che il timbro e la firma dovessero essere
apposte su ogni pagina.
Tanto più che nella specie la Stazione
appaltante ha potuto agevolmente verificare la riferibilità al RTI esponente
delle dichiarazioni e degli impegni previsti dall’offerta ricorrendo l’elemento
essenziale della sottoscrizione e del timbro del RTI Salini in ogni documento
e/o elaborato di cui l’offerta stessa si costituiva.
Da qui l’erroneità della sentenza
impugnata che, sulla scorta di un presupposto insussistente - vale a dire la
ritenuta previsione nella legge di gara di una precisa modalità di
sottoscrizione dell’offerta tecnica - ha accolto il primo motivo di ricorso
incidentale, sebbene, come si è detto, la lex specialis non prevedesse la
necessità di sottoscrivere e timbrare ogni singola pagina.
L’offerta della RTI odierna appellante
conteneva, dunque, tutti gli elementi essenziali prescritti dall’art. 74 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Pertanto, nel caso di specie, la finalità
che ha inteso perseguire la prescrizione della lettera di invito che si assume
essere stata violata, che è quella di “rendere possibile l’immediata
identificazione del soggetto redattore”, deve ritenersi soddisfatta per effetto
della sottoscrizione ed apposizione del timbro dell’impresa sui documenti
contenuti all’interno della busta Offerta Tecnica riportante la ragione sociale
del raggruppamento, anch’essa debitamente firmata, timbrata e sigillata.
L’esclusione del RTI Salini è, pertanto,
illegittima per violazione del principio di c.d. strumentalità delle forme,
applicabile anche con riferimento alle controversie in materia di procedure ad
evidenza pubblica (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20.12.2011, n. 6740; id., 2.3.2009,
n. 1180).
Alla luce del principio di cui all’art.
46, co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. principio di tassatività delle cause
di esclusione), l’esclusione avrebbe potuto invero essere disposta solo nei
casi di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione, il che, come pure ammesso dalla stazione appaltante, non si è
verificato nel caso in questione, donde la infondatezza del primo motivo del
ricorso incidentale e la conseguente riforma della sentenza gravata, che ne ha
disposto l’accoglimento.
L’appellante ripropone poi i motivi
dedotti in primo grado e dichiarati inammissibili per effetto dell’accoglimento
del ricorso incidentale, motivi che, pertanto, devono essere qui esaminati in
quanto espressamente riproposti.
In particolare, rileva l’appellante che la
Commissione giudicatrice non ha dato corso alla necessaria “riparametrazione”
dei punteggi assegnati per gli elementi qualitativi dell’offerta (i.e. gli
elementi relativi al “pregio tecnico” ed “all’organizzazione dei lavori +
modalità operative), mancando di convertire i punteggi provvisori conseguiti
dai concorrenti, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale
somma massima le somme provvisorie calcolate in precedenza.
La riparametrazione, afferma l’appellante,
risponde ad una precisa e doverosa necessità dell’Amministrazione
aggiudicatrice di garantire il rispetto dei principi di buon andamento,
ragionevolezza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento (cfr.
Determina n. 4 AVCP del 20.5.2009).
Invero, secondo la tesi dell’appellante,
la Commissione avrebbe dovuto procedere a normalizzare/riparametrare anche i
punteggi afferenti gli elementi qualitativi dell’offerta e non tener conto dei
soli elementi quantitativi dell’offerta ( voce a) e voce d)).
Ciò, a detta dell’appellante, avrebbe
determinato un evidente stravolgimento della graduatoria di gara, la quale è
risultata completamente falsata rispetto ai parametri di valutazione stabilita
dall’Amministrazione nella documentazione di gara. Il RTI appellante ribadisce
che la definizione della graduatoria concorsuale risulta macroscopicamente
viziata dal fatto che la Commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio
definitivo in assenza di previa riparametrazione”/normalizzazione dei punteggi
relativi agli elementi qualitativi dell’offerta come espresso nella
Determinazione n. 4/2009 e dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V,
del 12.6.2009 n. 3716), secondo cui la riparametrazione assolve l’esigenza di
garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità
in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga
il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte”.
Tale motivo è infondato.
E, invero, come fondatamente eccepito
dall’appellata STRABAG, il criterio della riparametrazione, attinente ad una
modalità fondamentale della valutazione dell’offerta, può essere utilizzato
solo se previsto nel bando di gara e non può tradursi in una modalità di
apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla Commissione
giudicatrice.
La lettera di invito è invero chiara (a
pag. 10) nel prevedere che i punteggi relativi agli elementi qualitativi,
contrariamente a quelli quantitativi (prezzo e tempo) per i quali sono previsti
algoritmi, dovevano essere attribuiti in “valore assoluto”, e cioè senza alcuna
riparametrazione.
L’appellante deduce inoltre
l’illegittimità degli esiti concorsuali sotto altro profilo, ossia in ragione
della evidente incoerenza ed incongruità che inficia la valutazione delle
offerte avversarie, così come operata dalla Commissione giudicatrice.
Tale motivo, invece, appare al Collegio
meritevole di favorevole apprezzamento.
E, invero, la lex specialis prevedeva una
stretta correlazione tra la valutazione della voce c) dell’offerta,
“organizzazione dei lavori e modalità operative”, ed il parametro d) inerente
alla “riduzione del tempo”.
Infatti, con riferimento alla voce c)
“organizzazione dei lavori e modalità operative”, la lettera di invito
stabiliva chiaramente che la valutazione dovesse investire “le modalità
operative proposte a giustificazione del tempo offerto”, con un punteggio
variabile da 0 a 15 punti. La lex specialis precisava, inoltre, che “i
cronoprogrammi offerti dai concorrenti comprensivi delle produttività
percentuali mensili e dei tempi di realizzazione delle singole opere, dovranno,
per dar luogo all’attribuzione del punteggio, essere conformi al tempo offerto
(di cui alla voce d) ed alle fasi di realizzazione dell’intervento”.
Dunque, la stessa attendibilità
dell’offerta presentata dai concorrenti presupponeva un’intrinseca coerenza tra
la riduzione dei tempi proposta, da un lato, e le modalità operative proposte a
giustificazione del tempo offerto, dall’altro, nel senso che ad una maggiore
riduzione del tempo avrebbe dovuto evidentemente corrispondere un maggior
pregio delle modalità operative che detta riduzione consentono.
Orbene, come fondatamente dedotto
dall’appellante, nella specie le valutazioni operate dalla Commissione
giudicatrice appaiono incongrue ed incoerenti.
E, infatti, il RTI STRABAG,
aggiudicatario, ha indicato il tempo contrattuale in 810 giorni, il più ridotto
tra quelli offerti dai concorrenti, ciò che gli è valso l’attribuzione del punteggio
massimo previsto (15,00 punti).
Per gli aspetti tecnici dell’offerta,
però, il RTI primo graduato ha totalizzato complessivamente solo 9,70 punti,
sui 40 disponibili, di cui solo 3,7 punti (sui 15 disponibili) per l’elemento
valutativo c) “organizzazione dei lavori” (i.e. “modalità operative proposte a
giustificazione del tempo offerto”).
Analoghe considerazioni si possono fare
anche in relazione all’offerta del RTI secondo graduato,
Baldassini-Tognozzi-Pontello (BTP), anch’essa caratterizzata da un’importante
riduzione del tempo contrattuale (912 giorni = 13,28002 punti), non confortata
- come logica e coerenza avrebbero voluto – da un altrettanto eccellente
valutazione del “pregio tecnico”, quanto alla “organizzazione dei lavori”.
Infatti, quanto agli aspetti tecnici
dell’offerta, la seconda graduata ha totalizzato nel complesso solo 10,4 punti
(su 40 disponibili) di cui soltanto 4,8 punti (sui 15 disponibili) per
l’elemento valutativo relativo alla organizzazione dei lavori (i.e. “alle
modalità operative proposte a giustificazione del tempo offerto”).
Come fondatamente dedotto dal RTI
appellante, dunque, le prime due graduate hanno ottenuto, in relazione
all’elemento “organizzazione del lavoro”, punteggi assolutamente modesti in
rapporto all’estrema riduzione del tempo contrattuale: il RTI STRABAG ha
ottenuto solo 3,7 punti, mentre BTP ha ottenuto 4,8 punti; e, quindi, le
“modalità operative proposte” dai controinteressati non erano tali da garantire
la coerenza interna delle offerte, tale da poter assurgere ad adeguata
“giustificazione del tempo offerto”.
E, invece, come si è detto, la legge di
gara stabiliva una diretta correlazione tra la formulazione (da parte dei
concorrenti) e la valutazione (da parte della stazione appaltante) degli
elementi dell’offerta relativi alla “organizzazione dei lavori e delle modalità
operative”, da un lato, e la riduzione del tempo di esecuzione, dall’altro, di
guisa che il primo elemento dovesse in qualche misura suffragare il secondo.
Ora, per quanto sin qui detto, tale
necessaria correlazione e coerenza, avuto riguardo alle offerte del RTI STRABAG
e dell’impresa BTP, appaiono difettare, sicché, come fondatamente dedotto
dall’appellante, non risulta giustificata la collocazione in graduatoria
assegnata ai concorrenti, odierni controinteressati, RTI STRABAG e impresa BTP,
atteso che, stante appunto la predetta incoerenza delle rispettive offerte,
entrambe risultano non attendibili; la Commissione giudicatrice non avrebbe
dovuto, dunque, assegnare alcun punteggio a tali offerte per entrambi gli
elementi controversi (“organizzazione dei lavori e modalità operative”, voce c)
e la riduzione del tempo, voce d), con conseguente primato in graduatoria del
RTI appellante, che si è collocato a soli punti 1,8 dal RTI aggiudicatario.
Tanto premesso in ordine alla fondatezza
dell’appello proposto dal RTI Salini, occorre ora passare ad esaminare la
domanda risarcitoria spiegata.
Con il ricorso introduttivo del giudizio
di prime cure l’odierna appellante ha azionato il proprio interesse primario
all’aggiudicazione ed all’esecuzione della commessa, domandando altresì in via
subordinata, per l’ipotesi in cui la soddisfazione di tale interesse non fosse
possibile, la condanna della committente ANAS al risarcimento per equivalente
del danno cagionato con il proprio illegittimo operato.
Orbene, poiché nelle more del giudizio e,
segnatamente, in data 5.8.2011, il controinteressato RTI STRABAG e la
committente ANAS hanno proceduto alla stipula del contratto d’appalto relativo
ai lavori in questione, e poiché l’appalto medesimo ha ad oggetto
infrastrutture strategiche, ai sensi della normativa vigente (art. 125 c.p.a.)
la reintegrazione in forma specifica non appare praticabile, non potendo
l’annullamento dell’affidamento comportare la caducazione del contratto già
stipulato, per cui deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante al
risarcimento per equivalente, vale a dire ad essere ristorata del danno
derivante dalla mancata realizzazione della commessa per cui è causa.
E’ noto che in tema di gare pubbliche non
è necessaria alcuna particolare indagine in ordine all’elemento soggettivo
della responsabilità civile della pubblica amministrazione; trattandosi di
violazione della normativa sugli appalti pubblici da parte
dell’Amministrazione, la conseguente concessione di un risarcimento danni non
può essere infatti subordinata al riconoscimento del carattere colpevole della
violazione della normativa sugli appalti pubblici commessa dall’amministrazione
aggiudicatrice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013 n. 240; per la
giurisprudenza della Corte di Giustizia, si veda, Corte Giust. CE, sez. III –
30 settembre 2010 in causa C314/2009).
Ciò premesso, occorre al riguardo
sottolineare che, avendo l’impresa ricorrente dimostrato che se l’amministrazione
non fosse incorsa nell’illegittimità con successo censurata, avrebbe
sicuramente vinto la gara, in tale evenienza essa ha diritto ad ottenere, quale
lucro cessante, una somma di denaro pari all’utile che avrebbe percepito in
caso di esecuzione dell’appalto, non avvenuta per l’illegittimità dell’azione
amministrativa; tuttavia, mancando nella specie la prova della percentuale di
utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria
dell’appalto (prova desumibile dall’esibizione dell’offerta economica
presentata al seggio di gara), nonché la dimostrazione di non aver potuto
utilizzare mezzi e manodopera, lasciati disponibili, per l’espletamento di
altri lavori, il Collegio reputa congruo nella specie liquidare, in via
forfettaria ed equitativa, una somma pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Inoltre, a titolo di danno emergente,
occorre riconoscere il danno curricolare, consistente nell’impossibilità per
l’impresa ingiustamente pretermessa di far valere nelle future contrattazioni
le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto, vale a dire il requisito
economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori (cfr. Cons. St.,
sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546); in linea di principio, infatti, deve
ammettersi che l'impresa ingiustamente privata dell’esecuzione di un appalto
possa rivendicare anche la perdita della specifica possibilità concreta di
incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum
professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al
di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di
partecipazione alle singole gare (cfr. Cons, St., sez. VI, 11 gennaio 2010 , n.
20; sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751 ; sez. IV, 6 giugno 2008 , n. 2680 ; sez.
V, 23 luglio 2009 , n. 4594; sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491; sez. IV, 29
luglio 2008 , n. 3723 ; Cass., 4 giugno 2007, n. 12929): anche qui, in mancanza
di prova rigorosa, il Collegio reputa congruo liquidare, in via forfettaria ed
equitativa, una somma pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Non vanno, invece, risarciti i costi
sostenuti per la partecipazione alla gara, trattandosi di spese sostenute a
fondo perduto da chiunque partecipi alla procedura comparativa ad evidenza
pubblica, quale che sia il suo esito (cfr. Cons. St., sez. III, 7 marzo 2013,
n. 1381).
Spetta, invece, la rivalutazione monetaria
secondo gli indici ISTAT, da computarsi dalla data dell’aggiudicazione
definitiva e fino alla data di deposito della presente sentenza (costituente il
momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore
si trasforma in debito di valuta); sulla somma totale sono dovuti poi gli
interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino all’effettivo
soddisfo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2408). Rivalutazione
monetaria ed interessi, infatti, quali componenti dell’obbligazione di
risarcimento del danno, devono essere riconosciuti dal giudice anche d’ufficio
ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti (cfr. Cons. St.,
sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1052; id., 8 novembre 2012, n. 5686).
Stante la complessità delle questioni
trattate sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le
parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, dichiara il diritto dell’appellante, ai sensi dell’art.
125, comma 3 c.p.a., al risarcimento del danno per equivalente, con conseguente
condanna dell’Amministrazione appellata al pagamento delle relative somme,
secondo i criteri indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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