ESAME AVVOCATO:
il T.A.R. Lazio-Roma,
non si piega alla "funzione nomofilattica"
del Consiglio di Stato in materia
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II-"quater",
ord. 3 dicembre 2014, n. 6228)
La Sez. IV del Consiglio di Stato è "granitica" sull'interpretazione dell'art. 46 della L. n. 247/2012 (di riforma della professione forense).
Ecco il T.A.R. Lazio-Roma è "più granitico".
In materia, stante la non uniforme veduta dei due predetti giudici, vince chi riesce a giocar meglio in sede d'ottemperanza.
Ordinanza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 13302 del 2014, proposto da: D.E., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Frasca, con domicilio
eletto in Roma, Via Prestianni, 37;
contro
Ministero
dello Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del
giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il dott. Pietro Morabito e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della
documentazione prodotta, il ricorso appare sostenuto da profili di fondatezza
con particolare riferimento alle censure dirette a contestare la sufficienza ed
adeguatezza della motivazione apposta all’atto di non ammissione della parte
ricorrente alle prove orali, in relazione ai punteggi attribuiti rapportati a
generici criteri di valutazione (cfr. recente giurisprudenza costante del TAR
Lazio ed in particolare l’ord., Sez. II, n. 3680 del 2014);
Ritenuto
pertanto necessario disporre il riesame degli elaborati scritti redatti
dall’odierna parte ricorrente in sede di esame ad opera della commissione, in
diversa composizione, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione
o notifica della presente ordinanza, garantendo l’anonimato;
Stimato
di poter disporre la compensazione delle spese giudiziali della presente fase
cautelare;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie
l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, ai fini del riesame, nei
termini e nei modi di cui in motivazione e fissa per la trattazione del merito
l’udienza pubblica del 23 APRILE 2015.
Spese
della fase cautelare compensate.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Eduardo
Pugliese, Presidente
Pietro
Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco
Arzillo, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
03/12/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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