ESAME AVVOCATO:
il Consiglio di Stato blocca
l'orientamento "evolutivo" dei T.A.R.
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 19 novembre 2014, n. 5320)
Il Consiglio di Stato non riconosce la decisa (ma non decisiva) svolta dei T.A.R. Lazio-Roma, Calabria-Catanzaro, Abruzzo-L'Aquila, etc. sull'applicabilità diretta dell'art. 46 della nuova professionale (n. 247/12) agli esami di abilitazione forense.
Tutte le ordinanze cautelari T.A.R. vengono, difatti, sospese (spesso con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. del presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato) in appello, perché tutte sono basate sull'accoglimento del motivo di diritto sul predetto art. 46.
Ecco, a pensar male si fa peccato (sempre), ma non si sbaglia (spesso)...
Massima
1. Deve ribadirsi la sufficienza del punteggio numerico - già affermata dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n. 175/2011 - in sede di motivazione dei giudizi sugli scritti dell'esame d'abilitazione forense.
2. La disposizione di cui all'art. 46 della l. n. 247/2012, difatti, per espressa previsione del successivo art. 49 non trova applicazione alla procedura concorsuale in esame e, pertanto, non possono trarsi dalla prima argomenti ermeneutici riferibili alle (diverse) disposizioni normative vigenti e ratione temporis applicabili in quanto una detta opzione interpretativa si porrebbe in contrasto con la espressa perimetrazione applicativa temporale scolpita dal Legislatore nel predetto art. 49.
3. Tale ultima disposizione è rubricata non casualmente “Disciplina transitoria per l'esame” e stabilisce che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 246/2012 l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
Ordinanza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 8974 del 2014, proposto da:
Ministero
della Giustizia, Commissione Per Gli Esami di Avvocato - Sessione 2013 - Presso
La Corte di Appello di Firenze, Commissione Per Gli Esami di Avvocato -
Sessione 2013 - Presso La Corte di Appello di Catanzaroin persona dei
rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati,;
contro
L.F., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giuffrida, con domicilio
eletto presso Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone N. 49;
per la riforma
dell'
ordinanza cautelare del T.A.R. della CALABRIA –Sede di CATANZARO - SEZIONE II
n. 00428/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove
orali abilitazione professione avvocato - mcp
Visto
l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Luca Fortunato;
Vista
la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo
grado;
Viste
le memorie difensive;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 il Consigliere Fabio
Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Giorgio Palatiello e
l’Avvocato Roberto Giuffrida;
Rilevato
che l’appello cautelare appare assistito dal fumus boni iuris, in quanto la
tesi della sufficienza del punteggio numerico- già affermata dalla Corte Costituzionale
nella nota decisione 08-06-2011, n. 175- è stata a più riprese e senza
eccezioni ribadita dalla giurisprudenza della Sezione (ex aliis Sez. IV n.
175/2014);
rilevato
altresì che la disposizione di cui alla legge 31-12-2012 n. 247, art. 46, per
espressa previsione del successivo art. 49 (“Disciplina transitoria per
l'esame” per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si
effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per
quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.”) non trova
applicazione alla procedura concorsuale in esame e, pertanto, non possono
trarsi dalla prima argomenti ermeneutici riferibili alle (diverse) disposizioni
normative vigenti e ratione temporis applicabili ( in quanto una detta opzione
interpretativa si porrebbe in contrasto con la espressa perimetrazione
applicativa temporale scolpita dal Legislatore nel predetto art. 49).
rilevato
in ultimo, che, ai sensi degli artt. 13 -16 del cpa, in sede di vaglio sul
merito, dovrà essere approfonditamente delibata la questione relativa alla
competenza territoriale del Tar adito ( che parrebbe essere stata positivamente
ritenuta, in via implicita, in relazione ad una mera nota di trasmissione degli
esiti della correzione e dell’elenco degli ammessi, mentre tutti gli atti
gravati sono stati resi nella circoscrizione di altro Tar territoriale-
Firenze-);
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie
l'appello (Ricorso numero: 8974/2014) e, per l'effetto, in riforma
dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Condanna
parte appellata, al pagamento delle spese processuali della presente fase
cautelare in favore di parte appellante, nella misura che appare equo
quantificare nella misura di Euro cinquecento (€ 500//00) oltre oneri
accessori, se dovuti.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo
Virgilio, Presidente
Sandro
Aureli, Consigliere
Fabio
Taormina, Consigliere, Estensore
Diego
Sabatino, Consigliere
Giuseppe
Castiglia, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
19/11/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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