PROCESSO:
i "rischi" del(la) C.T.U.
per il ricorrente ...
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
ordinanza 4 maggio 2015, n. 6301)
Breve commento
Fiumi d'inchiostro sulla C.T.U. nel processo amministrativo, sulla sua distanza rispetto al processo civile a causa del rarissimo "uso", sugli autolimiti che i Giudici amministrativi si impongono nel sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica, sul mancato passaggio ad un vero giudizio sul rapporto e non solo sull'atto, etc. etc. etc. ...
Poi il Giudice davvero accoglie l'istanza del ricorrente, nomina il C.T.U. per una perizia sui danni richiesti alla p.a. (poco più di 23.000 €) e come finisce?
Che il C.T.U. chiede esattamente il doppio (più di 11.000 € invece di di poco più di 5.000 €), credo in maniera palesemente infondata, ed il ricorrente è costretto a muovergli contro "articolate e condivisibili considerazioni" rischiando, altrimenti, di pagare solo a lui la metà di quanto chiesto alla p.a. a titolo risarcitorio (!)!.
La teoria ha ragioni che la pratica non conosce/capisce, e viceversa.
Noi, invece, abbeveriamoci alle "Fonti del Diritto".
Friederich Carl von Savigny, incipit del Sistema del diritto romano attuale (1839):
"L’attività intellettuale di ciascuno,
relativamente al diritto, può seguire due diversi indirizzi: o comprendere e
svolgere la scienza giuridica in generale con la dottrina, l’insegnamento,
l’esposizione, o applicare le regole ai casi della vita reale. Questo duplice
elemento del diritto, il teorico ed il pratico, è dunque fondato sulla generale
natura del diritto stesso, ma l’evoluzione di questi ultimi due secoli, ha
fatto si che questi due indirizzi si siano separati in due diversi stati e
professioni sicché i giurisperiti, fatte alcune rare eccezioni, sono per loro
vocazione esclusiva o principale dediti o soltanto alla teoria o soltanto alla
pratica. Se dunque il vizio capitale delle nostre attuali condizioni giuridiche
consiste in una sempre più marcata separazione della teoria e della pratica,
non vi si può trovare rimedio che nel ristabilimento della loro naturale
unità".
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nel
giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 1612 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Microwave-Network Spa
(Mw-N), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Verga e Sergio Giovanni Verga,
con domicilio eletto in Roma, via Palestro n. 78, presso l’avvocato Sebastiano
Verga;
contro
il
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore,
per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la
quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei
confronti di
-
società Telepadova Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pacifico e Romolo
Portinari, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, Scala B,
Interno 7, presso l’avvocato Antonio Pacifico;
- società Teleradio Diffusione Bassano Srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Carlo Contaldi La Grotteria e Antonio Bartolini, con domicilio eletto in Roma,
Lungotevere dei Mellini n. 24 presso l’avvocato Carlo Contaldi La Grotteria;
per
l'annullamento
del
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 83626 in data 26
novembre 2010 e della nota prot. 82265 in data 21 novembre 2010;
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico,
della società Telepadova Spa e della società Teleradio Diffusione Bassano Srl;
Viste
le memorie difensive;
Vista
l’istanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico di ufficio presentata
dall’ingegner A.R. in data 19 novembre 2014;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 il dott. Carlo Polidori e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO
che questa Sezione con l’ordinanza n. 6617 in data 4 luglio 2013 ha disposto
l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio, formulando il seguente
quesito: «Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ed acquisiti
tutti gli ulteriori elementi utili, il consulente accerti, ferma
preliminarmente la verifica della premessa per cui l’attribuzione nel 2010 dei
canali 64 e 67 oggettivamente comprometteva la possibilità di ottenere una
frequenza utile anche nella gara di rassegnazione onde poter proseguire la
propria attività, quale danno economico è stato patito dalla ricorrente per
effetto del differenziale di valore tra gli originali canali in analogico
posseduti e la c.d. indennità di rottamazione conseguita per effetto della
volontaria dismissione delle frequenze assegnate in sede di switch-off 2010,
avendo comunque riguardo, tra gli elementi tecnici che saranno considerati dal
Consulente tecnico di ufficio, al valore economico delle frequenze di cui è
questione, alla loro capacità trasmissiva, alla popolazione raggiunta ed agli
anni di durata delle concessioni», designando quale consulente tecnico
d’ufficio l’ingegner A.R.;
CONSIDERATO
che l’ingegner A.R. in data 2 maggio 2014 ha depositato la sua
relazione definitiva e in data 19 novembre 2014 ha prodotto un’istanza con la
quale, dopo aver dato atto dell’attività svolta come consulente tecnico di
ufficio, chiede - a titolo di compenso spettante per la sua attività - la
liquidazione della somma complessiva di euro 11.282,00 (di cui euro 5.128,17
per onorari tabellari, euro 1.025,66 a titolo incremento del compenso, nella
misura del 20%, ai sensi dell’art.
51 del D.P.R. n. 115/2002, ed euro 5.128,17, a titolo incremento del compenso,
nella misura del 100%, ai sensi dell’art.
52 del D.P.R. n. 115/2002);
CONSIDERATO
che la società Microwave-Network Spa si è opposta all’accoglimento dell’istanza
di liquidazione della predetta somma di euro 11.282,00 evidenziando che: A) non
è chiaro quale scaglione, in base all’art.
2 del D.M. 30 maggio 2002, sia stato applicato dal C.T.U., il quale da un lato
ha quantificato il valore della causa in base alla richiesta risarcitoria,
formulata dalla parte ricorrente in misura pari ad euro 23.500.00, ma
dall’altro ha accertato che tale valore sarebbe di gran lunga inferiore, in
quanto compreso tra i 2,5 ed i 5,5 mln di euro; B) dalla predetta istanza non
si evince se il C.T.U. abbia applicato il dimezzamento dell’onorario tabellare
previsto dall’art. 3 del D.M. 30
maggio 2002; C) non sussistono i presupposti per riconoscere al C.T.U.
l’incremento dell’onorario in misura pari al 20%, previsto dall’art. 51 del D.P.R. n. 115/2002, sia perché
non sussiste l’urgenza dell’adempimento istruttorio richiesta da tale articolo
sia perché in ogni caso l’incremento è ammesso solo qualora il magistrato abbia
dichiarato con decreto motivato l’urgenza dell’adempimento istruttorio; D) non
sussistono i presupposti per riconoscere al C.T.U. l’incremento dell’onorario
in misura pari al 100%, previsto dall’art.
52 del D.P.R. n. 115/2002, sia perché l’incarico rientra nelle competenze
ordinarie di un esperto di telecomunicazioni, sia perché la complessità
dell’incarico non è stata motivata dal C.T.U., che si è limitato a far
riferimento agli incontri con le parti (i quali, peraltro, hanno fornito al
C.T.U. i dati ed i criteri per la quantificazione dei danni), sia perché sia
perché l’incarico peritale è identico ad altro incarico espletata dal medesimo
C.T.U. nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1612/2011, per il quale il C.T.U.
ha chiesto la liquidazione del medesimo onorario;
CONSIDERATO
che l’istanza del C.T.U. può essere accolta solo in parte, alla luce delle
seguenti considerazioni: A) risulta corretta la determinazione dell’onorario in
misura pari a euro 5.128,17 - operata dal C.T.U. facendo applicazione del
combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.M. del 30 maggio 2002, che
disciplinano il compenso spettante per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di risarcimento danni - perché l’art.
2 del predetto D.M. per la perizia che raggiunge lo scaglione massimo ivi
previsto (pari ad euro 516.456,90 e, quindi, di gran lunga inferiore rispetto
sia alla richiesta risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, sia alla
quantificazione dei danni operata dal C.T.U.) fissa un onorario variabile da un
minimo di euro 5.116,32 a un massimo di euro 10.256,34, che per effetto della
riduzione del 50% prevista dal successivo art.
3 (relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia di diritti a titolo di
risarcimento di danni) si riduce ad un onorario variabile da un minimo di euro
2.558,16 a un massimo di euro 5.128,17; B) non sussistono i presupposti per
riconoscere al C.T.U. l’incremento dell’onorario in misura pari al 100% -
previsto dall’art. 52 del D.P.R.
n. 115/2002, secondo il quale “per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio” -
perché lo stesso C.T.U. ha già quantificato il suo onorario nella misura
massima prevista dall’art. 3 del
D.M. del 30 maggio 2002 (pari ad euro 5.128,17) e non ha replicato alle
articolate e condivisibili considerazioni svolte dalla società
Microwave-Network Spa per dimostrare che la prestazione di cui trattasi non
rientra tra “le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà
alle quali si riferisce il predetto art.
3; C) non sussistono neppure i presupposti per riconoscere al C.T.U.
l’ulteriore incremento del 20%, perché l’art.
51, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 dispone che gli onorari possono essere
aumentati sino al venti per cento “se il magistrato dichiara l’urgenza
dell’adempimento con decreto motivato”, ma con l’ordinanza n. 6617 in data 4
luglio 2013 non è stata formalmente dichiarata l’urgenza dell’adempimento
istruttorio;
CONSIDERATO
che, tenuto conto di quanto precede sussistono i presupposti per liquidare, in
favore dell’ingegner A.R., per l’attività svolta per l’esecuzione della
consulenza tecnica d’ufficio, un onorario complessivo di euro 5.128,17;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) liquida al
consulente tecnica d’ufficio, per l’attività svolta in esecuzione
dell’ordinanza n. 6617 in data 4 luglio 2013, un onorario complessivo di euro
5.128,17 (cinquemilacentoventotto/17).
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
04/05/2015
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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