venerdì 8 maggio 2015

PROCESSO: i "rischi" del(la) C.T.U. per il ricorrente ... (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.II, ordinanza 4 maggio 2015, n. 6301).



PROCESSO: 
i "rischi" del(la) C.T.U. 
per il ricorrente ... 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
ordinanza 4 maggio 2015, n. 6301)



Breve commento

Fiumi d'inchiostro sulla C.T.U. nel processo amministrativo, sulla sua distanza rispetto al processo civile a causa del rarissimo "uso", sugli autolimiti che i Giudici amministrativi si impongono nel sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica, sul mancato passaggio ad un vero giudizio sul rapporto e non solo sull'atto, etc. etc. etc. ...
Poi il Giudice davvero accoglie l'istanza del ricorrente, nomina il C.T.U. per una perizia sui danni richiesti alla p.a. (poco più di 23.000 €) e come finisce?
Che il C.T.U. chiede esattamente il doppio (più di 11.000 € invece di di poco più di 5.000 €), credo in maniera palesemente infondata, ed il ricorrente è costretto a muovergli contro "articolate e condivisibili considerazioni" rischiando, altrimenti, di pagare solo a lui la metà di quanto chiesto alla p.a. a titolo risarcitorio (!)!.
La teoria ha ragioni che la pratica non conosce/capisce, e viceversa.
Noi, invece, abbeveriamoci alle "Fonti del Diritto".
Friederich Carl von Savigny, incipit del Sistema del diritto romano attuale (1839):
"L’attività intellettuale di ciascuno, relativamente al diritto, può seguire due diversi indirizzi: o comprendere e svolgere la scienza giuridica in generale con la dottrina, l’insegnamento, l’esposizione, o applicare le regole ai casi della vita reale. Questo duplice elemento del diritto, il teorico ed il pratico, è dunque fondato sulla generale natura del diritto stesso, ma l’evoluzione di questi ultimi due secoli, ha fatto si che questi due indirizzi si siano separati in due diversi stati e professioni sicché i giurisperiti, fatte alcune rare eccezioni, sono per loro vocazione esclusiva o principale dediti o soltanto alla teoria o soltanto alla pratica. Se dunque il vizio capitale delle nostre attuali condizioni giuridiche consiste in una sempre più marcata separazione della teoria e della pratica, non vi si può trovare rimedio che nel ristabilimento della loro naturale unità".


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1612 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Microwave-Network Spa (Mw-N), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Verga e Sergio Giovanni Verga, con domicilio eletto in Roma, via Palestro n. 78, presso l’avvocato Sebastiano Verga;

contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
- società Telepadova Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pacifico e Romolo Portinari, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, Scala B, Interno 7, presso l’avvocato Antonio Pacifico;
- società Teleradio Diffusione Bassano Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Antonio Bartolini, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24 presso l’avvocato Carlo Contaldi La Grotteria;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 83626 in data 26 novembre 2010 e della nota prot. 82265 in data 21 novembre 2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della società Telepadova Spa e della società Teleradio Diffusione Bassano Srl;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio presentata dall’ingegner A.R. in data 19 novembre 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che questa Sezione con l’ordinanza n. 6617 in data 4 luglio 2013 ha disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio, formulando il seguente quesito: «Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ed acquisiti tutti gli ulteriori elementi utili, il consulente accerti, ferma preliminarmente la verifica della premessa per cui l’attribuzione nel 2010 dei canali 64 e 67 oggettivamente comprometteva la possibilità di ottenere una frequenza utile anche nella gara di rassegnazione onde poter proseguire la propria attività, quale danno economico è stato patito dalla ricorrente per effetto del differenziale di valore tra gli originali canali in analogico posseduti e la c.d. indennità di rottamazione conseguita per effetto della volontaria dismissione delle frequenze assegnate in sede di switch-off 2010, avendo comunque riguardo, tra gli elementi tecnici che saranno considerati dal Consulente tecnico di ufficio, al valore economico delle frequenze di cui è questione, alla loro capacità trasmissiva, alla popolazione raggiunta ed agli anni di durata delle concessioni», designando quale consulente tecnico d’ufficio l’ingegner A.R.;
CONSIDERATO che l’ingegner A.R. in data 2 maggio 2014 ha depositato la sua relazione definitiva e in data 19 novembre 2014 ha prodotto un’istanza con la quale, dopo aver dato atto dell’attività svolta come consulente tecnico di ufficio, chiede - a titolo di compenso spettante per la sua attività - la liquidazione della somma complessiva di euro 11.282,00 (di cui euro 5.128,17 per onorari tabellari, euro 1.025,66 a titolo incremento del compenso, nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, ed euro 5.128,17, a titolo incremento del compenso, nella misura del 100%, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002);
CONSIDERATO che la società Microwave-Network Spa si è opposta all’accoglimento dell’istanza di liquidazione della predetta somma di euro 11.282,00 evidenziando che: A) non è chiaro quale scaglione, in base all’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, sia stato applicato dal C.T.U., il quale da un lato ha quantificato il valore della causa in base alla richiesta risarcitoria, formulata dalla parte ricorrente in misura pari ad euro 23.500.00, ma dall’altro ha accertato che tale valore sarebbe di gran lunga inferiore, in quanto compreso tra i 2,5 ed i 5,5 mln di euro; B) dalla predetta istanza non si evince se il C.T.U. abbia applicato il dimezzamento dell’onorario tabellare previsto dall’art. 3 del D.M. 30 maggio 2002; C) non sussistono i presupposti per riconoscere al C.T.U. l’incremento dell’onorario in misura pari al 20%, previsto dall’art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, sia perché non sussiste l’urgenza dell’adempimento istruttorio richiesta da tale articolo sia perché in ogni caso l’incremento è ammesso solo qualora il magistrato abbia dichiarato con decreto motivato l’urgenza dell’adempimento istruttorio; D) non sussistono i presupposti per riconoscere al C.T.U. l’incremento dell’onorario in misura pari al 100%, previsto dall’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002, sia perché l’incarico rientra nelle competenze ordinarie di un esperto di telecomunicazioni, sia perché la complessità dell’incarico non è stata motivata dal C.T.U., che si è limitato a far riferimento agli incontri con le parti (i quali, peraltro, hanno fornito al C.T.U. i dati ed i criteri per la quantificazione dei danni), sia perché sia perché l’incarico peritale è identico ad altro incarico espletata dal medesimo C.T.U. nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1612/2011, per il quale il C.T.U. ha chiesto la liquidazione del medesimo onorario;
CONSIDERATO che l’istanza del C.T.U. può essere accolta solo in parte, alla luce delle seguenti considerazioni: A) risulta corretta la determinazione dell’onorario in misura pari a euro 5.128,17 - operata dal C.T.U. facendo applicazione del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M. del 30 maggio 2002, che disciplinano il compenso spettante per la perizia o la consulenza tecnica in materia di risarcimento danni - perché l’art. 2 del predetto D.M. per la perizia che raggiunge lo scaglione massimo ivi previsto (pari ad euro 516.456,90 e, quindi, di gran lunga inferiore rispetto sia alla richiesta risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, sia alla quantificazione dei danni operata dal C.T.U.) fissa un onorario variabile da un minimo di euro 5.116,32 a un massimo di euro 10.256,34, che per effetto della riduzione del 50% prevista dal successivo art. 3 (relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia di diritti a titolo di risarcimento di danni) si riduce ad un onorario variabile da un minimo di euro 2.558,16 a un massimo di euro 5.128,17; B) non sussistono i presupposti per riconoscere al C.T.U. l’incremento dell’onorario in misura pari al 100% - previsto dall’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale “per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio” - perché lo stesso C.T.U. ha già quantificato il suo onorario nella misura massima prevista dall’art. 3 del D.M. del 30 maggio 2002 (pari ad euro 5.128,17) e non ha replicato alle articolate e condivisibili considerazioni svolte dalla società Microwave-Network Spa per dimostrare che la prestazione di cui trattasi non rientra tra “le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà alle quali si riferisce il predetto art. 3; C) non sussistono neppure i presupposti per riconoscere al C.T.U. l’ulteriore incremento del 20%, perché l’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 dispone che gli onorari possono essere aumentati sino al venti per cento “se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”, ma con l’ordinanza n. 6617 in data 4 luglio 2013 non è stata formalmente dichiarata l’urgenza dell’adempimento istruttorio;
CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede sussistono i presupposti per liquidare, in favore dell’ingegner A.R., per l’attività svolta per l’esecuzione della consulenza tecnica d’ufficio, un onorario complessivo di euro 5.128,17;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) liquida al consulente tecnica d’ufficio, per l’attività svolta in esecuzione dell’ordinanza n. 6617 in data 4 luglio 2013, un onorario complessivo di euro 5.128,17 (cinquemilacentoventotto/17).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore



                                                   L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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