APPALTI:
il sindacato (debole)
sulla verifica d'anomalia
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 29 aprile 2015, n. 2186)
Massima
È principio consolidato che, ove la stazione appaltante abbia ritenuto congrua l’offerta sulla base
delle spiegazioni fornite dall’impresa concorrente in sede di verifica
dell’anomalia, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con
richiamo per relationem ai chiarimenti ricevuti, giacché la verifica
delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta
nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento
circa la corretta esecuzione.
Sentenza per esteso
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 20 del 2015, proposto da:
Gesan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cundari, con domicilio eletto presso l’Avv. Filippo Bove in Roma, Via A. Fabretti, n. 9;
Gesan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cundari, con domicilio eletto presso l’Avv. Filippo Bove in Roma, Via A. Fabretti, n. 9;
contro
Azienda
Sanitaria Provinciale Magna Grecia di Crotone, appellata non costituita;
nei
confronti di
C.N.S.
– Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Saverio
Sticchi Damiani in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;
per
la riforma
della
sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 02100/2014, resa
tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizi
igienico-sanitari alla persona e trasporto sanitario - mcp
visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;
viste
le memorie difensive;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore
nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli
e udito, per il controinteressato C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa, il solo Avv. Sticchi Damiani comparso in detta udienza;
ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
Gesan s.r.l. ha impugnato avanti al T.A.R. Calabria, unitamente a tutti gli
atti e ai verbali di gara presupposti e connessi, la determina n. 1050 del
15.10.2014, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale Magna Grecia di
Crotone ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore del Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa (d’ora in poi, per brevità, C.N.S.),
della gara per l’affidamento dei servizi igienico-sanitari alla persona, call
center, manutenzione degli impianti e degli immobili, nel Presidio Ospedaliero
San Giovanni di Dio di Crotone e sul territorio dell’Azienda Provinciale.
2.
La ricorrente, deducendo la illegittimità della procedura e dell’aggiudicazione
per cinque distinti profili, ne ha chiesto l’annullamento, con conseguente
aggiudicazione definitiva dell’appalto in proprio favore.
3.
Si sono costituiti nel primo grado di giudizio sia l’Azienda Sanitaria
Provinciale che C.N.S., entrambe per resistere al ricorso.
4.
Il T.A.R. Calabria, con sentenza n. 2100 del 5.12.2014, resa in forma
semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.
5.
Avverso tale sentenza Gesan s.r.l. ha proposto appello, deducendone l’erroneità
sotto due distinti profili, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma,
con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
6.
Si è costituita la sola controinteressata C.N.S. per resistere all’appello,
domandandone la reiezione, mentre non si è costituita l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone.
7.
Con ordinanza n. 239 del 15.1.2015 è stata respinta l’istanza incidentale di
sospensione.
8.
Infine, nell’udienza del 16.4.2015, il Collegio, udito il solo difensore
comparso di C.N.S., ha trattenuto la causa in decisione.
9.
L’appello è infondato e va respinto.
10.
L’odierna appellante, Gesan s.r.l., ha riproposto due dei cinque motivi già
formulati in primo grado e respinti dal T.A.R.
10.1.
In particolare Gesan s.r.l. ha dedotto che:
a) la Commissione di gara avrebbe
dovuto valutare le offerte economiche sulla base della formula di cui all’art.
16 del capitolato speciale d’appalto e non sulla base del metodo
aggregativo-compensatore e della formula di cui al punto 1, lett. b, del
disciplinare di gara, al quale rinviava il bando di gara;
b) la presunta inattendibilità
dell’offerta economica di C.N.S., ritenuta incongrua con riguardo a singole
voci di costo, quali in particolare le spese per il personale.
11.
Entrambe le censure qui riproposte devono essere disattese.
12.
Con la prima censura (pp. 25-29 del ricorso) Gesan s.r.l. ribadisce, anche in
questa sede, il contrasto tra il disciplinare di gara, che alla p. 8 prevedeva
l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore per la valutazione
dell’offerta economica, e l’art. 16 del capitolato speciale, il quale contempla
un diverso criterio di calcolo.
12.1.
Il presunto contrasto tra le due disposizioni, sostiene l’appellante, si sarebbe
dovuto risolvere in favore di quella, di cui al richiamato art. 16, con
applicazione del metodo di valutazione in essa indicato, e non già, come ha
ritenuto il T.A.R., dando prevalenza al criterio valutativo previsto dal
disciplinare.
12.2.
Applicando il criterio dell’art. 16 del capitolato, dunque, Gesan s.r.l.
avrebbe ottenuto 39,60 punti che, sommati ai 60 assegnati all’offerta tecnica,
le avrebbero garantito l’aggiudicazione della gara.
12.3.
Il motivo, prima ancor che infondato in fatto, è infondato in diritto.
12.4.
È anzitutto pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo
cui le disposizioni del bando prevalgono su quelle del capitolato, chiamate ad
integrare e non a modificare le prime (v., ex plurimis, Cons. St.,
sez. III, 11.7.2013, n. 3735), con la conseguenza che l’art. 16 del capitolato,
a torto invocato dall’appellante, non può prevalere sulla previsione del bando,
che prevede l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore.
12.5.
E a conferma di quanto esposto basti qui rilevare che, come ha già rilevato
l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere n. 105 del 9.12.2014 espresso
proprio sulla vicenda di cui è causa, la commissione di gara ha valutato
correttamente le offerte economiche secondo il criterio aggregativo-compensatore
prescelto dalla stazione appaltante, senza effettuare alcuna autonoma
operazione matematica, moltiplicando il valore V(a) ottenuto dalla formula
V(a)i=Ri/Rmax per 40.
12.6.
In ogni caso, anche volendo prescindere dalle superiori decisive considerazioni,
il preteso contrasto non sussiste, alla luce di una complessiva, attenta e
armonica lettura degli atti di gara, posto che, come ha sottolineato il primo
giudice con motivazione, peraltro, non oggetto di specifica censura, il
richiamo all’art. 16 del capitolato, contenuto nel punto IV.2.1. del bando,
vale solo ad individuare i parametri da tenere in considerazione e non il
metodo di valutazione, metodo che, inequivocabilmente, è individuato dallo
stesso bando al punto VI.3 nel metodo aggregativo-compensatore di cui
all’allegato P del d.P.R. 207/2010.
12.7.
Tanto basta a destituire di fondamento, in fatto oltre che in diritto, la
doglianza, poiché la Commissione ha fatto legittima e doverosa applicazione
dell’unico metodo previsto dalla lex specialis e, cioè, quello
aggregativo-compensatore, come ha pure chiarito l’Autorità Nazionale
Anticorruzione nel menzionato parere, depositato da C.N.S.
12.8.
La censura, quindi, va respinta.
13.
Con il secondo motivo di appello (pp. 29-31 del ricorso), poi, Gesan s.r.l.
lamenta che i giudici di primo grado avrebbero errato nel ritenere infondate le
sue deduzioni in ordine all’inattendibilità dell’offerta economica presentata
da C.N.S.
13.1.
L’appellante contesta le conclusioni del T.A.R., il quale ha ritenuto, in
estrema (e forse eccessiva) sintesi, l’applicabilità del CCNL Multiservizi
anche agli operatori del settore sanitario e la non macroscopica ed evidente
irregolarità del calcolo sui costi generali e sulla sicurezza (p. 4 della
sentenza impugnata).
13.2.
Se è vero che il CCNL Multiservizi può trovare applicazione anche per i servizi
ausiliari in area sanitaria, lo stesso non potrebbe certamente disciplinare
l’attività lavorativa degli operatori socio-sanitari e degli autisti di
ambulanza, ai quali debbono necessariamente applicarsi le disposizioni
contrattuali di cui al CCNL Case di Cura Aris.
13.3.
Sarebbe dunque evidente, secondo Gesan s.r.l., l’errore compiuto dal T.A.R.,
laddove ha genericamente ritenuto applicabile il CCNL Multiservizi a tutto il
personale da impiegare nell’appalto, senza sottacere che C.N.S., nella propria
offerta, aveva fatto riferimento ad ulteriori servizi offerti ed ulteriori
figure professionali da impiegare nell’appalto, quali il supervisore
responsabile, il contract manager e diversi controller per
alcuni servizi.
13.4.
Nelle giustificazioni dei costi in esame non vi sarebbe alcun riferimento a
tali figure.
13.5.
Ne conseguirebbe, quindi, da un lato la palese incongruità dell’offerta
economica presentata da C.N.S., perché basata su errati presupposti, e
dall’altro l’assoluta inattendibilità ed illegittimità della relazione
dell’esperto nominato dalla stazione appaltante, dott.ssa Maria Giovanna
Lodato, con la nota prot. n. 42270 del 9.6.2013, anche essa impugnata e frutto
di presunta approssimatività di giudizio.
13.6.
Inoltre, ha dedotto l’appellante, C.N.S. nella propria offerta economica:
a) non avrebbe fatto riferimento ai software gestionali
richiesti e alle migliorie previste né avrebbe allegato offerte di eventuali
fornitori di software;
b) non avrebbe indicato il valore
attribuito al subappalto, al quale C.N.S. avrebbe fatto ricorso nella misura
massima del 30% previsto dalla legge, pari ad € 1.128.372,00,
c) avrebbe dichiarato nell’offerta un
utile di impresa pari ad € 18.000,00 lordi (€ 12.000,00 netti) – ancorché
indichi nelle giustificazioni un utile pari al 4,8% dell’importo complessivo (€
3.761.240,00) – che rappresenta lo 0,48% lordo e lo 0,32% netto.
13.7.
Parimenti incongruenti, inoltre, sarebbero le voci relative alle spese generali
ed economali, quantificate in € 319.759,00, di cui € 25.000,00 per oneri
finanziari.
13.8.
Anche tale costo di impresa, pari ad appena allo 0,66% dell’importo indicato
nell’offerta (€ 3.761.240,00), dovrebbe ritenersi totalmente sottostimato e
infine non parrebbe attendibile, nell’offerta di C.N.S., l’indicazione dei
costi relativi alla sicurezza, in violazione dell’art. 86, comma 3-bis,
e dell’art. 87, comma 4, del d. lgs. 163/2006.
13.9.
In conclusione avrebbe errato il T.A.R. nel ritenere congrua l’offerta di
C.N.S. perché essa, al contrario, doveva ritenersi inaffidabile, per violazione
degli artt. 86 e 87 del d. lgs. 163/2006, e doveva essere esclusa dalla
procedura.
14.
La censura, nei termini formulati e appena riportati, è inammissibile, prima
ancor che infondata.
14.1.
È principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio che, ove la
stazione appaltante abbia ritenuto congrua l’offerta sulla base delle spiegazioni
fornite dall’impresa concorrente in sede di verifica dell’anomalia, la sua
valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo per
relationem ai chiarimenti ricevuti, giacché la verifica delle offerte
anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze
dell’offerta economica, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo
complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la
corretta esecuzione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23.3.2015,
n. 1565).
14.2.
Ora nel caso di specie la stazione appaltante ha addirittura incaricato un
esperto, la dott.ssa Maria Giovanna Lodato, che ha valutato la congruità
dell’offerta presentata da C.N.S., anche sulla base dei chiarimenti richiesti
in sede di verifica dell’anomalia, in una relazione, precisa ed esaustiva, che
non è stata oggetto di specifica confutazione da parte dell’appellante, la
quale solo in questa sede si è limitata a lamentarne, in modo generico e
insufficiente, il giudizio approssimativo.
14.3.
Le critiche dell’appellante, tuttavia, non solo appaiono inammissibili, nella
misura in cui non dimostrano convincentemente l’inattendibilità dell’offerta
avversaria nel suo complesso, ma nemmeno sono fondate nel merito, perché non
sembrano nemmeno dimostrare convincentemente la scarsa affidabilità dei singoli
costi rappresentati nell’offerta economica presentata da C.N.S.
14.4.
Al riguardo, fermo quanto appena premesso sull’inammissibilità della censura,
valga qui rilevare che:
a) C.N.S. ha giustificato il costo del
personale per servizi igienico-sanitari facendo riferimento, correttamente, al
CCNL applicato dallo stesso C.N.S. e dalle società cooperative indicate quali
esecutrici del servizio e, cioè, il CCNL Pulizie servizi integrati e multiservizi,
essendo esse aderenti all’associazione LEGACOOP firmataria del CCNL Pulizie
appena indicato, e in ogni caso l’appellante non ha specificato in quale misura
l’applicazione del diverso CCNL Aris al personale sanitario farebbe lievitare i
costi del lavoro, comportando una differenza di costi che renderebbe l’offerta
economica, nel complesso, inattendibile, sicché la censura, anche per tale
profilo, pecca di genericità;
b) le figure professionali diverse
dalle n. 130 unità di personale, indicate nel capitolato, fanno parte
integrante della struttura aziendale e quindi i relativi costi sono stati
considerati tra i costi generali dell’impresa;
c) lo stesso deve dirsi per i costi
relativi ai software gestionali, come è stato esplicitato
nella relativa tabella riepilogativa a p. 9 delle giustificazioni prodotte da
C.N.S., non oggetto di specifica e convincente censura da parte dell’odierna
appellante;
d) quanto all’errata indicazione
dell’utile di impresa, si tratta di un mero refuso di stampa, che ha consentito
tuttavia alla stazione appaltante di verificare la congruità dell’offerta,
tenuto conto delle giustificazioni, nelle quali si legge che l’importo
dell’utile è pari ad € 18.000,00, ritenuto adeguato da C.N.S. sulla base delle
proprie valutazioni imprenditoriali e giudicato non irragionevolmente
satisfattivo per l’offerente anche dalla stazione appaltante;
e) non si rileva la macroscopica
incongruità delle spese generali, quantificate in € 319.759,00, di cui €
25.000,00 per oneri finanziari, e cioè nella misura, non irrilevante, del 10%
del valore dell’appalto;
f) del tutto apodittica e sfornita di
adeguata prova, quanto alla complessiva inaffidabilità dell’offerta, è la
censura, peraltro generica, in ordine ai costi per la sicurezza aziendale,
indicati in € 19.500,00 da C.N.S.
15.
In conclusione, alla luce delle giustificazioni fornite da C.N.S. in sede di
verifica dell’anomalia e dei rilievi contenuti nella relazione della dott.ssa
Lodato, ritiene il Collegio che la valutazione di congruità e sostenibilità dell’offerta
economica di C.N.S., effettuata dalla Commissione, non sia affetta da
macroscopici errori, travisamenti o vizi di irragionevolezza, dovendosi qui
ribadire che nelle gare pubbliche il giudizio di anomalia o di incongruità
dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile
dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di
erroneità fattuale, e quindi senza poter procedere ad una autonoma verifica
della congruità dell’offerta e delle singole voci (Cons. St., sez. III,
13.3.2015, n. 1337).
15.1.
Anche la seconda censura, al di là della sua inammissibilità, non merita quindi
condivisione.
15.2.
Le ulteriori censure sviluppate dall’appellante nella memoria depositata il
30.3.2015, relative al corretto inquadramento del personale nel livello III del
CCNL Multiservizi anziché nel livello II, sono del tutto nuove, in quanto mai
sollevate in primo grado, e sono quindi inammissibili per violazione del
divieto dei nova in appello (art. 104 c.p.a.), senza dire che
esse comunque, ancora una volta per la loro genericità, non appaiono in grado
di porre in dubbio la attendibilità complessiva dell’offerta di C.N.S., e
quindi anche sotto tale profilo palesano l’inammissibilità, in parte
qua, della doglianza.
16.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con
piena conferma della sentenza impugnata.
17.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza dell’appellante Gesan s.r.l.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna
Gesan s.r.l. a rifondere in favore di C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa le spese del presente grado di giudizio, che liquida
complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con
l’intervento dei magistrati:
Gianpiero
Paolo Cirillo, Presidente
Vittorio
Stelo, Consigliere
Massimiliano
Noccelli, Consigliere, Estensore
Alessandro
Palanza, Consigliere
Pierfrancesco
Ungari, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
29/04/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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