GIURISDIZIONE & APPALTI:
quando si va dal G.A. (tre ipotesi)
e quando dal G.O.
(una sola ipotesi)
(T.A.R. Lazio, Sez. II bis,
sentenza 5 maggio 2014 n. 4643).
Sentenza ricognitiva della Plenaria n. 16/2011, ma utile ai fini classificatori.
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Massima
1. La sottoposizione o meno dell'appalto per cui è processo al regime
pubblicistico divisato dal D.Lgs. n. 163/2006 discende dalle caratteristiche
oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque
dall'esistenza di un vincolo "eteronomo" e non dalla dichiarazione
della stazione appaltante sono individuabili
quattro distinte soluzioni, da identificare con l’“applicazione della
disciplina dei settori ordinari”, l’“applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n.
163/2006”, l’“applicazione dei principi a tutela della concorrenza contenuti
nei Trattati dell’Unione Europea” e l’“applicazione del diritto privato”.
1.1 Nell’ipotesi in cui si opti per una delle prime tre ipotesi, vi è giurisdizione
del giudice amministrativo.
1.2 La
giurisdizione del giudice ordinario permane, dunque, solo nel caso in cui sia
ravvisabile l’applicazione del diritto privato;
2. In
esito alla valutazione della disciplina applicabile, si perviene alla ulteriore
distinzione – anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
– tra gli appalti “estranei” e gli appalti “esenti”;
2.1 Gli
appalti estranei sono quelli esclusi perché sono del tutto al di fuori dal
settore di intervento delle direttive o dello stesso ordinamento comunitario,
quali gli appalti da eseguirsi al di fuori del territorio dell’Unione o quali
gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatari dei settori speciali per fini
diversi dall’esercizio delle attività nei settori speciali.
2.2 Gli
appalti esenti sono, invece, quelli in astratto rientranti nei settori di
intervento delle direttive, ma che vengono esclusi per ragioni latu senso di
politica comunitaria, quali, ad es., gli appalti secretati, o i servizi di
arbitrato e conciliazione, o acquisto o locazione di terreni e fabbricati, e le
stesse concessioni di servizi. E’ tale anche il caso degli appalti sotto soglia
e degli appalti di servizi di cui all’allegato II B direttiva 2004/18/CE e XVII
B direttiva 2004/17/CE.
3. In
base a tale distinzione sussistono le condizioni per affermare che, nel caso di
imprese pubbliche che sono enti aggiudicatari nei settori speciali, solo in
caso di appalti “estranei” aggiudicati per scopi diversi dalle loro attività si
realizza la sottrazione, oltre che alla direttiva 2004/17/CE, alla direttiva
2004/18/CE.
In
sintesi, solo “al di fuori” dei settori speciali non vi è sostituzione
all’attività amministrativa e, pertanto, non sorge la necessità di assicurare
normativamente la garanzia della concorrenza dei potenziali concorrenti mediante
l’imposizione di scansioni temporali del processo di formazione contrattuale.
Ove
si tratti di settori speciali, diviene, pertanto, doveroso affermare – anche in
virtù della previsione dell’art. 27 del codice dei contratti, il quale non
contempla un “terzo settore” dei pubblici appalti che si aggiunge ai settori
ordinario e ai settori speciali ma si riconnette pur sempre agli appalti dei
settori ordinari o speciali, e ai soggetti appaltanti di tali settori - che gli
appalti “sotto soglia” dei settori speciali comunque rientrano negli scopi del
diritto comunitario dei pubblici appalti, seppure fruendo di un regime di
esenzione.
4. Ciò
detto, il Collegio perviene alla conclusione che la presente controversia è
riconducibile nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo,
tenuto conto che:
- si
tratta di un contratto rientrante tra quelli contemplati dall’art. 209 del
codice dei contratti, ossia di un contratto che - in quanto tale – attiene ai
“settori speciali”.
Si tratta, difatti, di un contratto che non risulta “estraneo” ai settori
di intervento delle direttive comunitarie e, dunque, non può ritenersi soggetto
all’applicazione del diritto privato.
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Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2889 del 2013, proposto da:
General Servizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Pierangeli, Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Bianca Pierangeli in Roma, via Caio Mario n. 8;
General Servizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianca Pierangeli, Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Bianca Pierangeli in Roma, via Caio Mario n. 8;
contro
Edison DG Spa, Unità locale di Pomezia
(RM), in persona del legale rappresentante p.t.;
Edison DG Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Giuseppe Fuda e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone,44;
Edison DG Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Todarello, Giuseppe Fuda e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone,44;
nei confronti di
Alma Cis Srl, in persona del legale
rappresentante p.t., n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- del provvedimento con il quale la EDISON
DG s.p.a. ha affidato alla società ALMA-C.I.S. s.r.l. i servizi di trasporto di
acqua potabile con autobotte e scarico dell’acqua trasportata entro i serbatoi
installati presso l’acquedotto di Torvaianica Alta (Pomezia) sito in via Oceano
Atlantico, presso la stazione di pompaggio annessa al Centro Idrico Laurentino
in Comune di Ardea, presso la stazione di pompaggio annessa a presa
dell’acquedotto per l’aeroporto militare di Pratica di Mare – lato via Arno, la
conduzione e la manutenzione e pronto intervento sugli impianti idraulici per
la stazione di pompaggio di via Giamaica (Pomezia);
- di qualsiasi altro atto che sia o possa
considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra indicati e che con
gli stessi sia posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Edison Dg Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
6 marzo 2014 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO
Attraverso l’atto introduttivo del
presente giudizio, notificato in data 13 marzo 2013 e depositato il successivo
27 marzo 2013, la ricorrente – in qualità di impresa che opera nel settore di
distruzione dell’acqua e del gas - impugna il provvedimento con cui la Edison
DG S.p.A. ha affidato alla ALMA-CIS S.r.l. i servizi di trasporto di acqua
potabile presso l’acquedotto di Torvaianica Alta e la conduzione, la
manutenzione ed il pronto intervento sugli impianti idraulici per la stazione
di pompaggio di via Giamaica, a Pomezia.
In particolare, la ricorrente espone
quanto segue:
- di aver provveduto per molti anni al
trasporto dell’acqua potabile con autobotte ermetica sul territorio di Pomezia
“mediante ordinativi con chiamata diretta”, effettuati dalla ARCALGAS e
successivamente dalla Edison DG;
- di essere stata invitata in data 21
dicembre 2012 dalla Edison DG a presentare offerta per i servizi di cui sopra,
il cui importo ammontava a circa € 200.000,00 annuali;
- a seguito di tale offerta, la Edison DG
chiedeva un rilancio da inviare entro le ore 8,00 del 28 dicembre 2012;
- “inviata l’offerta di rilancio”, nella
stessa giornata del 28 dicembre 2012 – oltre a ricevere una comunicazione di
scadenza dei contratti in essere per il trasporto dell’acqua - apprendeva
telefonicamente di non essere stata la migliore offerente;
- inoltrata richiesta di accesso agli
atti, la Edison DG opponeva un diniego, sostenendo che la legge n. 241 del 1990
non trovava applicazione nei rapporti fra le due società;
- a seguito di ulteriore richiesta di
accesso, in data 13 febbraio 2013 riceveva una nota dalla Edison DG in cui
venivano evidenziati i risultati delle “uniche due offerte chiamate in gara”,
quella cioè presentata dalla medesima e quella della controinteressata ALMA – CIS,
con indicazione degli importi ed allegazione delle offerte di quest’ultima;
- a seguito di tale nota, chiedeva una
revisione in autotutela dell’aggiudicazione in ragione della sussistenza di
gravi carenze nell’offerta della ALMA – CIS, senza ricevere riscontro.
Avverso tale aggiudicazione la ricorrente
insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.
2 CO. 30 DEL D.LGS. 163/2006. “Le modalità con le quali la Edison Distribuzione
Gas ha affidato il servizio di trasporto dell’acqua alla ALMA C.I.S.
contravvengono alle norme in materia di affidamento dei contratti pubblici nei
settori speciali”. La citata società era, infatti, tenuta all’osservanza di
tali prescrizioni in quanto contemplata fra “gli Enti aggiudicatori di cui
all’allegato VI A del codice dei contratti pubblici” e, precipuamente, al
rispetto dell’art. 238 del d.lgs. n. 163 del 2006 (il quale prevede una gara
esplorativa fra almeno cinque operatori economici) ma ha operato in spregio di
quest’ultimo. Le modalità con cui la Edison DG ha affidato il servizio de quo
non risulta conforme neanche alle norme relative al “Regolamento dello
svolgimento delle gare on line di Edison S.P.A.”, il quale prescrive che le
offerte non possano essere in alcun modo formulate con altre modalità (fax,
email ecc) diverse da quelle ivi espressamente previste.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.
46 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’ART. 4, PARAGRAFO 1 A) E B), E 46,
47 E 48 DELLA DIRETTIVA CE 2004/17 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO
SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PRINCIPIO
DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. La ALMA C.I.S.
andava esclusa dalla gara in quanto le offerte dalla stessa presentate non sono
sottoscritte da persona abilitata ad impegnare la società. La copia inviata non
riporta poi una firma autografa ma semplicemente un fto. senza alcuna
vergatura.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI INFORMANTI LE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, DI NON DISCRIMINE, DI
PARITA’ DI TRATTAMENTO, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA
MANIFESTA E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, atteso che l’offerta principale ed il
rilancio della ALMA C.I.S. risultano essere stati presentati nella stessa data,
il 21 dicembre 2012, in violazione del principio di contestualità e segretezza
dell’offerta.
In conclusione, la ricorrente chiede di
dichiarare la nullità e l’illegittimità degli atti impugnati e, quindi , di
revocare l’aggiudicazione nonché di condannare la Edison DG al risarcimento dei
danni.
Con atto depositato in data 11 aprile 2013
si è costituita la Edison DG S.p.A., la quale – nel prosieguo e precisamente in
data 16 aprile 2013 – ha prodotto una memoria con cui ha preliminarmente
eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice
adito, sulla base del combinato disposto degli artt. 238 del d.lgs. n. 163 del
2000 e 133 c.pr.amm., e l’inammissibilità del ricorso “per la contraddittorietà
delle domande proposte”. Nel merito, ha sostenuto la correttezza del proprio
operato in quanto: - risulta tenuta al rispetto – non del codice dei contratti
ma - del proprio regolamento interno in ragione di quanto disposto dal già
citato art. 238; - la gara si è svolta mediante procedura elettronica e,
dunque, l’importante era che l’offerta a mezzo e mail provenisse dal soggetto
giuridico invitato a partecipare alla procedura di gara, “a ciò essendo del
tutto irrilevante che la persona fisica indicata in calce al testo della mail
fosse o meno legale rappresentante”; - risulta dimostrato che l’offerta di
rilancio della ALMA C.I.S. è avvenuta nell’arco della stessa giornata di quella
della ricorrente, sicché l’analisi di quest’ultima è da ricondurre ad un
semplice errore materiale dell’aggiudicataria, la quale ha usato lo stesso
modello dell’offerta inviata in precedenza. In ultimo, ha affermato
l’infondatezza per genericità della richiesta di risarcimento dei danni
formulata dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 1712 del 19 aprile 2013
la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Avverso tale ordinanza è stato proposto
appello, il quale è stato accolto dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n.
3074 del 31 luglio 2013, ai fini indicati dall’art. 55, comma 10, c.pr.amm..
Con memoria depositata in data 18 febbraio
2014 la ricorrente ha affermato l’inconfigurabilità della procedura di che
trattasi in termini di asta telematica e, dunque, insistito sulla violazione
dell’art. 238 d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che sulla nullità dell’offerta
della controinteressata perché priva di sottoscrizione e promanante da soggetto
privo di poteri rappresentativi. La ricorrente ha, altresì, rappresentato la
disponibilità a subentrare nel contratto e, in via subordinata, ha reiterato la
richiesta di risarcimento del danno, indicandone l’ammontare.
In medesima data ed il successivo 21
febbraio 2014 la Edison DG ha prodotto memorie con cui – oltre a reiterare le
eccezioni di inammissibilità già formulate - ha ribadito di aver operato nel
rispetto del proprio regolamento interno (e, dunque, di non aver posto in
essere un’asta elettronica ai sensi del codice dei contratti) ed evidenziato
che anche l’offerta della ricorrente era priva di sottoscrizione e, pertanto,
avrebbe dovuto essere esclusa. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento
del danno, ha contestato la pretesa dalla ricorrente per “mancanza di prove”.
Con memoria depositata il 21 febbraio 2014
la ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione del giudice adito anche mediante il richiamo della
decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2011 nonché
reiterato le censure formulate.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2014 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, debbono formare
oggetto di esame le eccezioni di inammissibilità formulate dalla ricorrente.
Tali eccezioni sono infondate per le
ragioni di seguito indicate.
1.1 Come esposto nella narrativa che
precede, la Edison DG eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito
in quanto sostiene che, non essendo un soggetto comunque tenuto, “nella scelta
del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero
al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale” in ragione del disposto di cui all’art. 238 del d.lgs. n.
163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), “è da ritenersi esclusa la
giurisdizione del giudice amministrativo”, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n.
104 del 2010 (c.d. codice del processo amministrativo).
Il Collegio ritiene che la ricostruzione
giuridica proposta dalla resistente non sia meritevole di condivisione.
Al riguardo, appare opportuno ricordare
che la Edison DG – per sua stessa ammissione – “gestisce il servizio acquedotto
nel Comune di Pomezia in virtù di apposita concessione in scadenza al 31
dicembre 2018” e che, proprio in tale qualità, ha invitato, tra le altre, la
ricorrente a presentare offerta per il “servizio di trasporto con autobotte in
Comune di Pomezia” nonché per il “servizio di conduzione e manutenzione
ordinaria impianti idraulici e clorazione serbatoio Torvaianica Alta, del
pompaggio annesso a Centro Idrico Laurentino e degli altri pompaggi acquedotto
di Pomezia” (cfr. memoria depositata in data 16 aprile 2013).
Ciò detto, è evidente che, nel caso di
specie:
- l’affidamento in contestazione è
indiscutibilmente riconducibile nell’ambito dei contratti in materia di “acqua”
di cui all’art. 209 del codice dei contratti, ricompreso sub parte III di
quest’ultimo, di disciplina dei contratti pubblici nei “settori” c.d.
“speciali”;
- come si trae dalle affermazione di
entrambe le parti, si tratta di un contratto “sotto soglia comunitaria” che
vede interessata – in qualità di aggiudicatrice – non un’amministrazione
pubblica, bensì un soggetto “titolare di diritti speciali ed esclusivi”.
Tenuto anche conto di quanto all’uopo
prescritto dall’art. 238 del codice dei contratti circa l’applicabilità della
“disciplina stabilita” nel rispettivo regolamento (con espressa esclusione
dell’applicabilità della parte III del codice dei contratti), è stata,
pertanto, sollevata la questione da parte delle Edison DG in ordine alla
giurisdizione.
Al riguardo, il Collegio ritiene che
assuma carattere dirimente quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato con la decisione n. 16 dell’1 agosto 2011.
Con tale pronuncia l’Adunanza Plenaria –
nel valutare la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine ad una controversia riguardante una procedura
selettiva per l’affidamento dei servizi di sicurezza e vigilanza privata
indetta da E. Servizi S.p.A. – ha avuto modo di statuire – in sintesi – che:
- ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 163 del
2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
ora art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, del c.pr.amm., l'ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure di affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi, e forniture è individuato sulla scorta di
nozioni oggettive e soggettive tratte dal diritto sostanziale dei pubblici
appalti, occorrendo che vi sia una procedura di affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;
- la procedura di affidamento ha in sé
natura neutra e si connota solo in virtù della natura del soggetto che la pone
in essere, essendo indispensabile, sia per la sussistenza della giurisdizione
del giudice amministrativo, sia per l'applicazione del diritto pubblico degli
appalti, che il soggetto procedente sia obbligato al rispetto delle procedure
di evidenza pubblica, in base al diritto comunitario o interno;
- la definizione della questione di
giurisdizione implica, pertanto, la soluzione di questioni interpretative in
ordine al diritto sostanziale degli appalti pubblici, concernenti
essenzialmente la natura giuridica della stazione appaltante nonché la
categoria a cui è riconducibile l’appalto, al fine di definire se lo stesso sia
ricompreso o meno in settori contemplati dal codice dei contratti (nel caso di
specie, se sia o meno riconducibile ai settori speciali di cui alla direttiva
2004/17/CE e alla parte III del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni) ovvero se si tratti un
appalto da considerare privato, con conseguente difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo;
- premesso che la sottoposizione o meno
dell'appalto per cui è processo al regime pubblicistico divisato dal d.lgs. n.
163/2006 discende dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive
della stazione appaltante, e dunque dall'esistenza di un vincolo
"eteronomo" e non dalla dichiarazione della stazione appaltante (cfr.
Cass., sez. un., 20 marzo 2009 n. 6771; Cass., sez. un., 15 aprile 2005 n.
7800; Cass., sez. un., 20 novembre 2003 n. 17635; Cons. St., sez. VI, 9 giugno
2008 n. 2764; Cons. St., sez. IV, 16 luglio 2007 n. 4012; Cons. St., sez. V, 18
novembre 2004 n. 7554), sono individuabili quattro distinte soluzioni, da
identificare con l’“applicazione della disciplina dei settori ordinari”,
l’“applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006”, l’“applicazione dei
principi a tutela della concorrenza contenuti nei Trattati dell’Unione Europea”
e l’“applicazione del diritto privato”;
- nell’ipotesi in cui si opti per una
delle prime tre ipotesi, vi è giurisdizione del giudice amministrativo;
- la giurisdizione del giudice ordinario
permane, dunque, solo nel caso in cui sia ravvisabile l’applicazione del
diritto privato;
- in esito alla valutazione della
disciplina applicabile, si perviene alla ulteriore distinzione – anche sulla
base della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – tra gli appalti
“estranei” e gli appalti “esenti”;
- “gli appalti estranei sono quelli
esclusi perché sono del tutto al di fuori dal settore di intervento delle
direttive o dello stesso ordinamento comunitario, quali gli appalti da
eseguirsi al di fuori del territorio dell’Unione … o quali gli appalti
aggiudicati dagli enti aggiudicatari dei settori speciali per fini diversi
dall’esercizio delle attività nei settori speciali”;
- “gli appalti esenti sono”, invece,
“quelli in astratto rientranti nei settori di intervento delle direttive, ma
che vengono esclusi per ragioni latu senso di politica comunitaria, quali, ad
es., gli appalti secretati, o i servizi di arbitrato e conciliazione, o
acquisto o locazione di terreni e fabbricati, e le stesse concessioni di
servizi. E’ tale anche il caso degli appalti sotto soglia e degli appalti di
servizi di cui all’allegato II B direttiva 2004/18/CE e XVII B direttiva
2004/17/CE….”;
- in base a tale distinzione sussistono le
condizioni per affermare che, nel caso di imprese pubbliche che sono enti
aggiudicatari nei settori speciali, solo in caso di appalti “estranei”
aggiudicati per scopi diversi dalle loro attività si realizza la sottrazione,
oltre che alla direttiva 2004/17/CE, alla direttiva 2004/18/CE;
- in sintesi, solo “al di fuori” dei
settori speciali “non vi è sostituzione all’attività amministrativa e,
pertanto, non sorge la necessità di assicurare normativamente la garanzia della
concorrenza dei potenziali concorrenti mediante l’imposizione di scansioni
temporali del processo di formazione contrattuale”;
- ove si tratti di settori speciali,
diviene, pertanto, doveroso affermare – anche in virtù della previsione
dell’art. 27 del codice dei contratti, il quale non contempla un “terzo
settore” dei pubblici appalti che si aggiunge ai settori ordinario e ai settori
speciali ma “si riconnette pur sempre agli appalti dei settori ordinari o
speciali, e ai soggetti appaltanti di tali settori - che gli appalti “sotto
soglia” dei settori speciali comunque rientrano negli scopi del diritto
comunitario dei pubblici appalti, seppure fruendo di un regime di esenzione.
Ciò detto, il Collegio perviene alla
conclusione che la presente controversia è riconducibile nell’ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che:
- si tratta di un contratto rientrante tra
quelli contemplati dall’art. 209 del codice dei contratti, ossia di un
contratto che - in quanto tale – attiene ai “settori speciali”;
- in altre parole, si tratta di un
contratto che non risulta “estraneo” ai settori di intervento delle direttive
comunitarie e, dunque, non può ritenersi soggetto all’applicazione del diritto
privato.
Del resto, la stessa Edison DG – mediante
il richiamo di quanto disposto dall’artt. 238, comma 7 - ammette che
l’affidamento del servizio in contestazione ricade in un settore di intervento
del diritto comunitario e, conseguentemente, del codice dei contratti e tale
constatazione già di per sé si rivela sufficiente per escludere che, nel caso
di specie, si possa profilare la quarta delle soluzioni su indicate (rectius:
l’“applicazione del diritto privato”), la quale – come già evidenziato e, comunque,
ricordato anche dalla ricorrente – è stata qualificata dall’Adunanza Plenaria
come l’unica utile ai fini del riconoscimento della giurisdizione del giudice
ordinario.
1.2. La resistente Edison DG eccepisce,
ancora, l’inammissibilità del ricorso “per la contraddittorietà delle domande
proposte”.
Anche tale eccezione è infondata.
Il Collegio ritiene, infatti, che le
domande formulate dalla ricorrente siano chiare ed inequivoche.
Premesso che, a tale fine, la disamina
delle censure formulate riveste carattere determinante, risulta evidente che la
ricorrente mira all’annullamento dell’affidamento del servizio alla
controinteressata operando su piani differenti - inerenti sia all’illegittimità
in toto della procedura per inosservanza delle regole imposte dal d.lgs. n. 163
del 2006 che alla mancata esclusione dalla procedura dell’impresa risultata
“migliore offerente”- a cui si riconnettono conseguenze diverse, facilmente
individuabili (fatta comunque salva la facoltà della Edison DG di
rideterminarsi in esito all’eventuale accoglimento del gravame, tenendo conto
di quanto disposto dal giudice).
In altri termini, a parte il chiaro
interesse della ricorrente all’impugnativa, non emergono ragioni per sostenere
che la ricorrente non abbia adeguatamente esplicitato le domande formulate o,
ancora, abbia formulato domande che si pongono in contraddittorietà tra di
esse.
Tale modo di operare risulta conforme alle
regole che presiedono la predisposizione del “ricorso”, così come fissate
dall’art. 40 c.pr.amm..
2. Nel merito il ricorso è fondato e,
pertanto, va accolto.
2.1. Come esposto nella narrativa che
precede, la ricorrente denuncia, tra l’altro, “violazione e falsa applicazione
dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici”, eccesso di potere per sviamento
nonché violazione dell’art. 97 Cost. con particolare riguardo al principio di
buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa in quanto la Edison
DG non ha tenuto conto che l’offerta della controinteressata “è stata
sottoscritta da persona non abilitata a impegnare la società, in quanto la
sottoscrizione riporta la firma di un ufficio che non risulta coprire il ruolo
di legale rappresentante dell’azienda … né l’offerta è stata corredata da
idonea procura speciale”.
Tale censura è meritevole di condivisione.
2.2. Come noto, l’art. 46 del codice dei
contratti prevede – al comma 1 bis, aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), n.
2), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 – che “la stazione appaltante esclude i
candidati o i concorrenti”, tra l’altro, “nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta” e “per difetto di sottoscrizione”.
A parte tale previsione, è da considerare
principio fondamentale dell’ordinamento quello secondo il quale qualsiasi
dichiarazione, per essere ritenuta valida o, comunque, vincolante per una
persona giuridica, debba comunque promanare dal titolare dei c.d. poteri di
rappresentanza, perché solo in tal modo si attua la riferibilità alla società
degli impegni eventualmente assunti.
In altri termini, costituisce principio
giuridico di valenza generale quello secondo cui la sottoscrizione di documenti
formati da un’imprese deve essere ad opera del rappresentante legale di
quest’ultima o, al più, di un procuratore, con l’ulteriore precisazione che la
sottoscrizione non può essere configurata come una mera irregolarità formale
sanabile e altrimenti surrogabile da elementi estrinseci, bensì si pone come un
requisito strutturale dei documenti stessi (cfr., tra le altre, TAR Lazio,
Roma, Sez. I, 26 settembre 2011, n. 7553).
Secondo la giurisprudenza dominante, non
è, tra l’altro, invocabile l’art. 1399 c.c. - riguardante l’ipotesi di un
contratto concluso da un rappresentante senza averne i poteri o che ha agito
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli - in quanto si tratta “di
disposizione volta a regolare rapporti tra privati e non estensibile alle gare
ed ai contratti ad evidenza pubblica, settore nel quale operano norme dirette
alla tutela di un interesse pubblico generale … e del principio della par
condicio” (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6292).
Ciò detto, il Collegio osserva che, nel
caso di specie, risulta adeguatamente comprovato dalla ricorrente ed affatto
confutato da parte resistente che:
- legale rappresentante della
controinteressata ALMA – C.I.S. è il dott. Enrico Marraniero (così come risulta
dall’attestazione SOA, all’uopo prodotta);
- l’offerta della controinteressata ALMA –
C.I.S. è, invece, sottoscritta dall’ing. Romandini Luigino, con l’ulteriore
precisazione che quest’ultimo – anche in base alle risultanze dei certificati
della Camera di Commercio – non risulta titolare di poteri di legale
rappresentanza.
Stante quanto riportato, la situazione che
si configura è la seguente:
- l’offerta presentata dalla ALMA C.I.S.
risulta priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
- non è altrimenti desumibile che il
soggetto indicato in calce a tale documento - in qualità di sottoscrittore -
fosse munito dei prescritti poteri in virtù di apposita procura né, comunque,
risulta che la Edison DG si sia attivata al fine di effettuare indagini in
proposito.
In ragione di tali constatazioni,
l’offerta de qua non poteva essere ritenuta valida, con la conseguenza che la
Edison EG non avrebbe potuto, sulla base dell’esito delle offerte, ritenere
vincitrice la citata società.
2.3. Tanto appare sufficiente per
l’accoglimento della domanda di annullamento, con assorbimento delle ulteriori
censure formulate.
3. Non essendo stati forniti elementi
utili per valutare il possibile subentro della ricorrente nel contratto
eventualmente stipulato, si ritiene di dover prendere in considerazione la
richiesta di risarcimento dei danni per “equivalente” formulata dalla
ricorrente.
Al riguardo, appare opportuno ricordare
che la ricorrente chiede € 5.000,00 per il danno emergente, € 19.816,41 per il
lucro cessante ed € 5.944,92 per danno curriculare.
Anche in ragione dei rilievi formulati
dalla parte resistente in ordine alla mancata allegazione di validi e concreti
elementi di prova – ed, in particolare, della mancata allegazione di
documentazione atta a dimostrare che la società non ha potuto riutilizzare le
maestranze ed i mezzi lasciati disponibili per l’espletamento di altri servizi
– il Collegio ritiene di poter procedere alla riduzione in via equitativa del
danno, il quale viene liquidato in complessivi € 5000,00.
Sulla predetta somma debbono essere
computati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino
al soddisfo.
4. In conclusione, il ricorso va accolto.
Tenuto conto delle peculiarità che
connotano la vicenda in esame, sussistono giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n.
2889/2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla il provvedimento con cui Edison
DG s.p.a. ha affidato alla società ALMA – C.I.S. s.r.l. i servizi di trasporto
di acqua potabile con autobotte e scarico dell’acqua trasportata entro i
serbatoi installati presso l’acquedotto di Torvaianica Alta (Pomezia), meglio
indicato in epigrafe;
- condanna la resistente Edison DG S.p.A.
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.000,00, a titolo di
risarcimento del danno;
- compensa le spese di giudizio tra le
parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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