EDILIZIA & PROCESSO:
i controinteressati
e la doppia impugnativa
di una sanzione edilizia,
(T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I,
sentenza breve 12 febbraio 2015, n. 175)
Massima
1. Nel processo amministrativo la
qualità di controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell'elemento
sostanziale, vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e
contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente, e dell'elemento
formale, costituito dall'indicazione nominativa del medesimo soggetto nel
provvedimento impugnato o la sua agevole individuabilità aliunde.
Nel caso de
quo è evidente come i presunti controinteressati non siano indicati nell’atto
sanzionatorio impugnato né risultino titolari di un interesse diretto e
contrario a quello azionato, ma solo di fatto e tale da legittimare il (non a
caso) esercitato intervento ad opponendum.
2. Nell'impugnazione di un'ordinanza di
demolizione o sanzionatoria edilizia non sono configurabili controinteressati
nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel
caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo
dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse
provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri
commesso, infatti, la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere
notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo,
a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca
conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso
riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della
propria sfera giuridica.
3. A fronte dell’impugnativa di una
sanzione urbanistico – edilizia, espressamente qualificata dal Comune ex art.
45 L.R. n. 16\2008 - nessun onere può sussistere in ordine all’impugnativa della
norma di piano oggetto di applicazione ed interpretazione.
Ciò è tanto più vero laddove, come nel caso de quo,
il gravame non contesti la legittimità del contenuto della norma di piano ma
unicamente, nella parte che il ricorso dedica al piano, la carenza di
istruttoria e di motivazione in relazione alla errata operazione ermeneutica
svolta dagli uffici comunali sulla norma stessa.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2015, proposto da:
Caprioli Enrico in proprio e Leg. Rappr. "Power E.S. S.r.l.", rappresentato e difeso dagli avv. Angela Gemma, Chiara Enrica Tuo, Marco Tronci, con domicilio eletto presso Chiara Enrica Tuo in Genova, Via Assarotti 20/9-10;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2015, proposto da:
Caprioli Enrico in proprio e Leg. Rappr. "Power E.S. S.r.l.", rappresentato e difeso dagli avv. Angela Gemma, Chiara Enrica Tuo, Marco Tronci, con domicilio eletto presso Chiara Enrica Tuo in Genova, Via Assarotti 20/9-10;
contro
Comune di Sestri Levante, rappresentato e
difeso dall'avv. Sebastiano Rosso, con domicilio eletto presso Sebastiano Rosso
in Genova, Via della Libertà 4/5;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Teo Marco in proprio e Leg. Rappr. Na.Ros. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Glauco Stagnaro in Genova, Via Corsica, 2;
Teo Marco in proprio e Leg. Rappr. Na.Ros. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Glauco Stagnaro, con domicilio eletto presso Glauco Stagnaro in Genova, Via Corsica, 2;
per l'annullamento
ordinanza n. 95/2014 di ripristino della
destinazione d'uso dei locali per attivita' commerciali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Sestri Levante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 12 febbraio 2015 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.
60 cod. proc. amm.;
- rilevato che le eccezioni preliminari
dedotte appaiono prima facie infondate, sia in relazione alla presunta
sussistenza di soggetti controinteressati non intimati, sia in ordine alla
mancata contestuale impugnazione della norma di piano in questione;
- atteso che, sotto il primo profilo, se
in linea di diritto va ribadito che “nel processo amministrativo la qualità di
controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell'elemento sostanziale,
vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e contrario a quello
che legittima la posizione del ricorrente, e dell'elemento formale, costituito
dall'indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato o
la sua agevole individuabilità aliunde” (cfr. ad es. CdS 5855\2014), nel caso
de quo è evidente come i presunti controinteressati non siano indicati
nell’atto sanzionatorio impugnato né risultino titolari di un interesse diretto
e contrario a quello azionato, ma solo di fatto e tale da legittimare il (non a
caso) esercitato intervento ad opponendum;
- considerato che sul punto va quindi
ribadito, con la migliore giurisprudenza, che nell'impugnazione di un'ordinanza
di demolizione o sanzionatoria edilizia non sono configurabili
controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio,
anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per
il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo
avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri
commesso, infatti, la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere
notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo,
a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca
conseguenze soltanto indirette riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso
riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della
propria sfera giuridica (cfr. ad es. CdS 3380\2011);
- atteso che, sotto il secondo profilo, a
fronte dell’impugnativa di una sanzione urbanistico – edilizia (espressamente
qualificata dal Comune ex art. 45 l.r. 16\2008) nessun onere può sussistere in
ordine all’impugnativa della norma di piano oggetto di applicazione ed
interpretazione;
- rilevato che ciò va sottolineato in
particolare laddove, come nel caso de quo, il gravame non contesti la
legittimità del contenuto della norma di piano ma unicamente (nella parte che
il ricorso dedica al piano) la carenza di istruttoria e di motivazione in
relazione alla errata operazione ermeneutica svolta dagli uffici comunali sulla
norma stessa;
- considerato che, nel merito, il ricorso
appare prima facie fondato in relazione al profilo assorbente di cui al quarto
motivo di gravame;
- atteso che, in proposito, il vizio
dedotto risulta grave e manifesto, in quanto l’amministrazione si è
reiteratamente (sia nella comunicazione iniziale sia nell’atto sanzionatorio)
limitata a richiamare una intera e complessa norma di piano, senza specificare
ed indicare in alcun modo quale fra le diverse e puntuali regole ivi contenute
(distanze, parcheggi, destinazione residenziale ecc.) sia rilevante rispetto
alla particolare situazione dell’odierno ricorrente;
- rilevato che nessun rilievo può essere
attribuito alle (invero neppure adeguate) integrazioni parzialmente desumibili
dalle difese comunali, sulla scorta ed in applicazione del consolidato
principio a mente del quale nel corso del giudizio è inammissibile
l'integrazione della motivazione del provvedimento impugnato mediante le
deduzioni difensive contenute nella memoria di costituzione;
- ritenuto che pertanto il ricorso debba
essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
- considerato che le spese di lite,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto
impugnato.
Condanna le parti resistenti in solido al
pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in
complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di
consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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