martedì 17 giugno 2014

CONCORSI PUBBLICI: i concorsi universitari di I e II fascia della Facoltà di Medicina della "Sapienza" sono da rifare (T.A.R. Lazio, Sez. III, sentenza 11 giugno 2014 n. 6237).


CONCORSI PUBBLICI: 
i concorsi universitari di I e II fascia 
della Facoltà di Medicina della "Sapienza" 
sono da rifare 
(T.A.R. Lazio, Sez. III, 
sentenza 11 giugno 2014 n. 6237).



La sentenza credo sia uscita su qualche giornale nazionale oggi. 
Viene stigmatizzato dai Giudici capitolini un metodo di selezione del personale universitario (peraltro di un'Università centrale come "La Sapienza", ed in un settore come quello medico) che, per usare un eufemismo e rimanere sul piano giuridico, è illegittimo.
La sentenza dice molto di più nel merito, ma essendo molto tecnica (concorsi universitari di I e II fascia), ho massimato solo i profili preliminari relativi alla legittimazione ed all'interesse all'agire.
Lascio agli "impavidi" la lettura della sentenza per esteso.

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Massima

1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa  in relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dalla immediatezza, della concretezza e dell'attualità. In altri termini la lesione deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso.
Sulla base di tali principi, i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito, in genere, devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
Per cui in presenza di una disposizione illegittima del bando di concorso, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l'astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, una effettiva lesione della situazione soggettiva.
2. Ne consegue che l'onere di immediata impugnazione della lex specialis riguarda solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
3. Tutte le altre questioni che riguardano l'applicazione della disciplina introdotta dal bando e l'impugnazione delle norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano comunque del tutto chiare e vincolanti, può essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva.
4. Da quanto sopra consegue che non vi è attualità dell'interesse a ricorrere quando, come nel caso di specie, si controverta su disposizioni del bando di concorso non immediatamente lesive, come la valutazione di titoli e l'attribuzione di punteggi.

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Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stefano Valabrega, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fantini e Luca Spaziani, con domicilio eletto presso Studio Legale Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7; 
contro
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Antonio Minni, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
Maria Conforti, rappresentata e difesa dagli dall’avv. Igor Turco, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 22;
Antonio Ivan Lazzarino, rappresentato e difeso dall’avv. Aurelio Richichi, con domicilio eletto in Roma, via Cola Di Rienzo 212;
Alessandro Lambiase, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Izzo e Diego Vaiano, con domicilio eletto in Roma, lungotevere Marzio, 3;
Francesco Botrè, Enrico De Smaele, Andrea Morelli, Ludovico Muzii, Danilo Toni, Lucia Di Marcotullio, Diana Bellavia, Leopoldo Spadea, Francesco Romanelli e Carmine Dario Vizza, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Di Pasquali, con domicilio eletto in Roma, via Aurelia 424;
Marco Giorgio Baroni, Oliviero Bruni, Cristina Cerboni, Antonio Costanzo, Enrico Fiori, Frida Leonetti, Luciana Mascia, Paolo Sapienza, Loretta Tuosto, Francesco Setacci, Diego Ribuffo e Romolo Di Borio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 0064662 del 29 ottobre 2012 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 74 posti di professore universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29 comma 9, della legge n.240 del 2010;
- di tutti gli atti connessi;
e sui motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2013
per l'annullamento
- di tutti gli atti con cui sono state attribuite le risorse necessarie per la chiamata a professore universitario di ruolo di II fascia relativamente all’area CUN06 – scienze mediche;
- di tutti gli atti connessi;
e sui motivi aggiunti notificati in data 31 ottobre 2013 e depositati il 7 novembre 2013
per l'annullamento
- delle note dell’8 novembre 2012 con cui è stato rivolto ai dott. Fiori e Sapienza l’invito a presentare istanza di chiamata;
- dei decreti n. 4572 e 4578 con cui i dott. Fiori e Sapienza sono stati nominati professori universitario di ruolo di II fascia relativamente al settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, SSD MED/18, facoltà di medicina ed odontoiatria;
- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Antonio Minni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con decreto n. 4776 (prot. N. 0084255) del 30.12.2011 è stata indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” una procedura selettiva per la copertura di posti di Professore universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9 Legge 240/2010.
Con D.R. n. 1680 del 25 maggio 2012 è stata nominata la Commissione giudicatrice dell’area CUN 06 – SCIENZE MEDICHE, composta da professori di I fascia (professori ordinari) dell’area CUN – 06, appartenenti a SSD (settori scientifici disciplinari) differenti.
Il Dott. Valabrega ha chiesto di partecipare alla procedura selettiva in esame allegando la documentazione richiesta dal Bando, dichiarando, fra l’altro, di aver conseguito l’idoneità a Professore di II fascia del settore scientifico disciplinare “Med 18” – Chirurgia Generale, ai sensi della Legge 3.7.1998, n. 210 in forza del D.R. n. 152 del 16.7.2010 dall’Università Campus Bio-medico di Roma, all’esito di una “ procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore universitario di II fascia nel settore scientifico – disciplinare MED/18 – Chirurgia generale”.
Peraltro, prima dell’espletamento della procedura concorsuale in esame, in data 12 aprile 2011, il Consiglio del Dipartimento Medico Chirurgico di Scienze Cliniche Tecnobiomediche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” aveva espresso parere favorevole alla richiesta di chiamata a professore associato del medesimo Valabrega, subordinandone la definitività ad uno specifico finanziamento da parte dell’Ateneo.
Il Dott. Valabrega, in tale situazione ha ritenuto comunque di partecipare alla procedura concorsuale in esame.
Nella seduta finale del 15 ottobre 2012, la Commissione ha valutato collegialmente i candidati in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, selezionando 14 candidati e inserendo gli altri candidati in ordine di merito per le successive fasi procedimentali previste dal Bando.
In data 29.10.2012, il Rettore della Sapienza, con decreto n. 3688 dell’Amministrazione Centrale dell’Università (prot. N. 0064662, classif. VII/1) ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per l’area CUN 06 e ha indicato il primo elenco dei candidati “per la proposta di chiamata da parte del/dei Dipartimenti di riferimento”.
I candidati dell’area CUN – 06 SCIENZE MEDICHE, appartenenti a SSD diversi, sono stati suddivisi in due elenchi (A e B) per la chiamata da parte dei Dipartimenti relativi ai distinti settori disciplinari.
Il ricorrente si è collocato al diciottesimo posto della graduatoria B.
Avverso gli atti in epigrafe l’interessato ha quindi proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 24, comma 6, 29, comma 9, della Legge n. 240 del 2010; violazione e falsa applicazione del Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia dell’Università di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. 3487 del 17.10.2011. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per sviamento di potere, illogicità manifesta:
L’Amministrazione ha proceduto alla selezione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010 secondo cui le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
Il Bando, tuttavia, non avrebbe considerato la più snella procedura di chiamata prevista dall’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, ma avrebbe seguito la procedura alternativa e più dispendiosa dell’art. 18 della legge n. 240/2010.
Se si fosse applicato il sesto comma dell’art. 24 della L. 240/2010, il Dott. Valabrega, ricercatore a tempo indeterminato della Sapienza, risultato idoneo a norma della L. 210/1998 con D.R. n. 152 del 16.7.2010 dell’Università Campus Biomedico di Roma, sarebbe stato chiamato dal relativo Dipartimento e inquadrato nel ruolo di professore associato con risparmio di spesa da parte dell’Amministrazione.
Peraltro la procedura selettiva in esame non sarebbe stata preceduta da alcuna delibera del Dipartimento, come previsto dall’art. 2 del decreto 17.10.2011, n. 3487, secondo cui i Dipartimenti propongono l’attivazione delle procedure di chiamata, a seconda del fabbisogno di ogni singola struttura. Ciò sarebbe confermato dal “Regolamento tipo dei Dipartimenti” dell’Università “Sapienza”, di cui al Decreto n. 508 del Consiglio di amministrazione, prot. n. 0054247 del 5.10.2010, classif. II/1) che alla lett. m) dell’art. 1 “Attribuzioni del Dipartimento” stabilisce che “Il Dipartimento definisce annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settore scientifico disciplinare, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa e le comunica agli organi competenti”;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento n. 3487 del 17.10.2011; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per disparità di trattamento; illogicità manifesta.
L’art. 5 del Regolamento (Decreto n. 3487 del 17.11.2011) “Commissione giudicatrice” prevede una specifica procedura per la nomina della Commissione, stabilendo che l’estrazione dei componenti (quattro su cinque) debba provenire dalla “Facoltà cui afferisce il Dipartimento…”, mentre il quinto componente “doveva essere designato, quale membro interno, indicato dal Dipartimento stesso tra gli eleggibili”, in stretta correlazione al settore scientifico disciplinare di competenza del Dipartimento che intende ricoprire le posizioni di organico.
Il Dipartimento, invece, non avrebbe formulato alcuna proposta deliberativa in tal senso, per cui la Commissione giudicatrice sarebbe stata composta illegittimamente e senza le capacità necessarie per valutare il curriculum professionale dei candidati;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 117/2000.
Il Bando non farebbe alcun riferimento all’attività clinica che, secondo l’art. 4, comma 4 e l’art. 6 del Regolamento, costituisce in ogni caso titolo da valutare specificamente nelle valutazioni comparative.
La Commissione giudicatrice non avrebbe valutato l’attività in campo clinico del candidato, imposta sia dal d.P.R. n. 117/2000, sia dal Regolamento universitario, che avrebbe forza di legge in base al richiamo dell’art. 18, comma 1, della l. 240/2010;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 117/2000. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche
Il Bando non avrebbe considerato tra i criteri di valutazione l’attività clinica svolta dai candidati.
Il ricorrente, avrebbe dovuto essere esaminato quale chirurgo generale e in relazione al proprio settore scientifico disciplinare (SSD), quale studioso e quale operatore della disciplina che si caratterizza su dati oggettivi ulteriori rispetto alle pubblicazioni scientifiche.
Pertanto il punteggio totale ottenuto sarebbe stato più alto e avrebbe consentito al Dott. Valabrega di posizionarsi ad un più alto livello dell’elenco;
5) Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nell’Allegato B – AREA CUN 06 al Bando da parte della Commissione giudicatrice; illegittimità della graduatoria e del successivo atto di sua approvazione. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta, disparità di trattamento. irragionevolezza.
Per quanto riguarda l’attività scientifica al punto 7 la Commissione avrebbe dovuto valutare “Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali”.
La valutazione della commissione secondo cui il ricorrente “non riporta congrui periodi di studio all’estero (valore normalizzato 0)” non sarebbe aderente al criterio di valutazione qualitativa e quantitativa, imposto dal Bando, posto che la Commissione non ha ritenuto “congruo” il periodo di studio all’estero del Dott. Valabrega come “Research and Clinical Fellow in the Division of Colorectal Surgery” per il periodo Febbraio 1988 - Agosto 1988, mediante l’introduzione, per la prima volta in sede di valutazione, di un sotto-criterio selettivo di carattere esclusivamente quantitativo riferito ad un concetto, quello della congruità, del tutto discrezionale e non predeterminato nei suoi parametri.
L’esperienza all’estero presso la “Thomas Jefferson” University di Philadelphia – USA avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di un punteggio superiore allo “0” come sarebbe avvenuto per il Dott. Bellavia il quale, per l’attività svolta da quest’ultimo presso la “Thomas Jefferson” University di Philadelphia – USA, per un periodo non specificato, ha ottenuto il punteggio “1”.
La Commissione ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio in riferimento al connesso criterio comparativo, assumendo che il periodo di studio e ricerca all’estero (di 6 mesi) del ricorrente non sarebbe congruo, mentre lo stesso periodo sarebbe stato ritenuto sufficiente per l’attribuzione di un punteggio utile ad altri candidati, partecipanti allo stesso concorso (come ad esempio per il Dott. Costanzo al quale, per un periodo di studio e ricerca di 6 mesi è stato attribuito il punteggio di “0,5” e il candidato Dott. Ribuffo, al quale per un periodo di studio e ricerca di 7 mesi nel 1996 presso l’Università di Melbourne, è stato attribuito un punteggio pari a “1”).
Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013, con ordinanza n. 628/2013 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, ai sensi del’art. 55, comma 10, del D.lgs. 104/2010.
L’Università “La Sapienza” di Roma, in seguito, ha provveduto alla chiamata nel ruolo di professore ordinario di alcuni candidati rientranti negli elenchi di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Rettore della Sapienza n. 3688 del 29.10.2012 (prot. N. 0064662, classif. VII/1).
I provvedimenti di chiamata sono stati impugnati con motivi aggiunti depositati il 22.3.2013.
A seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi in data 22 luglio 2013, il ricorrente ha acquisito i provvedimenti di attribuzione di risorse ai Dipartimenti, di avviso a presentare istanza di chiamata agli stessi, di nomina a professore di ruolo di II fascia, tutti adottati a seguito del D.R. n. 3688 del 29.10.2012 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che sono stati impugnati con motivi aggiunti depositati il 7.11.2013.
Al riguardo sono stati dedotti i vizi di illegittimità derivata del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati il 22.3.2013.
Con ordinanza collegiale n. 111782 del 30 dicembre 2013 è stata ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio e, quindi, di notificare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti agli altri controinteressati inseriti negli artt. 2 e 3 del decreto rettorale n. 0064662 del 29 ottobre 2012 (elenchi A e B). Tale incombente è stato adempiuto in data 11 febbraio 2014.
L’università di Roma “Sapienza” si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone anche la inammissibilità e la improcedibilità.
Si sono costituiti altresì i controinteressati Paolo Ricci, Maria Conforti, Antonio Minni, Antonio Ivan Lazzarino, Alessandro Lambiase, Francesco Botrè, Enrico De Smaele, Andrea Morelli, Ludovico Muzii, Danilo Toni, Lucia Di Marcotullio, Diana Bellavia, Leopoldo Spadea, Francesco Romanelli e Carmine Dario Vizza, che hanno eccepito con memorie l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 16 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti resistenti.
Secondo l’Amministrazione le censure riguardano in parte il bando con cui è stata indetta la procedura selettiva e la composizione delle Commissioni giudicatrici. Poiché il ricorrente ha notificato il ricorso in data 28.12.2012, esso sarebbe tardivo rispetto all'impugnazione del Bando di indizione della procedura del 30.12.2011 e del decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 25.5.2012.
L’eccezione non convince.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. Plen., Sent. n. 1/2003; idem, Sez. VI, Sent. n. 1615/2003) in relazione ai bandi di gara e di concorso, la lesione dell'interesse sostanziale del ricorrente a tutela del quale egli agisce, deve essere caratterizzata dalla immediatezza, della concretezza e dell'attualità. In altri termini la lesione deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale, e deve persistere al momento della decisione del ricorso.
Sulla base di tali principi, i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito, in genere, devono essere impugnati insieme agli atti che ne fanno applicazione, in quanto sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
Per cui in presenza di una diposizione illegittima del bando di concorso, il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, posto che egli non è ancora in grado di percepire l'astratta e potenziale illegittimità della disposizione e, quindi, una effettiva lesione della situazione soggettiva.
Ne consegue che l'onere di immediata impugnazione della lex specialis riguarda solo quelle disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che determinano un'immediata preclusione alla partecipazione, ossia le disposizioni che ledono immediatamente e direttamente l'interesse del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale.
Tutte le altre questioni che riguardano l'applicazione della disciplina introdotta dal bando e l'impugnazione delle norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano comunque del tutto chiare e vincolanti, può essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva.
Da quanto sopra consegue che non vi è attualità dell'interesse a ricorrere quando, come nel caso di specie, si controverta su disposizioni del bando di concorso non immediatamente lesive, come la valutazione di titoli e l'attribuzione di punteggi.
Del resto questa Sezione si è già espressa in tal senso in relazione ad una controversia che riguardava l'impugnazione di una analoga procedura selettiva affermando che “le norme concorsuali censurate con il gravame non si atteggiano a norme prescrittive immediatamente lesive, verificandosi la lesione della posizione giuridica di parte ricorrente solamente con l'ultimazione delta procedura concorsuale nella quale parte ricorrente non risulta utilmente collocata” (cfr. TAR Lazio, Roma. Sez. III, n. 10952/2013).
Nel caso di specie il dott. Valabrega ha impugnato il Decreto del Rettore della Sapienza prot. n. 0064662 del 29.10.2012 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, da cui il ricorrente ha potuto evincere di essersi collocato in posizione non utile alla chiamata da parte del Dipartimento, per cui solo dalla conoscenza di questo atto è sorto in capo al docente l'interesse attuale, concreto e diretto all'impugnazione della procedura in esame.
Ciò riguarda anche gli atti generali presupposti al Bando, come il Decreto interministeriale del 15 dicembre 2011 e la decisione del Senato Accademico dell'8 novembre 2011.
Passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente contesta la scelta dell’Ateneo che ha bandito il concorso ai sensi dell’articolo 18 della L. 240/2010, senza ricorrere alla più rapida ed economica procedura di chiamata prevista dall’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010.
La tesi merita adesione.
L’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 (in modo alternativo rispetto a quanto previsto dall’art. 18), prevede che: “(…) la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio dell’Università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”.
La procedura di chiamata di cui al comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010 prevede che: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati (…)”.
Sulla base delle norme richiamate, se l’Ateneo avesse applicato il sesto comma dell’art. 24 della L. 240/2010, il Dott. Valabrega, già risultato idoneo ai sensi della legge 210/1998 con D.R. n. 152 del 16.7.2010, avrebbe potuto ottenere la chiamata dal relativo Dipartimento e avrebbe potuto essere inquadrato nel ruolo di professore associato con conseguente risparmio di spesa da parte dell’Amministrazione.
In altri termini, atteso il numero dei docenti già in possesso della abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, l’Università avrebbe potuto procedere alla chiamata ai sensi dell’art. 24, della menzionata legge 240, piuttosto che avviare una nuova e più dispendiosa procedura selettiva, in conformità ai principi di economicità, efficienza e non aggravamento della procedimento amministrativo.
Merita adesione anche il secondo profilo di censura del primo mezzo, che riguarda le modalità di indizione del concorso, il quale non sarebbe stato attivato da una richiesta espressa del Dipartimento interessato.
Invero, l'Università di Roma "Sapienza" ha indetto una procedura selettiva per la copertura di posti di Professore universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9 Legge 240/2010.
Il bando di concorso, con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa in contestazione è stato adottato in applicazione dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento di ateneo emanato, ai sensi di tale disposizione, con decreto rettorale n. 3487 del 17.10.2011.
Tuttavia la procedura selettiva indetta dalla Sapienza si pone in contrasto con entrambe le suddette fonti.
Il regolamento di ateneo, che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (adottato ai sensi della L. 9 maggio 1989, n. 168), stabilisce che ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale, con propria delibera propone l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia da sottoporre al Senato Accademico.
La proposta deve indicare una serie di elementi espressamente previsti dal Regolamento stesso.
Il Dipartimento, quindi, deve definire annualmente sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in Facoltà diverse da quella di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste - le esigenze di reclutamento, articolate per settore scientifico disciplinare di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa e le comunica agli organi competenti.
Viceversa la procedura selettiva in esame non è stata preceduta da alcuna delibera di Dipartimento di proposizione dell'attivazione della procedura stessa, né alcuna delibera (da adottarsi annualmente) che chiarisse le esigenze di reclutamento del singolo Dipartimento.
In senso contrario, non vale quanto eccepito dall'Ateneo resistente secondo cui, attesa la straordinarietà del Piano adottato con Decreto interministeriale del 15 dicembre 2011, l’Università Sapienza si era dovuta impegnare ad utilizzare i fondi che per il 2011 andavano ad incrementare il fondo di finanziamento ordinario.
La particolarità e straordinarietà della procedura non giustifica in termini logici la mancata applicazione del Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei Professori di I e II fascia.
Infatti, non può condividersi la tesi secondo cui il rischio della perdita delle risorse finanziarie, peraltro non adeguatamente dimostrate, avrebbe legittimato una scelta svincolata dalle prescrizioni di legge o di regolamento.
Invero, la necessità di utilizzare í fondi straordinari avrebbe dovuto indurre ad avvalersi della procedure più snella di chiamata dei professori che avevano già conseguito l’abilitazione scientifica (di cui all’art. 16), ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 240/2010, piuttosto che ricorrere ad una procedure più dispendiosa in termini economici e di tempo (come detto) quale quella prevista dall’art. 18 delle medesima legge 240.
Né può convenirsi con i controinteressati quando eccepiscono che il Dipartimento avrebbe conservato la possibilità di non procedere alla chiamata, di esprimersi negativamente, ovvero di procedere alla chiamata del candidato individuato dalla Commissione nella procedura selettiva, nell'ambito della discrezionalità propria di ciascun Dipartimento in ordine alle esigenze di personale.
In base al Regolamento di Ateneo i Dipartimenti devono partecipare alla fase precedente l'indizione della procedura, posto che appare assai inverosimile che il Dipartimento (prima non coinvolto nella procedura) possa determinarsi in modo diverso da quanto risulta dagli atti di approvazione della procedura concorsuale, non procedendo alla chiamata del docente classificatosi in modo utile nella graduatoria.
Merita adesione anche il secondo mezzo in ordine alla composizione della commissione, in quanto i candidati non sarebbero stati essere valutati da esperti di provata competenza, vale a dire da commissari appartenenti allo stesso settore concorsuale nel quale essi sono inquadrati o hanno conseguito l'idoneità o abilitazione nazionale.
Il bando di concorso con cui è stata indetta la procedura di valutazione comparativa oggetto di contestazione è stato adottato in applicazione dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010, nonché del regolamento di ateneo emanato, ai sensi di tale disposizione legislativa, con decreto rettorale n. 3487 del 17.10.2011 "regolamento di ateneo”.
L'art. 15 della legge n. 240 del 2010 prevede che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono in relazione a “settori concorsuali”, che sono articolati al loro interno in “settori scientifico disciplinari” e raggruppati fra loro nell'ambito di “macrosettori concorsuali”.
Il D.M. 29.7.2011 (Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240) ha definito al riguardo un elenco che, muovendo dall'ambito disciplinare più ristretto e procedendo verso quello più ampio, risulta così concepito: i settori scientifico-disciplinari (che costituiscono l'unità elementare: ad esempio, Filosofia e teoria dei linguaggi); i settori concorsuali (che raggruppano di versi settori scientifico-disciplinari: ad esempio Estetica e filosofia dei linguaggi); i macrosettori concorsuali (che raggruppano diversi settori concorsuali: ad esempio, Filosofia); le aree (che raggruppano diversi macrosettori concorsuali: ad esempio, l'area 11, comprende le discipline storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) .
Ebbene, la nozione che rileva ai fini delle procedure di reclutamento universitarie è quella di settore concorsuale. Ciò è disposto chiaramente sia per le procedure per l'abilitazione (artt. 15 e 16 della legge n. 240 del 2010), sia per le procedure di "chiamata" da parte delle singole università, che rilevano in questa sede. Le procedure di chiamata sono disciplinate, in realtà, da ciascun ateneo con proprio regolamento, ma nel rispetto di principi e criteri fissati dall'art. 18 della legge n. 240/2010.
Fra tali criteri, è previsto in particolare il seguente: "specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari" (art. 18, comma l, lett.a).
Ciò comporta che i bandi di concorso per le chiamate ex art. 18 l. 240/2010 devono necessariamente specificare il settore concorsuale cui si riferiscono i posti messi a concorso e possono, eventualmente, ulteriormente specificare il profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari ricompresi all'interno di esso.
E' stabilito poi che possano partecipare alle procedure di chiamata "studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" (art. 18, comma l, lett. b).
Da ciò deriva che i bandi di concorso possono ammettere alla procedura, e valutare comparativamente, solo studiosi che risultano in possesso dell'abilitazione (o che risultano inquadrati, qualora già in servizio) nello specifico settore concorsuale oggetto del concorso. I bandi possono ammettere anche studiosi di diversi settori concorsuali, purché però essi appartengano, almeno, al medesimo macrosettore. E naturalmente tali studiosi saranno comunque valutati in ragione della congruenza dei loro titoli e delle loro pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale oggetto del concorso cui hanno deciso di partecipare.
Non vi è alcuna norma della legge n. 240 del 2010 che, ai fini delle procedure concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione nazionale o per la chiamata da parte delle università, attribuisca rilievo alla nozione di "area CUN": questa nozione non è rilevante né per l'individuazione dell'oggetto del concorso (riferito come detto al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare), né per l'individuazione dei soggetti ammessi alla procedura (per cui rileva il settore concorsuale o, al massimo, il macrosettore concorsuale).
In applicazione dell'art. 18 della legge n. 240 del 2010, l'Università di Roma "La Sapienza", si è dotata del proprio regolamento di ateneo per disciplinare il "reclutamento dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240 del 2010". Questo (art. 3, c. 2, lett. f) stabilisce espressamente che il bando di concorso deve specificare, fra l'altro, "il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto". Inoltre, l'art. 4 del medesimo regolamento dispone che alla procedura selettiva possano partecipare ''professori già in servizio presso altre università [ ... ] nella stessa fascia e nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale viene bandita la selezione".
Il ricorrente ha osservato che il bando di concorso, in contrasto con quanto previsto dalla legge e dal proprio regolamento, ha indetto una procedura concorsuale di chiamata per la copertura di posti identificati con riferimento ad un ambito disciplinare più ampio che non riguarda il settore scientifico disciplinare, né il settore concorsuale, e nemmeno il macrosettore concorsuale, ma solo l'area CUN.
L'art. 4 del bando stabilisce che “per ognuna delle aree CUN, è costituita una commissione giudicatrice, che dovrà verificare il possesso dei requisiti di produttività scientifica complessiva e operare la selezione in relazione ai posti disponibili per ciascuna area.
4.2 Per ogni area CUN le Commissioni saranno costituite da cinque professori di prima fascia, di diverso settore scientifico disciplinare…”.
Peraltro, più a monte l'art. 5 del Regolamento della Sapienza (Decreto n. 3487 del 17.11.2011) prescrive che la Commissione Giudicatrice debba essere composta da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, di cui quattro sorteggiati tra gli eleggibili dalla Facoltà cui afferisce il Dipartimento ed uno designato dal Dipartimento stesso tra gli eleggibili. La lista degli eleggibili è formata per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) dai professori di ruolo di I fascia rientranti nel terzile superiore a livello nazionale.
La Commissione esaminatrice è stata composta, quindi, senza consentire ai candidati di essere valutati da commissari appartenenti allo stesso settore concorsuale nel quale essi sono inquadrati o hanno conseguito l'idoneità o abilitazione nazionale.
La violazione del dettato legislativo e regolamentare vizia irrimediabilmente, pertanto, la procedura di reclutamento espletata dall'Università nella parte riguardante l’area CUN 06 – SCIENZE MEDICHE e risulta non conforme ai principi generali sul reclutamento del personale pubblico, che sono applicabili alle pubbliche amministrazioni e che costituiscono diretta espressione delle disposizioni di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione.
Sulla base di quanto sopra è verosimile che i commissari (appartenenti a SSD differenti, a settori concorsuali differenti e addirittura a macrosettori differenti da quello del singolo candidato) abbiano potuto giudicare approfonditamente il curriculum del ricorrente ed, in particolare, la sua attività clinica e la casistica operatoria, come dedotto nel quarto mezzo.
Sotto tale profilo non convince la difesa dell’Università che se non si fosse proceduto in tali modo la Sapienza non avrebbe avuto alcuna possibilità di impiegare le risorse del 2011, in quanto avrebbe dovuto indire un numero elevato di distinte procedure (con 85 commissioni e un costo esorbitante), in contrasto con il principio di economicità dell'azione amministrativa e con la ratio dell'art. 29, comma 9 della L. n. 240/2010.
Tali eccezioni non sono dimostrate, né sono in grado di superare le violazioni sopra evidenziate, posto che una procedura non può essere modificata o condotta in termini diversi rispetto alla disciplina ordinaria in relazione alle dimensioni dell’Ateneo. Le risorse sia in termini finanziari, sia di personale sono corrispondenti e proporzionate alle dimensioni di ciascun ramo dell’Amministrazione proprio per sopperire alle necessità di quest’ultimo.
L’illegittima composizione della commissione induce, quindi, a ritenere fondata anche l’omessa valutazione dell'attività clinica e della casistica operatoria svolta dal ricorrente, allegata alla domanda.
E ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117/2000, secondo cui costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative l'attività didattica, l'attività di ricerca e l'attività in campo clinico (terzo e quarto motivo).
La Commissione, in altri termini avrebbe dovuto tener conto della disciplina legislativa del d.P.R. n. 117/2000 e del Regolamento richiamato dal comma 1 dell'art. 18 della L. 240/2010, che in quanto fonti sovraordinate integrano quanto previsto dal bando.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati limitatamente alla indizione della procedura selettiva in esame per la copertura di posti di professore universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 29, comma 9, Legge 240/2010 per l’Area CUN 06.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2013 e il 7 novembre 2013, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone quanto segue:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- accoglie i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2013 ed il 7 novembre 2013 e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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