ADUNANZE PLENARIE
& APPALTI:
la III Sezione di Palazzo Spada
rimette alla Plenaria
i limiti del principio del possesso continuativo
dei requisiti di qualificazione
(Cons. St., Sez. III,
ordinanza 29 aprile 2015, n. 2189)
Quesiti rimessi all'Adunanza Plenaria
1. Se la disciplina transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12 e 16, del d.P.R. n. 207 del 2010 debba essere interpretata, con riguardo sia alle categorie variate che a quelle non variate, nel senso che resti necessaria (nel periodo ivi considerato) la verifica triennale delle attestazioni di qualificazione S.O.A. (per come prescritta dagli art.15-bis del d.P.R. n.34 del 2000 e 76 del d.P.R. n.207 del 2010) ovvero in quello della non doverosità del predetto adempimento;
2. Se il principio del possesso continuativo dei requisiti di qualificazione debba essere interpretato e declinato nel senso che anche una temporanea interruzione, nel corso della procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte comporti necessariamente l’esclusione dell’impresa che l’ha temporaneamente perduta e anche se la possedeva nei momenti della presentazione della domanda, del controllo dei requisiti e dell’aggiudicazione.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA DI
RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso numero di registro
generale 1106 del 2015, proposto da:
Romeo Gestioni S.p.A.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Stefano Vinti, Raffaele
Ferola, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, Viale Parioli n.180;
contro
Inps - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, rappresentato e difeso per legge dagli avv.ti Gaetano De
Ruvo, Daniela Anziano, Samuela Pischedda, domiciliata in Roma, Via Cesare
Beccaria, n.29; Prelios Integra S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Saverio Sticchi Damiani, Marco Annoni, Antonio Lirosi, Angelo Clarizia, con
domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n. 6; Edildovi Snc di
Donzelli e Vitiello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Di Mauro,
Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso Alfredo Di Mauro in Roma, Via
Santa Caterina Da Siena, n.46; Siram S.p.A., Exitone S.p.A., rappresentati e
difesi dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Marco Annoni, Angelo Clarizia,
Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n.
6; Abaco Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Sticchi
Damiani, Antonio Lirosi, Angelo Clarizia, Marco Annoni, con domicilio eletto
presso Marco Annoni in Roma, Via Udine n. 6;
e con
l'intervento di
ad adiuvandum:
Società Sovigest S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Lubrano,
Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Lubrano Enrico Studio Legale
Lubrano & Ass. in Roma, Via Flaminia, n.79;
per la
riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE III n. 00851/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizi
di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del
patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Prelios
Integra Spa, di Edildovi s.n.c. di Donzelli e Vitiello, di Siram S.p.A., di
Abaco Servizi S.r.l. e di Exitone S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 9 aprile 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati
Mario Sanino, Raffaele Ferola, Daniela Anziano, Marco Annoni, Antonio Lirosi,
Saverio Sticchi Damiani, Annalisa Di Giovanni, Enrico Lubrano e Filippo
Lubrano;
FATTO
Con sentenza n.5013 del 2012 il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio respingeva il ricorso proposto
dalla Romeo Gestioni S.p.A. (d’ora innanzi Romeo), seconda classificata,
avverso l’aggiudicazione al r.t.i. costituito dalla mandataria Prelios Property
& Project Management S.p.A. e dalle mandanti Siram S.p.A, Abaco Servizi
s.r.l. ed Exitone S.p.A. (d’ora innanzi RTI Prelios) dei servizi di gestione
amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare da reddito dell’I.N.P.S, per la durata di trentasei mesi, in esito
alla procedura di aggiudicazione indetta da quest’ultimo (con bando trasmesso
alla G.U.C.E. il 28 marzo 2011 e pubblicato sulla G.U. il 1° aprile 2011) con
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo base d’asta
di Euro 44.100.000,00.
In accoglimento dell’appello
proposto dalla Romeo, il Consiglio di Stato (con sentenza n.6036 del 2013)
riformava la gravata decisione del T.A.R. del Lazio, dichiarava l’inefficacia
del contratto stipulato il 12 agosto 2013 e disponeva il subentro della società
appellante nell’aggiudicazione e nel contratto, sulla base dell’accoglimento
del solo motivo di appello inteso a denunciare l’illegittimità dell’omessa
esclusione del RTI Prelios, per aver perso, durante la procedura di
affidamento, le attestazioni di qualificazioni SOA relative alle categorie OG1
e OG11, prodotte sulla base del contratto di avvalimento stipulato in data 28
aprile 2011 con la Edilnovi s.n.c. di Donzelli e Vitiello (d’ora innanzi
Edilnovi).
Con sentenza n.4056 del 2014 il
Consiglio di Stato accoglieva l’opposizione di terzo proposta dalla Edilnovi,
annullava le predette decisioni e rimetteva la causa dinanzi al primo giudice.
Il T.A.R. del Lazio, dinanzi al
quale era stato ritualmente riassunto il ricorso dalla Romeo, respingeva
nuovamente il gravame, confermando così la legittimità dell’aggiudicazione
della gara al RTI Prelios, e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale
proposto da quest’ultima.
Avverso la predetta decisione
proponeva appello la Romeo, contestando la correttezza della statuizione
gravata e domandandone la riforma, con conseguenti annullamento
dell’aggiudicazione dell’appalto al RTI Prelios e proprio subentro nel
contratto già stipulato.
Resistevano la Edilnovi e il RTI
Prelios, rilevando l’infondatezza dell’appello principale, proponendo (solo la
seconda) appello incidentale avverso la declaratoria dell’inammissibilità del
proprio ricorso incidentale in primo grado inteso ad ottenere l’accertamento
della doverosità dell’esclusione della Romeo dalla gara, e concludendo per la
conseguente conferma della sentenza impugnata (in ipotesi con diversa
motivazione).
Si costituiva anche l’INPS, che
concludeva per la reiezione dell’appello principale e di quello incidentale.
Interveniva volontariamente in
giudizio la Sovigest S.p.A. (terza classificata), che concludeva per
l’accoglimento sia dell’appello principale che di quello incidentale.
Con decreto monocratico in data 17
marzo 2015, poi confermato con l’ordinanza cautelare del 9 aprile 2015, veniva
sospesa l’esecutività della sentenza appellata.
Il ricorso veniva successivamente
trattenuto in decisione, sulle memorie difensive e di replica depositate dalle
parti, con le quali veniva, peraltro, eccepita l’inammissibilità
dell’intervento della Sovigest S.p.A., alla pubblica udienza del 9 aprile 2015.
DIRITTO
1.- E’ controversa la legittimità
dell’aggiudicazione al RTI Prelios dell’appalto, della durata di trentasei
mesi, avente ad oggetto i servizi di gestione amministrativa, tecnica e di
supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell’INPS.
Il Tribunale di prima istanza, in
esito alla complessa vicenda processuale riassunta in fatto, respingeva il
ricorso della Romeo (seconda classificata), giudicando infondate tutte le
censure dedotte a sostegno del gravame, e dichiarava inammissibile (rectius
improcedibile), per (sopravvenuta) carenza di interesse, il ricorso incidentale
proposto dal RTI Prelios.
Con il primo motivo di appello la
Romeo critica la statuizione reiettiva delle doglianze (la terza del ricorso
principale e la dodicesima dei secondi motivi aggiunti) con le quali aveva
censurato la mancata esclusione del RTI Prelios, per essere rimasto sprovvisto,
nel corso della procedura, delle attestazioni di qualificazione SOA relative
alle categorie OG1 e OG11, intestate all’ausiliaria Edilnovi e delle quali si
era avvalso il raggruppamento risultato aggiudicatario.
Come già rilevato in fatto la sesta
sezione del Consiglio di Stato, nell’esame del primo appello della Romeo, aveva
giudicato fondato tale motivo, sulla base di un’esegesi della normativa
transitoria di riferimento, che, come meglio chiarito di seguito, esigeva la
verifica triennale delle attestazioni (nella specie omessa dalla Edilnovi,
ausiliaria del RTI Prelios).
Ai fini dell’esame di tale motivo
di appello, il Collegio, preso atto della predetta pronuncia (assunta sulla
medesima fattispecie sostanziale qui controversa e da valersi, quindi, quale
precedente particolarmente significativo; tanto più che è stata annullata per
ragioni meramente processuali dalla medesima sezione) e ritenendo, nondimeno,
plausibili e (per alcuni aspetti) condivisibili le argomentazioni assunte a
sostegno della diversa opzione ermeneutica preferita dai giudici di prima
istanza, giudica utile (se non necessario), ai sensi dell’art.99, comma 1
c.p.a., un chiarimento, da parte dell’Adunanza Plenaria, sulle relative questioni,
di seguito meglio illustrate.
2.- Prima di formulare i quesiti
indirizzati all’Adunanza Plenaria appare, tuttavia, necessaria una sintetica
ricognizione della situazione di fatto e dei termini di diritto attinenti alla
questione del possesso, da parte del RTI Prelios, delle attestazioni di
qualificazione nelle categorie citate e delle sue implicazioni sulla
legittimità dell’aggiudicazione controversa.
3.- Principiando dall’esame dei
profili di fatto, occorre ricordare, seguendo un ordine strettamente
cronologico (che, come si vedrà, assume una rilevanza del tutto peculiare ai
fini della risoluzione della questione di diritto), che:
a) il disciplinare di gara
richiedeva (all’art.9, punto 1, lett. b2), ai fini della dimostrazione
dell’adeguata capacità tecnico-organizzativa, il possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA “in corso di validità” per le categorie OG1 (edifici civili
e industriali) e OG11 (impianti tecnologici), ammettendo la possibilità
dell’avvalimento dei requisiti di un’impresa ausiliaria ai sensi dell’art.49
d.lgs. n.163 del 2006;
b) la mandataria del RTI Prelios
aveva stipulato in data 28 aprile 2011 un contratto di avvalimento con la
Edilnovi proprio ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
relativo alla titolarità delle predette attestazioni SOA;
c) la Edilnovi documentava il
possesso di attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie OG1 e OG11,
rilasciate dalla Artigiansoa ai sensi del d.P.R. n.34 del 2000, con scadenza
naturale (quinquennale) al 30 luglio 2013 e triennale (ai fini della verifica
prescritta dall’art.15-bis d.P.R. cit.) al 30 luglio 2011;
d) non risulta esibita in sede di
gara l’istanza di verifica triennale, che, ove ritenuta necessaria, avrebbe
dovuto essere proposta sessanta giorni prima della scadenza;
e) il 29 aprile 2011 il RTI Prelios
presentava domanda di partecipazione alla gara;
f) in data 8 giugno 2011 entrava in
vigore il d.P.R. n.207 del 2010, che introduceva un nuovo sistema di
qualificazione SOA, dettando contestualmente le regole del regime transitorio
di validità delle attestazioni rilasciate sotto la vigenza del vecchio
regolamento;
g) la Edilnovi documentava
l’attestazione di qualificazione nella categoria OG1 (non variata dal D.P.R.
n.207 del 2010), rilasciata dalla Axsoa S.p.A., con decorrenza 22 settembre
2011 e nella categoria OG11 (invece modificata dal d.P.R. cit.) l’attestazione
di qualificazione, sempre rilasciata dalla Axsoa S.p.A., con decorrenza 19
giugno 2012;
h) in data 6 dicembre 2011 il RTI
Prelios formalizzava la presentazione dell’offerta;
i) in data 13 giugno 2012 l’appalto
veniva aggiudicato al RTI Prelios.
4.- Così sintetizzata la sequenza
cronologica dei fatti che assumono rilevanza ai fini della soluzione del
problema di diritto, occorre procedere all’illustrazione dei termini di
quest’ultimo.
La questione, riassumibile nella
disamina del possesso, da parte del RTI Prelios e, in particolare, dell’impresa
ausiliaria Edilnovi, del requisito di qualificazione relativo alla titolarità
di attestazioni valide (come prescritto dal disciplinare di gara),
relativamente alle categorie OG1 e OG11, si risolve, a ben vedere, nell’esegesi
dell’art.357, commi 12 e 16, del d.P.R. n.207 del 2010, che dettano la
disciplina transitoria dell’efficacia delle attestazioni rilasciate nella
vigenza del d.P.R. n.34 del 2000 (contenente la precedente regolamentazione
delle attestazioni di qualificazione SOA).
La prima disposizione (il comma
12), in particolare, distingue due fattispecie e si compone di due precetti: a)
stabilisce che le attestazioni rilasciate sotto la vigenza del d.P.R. n.34 del
2000 e relative alle categorie non variate (tra le quali, per quanto qui
rileva, la OG1) conservano validità “fino alla naturale scadenza prevista per
ciascuna di esse”; b) prevede che le attestazioni relative alle categorie
variate, compresa, per quanto qui rileva, la OG11, “cessano di avere validità a
decorrere dal cinquecentoqurantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento” (e, cioè, il 5 dicembre 2012).
La seconda disposizione (il comma
16) stabilisce che per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di
entrata in vigore del regolamento (e, cioè, per effetto della proroga disposta
dal d.l. n.73 del 2012, fino al 5 dicembre 2012) la dimostrazione del requisito
relativo al possesso delle categorie ivi indicate (tra le quali la OG11)
avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate
dalle SOA in vigenza del d.P.R. 34 del 2000, purchè in corso di validità alla
data di entrata in vigore del regolamento.
Si tratta, quindi, di verificare se
le predette disposizioni (e, in particolare, il comma 12, la cui esegesi
assorbe anche quella del comma 16, posto che al momento dell’entrata in vigore
del nuovo regolamento la Edilnovi era sicuramente in possesso dell’attestazione
relativa alla categoria OG11) vadano lette nel senso (preferito dal T.A.R.) che
il regime di validità ivi stabilito non resta subordinato all’obbligo della
verifica triennale ovvero in quello (preferito dalla sesta sezione del
Consiglio di Stato nella decisione di accoglimento del primo appello della
Romeo) secondo cui il predetto adempimento rimane operativo e condiziona la
validità e l’efficacia delle attestazioni SOA rilasciate sotto la vigenza del
d.P.R. n.34 del 2000.
4.1- La questione è complicata dal
fatto che la lettera della disposizione autorizza entrambe le opzioni
ermeneutiche, potendosi valorizzare il noto criterio interpretativo
sintetizzato nel brocardo ubi lex voluti dixit ubi noluit tacuit e ritenere,
quindi, che l’omesso richiamo, nella disposizione transitoria, dell’obbligo di
verifica triennale sancito dall’art.15-bis d.P.R. n.34 del 2000 significhi la
volontà di escludere tale adempimento (ai fini della validità delle
attestazioni fino al termine finale univocamente stabilito dalla norma), oppure
ritenere che il silenzio della disposizione sul punto non implichi
un’abrogazione tacita della norma che impone la verifica triennale e che, anzi,
l’omessa abrogazione espressa della medesima imponga la diversa esegesi della
perdurante necessità del predetto adempimento.
Il silenzio in ordine all’obbligo
di verifica triennale, in altri termini, si rivela un dato ambiguo che si presta
ad essere decifrato secondo entrambe le prospettazioni interpretative.
4.2- Il Collegio non ignora che
l’Adunanza Plenaria si è già pronunciata (con la decisione del 18 luglio 2012,
n.27) su una questione analoga, ma reputa che tale pronuncia non valga, di per
sé, a risolvere la questione qui controversa, pur offrendo validi e non
trascurabili argomenti ai fini della sua soluzione.
Nella fattispecie ivi esaminata,
infatti, si trattava dell’esegesi di disposizioni diverse (rispetto a quelle
oggetto della presente indagine), e, segnatamente, del combinato disposto
dell’art.7 della legge n.166 del 2002 e dell’art.15, comma 5, del d.P.R. n.34
del 2000 (per come modificato dall’art.1 del d.P.R. n.93 del 2004), e
dell’analisi di una differente situazione di fatto (la partecipazione alla gara
di un’impresa sprovvista di qualificazione, per non aver tempestivamente
chiesto e ottenuto la verifica triennale positiva della propria attestazione).
Si trattava, quindi, di verificare
se la disposizione che, in seguito all’allungamento della durata dell’efficacia
delle attestazioni di qualificazione (da tre) a cinque anni, aveva previsto la
proroga al predetto termine finale della validità di quelle già rilasciate alla
data di entrata in vigore della legge n.166 del 2002 dovesse o meno
interpretarsi come impositiva anche dell’obbligo della verifica triennale del
mantenimento dei requisiti di ordine generale.
L’Adunanza Plenaria ha preferito
l’opzione ermeneutica che riconosce l’obbligatorietà della verifica triennale
delle attestazioni rilasciate prima del’entrata in vigore della legge n.166 del
2002 e prorogate dall’art.1 del d.P.R. n.93 del 2004, sulla base del decisivo
ed assorbente rilievo che la diversa lettura prospettata andava rifiutata
perché avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra le
imprese che avevano ottenuto le attestazioni prima dell’entrata in vigore della
legge citata (esonerate dall’obbligo di verifica triennale) e quelle che
l’avevano ottenuta dopo (soggetto al predetto adempimento).
Le coordinate ermeneutiche ivi
utilizzate e i principi di diritto contestualmente enunciati non servono,
quindi, a definire la questione in esame, in ragione sia della diversità della
normativa lì interpretata (rispetto a quella applicabile alla fattispecie qui
controversa) sia della eterogeneità della situazione di fatto ivi scrutinata.
L’unica informazione utile
ricavabile dalla lettura della citata sentenza dell’Adunanza Plenaria appare la
considerazione che l’omessa previsione testuale dell’obbligo di verifica
triennale non è stata giudicata, di per sé, preclusiva dell’interpretazione
(infatti contestualmente preferita) che riconosce doveroso il predetto
adempimento (nonostante il silenzio, al riguardo, dell’art.15, comma 5, del
d.P.R. n.34 del 2000).
4.3- Così chiarito che la citata
pronuncia dell’Adunanza Plenaria non appare risolutiva della questione oggi
controversa, occorre dare conto, in estrema sintesi, degli argomenti
prospettati a sostegno delle due opzioni ermeneutiche confrontate, con la preliminare
avvertenza che non tutte le prove e gli indizi addotti a supporto delle stesse
sono parimenti riferibili ad entrambe le tipologie di categorie che vengono in
rilievo (e, cioè, quelle modificate e quelle non modificate dal nuovo
regolamento).
La diversità della ratio e della
formulazione testuale delle disposizioni transitorie riferite alle predette
distinte attestazioni impone, infatti, di differenziare, quando l’eterogeneità
delle due situazioni giuridiche e fattuali lo esige, la valenza degli argomenti
assunti a fondamento delle due opzioni interpretative confrontate.
4.4- La lettura che riconosce la
necessità della verifica triennale si fonda, innanzitutto, sul rilievo che, in
difetto di una deroga o di un’abrogazione espresse della disposizione che
impone il predetto adempimento (confermato anche nel nuovo regolamento
all’art.77 d.P.R. n.207 del 2010), sia la conferma della scadenza naturale (per
le categorie non variate), sia la proroga legale, nel periodo transitorio,
dell’efficacia delle attestazioni rilasciate sotto il regime del vecchio
regolamento devono essere necessariamente intese come condizionate alla
persistente validità di queste ultime, in ossequio alle regole generali (e,
quindi, subordinate alla positiva verifica triennale) che continuano a produrre
i loro effetti.
Non solo, ma anche la ratio
dell’adempimento in discussione, agevolmente identificabile nell’esigenza di
accertare, dopo un congruo periodo (che il legislatore ha individuato in tre
anni), il mantenimento dei requisiti di qualificazione originariamente
attestati, conferma la validità dell’interpretazione in questione, nella misura
in cui soddisfa proprio il predetto interesse ed evita una lettura della norma
transitoria che finisce per impedire la verifica intermedia (e stabilita come
necessaria in via ordinaria) della permanenza, in capo all’impresa, delle
capacità organizzative ed esecutive richieste.
L’interpretazione in rassegna
obbedisce, poi, al principio tempus regit actum (invocato, al riguardo, nella
delibera A.V.C.P. del 10 giugno 2011) che implica che i contratti di
qualificazione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento
e sotto la vigenza del d.P.R. n.34 del 2000 restano soggetti a tutte le regole
allora vigenti, ivi compresa la prescrizione della verifica triennale.
4.5- L’esegesi che, viceversa,
esclude la necessità della verifica triennale si basa sia su una lettura
testuale delle disposizioni di riferimento sia su una loro esegesi finalistica.
Secondo il primo parametro, si
rileva che l’art.357, comma 12, del d.P.R. n.207 del 2010 stabilisce, quanto
alle categorie non variate, che le attestazioni rilasciate nella vigenza del
d.P.R. n.34 del 2000 “hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per
ciascuna di esse” e che, quindi, prevede, chiaramente ed univocamente, la
conferma dell’efficacia delle attestazioni fino alla fisiologica scadenza
quinquennale (e, cioè, fino al “naturale” esaurimento della loro validità), e,
quanto alle categorie variate, che le relative attestazioni “cessano di avere
validità a decorrere dal cinquecentoqurantaseiesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento” e che, di conseguenza, individua il
termine finale della loro efficacia, prorogandone la scadenza naturale, in modo
da esaurire, in sé e con valenza innovativa, il pertinente regime di efficacia.
In merito alle (sole) categorie
variate soccorre, inoltre, un convincente argomento logico: l’irragionevolezza
dell’interpretazione che, anche per le categorie variate, esige la verifica
triennale.
Posto, infatti, che il d.P.R. n.
207 del 2010 ha dettato (all’art.79) ulteriori e più stringenti requisiti ai
fini del conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, la lettura
che impone, anche nel regime di proroga stabilito dal combinato disposto dei
commi 12 e 16 dell’art.357 del d.P.R. cit., si rivela del tutto illogica, là
dove si risolve nella prescrizione di un controllo della permanenza dei
requisiti di qualificazione stabiliti da una normativa abrogata e ormai
sostituita da un nuovo regime impositivo di parametri diversi e più rigorosi
(con i conseguenti e sproporzionati oneri finanziari imposti alle imprese ai
fini del conseguimento, in tempi ravvicinati, della verifica triennale e della
nuova qualificazione).
La disciplina transitoria oggetto
di indagine, là dove stabilisce la proroga legale delle certificazioni relative
alla categoria OG11, risulterebbe, in altri termini, intrinsecamente
contraddittoria e irragionevole, se intesa nel senso di imporre la verifica
triennale delle attestazioni rilasciate sotto il vigore di un regime ormai
abrogato, e nonostante la contestuale introduzione di un sistema innovativo e
più rigoroso di qualificazione, mentre si rivela logica e coerente, se letta
nel senso di favorire un’ordinata transizione verso il nuovo assetto
regolativo, per mezzo del differimento a una certa data delle attestazioni
conseguite sotto il vigore del vecchio regime.
In altri termini, il significato
più ragionevole e logico da assegnare alla disposizione in esame è proprio
quello di permettere alle imprese che avevano delle attestazioni in scadenza di
beneficiare di un congruo periodo di validità supplementare delle stesse (nel
chè si risolve la proroga della loro efficacia), in vista dell’entrata in
vigore delle nuove regole di qualificazione, e di evitare alle stesse il
duplice onere della rinnovazione delle certificazioni con il vecchio regime e
del conseguimento (in tempi stretti) delle nuove attestazioni (dal momento dell’entrata
a regime del nuovo sistema).
Inoltre, la lettura da ultimo
illustrata risulta corroborata dall’esigenza di rispettare il principio di
affidamento degli operatori economici, che, sulla base della semplice lettura
della norma transitoria in questione, erano stati indotti a confidare nella
permanenza della validità delle attestazioni fino al 4 dicembre 2012, e quello
del favor partecipationis, che impone di leggere disposizioni (normative o
amministrative) equivoche nel senso di favorire la più ampia partecipazione
alle procedure di affidamento di appalti pubblici (sulla valenza del principio
del favor partecipationis si veda ex multis Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014,
n.3777).
4.6- L’incertezza e la complessità
della questione interpretativa in esame risulta, peraltro, confermata dal
contrasto rintracciabile in due antinomiche comunicazioni del Presidente
dell’A.V.C.P. (indirizzate alle SOA e alle stazioni appaltanti) e,
segnatamente, in quella del 10 giugno 2011, con cui si ribadiva la sussistenza
dell’obbligo della verifica triennale, nonostante la disciplina transitoria
sopra esaminata, e in quella (successiva) in data 22 luglio 2011, con cui,
contraddittoriamente, veniva espressamente ribadito che, per effetto del regime
transitorio previsto nel d.P.R. n.207 del 2010, le qualificazioni ottenute
sotto la vigenza del vecchio regolamento potevano essere utilmente spese fino
alle scadenze ivi stabilite (quella quinquennale per le categorie non variate e
il 4 dicembre 2012 per quelle variate), senza che il valido utilizzo delle
relative attestazioni nel periodo considerato venga condizionato alla verifica
triennale.
Si tratta, come si vede, di due
comunicati che, lungi dal chiarire la portata e gli effetti della disciplina
transitoria esaminata (ai fini ivi considerati), permettono solo di registrare
la difficoltà della sua esegesi e l’aporia dalla stessa implicata.
4.7- Così illustrate le coordinate
ermeneutiche astrattamente utilizzabili per condurre l’esegesi della normativa
in questione (che resta affidata all’Adunanza Plenaria), il Collegio si limita
a osservare che l’opzione interpretativa che esclude la necessità della
verifica triennale appare, quantomeno per le categorie variate, maggiormente
coerente con l’esigenza di soddisfare, contestualmente ed in maniera
equilibrata, sia l’interesse delle imprese che hanno confidato nella valenza
incondizionata della proroga legale della validità delle attestazioni, sia
quello delle stazioni appaltanti alla più ampia partecipazione alle procedure
e, soprattutto, alla possibilità di affidare l’appalto a imprese provviste
della capacità tecnica e organizzativa richiesta per la sua esecuzione
(ovviamente nell’ipotesi in cui abbiano conseguito una nuova attestazione prima
della scadenza del periodo di proroga) e che hanno presentato l’offerta
giudicata migliore (che resterebbero irragionevolmente sacrificati accedendo
all’altra opzione ermeneutica).
Si aggiunga, per concludere, che le
disposizioni transitorie devono essere strutturate e confezionate in modo da
esaurire, in esse, il complesso delle regole destinate a presidiare la fase di
transizione dal vecchio al nuovo regime normativo, di guisa che non si
prestano, per la loro funzione, ad essere lette come integrate da norme, non
espressamente richiamate, della disciplina sostanziale cui accedono, con
l’ulteriore conseguenza, quanto alla fattispecie in esame, che l’autonomia del
regime transitorio in esame imporrebbe di escludere l’inserzione, in esso, di
una regola (l’obbligo della verifica triennale) non esplicitamente ivi prevista
come costituiva della regolazione della transizione tra il vecchio e il nuovo
sistema normativo delle qualificazioni SOA.
5.- Nell’ipotesi in cui dovesse
interpretarsi la disciplina transitoria nel senso della necessità della
verifica triennale, assume rilievo decisivo l’ulteriore problema, la cui
soluzione pure si affida all’Adunanza Plenaria, se il principio della
continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (enunciato da Cons.
St., Ad. Plen, n.4 del 2011 e affermato dall’AVCP con le deliberazioni n.61 del
7 giugno 2011 e n. 234 del 12 luglio 2007) debba essere inteso ed applicato,
quanto alle attestazioni di qualificazione SOA, nel senso che il deficit di tal
requisito in un segmento temporale intermedio della procedura comporta la
necessaria esclusione dell’impresa che lo ha provvisoriamente perso, nonostante
il suo possesso al momento della domanda di partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione, ovvero nel senso che la provvisoria mancanza del predetto
requisito in una fase intermedia della procedura non implichi l’applicazione
della sanzione espulsiva, purchè, ovviamente la concorrente abbia posseduto il
relativo titolo di qualificazione nei due momenti essenziali della domanda di
partecipazione e dell’aggiudicazione.
5.1- Né varrebbe obiettare che tale
problema risulta superfluo (ai fini della decisione del primo motivo di appello
della Romeo), in quanto, per la categoria OG11, la validità della nuova
attestazione ottenuta da Edilnovi (e, quindi, dal RTI Prelios) decorre da un
momento (il 19 giugno 2012) successivo a quello dell’aggiudicazione (il 13
giugno 2012), atteso che la già segnalata diversità della disciplina
transitoria dettata per le categorie variate e per quelle non variate ammette
la differente esegesi delle due disposizioni e, in particolare,
l’interpretazione della necessità della verifica triennale per la sole
categorie non modificate (la OG1) e non anche per quelle modificate (OG11), con
la conseguenza che la individuazione degli effetti del principio della
continuità dei requisiti, quanto alla fattispecie in esame, conserva tutta la
sua rilevanza (ancorchè ipotetica ed eventuale), tenuto conto che Edilnovi (e,
quindi, il RTI Prelios) ha perso la qualificazione nella categoria OG1 nel solo
periodo corrente tra il 31 luglio e il 22 settembre 2011 (e, quindi, in un
segmento temporale nel quale nella gara non è accaduto alcunché di rilevante).
5.2- Anche relativamente alla
questione appena riassunta appaiono rintracciabili apprezzabili e persuasivi
argomenti a suffragio di entrambe le tesi.
5.3- A sostegno di quella più
rigorosa milita, sostanzialmente, la considerazione che i requisiti di
qualificazione, in quanto finalizzati a dimostrare la capacità dell’impresa
concorrente di eseguire correttamente l’appalto, devono essere posseduti in via
ininterrotta per tutta la durata della procedura, con la conseguenza che la
perdita, anche temporanea, della titolarità delle relative certificazioni
implica la necessità dell’espulsione dalla gara della candidata divenuta (anche
provvisoriamente) carente del requisito, a tutela dell’interesse pubblico
all’amministrazione della procedura competitiva tra i soli candidati che
possiedano continuativamente le qualificazioni richieste.
5.4- L’altra tesi, viceversa,
risulta corroborata dal rilievo che la ratio dell’istituto del requisito di
qualificazione dimostrato dalle attestazioni SOA dev’essere rinvenuta
nell’interesse pubblico alla verifica della idoneità tecnica e organizzativa
dell’impresa candidata e che la relativa esigenza assume rilievo nella fase
dell’esecuzione dell’appalto e, comunque, solo in alcune fasi della procedura
e, segnatamente, nei momenti della presentazione della domanda, della verifica
dei requisiti e dell’aggiudicazione (quali uniche fasi del procedimento in cui
la stazione appaltante ha interesse ad accertare la capacità della candidata
alla corretta realizzazione dell’opera).
Tale ultima opzione ermeneutica si
rivela, peraltro, avvalorata anche dalla lettura della motivazione della
decisione dell’Adunanza Plenaria citata dall’appellante a sostegno della sua
tesi (la già citata sentenza n.4 del 2011), là dove è stato chiarito che “nelle
gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non
solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei
requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell'aggiudicazione
sia provvisoria che definitiva”, quali momenti, si intende, nei quali (soli)
assume rilievo il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.
Ne consegue che il temporaneo
deficit di uno o più requisiti in un segmento temporale della procedura
intermedio tra i predetti momenti, e, ovviamente, fermo restando il loro
possesso nelle fasi indicate come (esclusivamente) rilevanti nella citata
decisione dell’Adunanza Plenaria, dovrebbe essere giudicato del tutto
ininfluente sulla regolarità del procedimento e sulla legittimità
dell’aggiudicazione.
Tale interpretazione del principio
in esame si appalesa, peraltro, del tutto coerente con il diritto europeo e con
la sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE (sentenza 23
dicembre 2009, causa C-305/08), nella misura in cui realizza, meglio
dell’altra, l’esigenza della più ampia apertura alla concorrenza del mercato
degli appalti pubblici (da valersi quale uno degli obiettivi perseguiti con la
direttiva 2004/18 CE) e quella di un controllo ragionevole, trasparente e
proporzionato del possesso dei requisiti di qualificazione, quanto ai termini
della relativa dimostrazione (Corte di Giustizia UE, sentenza 9 febbraio 2006,
cause riunite C-226/04 e C-228/04).
6.- Così riassunti i termini delle
questioni implicate dalla disamina del primo motivo dell’appello principale, si
indirizzano all’Adunanza Plenaria i quesiti che seguono:
a) se la disciplina transitoria
contenuta nell’art.357, commi 12 e 16, del d.P.R. n.207 del 2010 debba essere
interpretata, con riguardo sia alle categorie variate che a quelle non variate,
nel senso che resti necessaria (nel periodo ivi considerato) la verifica triennale
delle attestazioni di qualificazione SOA (per come prescritta dagli art.15-bis
del d.P.R. n.34 del 2000 e 76 del d.P.R. n.207 del 2010) ovvero in quello della
non doverosità del predetto adempimento;
b) se il principio del possesso
continuativo dei requisiti di qualificazione debba essere interpretato e
declinato nel senso che anche una temporanea interruzione, nel corso della
procedura, della titolarità delle attestazioni prescritte comporti
necessariamente l’esclusione dell’impresa che l’ha temporaneamente perduta e
anche se la possedeva nei momenti della presentazione della domanda, del
controllo dei requisiti e dell’aggiudicazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, ne dispone il deferimento all'adunanza plenaria del Consiglio di
Stato.
Manda alla segreteria della sezione
per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del
fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di
assistere all'adunanza plenaria.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere,
Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc.
amm.)
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