APPALTI:
anche le Università
possono partecipare alle gare pubbliche
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 21 novembre 2014, n. 5767)
Massima
1. Quanto alla possibilità
delle Università degli Studi di partecipare a pubbliche gare la giurisprudenza comunitaria (cfr. CGCE, sezione IV, 23.12.2009, n. 305) afferma che non possono
essere escluse a priori le Università dai soggetti economici abilitati a
partecipare alle gare d’appalto (cfr. direttiva 2004/18, art. 1, numeri
2, lett. a) e 8, primo e secondo comma).
2. Il ragionamento seguito dalla Corte di
Giustizia Europea si richiama al principio della massima apertura al mercato a
tutti gli operatori pubblici e privati, prediligendo un’interpretazione
estensiva della nozione di “ente pubblico” che includa anche organismi che non
perseguono un principale scopo di lucro, che non hanno una struttura
organizzativa d’impresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato.
Il legislatore comunitario non ha inteso,
quindi, restringere la nozione di “operatore economico che offre servizi sul
mercato” a quegli operatori che siano dotati di un’organizzazione d’impresa, né
introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte dell’accesso
alle procedure di gara in base alla forma giuridica e all’organizzazione
interna degli operatori economici, essendo nell’interesse del diritto
comunitario garantire la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una
gara d’appalto (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 19 maggio 2009, causa C
538/07).
Il principio da affermare è, quindi, quello che
depone per l’apertura alla concorrenza anche in casi in cui acquisiscano la
veste di “operatori economici” taluni enti pubblici astrattamente beneficiari
di finanziamenti statali, allorché, come nel caso di specie, non vi sia alcuna
prova di connessione tra il sostegno pubblico e la partecipazione e
l’aggiudicazione di una gara d’appalto.
2. Quanto alla disciplina nazionale, non ci
sono norme che precludono la partecipazione a procedure di evidenza pubblica
delle università degli studi.
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 326 del 2008, nel ribadire il principio dell’intangibilità in via di
principio della libertà di iniziativa economica privata degli enti pubblici, ha
sottolineato la necessità “di evitare che soggetti dotati di privilegi
operino in mercati concorrenziali”.
In tale contesto, come evidenziato
dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 10 del 2011, deve ammettersi che l’Università
possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o
ad essi equiparati ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006) non solo in via
diretta, ma anche a mezzo apposita società quando l’attività sia strettamente
strumentale alle finalità istituzionali dell’ente che sono la ricerca e
l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o
dell’insegnamento o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e
insegnamento, con esclusione dell’attività lucrativa fine a se stessa.
Sulla base di tali principi non può che
concludersi nel senso della legittimità della partecipazione dell’Università alla gara in questione.
3. In ordine all’altra questione, se
l’oggetto dell’affidamento, ovvero “la redazione di un programma di sviluppo rurale della
Regione 2007 – 2013” rientri o meno nelle prerogative
dell’Università, va osservato che lo statuto dell’Università e i regolamenti consentono di svolgere coerentemente con le attività
istituzionali, quali appunto la didattica e la ricerca – attività per conto
terzi.
Queste ultime, qualificabili più propriamente
“attività commerciali” anziché “lucrative” generano utili che sono imputati ai
capitoli di gestione inerenti le finalità istituzionali di didattica e ricerca
e, successivamente destinati al finanziamento di borse di studio o di ricerca,
di assegni di ricerca, di borse di dottorato, conformemente a quanto disposto
dal Senato Accademico dell’Università nelle sedute del 9 dicembre 2004 e del 18
giugno 2008.
4. Non è poi ostativa alla partecipazione alla
gara in questione dell’Università degli Studi del Molise, la circostanza che
una delle partecipanti al raggruppamento temporaneo di cui l’Università è
mandataria, è una società di capitali che agisce per fini di lucro, atteso che
il limite funzionale previsto per l’università è connesso alla funzione
principale della ricerca e dell’insegnamento e non alla circostanza che benefici
di sovvenzioni pubbliche che falserebbero la concorrenza.
Invero, in base all’art. 7 della legge n.
168 del 1989, le entrate delle università sono costituite in parte prevalente
da forme autonome di autofinanziamento quali contributi volontari, proventi di
attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e
corrispettivi di contratti e convenzioni e non già da finanziamenti pubblici
del tutto residuali, sicché non è configurabile una posizione di privilegio
rispetto agli altri partecipanti e non viene ad essere falsata la concorrenza.
Non è ravvisabile, in conclusione, l’asserita
incompatibilità di una delle mandanti affermata nella sentenza impugnata,
basata su una presunzione di “inquinamento” del confronto concorrenziale, senza
alcuna indagine e accertamento della situazione di fatto.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2898 del 2012, proposto dalla Università degli Studi del Molise, anche nella
qualità di mandataria della costituenda associazione temporanea con Forestlab
Center s.r.l. e Società Botanica Italiana Onlus, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
contro
la s.r.l. CRITERIA, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio
e Stefano Porcu, con domicilio eletto nella segreteria del Consiglio di Stato
in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
nei confronti di
s.r.l. Forestlab Centre in proprio e nella
qualità di mandante della associazione temporanea, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Bersani
ed Enrico Ceniccola, elettivamente domiciliata
Regione Molise, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Molise, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE,
Campobasso Sezione I n. 94/2012, resa tra le parti, concernente l’affidamento
dei servizi per la redazione dei piani di gestione “Natura 2000”.
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
della s.r.l. CRITERIA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
29 luglio 2014 il Consigliere Doris Durante;
Udito l’avvocato dello Stato Pio Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale
Amministrativo regionale per il Molise notificato il 16 giugno 2011, iscritto
al n. 196 del 2011, la società Criteria s.r.l. ha chiesto l’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva al raggruppamento temporaneo costituito
dall’Università degli Studi del Molise, dalla s.r.l. Forestlab Center e dalla
Botanica Italiana Onlus della gara a procedura aperta “per l’affidamento dei
servizi per la redazione di piani di gestione dei siti compresi nella rete
Natura 2000 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Molise 2007 –
2013”, degli atti presupposti ed in particolare del provvedimento di
ammissione alla gara e di non esclusione del raggruppamento risultato
aggiudicatario, dei verbali della commissione ed ha chiesto la dichiarazione di
inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale
con la sentenza n. 94 del 9 marzo 2012 ha accolto il ricorso, argomentando
sulla base di tre autonomi gruppi di censure:
la partecipazione dell’università alla
gara viene negata in virtù della sua natura e della presenza nel raggruppamento
di una società di capitali;
viene negato il possesso del requisito
prescritto dal punto III.2.3. del bando di gara attinente la capacità tecnica;
viene ravvisata la violazione
dell’articolo 90 del d. lgs. n. 163 del 2006 sul rilievo che Botanica Italiana
Onlus (mandante del raggruppamento aggiudicatario) nel 2005 era stata
incaricata dalla Regione Molise di realizzare la ricerca per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000, approvata con delibera di giunta
regionale n. 1393 del 2008, sulla cui base sarebbero stati redatti i piani di
gestione dei siti oggetto della procedura di gara.
3.- Con atto di appello notificato l’11
aprile 2012, l’Università degli Studi del Molise, nella qualità in atti, ha
impugnato la suindicata sentenza n. 94 del 9 marzo 2012, di cui chiede la
riforma per error in iudicando.
4.- Si è costituita in giudizio Criteria
s.r.l. che ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di
primo grado.
5.- Le parti hanno depositato memorie
difensive e alla pubblica udienza del 29 luglio 2014, il giudizio è stato
trattenuto per la decisione.
6.- L’appello è fondato e deve essere
accolto.
7.- Con il primo motivo di appello è
censurata la sentenza impugnata con riferimento alla partecipazione alla gara
dell’Università.
Ad avviso del Tar, le “Università degli
Studi” non sarebbero annoverabili tra gli operatori economici ammessi a
partecipare alle gare pubbliche a causa della possibile distorsione della
concorrenza, vantando le università finanziamenti pubblici; perché dovrebbe
esserci un nesso di strumentalità tra tale partecipazione e i fini
istituzionali dell’ente e tale nesso anche al fine di eliminare il pericolo di
falsare la concorrenza in virtù di finanziamenti pubblici, deve essere
disciplinato dallo Stato nazionale nel rispetto dei principi sopra enunciati.
Il TAR sulla base di queste considerazioni
e della disamina della giurisprudenza comunitaria e nazionale conclude per
l’inettitudine dell’Università del Molise ad assumere la veste di appaltatore
di servizi.
7.1- La questione relativa alla
possibilità delle Università degli Studi di partecipare a pubbliche gare è,
tutt’altro che pacifica e la stessa giurisprudenza richiamata nella sentenza
impugnata consente di pervenire a conclusioni opposte a quelle cui è pervenuto
il giudice di primo grado.
La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte
di Giustizia CE, sezione IV, 23 dicembre 2009, n. 305) afferma che non possono
essere escluse a priori le Università dai soggetti economici abilitati a
partecipare alle gare d’appalto.
Afferma in proposito che “le
disposizioni della direttiva 2004/18 ed in particolare quelle di cui
all’articolo 1, numeri 2, lettera a) e 8, primo e secondo comma che si
riferiscono alla nozione di “operatore economico” devono essere interpretate
nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di
lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non
assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli
istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e
amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi”.
Il ragionamento seguito dalla Corte di
Giustizia Europea si richiama al principio della massima apertura al mercato a
tutti gli operatori pubblici e privati, prediligendo un’interpretazione
estensiva della nozione di “ente pubblico” che includa anche organismi che non
perseguono un principale scopo di lucro, che non hanno una struttura
organizzativa d’impresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato.
Il legislatore comunitario non ha inteso,
quindi, restringere la nozione di “operatore economico che offre servizi sul
mercato” a quegli operatori che siano dotati di un’organizzazione d’impresa, né
introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte
dell’accesso alle procedure di gara in base alla forma giuridica e
all’organizzazione interna degli operatori economici, essendo nell’interesse
del diritto comunitario garantire la partecipazione più ampia possibile di
offerenti ad una gara d’appalto (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 19 maggio
2009, causa C 538/07).
Il principio da affermare è, quindi,
quello che depone per l’apertura alla concorrenza anche in casi in cui
acquisiscano la veste di “operatori economici” taluni enti pubblici
astrattamente beneficiari di finanziamenti statali, allorché, come nel caso di
specie, non vi sia alcuna prova di connessione tra il sostegno pubblico e la
partecipazione e l’aggiudicazione di una gara d’appalto.
7.2- Quanto alla disciplina nazionale, non
ci sono norme che precludono la partecipazione a procedure di evidenza pubblica
delle università degli studi.
La stessa Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 326 del 2008, nel ribadire il principio dell’intangibilità in via
di principio della libertà di iniziativa economica privata degli enti pubblici,
ha sottolineato la necessità “di evitare che soggetti dotati di privilegi
operino in mercati concorrenziali”.
In tale contesto, come evidenziato
dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 10 del 2011, deve ammettersi che
l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti
pubblici (o ad essi equiparati ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006) non solo
in via diretta, ma anche a mezzo apposita società quando l’attività sia
strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’ente che sono la
ricerca e l’insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca o dell’insegnamento
o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento, con
esclusione dell’attività lucrativa fine a se stessa.
Sulla base di tali principi non può che
concludersi nel senso della legittimità della partecipazione dell’Università
del Molise alla gara in questione.
7.3- In ordine all’altra questione, se
l’oggetto dell’affidamento, ovvero “la redazione dei piani di gestione dei
siti ricompresi nella rete Natura 2000 – Programma di sviluppo rurale della
Regione Molise 2007 – 2013” rientri o meno nelle prerogative
dell’Università del Molise, va osservato che lo statuto dell’Università del
Molise e i regolamenti consentono di svolgere coerentemente con le attività
istituzionali, quali appunto la didattica e la ricerca – attività per conto
terzi.
Queste ultime, qualificabili più
propriamente “attività commerciali” anziché “lucrative” generano utili che sono
imputati ai capitoli di gestione inerenti le finalità istituzionali di
didattica e ricerca e, successivamente destinati al finanziamento di borse di
studio o di ricerca, di assegni di ricerca, di borse di dottorato,
conformemente a quanto disposto dal Senato Accademico dell’Università nelle
sedute del 9 dicembre 2004 e del 18 giugno 2008.
8.- Non è poi ostativa alla partecipazione
alla gara in questione dell’Università degli Studi del Molise, la circostanza
che una delle partecipanti al raggruppamento temporaneo di cui l’Università è
mandataria, è una società di capitali che agisce per fini di lucro, atteso che
il limite funzionale previsto per l’università è connesso alla funzione
principale della ricerca e dell’insegnamento e non alla circostanza che
benefici di sovvenzioni pubbliche che falserebbero la concorrenza.
Invero, in base all’articolo 7 della legge
n. 168 del 1989, le entrate delle università sono costituite in parte
prevalente da forme autonome di autofinanziamento quali contributi volontari,
proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di
liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni e non già da
finanziamenti pubblici del tutto residuali, sicché non è configurabile una
posizione di privilegio rispetto agli altri partecipanti e non viene ad essere
falsata la concorrenza.
Non è ravvisabile, in conclusione,
l’asserita incompatibilità di una delle mandanti affermata nella sentenza
impugnata, basata su una presunzione di “inquinamento” del confronto
concorrenziale, senza alcuna indagine e accertamento della situazione di fatto.
9.- In ordine all’asserita carenza della
capacità tecnica con riferimento al requisito richiesto dal punto III. 2.3. del
bando di gara, il giudice di primo grado, dando a tale previsione,
un’interpretazione restrittiva, ha escluso che siano utili a tal fine le
attività di studio e preparatorie, attestate dalla mandante Botanica Italiana
Onlus.
In merito va osservato che il punto
III.2.3. del bando di gara richiedeva “l’attestazione, a mezzo dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, che il soggetto proponente ha avuto affidati ed ha
eseguito incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a
quelli oggetto del presente capitolato (…); si specifica che verranno
considerati analoghi unicamente i servizi per la redazione dei Piani di Gestione
a favore di pubbliche amministrazioni”.
A ben vedere, la locuzione usata dalla lex di
gara per definire i servizi idonei ad integrare il requisito tecnico (“l’espletamento
di servizi corrispondenti od analoghi”) è atta a coinvolgere tutte le
prestazioni finalizzate alla redazione di Piani di gestione svolti a favore di
pubbliche amministrazioni e, non già, come affermato in sentenza,
esclusivamente quelli coincidenti esattamente con l’oggetto dell’affidamento.
Devono, in conseguenza ritenersi idonei ad
integrare il possesso del requisito tecnico “le analisi floro vegetazionali
e le ulteriori attività necessarie alla redazione dei piani di gestione dei
Siti Natura 2000” espletati da Botanica Italiana Onlus.
10.- In merito all’asserita violazione
dell’articolo 90 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dei principi posti dalla
suddetta norma, va osservato che la norma, in quanto concernente gli appalti di
lavori e non già di servizi, non è applicabile alla fattispecie in esame e,
comunque, l’incarico affidato alla mandante non ha le caratteristiche di un
servizio di progettazione, né quello oggetto dell’appalto qui in esame il
carattere dell’esecuzione di attività progettate in precedenza, ma costituisce
una nuova attività che, partendo da conoscenze già acquisite e di pubblico
dominio, deve portare a nuovi e più specifici prodotti ovvero: le linee guida
regionali, l’atlante rurale/web GIS ed i piani di gestione dei singoli SIC/ZPS.
Invero, la ricerca per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000, affidata nel 2005 alla Botanica
Italiana Onlus, approvata con delibera di giunta regionale n. 1393 del 2008, è
uno studio ed un incarico finalizzati ad individuare nei siti Natura 2000 del
Mouse gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario, senz’altro
utile per la predisposizione dei piani di gestione oggetto dell’appalto in
esame.
Esso, tuttavia, non ha determinato una
posizione di vantaggio della Società Botanica Italiana rispetto agli altri
operatori.
Infatti, le attività svolte dalla Società
Botanica Italiana furono pubblicizzate e discusse a livello amministrativo con
gli enti locali interessati e divulgate mediante il sito ufficiale della
Regione Molise, per cui la relativa conoscenza non è rimasta patrimonio
esclusivo della Società Botanica, che non gode di conseguenza di alcuna
posizione di vantaggio che potrebbe influire sulla partecipazione alla nuova
gara.
Il lavoro della Società Botanica Italiana,
quindi, costituisce una base di conoscenze pubblica e condivisa, opportunamente
pubblicizzata, integrando il riferimento a scala regionale, ovvero il punto di
partenza, da cui proseguire per le ulteriori indagini e gli approfondimenti
indispensabili per la realizzazione delle linee guida regionali e dei piani di
gestione dei singoli SIC e ZPS ed indispensabile per una corretta
programmazione degli interventi e gestione del territorio, concetto ribadito
anche nell’allegato B della Convenzione in cui si dice testualmente “Principio
ispiratore di questa convenzione è stato anche quello di fornire delle carte
derivate facilmente implementabili attraverso aggiornamenti successivi, e
funzionali alle esigenze di eventuali sviluppi dello stato delle conoscenze,
del monitoraggio e della gestione dei siti molisani (…) Si sottolinea che i
risultati di questo lavoro, considerata l’urgenza e il livello di dettaglio
richiesto, forniranno un primo livello di analisi che ha come finalità quello
di ‘fotografare’ lo stato delle conoscenze ed evidenziarne gli eventuali
limiti, così da stimolare e indirizzare con cognizione le successive fasi di
programmazione ed in particolare di redazione dei Piani di Gestione. A questo
primo livello di indagine dovranno pertanto necessariamente seguirne dei
successivi (analisi floristiche, strutturali, fitosociologiche, sinfitosociologiche,
corologiche, autoecologiche e fatmistiche) per ricavare informazioni di maggior
dettaglio, fondamentali per la fase di monitoraggio e di gestione di ciascun
SIC”.
Il lavoro fatto da SBI costituiva, quindi,
il riferimento a scala regionale da cui proseguire per ulteriori indagini e
approfondimenti indispensabili per la realizzazione delle linee guida regionali
e dei piani di gestione dei singoli SIC/ZPS.
Tale tipo di attività non può in
conseguenza assumere alcun effetto distorsivo della concorrenza, diversamente
da come si assume nella sentenza impugnata.
Per le motivazioni esposte, l’appello deve
essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve
essere respinto il ricorso di primo grado della s.r.l. Criteria.
Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 29 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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