APPALTI:
le modalità di dichiarazione
di cui all'art. 38,
tra Plenarie e soccorso istruttorio
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 4 marzo 2015, n. 1079)
Repetita
iuvant.
Massima
1. Come già chiarito dall’Adunanza
Plenaria nella sentenza n. 16/2014, la dichiarazione sostitutiva relativa
all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs.
163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti
di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere
agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche
dati ufficiali o a registri pubblici.
2. Una dichiarazione sostitutiva
confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza, è completa e non necessita di
integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso
istruttorio.
Sentenza per per esteso
INTESTAZIONE
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 8877 del 2014, proposto da:
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con
Televita s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Manzi, dall’Avv. Stefano Baccolini e
dall’Avv. Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Andrea
Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
Azienda
Sanitaria Locale 2 Lanciano - Vasto - Chieti, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego De
Carolis, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvatore Dettori in Roma, Piazza
SS. Apostoli, n. 66;
G.P.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in
proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i., rappresentata e difesa
dall’Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Corinna Fedeli, dall’Avv. Dario Capotorto e
dall’Avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Vinti in
Roma, Via Emilia, n. 88;
Consorzio Coop. Sociali S.G.S., appellata non costituita;
Consorzio Sinergie Soc. Consortile a r.l., appellata non costituita;
Exprivia s.p.a., appellata non costituita;
Consorzio Target Sinergie Società Consortile, appellata non costituita;
per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n.
00415/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi
riconducibili alle attività CUP presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo - mcp
visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti
gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano -
Vasto - Chieti e di G.P.I. s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria del
r.t.i.;
viste
le memorie difensive;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore
nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli
e uditi per le parti l’Avv. Manzi, l’Avv. De Carolis e l’Avv. Fedeli;
ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti – qui di seguito, per
brevità, l’Azienda – ha indetto, con bando pubblicato nella GUCE del
19.10.2012, la procedura aperta per l’affidamento dei sevizi riconducibili alle
attività CUP (Centro Unico di Prenotazione) presso le AA.SS.LL. della Regione
Abruzzo.
2.
Il criterio di aggiudicazione è stato fissato nell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui
all’allegato P del d.P.R. 207/2010, con l’utilizzo di un “confronto a coppie”
di matrice triangolare.
3.
La gara è stata aggiudicata inizialmente, con deliberazione n. 1261 del 2013,
all’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l., che tuttavia è stata poi esclusa dalla
stazione appaltante con successiva deliberazione n. 1475 del 2013 per la
riscontrata esistenza di condanne penali, riportate dai legali di Nike s.r.l. e
di Gesan s.r.l., e non dichiarate in violazione dell’art. 38 del d. lgs.
163/2006.
4.
L’iniziale esito della gara, favorevole all’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l.,
è stato impugnato avanti al T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
dall’odierna appellante, CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa,
mentre le predette due società, con separato ricorso, hanno impugnato la loro
successiva esclusione disposta dall’Azienda.
5.
Il T.A.R. pescarese, con sentenza n. 126 del 19.3.2014, ha respinto il ricorso
proposto dalle due società facenti parte dell’a.t.i. esclusa, mentre ha
dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al proprio ricorso da parte di
CNS, una volta rigettato il ricorso dell’a.t.i. contro la sua esclusione, con
definitiva conferma di quest’ultima.
6.
L’Azienda ha quindi chiesto all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici
se, in seguito all’esclusione dell’a.t.i., dovesse procedere direttamente
all’affidamento del servizio in favore di CNS, seconda classificata nella
graduatoria originaria, oppure se dovesse riassegnare i punteggi relativi alle
offerte tecniche, mediante la rinnovazione del “confronto a coppie”,
ovviamente con l’esclusione di tutti i confronti dei punteggi in precedenza
attribuiti all’a.t.i. Nike, originaria vincitrice.
7.
L’Autorità di Vigilanza, con parere precontenzioso n. 141 del 20.6.2014, si è
espressa per la seconda soluzione.
8.
Questo Consiglio, con la sentenza n. 4543 dell’8.9.2014, ha respinto infine gli
appelli proposti da Nike s.r.l. e da Gesan s.r.l. avverso la sentenza del
T.A.R., confermando la loro esclusione dalla gara, e ha dichiarato
improcedibile, per carenza di interesse, l’appello incidentale di CNS,
disponendo la rinnovazione della gara con il metodo del confronto a coppie tra CNS
e G.P.I. s.p.a.
9.
L’Azienda, a seguito della riconvocazione della Commissione giudicatrice e
della rassegnazione dei punteggi alle offerte tecniche in gara, ha aggiudicato
quindi l’appalto, in via provvisoria, alla costituenda a.t.i. tra GPI s.p.a.,
Consorzio Coop. Sociali S.G.S., Consorzio Target Sinergia Consortile a r.l. ed
Exprivia s.p.a. (di seguito, per brevità, a.t.i. G.P.I.), risultando l’attuale
appellante CNS seconda classificata.
10.
CNS, assumendo che l’offerta dell’aggiudicataria non fosse conforme alle
prescrizioni della lex specialis di gara, ha quindi impugnato
avanti al T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in favore dell’a.t.i. G.P.I., di cui alla
determinazione n. 1066 del 12.8.2014.
11.
Il T.A.R., con sentenza n. 415 del 15.10.2014, ha dichiarato il ricorso
proposto contro la mancata esclusione di G.P.I. s.p.a. irricevibile per
tardività e, comunque, inammissibile per carenza di prova dell’interesse ad
agire, compensando le spese di lite.
12.
Avverso tale sentenza ha proposto appello CNS, chiedendone la riforma e
riproponendo, in questa sede, il primo e il terzo motivo di ricorso, non
esaminati nel merito dal primo giudice, al fine di ottenere l’annullamento dei
provvedimenti impugnati e il risarcimento del danno in forma specifica, con
conseguente aggiudicazione dell’appalto e declaratoria di inefficacia dei
contratti di appalto.
13.
Si sono costituite l’Azienda e G.P.I., chiedendo entrambi di respingere
l’appello.
14.
Nella camera di consiglio del 27.11.2014, fissata per l’esame della domanda
cautelare, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 29.1.2015 per il
sollecito esame del merito.
15.
Nella pubblica udienza del 29.1.2015 il Collegio, uditi i difensori delle
parti, ha trattenuto la causa in decisione.
16.
L’appello è solo parzialmente fondato, in relazione all’erronea declaratoria di
irricevibilità e/o inammissibilità dell’originario ricorso che, tuttavia, deve
essere respinto nel merito per le ragioni che di seguito si esporranno.
17.
Il T.A.R. pescarese, nel dichiarare tardivo il ricorso di CNS, ha ritenuto che
nel presente giudizio apparirebbe ormai dimostrato e, quindi, rilevabile
d’ufficio che, da un lato, l’interesse dell’odierna appellante è solo quello di
ottenere l’aggiudicazione attraverso il nuovo confronto delle offerte e che,
dall’altro, tale confronto non può mai portare all’aggiudicazione in suo
favore, così come dimostrato dalle operazioni compiute dall’Amministrazione
resistente e non oggetto di censura.
17.1.
Secondo il primo giudice, più precisamente, “la circostanza che quello al
riconteggio fosse l’unico interesse tutelabile dalla ricorrente e la
circostanza che in relazione a ciò vi fosse una situazione di carenza di chance
di aggiudicazione, in difetto dell’esclusione dell’odierna controinteressata,
sono entrambe preesistenti sin dal momento dell’introduzione del primo giudizio
(quello da cui è scaturita la sentenza n. 456 del 2013 di questo Tribunale
amministrativo) avverso la mancata esclusione di Nike s.r.l., sicché quantomeno
da quella data deve ritenersi decorrere il termine di impugnazione anche della
mancata esclusione dell’odierna controinteressata GPI s.p.a., con la
conseguente manifesta tardività dell’odierna impugnazione (ciò in quanto il
riconteggio è operazione meramente matematica e non discrezionale)” (pp.
3-4 della sentenza impugnata).
17.2.
In altri termini, seguendo il ragionamento del primo giudice, CNS avrebbe
dovuto, già nel giudizio promosso contro la – almeno inizialmente – mancata esclusione
dell’originaria prima classificata Nike s.r.l., contestare la mancata
esclusione anche di GPI s.p.a., dato che, senza anche tale esclusione, essa non
avrebbe potuto aggiudicarsi la gara in seguito al riconteggio condotto alla
stregua del confronto a coppie e del metodo aggregativo-compensatore.
17.3.
Ma questa conclusione è erronea, posto che, se così fosse, il T.A.R. medesimo
avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, inammissibile il ricorso proposto
da CNS contro la sola mancata esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan
s.r.l., per il radicale e originario difetto di interesse e per il mancato
superamento della prova di resistenza, anziché limitarsi a dichiararne la
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dato che l’esclusione di detta
a.t.i. non avrebbe avuto alcuna concreta utilità per CNS, la quale non si
sarebbe potuta aggiudicare la gara, ostandovi la miglior offerta di G.P.I.
s.p.a., né ottenere qualsivoglia risultato concretamente apprezzabile quanto
alle sorti della gara.
17.4.
Questo stesso Consiglio al contrario, nella sentenza n. 4543 dell’8.9.2014 (p.
14), ha chiarito che la eventuale definitiva esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l.
– Gesan s.r.l. “non comporta, come sostenuto, a seguito della rivalutazione
e del ricalcolo delle offerte restanti, la conseguente aggiudicazione alla
terza, la GPI; in effetti sia in caso di “scorrimento” sia in caso di
rinnovazione dell’esame delle offerte il C.N.S. è titolare di un interesse
diretto, concreto e attuale”.
17.5.
Il giudicato formatosi sul punto non può essere posto nel nulla dal rilievo
secondo cui esso non vincolerebbe la decisione nel presente giudizio circa
l’attuale legittimazione dell’odierna appellante a censurare qui, per la prima
volta, la mancata esclusione di GPI s.p.a. perché, una volta ammesso da questo
stesso Consiglio – condivisibilmente o meno, qui non rileva, poiché trattasi di
statuizione avente ormai autorità di giudicato – che CNS potesse impugnare la
mancata esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l. senza dover anche
impugnare quella di GPI s.p.a., non può ora negarsi tale premessa, rendendoinutiliter
datum quel giudicato, e affermarsi invece contraddittoriamente che
essa sin da quel primo giudizio dovesse, invece, impugnare tale mancata
esclusione e, quindi, dichiarare irricevibile il ricorso ora proposto.
17.6.
Il principio della celerità e della concentrazione dei giudizi, invocato dal
T.A.R. a conforto di tale contraddittoria motivazione, doveva essere
coerentemente salvaguardato, al più, con la declaratoria di inammissibilità,
per mancato superamento della prova di resistenza, del primo ricorso, non già
con la declaratoria di irricevibilità del secondo, peraltro in violazione del
giudicato che, diversamente da quanto sembra adombrare il primo giudice, è vincolante
anche quanto alla sussistenza delle condizioni dell’azione che questo stesso
Consiglio, evidentemente, ha ritenuto tutte sussistenti, all’atto della propria
pronuncia, disponendo espressamente, nel dispositivo della sentenza n.
4543/2014, la prosecuzione della gara con il metodo del confronto a coppie tra
CNS, odierna appellante, e G.P.I. s.p.a.
17.7.
Di qui la necessità di riformare, perché viziata sul punto da error in
procedendo, la sentenza impugnata, che avrebbe dovuto esaminare nel merito
le censure sollevate dall’odierna appellante anziché dichiararle irricevibili.
18.
La sentenza merita riforma anche nella parte in cui ha altresì ritenuto
inammissibile, per carenza di prova circa l’interesse ad agire, il ricorso di
CNS poiché essa non avrebbe dato concreta dimostrazione che, in caso di
esclusione anche di GPI s.p.a. e a seguito del successivo confronto tra le
concorrenti rimaste in gara, l’aggiudicazione spetterebbe proprio alla
ricorrente.
18.1.
Di tale questione officiosa, attinente alla sussistenza di una fondamentale
condizione dell’azione come l’interesse ad agire, il primo giudice non ha dato
rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché di tale rilievo
non si rinviene traccia nel verbale della camera di consiglio del 2.10.2014,
prodotto dall’odierna appellante e facente fede, sino a querela di falso, di
quanto dichiarato dalle parti e statuito dal Collegio giudicante in quella
sede.
18.2.
Ove avvisata, infatti, CNS avrebbe potuto dare prova di tale interesse, come ha
fatto nel presente grado di giudizio, producendo la documentazione comprovante
la sussistenza dell’interesse ad agire e, in particolare, il conteggio del
ricalcolo conseguente all’auspicata esclusione di G.P.I. s.p.a. (doc. 18 fasc.
parte appellante).
18.3.
Ne segue che, in presenza di tale prova, che l’appellante è legittimata a
fornire in questa sede a fronte della violazione dell’art. 73 c.p.a. da parte
del primo giudice, il ricorso originario è pienamente ammissibile e deve essere
esaminato nel merito.
19.
Due sono le censure, di tenore analogo, che l’appellante ha inteso qui
riproporre.
19.1.
Con il primo (pp. 16-23 del ricorso) CNS ha nuovamente censurato l’omessa
dichiarazione – da parte dei legali rappresentanti di talune delle società
costituenti l’a.t.i. aggiudicataria nonché da parte di taluni rappresentanti
legali delle imprese ausiliarie che hanno fornito i requisiti partecipativi
alla medesima a.t.i. – del possesso dei requisiti di moralità professionale
indicati dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006.
19.2.
CNS ha più in particolare lamentato la mancanza della dichiarazione del sig.
Domenico Pirozzi, Vicepresidente del Consorzio Target, nonché e ancora la
mancanza della dichiarazione del medesimo Vicepresidente della In Opera Soc.
Coop. Sociale Onlus, sig. Domenico Pirozzi, e di un terzo consigliere, sig.
Giovanni Pirozzi, della In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus.
19.3.
Con il secondo motivo (pp. 23-31 del ricorso) l’appellante ha evidenziato la
presenza, sia nella mandante Exprivia s.p.a. che nella ausiliaria Exprivia
Healthcare It s.r.l., di alcuni procuratori muniti della rappresentanza della
società che, data l’ampiezza dei poteri loro assegnati, avrebbero dovuto
rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di moralità
professionale.
20.
Entrambe le censure, qui sinteticamente riportate, sono infondate in diritto e
vanno disattese.
20.1.
La prima – non diversamente, del resto, dalla seconda – muove da una lettura
formalistica dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, che è stata definitivamente
superata dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 16 del
31.7.2014 e, ora, anche dalla nuova previsione del comma 2-bis,
introdotto dall’art. 39 del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, per quanto
inapplicabile ratione temporis alla presente controversia.
20.2.
Nel caso di specie il sig. Davide Zamagni, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio Target, ha
dichiarato al punto 3) della dichiarazione che gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza erano unicamente il sig. Davide Zamagni medesimo ed ha
quindi redatto e depositato le dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. b), c) e
m-ter).
20.3.
Analogamente il sig. Simone Vezzali, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione nonché legale rappresentante di In Opera Soc. Coop. Sociale
Onlus, ha dichiarato, con il modello di dichiarazione unico allegato in gara,
che “in capo alla succitata impresa non sussistono le cause di esclusione di
cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter) ed m-quater) del d. lgs. 163/06” e successivamente, al
punto 3, che l’unico amministratore munito di poteri di rappresentanza era il
medesimo Simone Vezzali, che poi ha reso le ulteriori dichiarazioni richieste
dal disciplinare di gara.
21.
Ora l’appellata G.P.I. s.p.a. ha convincentemente dimostrato, sia mediante la
disamina dello statuto (art. 26) che del certificato camerale del Consorzio che
con la produzione dello statuto della Cooperativa (art. 30), che gli unici
amministratori muniti di poteri rappresentativi, tanto nel Corsorzio Target
quanto In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus, fossero rispettivamente i soli
Presidenti, sig. Davide Zamagni e sig. Simone Vezzali, non competendo ai Vicepresidenti
alcun potere di rappresentanza legale capace di impegnare gli enti all’esterno
se non in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.
21.1.
Ma, anche volendo ammettere con l’appellante – e in conformità, del resto, con
l’interpretazione prevalente nella giurisprudenza di questo Consiglio
(v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13.3.2013, n. 1494) – che i
vicepresidenti avessero, invece, ampi poteri rappresentativi e che il loro
nominativo, proprio per tale ragione, dovesse essere indicato nella
dichiarazione, non per ciò ne discenderebbe la conseguenza espulsiva invocata
dall’appellante.
21.2.
Ha chiarito l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, nella già menzionata
sentenza n. 16 del 31.7.2014, che la dichiarazione sostitutiva relativa
all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs.
163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti
di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere
agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche
dati ufficiali o a registri pubblici.
21.3.
Una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza,
è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei
poteri di soccorso istruttorio.
21.4.
Non è dunque corretto trarre la conclusione che l’odierna appellata dovesse
essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, ben
potendo, del resto ed anzi dovendo la stazione appaltante procedere alla
verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai predetti soggetti ed
escludere l’odierna a.t.i., laddove questi abbiano effettivamente precedenti
penali, come, peraltro, già è avvenuto per l’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l.
21.5.
Analoghe considerazioni devono svolgersi, quanto alla seconda censura, anche
per le dichiarazioni che, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, avrebbero
dovuto rendere i procuratori speciali, asseritamente muniti della
rappresentanza delle società, e in particolare il sig. Antonio Lucio Gadaleta,
per quanto concerne Exprivia s.p.a., e i sigg. Enrico Annese, Nicola Piccininni
e Mariacecilia Guglielmi, per quanto riguarda, invece, l’ausiliaria Exprivia
Healthcare It s.r.l.
21.6.
Alle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16/2014,
valevoli anche per i procuratori speciali muniti di ampi poteri
rappresentativi, si devono peraltro aggiungere anche quelle svolte ancora
dall’Adunanza nella precedente sentenza n. 23 del 2013, secondo cui, qualora
la lex specialis non contenga al riguardo una specifica
comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la
mera omessa dichiarazione di cui art. 38, ma “soltanto là dove sia
effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito della moralità
professionale”.
21.7.
Ne segue che, anche ammettendo che i procuratori ad negotia di
cui si controverte fossero muniti di ampi poteri rappresentativi, come assume
l’appellante, tali da renderne assimilabile, per l’incidenza e la rilevanza del
ruolo gestorio, il ruolo a quello degli amministratori, l’effetto espulsivo non
potrebbe discendere, sul piano formale, dalla sola mancata dichiarazione di cui
all’art. 38, ma solo e sostanzialmente dalla riscontrata ed effettiva
sussistenza di precedenti penali in capo ad essi, sussistenza nemmeno asserita,
prima ancor che provata, da parte dell’appellante.
21.8.
Di qui, per le ragioni esposte, l’infondatezza anche del secondo motivo di
appello.
22.
In conclusione il ricorso di CNS, tempestivo e ammissibile, deve essere
respinto nel merito, essendosi rivelate infondate le censure proposte
nell’originario ricorso e riproposte dall’appellante in questa sede.
23.
La complessità delle ragioni, sopra esposte, induce a compensare interamente
tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e
nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge nel merito il ricorso proposto in primo grado da CNS –
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.
Compensa
interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con
l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
04/03/2015
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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