mercoledì 3 dicembre 2014

ESAME AVVOCATO: il T.A.R. Lazio-Roma, non si piega alla "funzione nomofilattica" del Consiglio di Stato in materia (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II-"quater", ord. 3 dicembre 2014, n. 6228).


ESAME AVVOCATO: 
il T.A.R. Lazio-Roma, 
non si piega alla "funzione nomofilattica" 
del Consiglio di Stato in materia
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II-"quater", 
ord. 3 dicembre 2014, n. 6228)



La Sez. IV del Consiglio di Stato è "granitica" sull'interpretazione dell'art. 46 della L. n. 247/2012 (di riforma della professione forense).
Ecco il T.A.R. Lazio-Roma è "più granitico".
In materia, stante la non uniforme veduta dei due predetti giudici, vince chi riesce a giocar meglio in sede d'ottemperanza.



Ordinanza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13302 del 2014, proposto da: D.E., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Frasca, con domicilio eletto in Roma, Via Prestianni, 37;

contro
Ministero dello Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta, il ricorso appare sostenuto da profili di fondatezza con particolare riferimento alle censure dirette a contestare la sufficienza ed adeguatezza della motivazione apposta all’atto di non ammissione della parte ricorrente alle prove orali, in relazione ai punteggi attribuiti rapportati a generici criteri di valutazione (cfr. recente giurisprudenza costante del TAR Lazio ed in particolare l’ord., Sez. II, n. 3680 del 2014);
Ritenuto pertanto necessario disporre il riesame degli elaborati scritti redatti dall’odierna parte ricorrente in sede di esame ad opera della commissione, in diversa composizione, nel termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza, garantendo l’anonimato;
Stimato di poter disporre la compensazione delle spese giudiziali della presente fase cautelare;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, ai fini del riesame, nei termini e nei modi di cui in motivazione e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23 APRILE 2015.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE







DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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