giovedì 27 novembre 2014

PROCESSO & ACCESSO: l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza istruttoria T.A.R. che decide sull'accesso (Cons. St., Sez. IV, ordinanza 26 novembre 2014, n. 5850).


PROCESSO & ACCESSO: 
l'inammissibilità dell'appello 
avverso l'ordinanza istruttoria T.A.R. 
che decide sull'accesso
 (Cons. St., Sez. IV, 
ordinanza 26 novembre 2014, n. 5850)



Massima

1. E' inammissibile l'appello avverso l'ordinanza istruttoria di cui all’art. 116 c.p.a., con la quale in pendenza di ricorso è decisa in camera di consiglio l’impugnativa proposta per l’accesso a documenti amministrativi, atteso che è strettamente inerente ai poteri istruttori del giudice e non è, quindi, autonomamente appellabile, ferma restando la possibilità di contestarne il contenuto in sede di impugnazione di merito.
2. Le doglianze di parte istante in punto di asserita carenza o inadeguatezza delle acquisizioni istruttorie di prime cure devono essere fatte valere, pertanto, in sede di eventuale impugnazione della decisione del merito del giudizio.


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 5054 del 2014, proposto da S.G. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori Vincenzo F., Maria Vittoria M.B., Abramo R. e Paolo S., rappresentati e difesi dall’avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Messico, 7,
contro
- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’avv. Luigi D’Ottavi, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- la SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI, in persona del Sovrintendente pro tempore,non costituita;
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- la PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- l’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
- RINA ESTATE ITALIA S.r.l. e LA RINASCENTE S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Monte Fiore, 22;
- PRELIOS SGR S.p.a. e CMB SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite;
- signori Benedetta LUBRANO, Enrico LUBRANO, Filippo LUBRANO e, Grazia LUBRANO MANNIRONI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetta Lubrano, Filippo Lubrano ed Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Flaminia, 79; 
per la riforma
dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis, nr. 3668 depositata il 3 aprile 2014, non notificata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, delle Amministrazioni statali in epigrafe indicate, di Rina Estate Italia S.r.l. e La Rinascente S.p.a. (controinteressate in primo grado) e dei signori Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Grazia Lubrano Mannironi (intervenienti ad adiuvandum in primo grado);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Paola Conticiani, su delega dell’avv. Tedeschini, per gli appellanti, l’avv. D’Ottavi per Roma Capitale, l’avv. dello Stato Andrea Fedeli per le Amministrazioni statali, l’avv. Gattamelata per le società intimate e l’avv. Benedetta Lubrano per gli intervenienti;

Ritenuto che risulta fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle parti intimate, stante la natura non decisoria dell’ordinanza istruttoria di cui all’art. 116 cod. proc. amm. con la quale in pendenza di ricorso è decisa in camera di consiglio l’impugnativa proposta per l’accesso a documenti amministrativi, che è atto strettamente inerente ai poteri istruttori del giudice e non è quindi autonomamente appellabile, ferma restando – come è ovvio – la possibilità di contestarne il contenuto in sede di impugnazione di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2013, nr. 3759; id., sez. V, 9 dicembre 2008, nr. 6162; id., sez. VI, 22 gennaio 2002, nr. 403);
Ritenuto, pertanto, che le doglianze di parte istante in punto di asserita carenza o inadeguatezza delle acquisizioni istruttorie di prime cure potranno essere fatte valere in sede di eventuale impugnazione della decisione del merito del giudizio (la quale, incidentalmente, risulta medio tempore sopravvenuta);

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.
Condanna gli appellanti e gli intervenienti, in solido, al pagamento, pro quota in favore delle parti appellate, di spese e onorari della presente fase del giudizio, che liquida equitativamente in complessivi € 6000,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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