SOCIETA' PUBBLICHE:
il riparto di giurisdizione
(quasi definitivo)
tra Giudice ordinario
e Giudice contabile
sulle società pubbliche -
il caso ANAS S.p.A.
(Cass. Civ., Sez. Un.,
sentenza 9 luglio 2014, n. 15594)
Massima
1. In ipotesi di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all'autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
S Si è reputato che una
siffatta società, quanto meno ai fini del riparto
della giurisdizione, non si ponga davvero in rapporto di alterità con la
pubblica amministrazione partecipante, bensì come una sua longa manus, come uno dei servizi
propri dell'amministrazione stessa, di talché il danno arrecato al patrimonio
sociale si configura in tal caso come danno direttamente riferibile all'ente
pubblico, i cui organi può dirsi facciano capo all'amministrazione medesima.
In questo secondo senso si
è già ripetutamente espressa (sia pure ad altri fini) la giurisprudenza del
Consiglio di Stato, affermando senz'altro che la trasformazione dell'Anas,
disposta dal D.L. n. 138 del 2002, art. 7 convertito nella L. n.
178 del 2002, ha avuto incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del
soggetto, permanendo sia la natura pubblica del nuovo organismo sia i poteri
pubblicistici propri dell'ente proprietario delle autostrade e strade statali
ad esso affidate (vedi, ad esempio, Cons. Stato 24 febbraio 2011, n. 1230,
e 24 maggio 2013, n. 2829). 6. Tali
conclusioni appaiono condivisibili, sia pure con l'ovvia avvertenza che non
occorre in questa sede definire in termini generali la natura giuridica
dell'Anas s.p.a., bensì soltanto valutare se quest'ultima presenti
caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo patrimonio abbia
conservato i connotati pubblicistici che sono l'indispensabile presupposto
della giurisdizione contabile e che, correlativamente, coloro i
quali per essa agiscono incidendo su quel patrimonio rientrino nel novero dei
soggetti ai quali detta giurisdizione si estende.
Viene qui in evidenza il
comma 6 dell'articolo citato, che espressamente attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze le azioni sociali e stabilisce che i relativi
diritti debbano essere esercitati di concerto col Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per ciò stesso non solo escludendo
radicalmente ex lege la
possibilità della coesistenza di un azionariato privato, ma improntando
l'esercizio dei diritti sociali ad un paradigma - quello del concerto
interministeriale - palesemente ispirato al modello dell'agire amministrativo,
ben più che negoziale. E viene in evidenza altresì la disposizione (art. cit.,
comma 1-quinquies) che attribuisce all'Anas medesima le entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali, relativamente ai quali essa esercita i
diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione
attribuitale dalla legge; etc.
1. In ipotesi di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente privato della società ed all'autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario, non essendo configurabile né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
2. La giurisdizione di quest'ultima è stata viceversa
affermata sia quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento di un
danno che - come nel caso del danno all'immagine - sia stato arrecato al socio
pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore
della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società,
sia quando essa trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante
dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso,
abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio o li
abbia comunque esercitati in modo tale da pregiudicare il valore della
partecipazione (si veda, per tutte, Sez. Un. n. 26806/2009).
3. All'interno di siffatto quadro generale sono state, nondimeno,
individuate situazioni particolari connesse alla natura speciale dello statuto
legale di talune società partecipate da enti pubblici.
Così,
in relazione alla Rai Radio televisione italiana s.p.a.,
si è affermato che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle
azioni di risarcimento del danno cagionato da componenti del consiglio
d'amministrazione e da dipendenti perché, nonostante la veste
di società per azioni, essa ha natura sostanziale di ente pubblico,
con uno statuto assoggettato a regole legali in forza delle quali è designata
direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico
radiotelevisivo, sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita
commissione parlamentare, destinataria di un canone d'abbonamento avente natura
di imposta, compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nonché tenuta all'osservanza delle
procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti (cfr. Sez. un n.
27092/2009). E ad analoga conclusione, sempre per ragioni attinenti al suo
speciale statuto legale, si è pervenuti anche quanto all'Enav s.p.a. (Sez.
un. 5032/2010).
4. Per completezza di argomento si deve
ricordare che, accanto a queste ipotesi singolari, connotate dalla peculiarità
dello statuto legale della specifica società,
la giurisdizione della Corte dei conti è stata ravvisata da ultimo
anche con riguardo alle azioni di responsabilità proposte nei confronti
di organi o dipendenti di un più vasto sottoinsieme di società a
partecipazione pubblica: le cosiddette società in house, per
tali dovendosi intendere quelle dal cui quadro statutario, vigente all'epoca
della condotta ritenuta dannosa, emerga che siano state costituite da uno o più
enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, che esplichino la propria
attività prevalente in favore degli enti partecipanti e che siano assoggettate
a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti
pubblici sui propri uffici (si veda, tra le altre, Sez. un. 26283/2013).
5. Premesso, allora, che l'attuale statuto sociale dell'Anas non
presenta caratteristiche tali da farla ricomprendere nel novero
delle società in house, quali sopra richiamate, si tratta in
definitiva di comprendere se la trasformazione dell'Anas
in società per azioni disposta dalla legge ne abbia davvero
comportato il mutamento della natura giuridica - da ente pubblico economico
a società di diritto privato - o se invece non ne abbia intaccato gli
essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di
una formula organizzativa, corrispondente a quella
della società azionaria, senza per questo incidere sulla reale natura
del soggetto.
6.1 Depone in
questo senso, anzitutto, la genesi stessa dell'Anas s.p.a., direttamente
derivante da un atto normativo e non, come è naturale in società di
diritto privato, da un atto negoziale, ancorché posto in essere dalla pubblica
amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa
compete. Sotto questo profilo appare quindi lecito adoperare, a tal proposito,
la definizione di "società legale": società che, perciò
stesso, si pone su un piano diverso dal fenomeno negoziale previsto e
disciplinato dal codice civile, ancorché possa mutuarne, per espressa
previsione di legge, una o più caratteristiche.
6.2 Non meno indicativa - ed evidentemente correlata al suaccennato
carattere legale della società - è la circostanza che il suo statuto
e le eventuali successive modificazioni di esso debbano essere approvati con
decreto ministeriale, e che sempre con decreto ministeriale sia determinato il
capitale sociale, al quale i residui passivi spettanti all'Anas sono conferiti
mediante un atto amministrativo del competente ministero (art. 7, cit., commi 4
e 5).
6.3 Ma il permanere dei connotati pubblicistici dell'Anas è
testimoniato anche da ulteriori significative disposizioni.
7. L'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate
peculiarità legali, trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della
Corte dei conti in tema di azioni di responsabilità esercitabili nei confronti
degli organi e dei dipendenti dell'Anas ed avuto riguardo alle finalità di
pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella
speciale giurisdizione, che renderebbero del tutto ingiustificato un
regime giuridico diverso da quello applicabile alla responsabilità di organi e
dipendenti di un vero e proprio ente pubblico economico, vale a persuadere che,
per ragioni specificamente inerenti al regime legale suo proprio (al pari della
Rai s.p.a. e dell'Enav s.p.a., analogamente connotate da uno specifico regime
legale loro proprio), l'Anas medesima non può essere assimilata ad
unasocietà azionaria di diritto privato, avendo essa conservato connotati
essenziali di un ente pubblico, a fronte dei quali risulta non decisiva
l'adozione del modello organizzativo corrispondente a quello di una
società azionaria per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave
pubblicistica.
8. Donde la necessità di riconoscere
la giurisdizione della Corte di conti nel giudizio di responsabilità
instaurato dalla Procura della Repubblica presso detta corte nei confronti
degli organi e dei funzionari dell'ente, come è il caso nella
specie del sig. G., non solo per i danni direttamente cagionati all'immagine
del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio unico dell'Anas
s.p.a., ma anche per quelli inferti al patrimonio dell'Anas medesima.
Sentenza per esteso
SUPREMA CORTE CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
EPIGRAFE
[...]
Sentenza
[...]
FATTO
Il sig. G.G., responsabile della sezione impianti
tecnologici della sede milanese dell'Anas, dopo aver subito una condanna penale
per turbativa d'asta, corruzione e truffa in pregiudizio della medesima Anas,
fu citato in giudizio dinanzi alla Sezione regionale della Corte dei conti per
la Lombardia, che lo condannò, parzialmente in solido con altri
corresponsabili, a risarcire sia i danni patrimoniali cagionati all'Anas con i
suoi illegittimi comportamenti in occasione della concessione in appalto di
lavori ad imprese private (nella misura di Euro 91.108,29), sia quelli
cagionati all'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio
unico della stessa Anas (nella misura di Euro 25.000).
L'appello proposto dal sig. G. fu rigettato dalla
Sezione centrale della Corte dei conti con sentenza depositata il 14 dicembre
2012.
In particolare, per l'aspetto che qui interessa, la
Corte dei conti disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa
dell'appellante, affermando che l'Anas, pur nella veste formale di società azionaria assunta a partire dal
2002, ha sostanzialmente conservato i connotati di un ente di diritto pubblico,
sia perchè destinata a svolgere funzioni di natura pubblica con modalità di
tipo pubblicistico, sia perchè interamente partecipata e finanziata dallo
Stato, soggetta alle regole della contabilità pubblica ed autorizzata ad
avvalersi in giudizio della difesa erariale.
Avverso tale sentenza il sig. G. ha proposto ricorso
alle Sezioni unite di questa corte, insistendo invece nel sostenere che l'Anas
è una società di
diritto privato e che, di conseguenza, la Corte dei conti è priva di giurisdizione quando si tratti di
far valere la responsabilità di amministratori o dipendenti per danni cagionati
al patrimonio di detta società.
Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha
resistito con controricorso.
DIRITTO
· Numerosissimi sono stati negli ultimi anni i casi in
cui le Sezioni unite di questa corte hanno dovuto pronunciarsi sul tema della giurisdizione contabile nelle azioni di
responsabilità per danni cagionati da organi o da dipendenti di società partecipate dallo Stato o
da altri enti pubblici.
I termini entro cui quella giurisdizione è stata
riconosciuta - ed al di là dei quali è stata invece esclusa - sono ben noti:
non occorre perciò qui ripercorrere ad una ad una le singole argomentazioni
poste a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale adottato in proposito
dalle Sezioni unite, nè corredarle con la citazione di un lungo elenco di
precedenti.
Basterà in estrema sintesi ricordare che, in ipotesi
di danno arrecato al patrimonio sociale, avuto riguardo alla natura di ente
privato della società ed
all'autonomia giuridica e patrimoniale di essa rispetto al socio pubblico, la giurisdizione è stata attribuita
al giudice ordinario, non essendo configurabile nè un rapporto di servizio tra
l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno
direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei
conti. La giurisdizione di
quest'ultima è stata viceversa affermata sia quando l'azione di responsabilità
miri al risarcimento di un danno che - come nel caso del danno all'immagine -
sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero
riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al
danno arrecato alla società,
sia quando essa trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante
dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso,
abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio o li
abbia comunque esercitati in modo tale da pregiudicare il valore della
partecipazione (si veda, per tutte, Sez. un. n. 26806/2009).
All'interno di siffatto quadro generale sono state,
nondimeno, individuate situazioni particolari connesse alla natura speciale
dello statuto legale di talune società partecipate
da enti pubblici.
Così, in relazione alla Rai Radio televisione italiana
s.p.a., si è affermato che spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle azioni di
risarcimento del danno cagionato da componenti del consiglio d'amministrazione
e da dipendenti perchè, nonostante la veste di società per azioni, essa ha natura sostanziale di ente
pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali in forza delle quali è
designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale
servizio pubblico radiotelevisivo, sottoposta a penetranti poteri di vigilanza
da parte di un'apposita commissione parlamentare, destinataria di un canone
d'abbonamento avente natura di imposta, compresa tra gli enti sottoposti al
controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
nonchè tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica
nell'affidamento degli appalti (cfr. Sez. un n. 27092/2009). E ad analoga
conclusione, sempre per ragioni attinenti al suo speciale statuto legale, si è
pervenuti anche quanto all'Enav s.p.a. (Sez. un. 5032/2010).
Per completezza di argomento si deve ricordare che,
accanto a queste ipotesi singolari, connotate dalla peculiarità dello statuto
legale della specifica società,
la giurisdizione della
Corte dei conti è stata ravvisata da ultimo anche con riguardo alle azioni di
responsabilità proposte nei confronti di organi o dipendenti di un più vasto
sottoinsieme di società a
partecipazione pubblica: le cosiddette società in house, per tali dovendosi intendere quelle dal cui
quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga
che siano state costituite da uno o più enti pubblici per l'esercizio di
pubblici servizi, che esplichino la propria attività prevalente in favore degli
enti partecipanti e che siano assoggettate a forme di controllo della gestione
analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (si veda,
tra le altre, Sez. un. 26283/2013). Si è reputato che una siffatta società, quanto meno ai fini del
riparto della giurisdizione,
non si ponga davvero in rapporto di alterità con la pubblica amministrazione
partecipante, bensì come una sua longa manus, come uno dei servizi propri
dell'amministrazione stessa, di talchè il danno arrecato al patrimonio sociale
si configura in tal caso come danno direttamente riferibile all'ente pubblico,
i cui organi può dirsi facciano capo all'amministrazione medesima.
Nè le considerazioni svolte nella sentenza qui
impugnata, nè quelle sviluppate nelle contrapposte difese delle parti
contengono elementi nuovi, rispetto a quelli già a suo tempo valutati da questa
corte, onde non si manifestano ragioni valide per discostarsi dalle coordinate
tracciate in materia dalla giurisprudenza cui si è fatto cenno.
Rispetto a quelle coordinate occorre però verificare
come si presenta la specifica situazione dell'Anas s.p.a. Non senza
incidentalmente aver ricordato che, con riguardo all'Anas medesima, le Sezioni
unite di questa corte hanno ravvisato in passato la giurisdizione della Corte dei
conti in giudizi di responsabilità amministrativa promossi nei confronti di
amministratori e dipendenti per fatti commessi in epoca compresa tra il 1998 ed
il 2001, quando l'Anas aveva veste di ente pubblico economico, prima che il D.L. n. 138 del 2002, art. 7, comma 1 (convertito
con modificazioni con L. n. 178 del 2002) ne disponesse la
trasformazione in società per
azioni (Sez. un. n. 8492/2011).
Premesso, allora, che l'attuale statuto sociale
dell'Anas non presenta caratteristiche tali da farla ricomprendere nel novero
delle società in
house, quali sopra richiamate, si tratta in definitiva di comprendere se la
trasformazione dell'Anas in società per
azioni disposta dalla legge ne abbia davvero comportato il mutamento della
natura giuridica - da ente pubblico economico a società di diritto privato - o se invece non ne abbia
intaccato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera
adozione di una formula organizzativa, corrispondente a quella della società azionaria, senza per
questo incidere sulla reale natura del soggetto.
In questo secondo senso si è già ripetutamente
espressa (sia pure ad altri fini) la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
affermando senz'altro che la trasformazione dell'Anas, disposta dal D.L. n. 138 del 2002, art. 7 convertito
nella L. n. 178 del 2002, ha avuto incidenza
concreta soltanto sulla fase gestionale del soggetto, permanendo sia la natura
pubblica del nuovo organismo sia i poteri pubblicistici propri dell'ente
proprietario delle autostrade e strade statali ad esso affidate (vedi, ad
esempio, Cons Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829).
Tali conclusioni appaiono condivisibili, sia pure con
l'ovvia avvertenza che non occorre in questa sede definire in termini generali
la natura giuridica dell'Anas s.p.a., bensì soltanto valutare se quest'ultima
presenti caratteristiche specifiche tali da far ritenere che il suo patrimonio
abbia conservato i connotati pubblicistici che sono l'indispensabile
presupposto della giurisdizione contabile e che,
correlativamente, coloro i quali per essa agiscono incidendo su quel patrimonio
rientrino nel novero dei soggetti ai quali detta giurisdizione si estende.
Depone in questo senso, anzitutto, la genesi stessa
dell'Anas s.p.a., direttamente derivante da un atto normativo e non, come è
naturale in società di
diritto privato, da un atto negoziale, ancorchè posto in essere dalla pubblica
amministrazione in forza della capacità di agire iure privatorum che ad essa
compete. Sotto questo profilo appare quindi lecito adoperare, a tal proposito,
la definizione di "societàlegale": società che, perciò stesso, si
pone su un piano diverso dal fenomeno negoziale previsto e disciplinato dal
codice civile, ancorchè possa mutuarne, per espressa previsione di legge, una o
più caratteristiche.
Non meno indicativa - ed evidentemente correlata al
suaccennato carattere legale della società -
è la circostanza che il suo statuto e le eventuali successive modificazioni di
esso debbano essere approvati con decreto ministeriale, e che sempre con
decreto ministeriale sia determinato il capitale sociale, al quale i residui
passivi spettanti all'Anas sono conferiti mediante un atto amministrativo del
competente ministero (art. 7, cit., commi 4 e 5).
Ma il permanere dei connotati pubblicistici dell'Anas
è testimoniato anche da ulteriori significative disposizioni.
Viene qui in evidenza il comma 6 dell'articolo citato,
che espressamente attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze le
azioni sociali e stabilisce che i relativi diritti debbano essere esercitati di
concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ciò stesso non
solo escludendo radicalmente ex lege la possibilità della coesistenza di un
azionariato privato, ma improntando l'esercizio dei diritti sociali ad un
paradigma - quello del concerto interministeriale - palesemente ispirato al
modello dell'agire amministrativo, ben più che negoziale. E viene in evidenza
altresì la disposizione (art. cit., comma 1-quinquies) che attribuisce all'Anas
medesima le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali,
relativamente ai quali essa esercita i diritti ed i poteri dell'ente
proprietario in virtù della concessione attribuitale dalla legge; quella che le
conferisce una serie di funzioni di natura pubblica inerenti alle strade
statali (i compiti di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2, comma 1, lett.
da a) a g), nonchè l), alle quali è connesso anche l'esercizio di potestà
autoritativa (ivi compreso l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale ed il potere di approvare i progetti dei lavori di
costruzione e di emanare gli atti dei procedimenti espropriativi); quella che
espressamente sottopone l'Anas s.p.a. al controllo della Corte dei conti con le
modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 e
l'autorizza ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 7,
cit, comma 11); e quella per cui il rapporto di lavoro del personale dipendente
in essere al momento della trasformazione resta disciplinato dalle disposizioni
proprie dei rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici (art.
cit., comma 9).
Se ciascuna di siffatte peculiarità legali dovesse
venir considerata isolatamente, potrebbe non necessariamente - si badi - essere
sufficiente a smentire la natura privata di un ente che dalla stessa legge è
qualificato come società per
azioni ed il cui statuto, per il resto, appare effettivamente modellato secondo
lo schema usuale ad una tale forma societaria. Nè s'intende certo contestare
che detta qualifica disocietà azionaria
sia sempre e comunque irrilevante nella molteplice varietà dei rapporti che
all'Anas possono far capo, ai fini dell'individuazione della disciplina
giuridica di volta in volta applicabile a tali rapporti. Ma l'insieme e
l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali,
trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di azioni di
responsabilità esercitabili nei confronti degli organi e dei dipendenti
dell'Anas ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il
legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione, che renderebbero del tutto ingiustificato un regime
giuridico diverso da quello applicabile alla responsabilità di organi e
dipendenti di un vero e proprio ente pubblico economico, vale a persuadere che,
per ragioni specificamente inerenti al regime legale suo proprio (al pari della
Rai s.p.a. e dell'Enav s.p.a., analogamente connotate da uno specifico regime
legale loro proprio), l'Anas medesima non può essere assimilata ad unasocietà azionaria di diritto
privato, avendo essa conservato connotati essenziali di un ente pubblico, a
fronte dei quali risulta non decisiva l'adozione del modello organizzativo corrispondente
a quello di una società azionaria
per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave pubblicistica.
Donde la necessità di riconoscere la giurisdizione della Corte di
conti nel giudizio di responsabilità instaurato dalla Procura della Repubblica
presso detta corte nei confronti degli organi e dei funzionari dell'ente, come
è il caso nella specie del sig. G., non solo per i danni direttamente cagionati
all'immagine del Ministero dell'economia e delle finanze, quale socio unico
dell'Anas s.p.a., ma anche per quelli inferti al patrimonio dell'Anas medesima.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014
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